Sentenza per il processo n.16
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Sentenza per il processo n.16
SENTENZA PER IL PROCESSO N. 16
INTRODUZIONE
L’utente mikeguerini, appartenente al partito PDL di questo forum e amministratore dello stesso, ha aperto il giorno 30 luglio 2010 un processo contro gregorio sicuriello, utente appartenente al suo stesso partito politico. Secondo mikeguerini, l’imputato ha il medesimo indirizzo IP di un utente bannato, Ronald Reagan, che a sua volta aveva lo stesso IP di Onorevole Marco. La denuncia contiene anche uno screenshoot per avvalorare la tesi. Mikeguerini dichiara inoltre che “molti topic di questo forum sono stati riempiti di messaggi spazzatura dall'imputato”.
RICHIESTA
La richiesta di mikeguerini è la condanna dell’imputato al ban perenne tramite indirizzo ip, nome utente e indirizzo mail per evitare ancora spiacevoli situazioni.
ARGOMENTAZIONE DEL GIUDICE
Avendo visto lo screenshoot riportato come prova, si evince che l’imputato ha effettivamente avuto accesso al suo account con lo stesso indirizzo IP (e quindi la stessa postazione) di Ronald Reagan (utente già bannato in precedenza da questo Tribunale) che a sua volta è uguale a quello di Onorevole Marco (anche quest’utente è stato già bannato da questo Tribunale).
Questo comportamento irresponsabile e altamente scorretto è reso ancora più grave dal fatto che è recidivo. Per tali motivi è dovere di questo Tribunale prendere i provvedimenti opportuni affinché tali episodi non si ripetano in futuro.
Anche l’uso scriteriato del forum dell’imputato è stato dimostrato dalla parte accusatrice poiché sono stati aperti una moltitudine di topic e post inutili in diverse sezioni del forum. Anche tale comportamento è recidivo.
Questo comportamento irresponsabile e altamente scorretto è reso ancora più grave dal fatto che è recidivo. Per tali motivi è dovere di questo Tribunale prendere i provvedimenti opportuni affinché tali episodi non si ripetano in futuro.
Anche l’uso scriteriato del forum dell’imputato è stato dimostrato dalla parte accusatrice poiché sono stati aperti una moltitudine di topic e post inutili in diverse sezioni del forum. Anche tale comportamento è recidivo.
Letti gli articoli 4 e 10 del Regolamento di Res Publica:
Art.4
E' vietato postare un messaggio identico in più sezioni del forum, in quanto inutile e di cattivo gusto.
Sanzioni
Richiamo all'utente e, se recidivo, ban da 2 giorni a 2 settimane
Art.10E' assolutamente vietato possedere due o più account per ogni persona fisica. L'amministrazione si riserva il diritto di controllare periodicamente gli indirizzi ip di ciascun utente al fine di evitare il fenomeno della Doppia Utenza. L'amministrazione, se nota due (o più) utenti con il medesimo indirizzo ip, provvederà a processare immediatamente i due (o più) utenti colpevoli.
Sanzioni
-Soppressione degli account-copia superflui
-Ban da 2 settimane a 2 mesi, con proposta di ban definitivo in caso di recidiva
L’articolo 10 stabilisce che ogni persona fisica può possedere un solo account e non si può accedere a più account dallo stesso indirizzo IP. Nel processo in questione l’imputato ha chiaramente non rispettato questa norma. E’ stato inoltre violato anche l’articolo 4 del Regolamento di Res Publica.
CONCLUSIONE
Rilevato che il comportamento dell’imputato è stato ritenuto altamente irresponsabile, di cattivo gusto e soprattutto recidivo; rilevato altresì che c’è stata una chiara violazione da parte dell’imputato dell’articolo 10 del Regolamento di Res Publica riguardo le doppie utenze; rilevato altresì che c’è stata un’ulteriore violazione da parte dell’imputato dell’articolo 4 del Regolamento di Res Publica riguardo l’uso scriteriato del forum; letti i motivi sopra esposti in cui si evidenzia che esiste una grave violazione delle regole da parte dell’imputato con conseguente violazione dell’articolo 10 del Regolamento (come descritto nelle prove portate dall’accusa), questo Tribunale accoglie la richiesta di ban formulata dall’accusa: per tali motivi sarà comminato a gregorio sicuriello il ban perenne (poiché recidivo) per violazione dell’articolo 10 del Regolamento di Res Publica. Sarà comminato all’imputato un ulteriore ban di due settimane (poiché recidivo) per violazione dell’articolo 4 del Regolamento di Res Publica. Allo stesso tempo ordino che l’indirizzo IP, nome utente e indirizzo mail dell’imputato non potranno essere usati in futuro da una qualunque persona fisica, per evitare ancora situazioni di questo tipo.
Così è deciso.
La seduta è tolta.
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