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sentenza al processo n.31

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Messaggio  PAOLO95 Gio 14 Ott 2010 - 20:06

SENTENZA AL PROCESSO N. 31


INTRODUZIONE:

l’utente vincenzomitico705 fa presente alla corte di questo tribunale che non è stato rispettato il comma a dell’articolo n.16 del regolamento di Res publica; in quanto non è stato il presidente della repubblica ad effettuare le nomine per la corte costituzionale, come detto esplicitamente nell’articolo 16.




Articolo 16 : LA CORTE COSTITUZIONALE DI GIUSTIZIA

a)La Corte Costituzionale di Giustizia è composta di diritto da tutti gliex Presidenti della Repubblica, dal Presidente della Repubblica incarica, dal Ministro della Giustizia e da due parlamentari, uno dimaggioranza e uno di opposizione (i due parlamentari vengono indicatidai partiti di maggioranza e opposizione e la scelta spetterà comunqueal Presidente della Repubblica in carica).
b) La Corte Costituzionale di Giustizia è presieduta dal Presidente della Repubblica in carica.
c) Gli ex Presidenti della Repubblica sono membri di diritto alla corte a vita e possono dimettersi in caso di indisposizione.
d) Il ministro della giustizia assume di diritto la carica di giudice della corte fino al termine della carica ministeriale.
e)Sono chiamati dal Presidente della repubblica a comporre la cortecostituzionale di giustizia due parlamentari, uno di maggioranza e unaltro di opposizione. I due giudici/parlamentari possono dimettersidalla carica di giudice o essere sostituiti con valida motivazione dalpresidente della repubblica. I due giudici parlamentari sono nominati ainizio legislatura e mantengono la carica fino alla fine dellalegislatura a meno che non siano destituiti.





RICHIESTA
le richieste dell’ utente sono:


-le nomine fatte dall'utente daniele barison vengano abrogate
- vengano rifatte le nomine seguendo lo statuto



ARGOMENTAZIONE DEL GIUDICE
il neo presidente M-87 doveva prendersi la responsabilità delle nuove nomine, invece così come sono state fatte; le investiture non sono, dallo statuto, accettabili; anche se giuste.


Il potere decisionale del segretario alla presidenza entra in funzione solo se il presidente della repubblica si assenta per più giorni; in questo caso non c’è nessuna assenza del presidente della repubblica, quindi il potere del segretario non è accettato.



CONCLUSIONE

Questa corte invita l’utente Daniele Barison, a ritirare le nomine che dovranno essere rifatte, per puro formalismo e precisione, dal presidente della repubblica in carica, visto che non è assente.
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