Proposta nuvo sistema elettorale.
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Proposta nuvo sistema elettorale.
Proposta Sistema Elettorale:
Articolo 1: Seggi
Il Parlamento di Res Publica sarà composto da 150 membri.
Articolo 2: Soglie di entrata
La soglia di entrata è fissata al 3%, ed al di sotto di questa soglia non sarà possibile accedere al parlamento né prendere seggi. I seggi da assegnare al partito che non ha superato la soglia di sbarramento saranno equamente divisi tra i partiti presenti nell’opposizione
Articolo 3: Votazioni
Le votazioni si svolgeranno ogni 3 mesi, dove ogni utente potrà esprimere una e una sola preferenza al partito scelto. Si dovrà scegliere il partito e non più la coalizione, anche se questo fa parte di ciò. Il Partito con il maggior numero di voti salirà al governo, assieme alla propria coalizione, se esistente. Il Premier sarà il candidato del partito con il maggior numero di voti, e non il Presidente di Coalizione, se non sono la stessa persona(esempio in figura 1).
Articolo 4: Cariche Parlamentari
La carica di Presidente del Parlamento, affidata ad un membro, di Partito, Coalizione e non, viene eletta alla prima convocazione del Parlamento di Res Publica. Il Presidente del Parlamento ha il compito di provvedere al corretto funzionamento del Parlamento, garantendo l'applicazione del regolamento e provvedendo al buon andamento delle strutture amministrative della stessa. Egli rappresenta il Parlamento e, in aula, giudica della ricevibilità dei testi, mantiene l'ordine e dirige la discussione(nota 1). Il Presidente del Parlamento deve anche eleggere un Vice-Presidente due vice-presidenti, uno di maggioranza ed uno di opposizione, tramite seduta di 3 giorni. Chiunque si voglia candidare al ruolo di Presidente del Parlamento e/o al ruolo di Vice-Presidente dovrà comunicarlo all’apertura della seduta di Elezione.
Articolo 5: “Morte d’Ufficio”
Creazione della “Morte d’Ufficio”, che si avrà quando un parlamentare, non si presenta a tre sedute consecutive senza avvertimento. In tal caso si rimuovo i seggi a lui assegnati e li si danno metà a un nuovo deputato, scelto dal partito che ha il membro che subisce la “morte d’ufficio”, e l’altra metà viene “bruciata”, non più utilizzabile e perciò non verrà assegnata(esempio in figura 2 ).
Articolo 6: Assegnazione Seggi
Ciascun partito (o lista) sarà rappresentato in Parlamento secondo la percentuale di voti ottenuti nella tornata elettorale (va considerata però anche la soglia di sbarramento). Qualora il partito (o lista o coalizione) che ha ottenuto più voti alle elezioni non avesse raggiunto almeno il 55% dei seggi gli saranno attribuiti (Premio di Maggioranza) automaticamente il 55% dei seggi in Parlamento mentre i restanti seggi verranno suddivisi fra tutti gli altri partiti in relazione alle percentuali di voti ricevute nella tornata elettorale. Qualora un partito (o coalizione di partiti o lista) vincitore delle elezioni avesse raggiunto più del 55% dei voti, i seggi spettanti saranno calcolati secondo la percentuale reale di voti ricevuti alle elezioni. Si ricorda che qualora più partiti si presentino sotto una stessa lista parlamentare dovranno presentare un’unica lista di candidati e quindi si divideranno i seggi a seconda dei voti ricevuti con la lista parlamentare. Qualora, invece, più partiti si presentassero sotto una stessa coalizione, la divisione dei seggi in Parlamento va calcolata in relazione alle percentuali di voti ricevuti da ciascun partito facente parte della coalizione stessa (anche se si è usufruito del Premio di Maggioranza).
Articolo 7: LISTA DEI CANDIDATI
E' compito del partito (o lista) candidato alle elezioni politiche far pervenire tramite il Presidente della Repubblica e tramite il sito ufficiale di Res Publica, la propria lista di candidati entro i termini stabiliti. Nel caso di una coalizione di partiti (che non si presentino sotto una stessa lista parlamentare), si dovrà presentare una lista per ciascun partito (ed in questo caso la divisione dei seggi avverrà secondo la percentuale di voti ricevuta da ogni singolo partito facente parte della coalizione).
Articolo 7: Distribuzione Seggi
Ciascun partito (o lista) sarà rappresentato in Parlamento secondo la reale percentuale di voti ottenuti nella tornata elettorale (va considerata però anche la soglia di sbarramento) seguendo il seguente schema:
a)Al partito (o coalizione) che ha ottenuto il maggior numero di voti vanno assegnati 82 seggi, se questi non hanno raggiunto il 55% delle preferenze durante la tornata elettorale. Se hanno superato il 55% gli verrà assegnato il numero di seggi che gli spetta.
b) I seggi risultanti dovranno essere divisi nel seguente modo:
- Capogruppo di Partito(nota 2): ¼ del totale dei seggi
- Vice-Capogruppo di partito: ¼ dei seggi restanti
- Altri membri di partito: il restante totale diviso per il loro numero
La carica di Capogruppo di Partito e la Carica di Vice-Capogruppo di partito, non può essere assegnata al Premier e/o al Vice-Premier, i quali vengono considerati come altri membri di partito.
Esempio:
Partito A: 50% (5 membri)
Partito B: 30% (3 membri)
Partito C: 20% (2 membri)
Partito A vincitore, ma non ottenendo il 55% delle preferenze, prende il Premio di Maggioranza, pertanto gli vengono assegnati 82 seggi.
Seggi totali partito A:83;
Divisione seggi all’interno del partito:
Capogruppo di partito: 42 (1/2 del totale);
Vice-Capogruppo di partito: 20.5 -->21 (per arrotondamento) (1/2 del restante);
Altri membri di partito: 6.6 -->6 (per arrotondamento per difetto)
Totale: 42+21+6*3= 80
Viene assegnato un seggio extra al capogruppo ed uno al vice, che avranno così 43 e 22 seggi.
Seggi totali partito B: (percentuale*2*67/100)= 40
Dvisione seggi all’interno del partito:
Capogruppo di partito: 20 (1/2del totale);
Vice-Capogruppo di partito: 10 (1/2 del restante);
Altri membri di partito: 10
Seggi totali partito C: (percentuale*2*67/100)= 26.8 -->27
Dvisione seggi all’interno del partito:
Capogruppo di partito: 13.5 -->14 (per arrotondamento) (1/2del totale);
Vice-Capogruppo di partito: 6.5 -->7 (per arrotondamento) (1/2 del restante);
Altri membri di partito: 6
Essendoci solo due membri, i seggi degli altri membri vanno distribuiti equamente quindi:
Capogruppo :14+3=17
Vice-Capogruppo: 7+3=10
Articolo 8: TEMPI E MODI DELLE ELEZIONI
Le elezioni virtuali sono aperte a tutti coloro che si sono iscritti al forum di Res Publica fino a una settimana prima del primo giorno delle votazioni. Le elezioni devono avere durata obbligatoria di tre giorni consecutivi (72 ore). Il voto è segreto.
Articolo 9: MODIFICHE ALLA PRESENTE LEGGE ELETTORALE
Eventuali modifiche alla presente Legge Elettorale devono ricevere il voto favorevole dei 3/4 dei parlamentari partecipanti alle votazioni.
NORME TRANSITORIE
Ogni irregolarità sopraggiunta finora per effetto del vecchio testo della Legge Elettorale non può essere oggetto di apertura di un processo.
Figura 1:
Partito A / Pinco Pallo/ 25% dei voti/ Coalizione con Partito B (leader di Coalizione)/
Partito B / Pisio / 35% dei voti/ Coalizione con Partito A/
Anche se Partito A è leader di Coalizione, al governo salirà il Partito B con Pisio come candidato. La coalizione salirà con esso, ma al Governo andrà il Candidato Premier del Partito Vincitore.
Figura 2: Il deputato Caio (Partito A), 18 seggi, salta 3 votazioni consecutive, e viene dichiarata la “morte d’ufficio”. Al suo posto subentrerà Tizio, con la metà dei seggi di Caio, in questo caso 9 (poiché 18/2 fa tale numero). L’altra metà sarà tolta dal parlamento durante l’attuale Legislatura, ovvero se prima il Partito A ne aveva 320, dopo la “morte d’ufficio” ne avrà 311.
Nota 1: Il Presidente della Camera dei Deputati e il Presidente del Senato della Repubblica non possono essere sfiduciati, poiché devono servire il Popolo e non la Maggioranza.
Nota 2: Il Capogruppo di Partito è il Leader di Partito ed il Vice-Capogruppo è il Vice – Leader di Partito, per In caso che il Partito vinca le elezioni tali ruoli verranno occupati da 2 membri scelti da Leader di Partito e Vice – Leader di Partito. In caso che il Partito conti solo 2 membri, e questo vinca le elezioni, il Leader e il Vice-Leader di Partito potranno diventare capogruppo e vice.
Articolo 1: Seggi
Il Parlamento di Res Publica sarà composto da 150 membri.
Articolo 2: Soglie di entrata
La soglia di entrata è fissata al 3%, ed al di sotto di questa soglia non sarà possibile accedere al parlamento né prendere seggi. I seggi da assegnare al partito che non ha superato la soglia di sbarramento saranno equamente divisi tra i partiti presenti nell’opposizione
Articolo 3: Votazioni
Le votazioni si svolgeranno ogni 3 mesi, dove ogni utente potrà esprimere una e una sola preferenza al partito scelto. Si dovrà scegliere il partito e non più la coalizione, anche se questo fa parte di ciò. Il Partito con il maggior numero di voti salirà al governo, assieme alla propria coalizione, se esistente. Il Premier sarà il candidato del partito con il maggior numero di voti, e non il Presidente di Coalizione, se non sono la stessa persona(esempio in figura 1).
Articolo 4: Cariche Parlamentari
La carica di Presidente del Parlamento, affidata ad un membro, di Partito, Coalizione e non, viene eletta alla prima convocazione del Parlamento di Res Publica. Il Presidente del Parlamento ha il compito di provvedere al corretto funzionamento del Parlamento, garantendo l'applicazione del regolamento e provvedendo al buon andamento delle strutture amministrative della stessa. Egli rappresenta il Parlamento e, in aula, giudica della ricevibilità dei testi, mantiene l'ordine e dirige la discussione(nota 1). Il Presidente del Parlamento deve anche eleggere un Vice-Presidente due vice-presidenti, uno di maggioranza ed uno di opposizione, tramite seduta di 3 giorni. Chiunque si voglia candidare al ruolo di Presidente del Parlamento e/o al ruolo di Vice-Presidente dovrà comunicarlo all’apertura della seduta di Elezione.
Articolo 5: “Morte d’Ufficio”
Creazione della “Morte d’Ufficio”, che si avrà quando un parlamentare, non si presenta a tre sedute consecutive senza avvertimento. In tal caso si rimuovo i seggi a lui assegnati e li si danno metà a un nuovo deputato, scelto dal partito che ha il membro che subisce la “morte d’ufficio”, e l’altra metà viene “bruciata”, non più utilizzabile e perciò non verrà assegnata(esempio in figura 2 ).
Articolo 6: Assegnazione Seggi
Ciascun partito (o lista) sarà rappresentato in Parlamento secondo la percentuale di voti ottenuti nella tornata elettorale (va considerata però anche la soglia di sbarramento). Qualora il partito (o lista o coalizione) che ha ottenuto più voti alle elezioni non avesse raggiunto almeno il 55% dei seggi gli saranno attribuiti (Premio di Maggioranza) automaticamente il 55% dei seggi in Parlamento mentre i restanti seggi verranno suddivisi fra tutti gli altri partiti in relazione alle percentuali di voti ricevute nella tornata elettorale. Qualora un partito (o coalizione di partiti o lista) vincitore delle elezioni avesse raggiunto più del 55% dei voti, i seggi spettanti saranno calcolati secondo la percentuale reale di voti ricevuti alle elezioni. Si ricorda che qualora più partiti si presentino sotto una stessa lista parlamentare dovranno presentare un’unica lista di candidati e quindi si divideranno i seggi a seconda dei voti ricevuti con la lista parlamentare. Qualora, invece, più partiti si presentassero sotto una stessa coalizione, la divisione dei seggi in Parlamento va calcolata in relazione alle percentuali di voti ricevuti da ciascun partito facente parte della coalizione stessa (anche se si è usufruito del Premio di Maggioranza).
Articolo 7: LISTA DEI CANDIDATI
E' compito del partito (o lista) candidato alle elezioni politiche far pervenire tramite il Presidente della Repubblica e tramite il sito ufficiale di Res Publica, la propria lista di candidati entro i termini stabiliti. Nel caso di una coalizione di partiti (che non si presentino sotto una stessa lista parlamentare), si dovrà presentare una lista per ciascun partito (ed in questo caso la divisione dei seggi avverrà secondo la percentuale di voti ricevuta da ogni singolo partito facente parte della coalizione).
Articolo 7: Distribuzione Seggi
Ciascun partito (o lista) sarà rappresentato in Parlamento secondo la reale percentuale di voti ottenuti nella tornata elettorale (va considerata però anche la soglia di sbarramento) seguendo il seguente schema:
a)Al partito (o coalizione) che ha ottenuto il maggior numero di voti vanno assegnati 82 seggi, se questi non hanno raggiunto il 55% delle preferenze durante la tornata elettorale. Se hanno superato il 55% gli verrà assegnato il numero di seggi che gli spetta.
b) I seggi risultanti dovranno essere divisi nel seguente modo:
- Capogruppo di Partito(nota 2): ¼ del totale dei seggi
- Vice-Capogruppo di partito: ¼ dei seggi restanti
- Altri membri di partito: il restante totale diviso per il loro numero
La carica di Capogruppo di Partito e la Carica di Vice-Capogruppo di partito, non può essere assegnata al Premier e/o al Vice-Premier, i quali vengono considerati come altri membri di partito.
Esempio:
Partito A: 50% (5 membri)
Partito B: 30% (3 membri)
Partito C: 20% (2 membri)
Partito A vincitore, ma non ottenendo il 55% delle preferenze, prende il Premio di Maggioranza, pertanto gli vengono assegnati 82 seggi.
Seggi totali partito A:83;
Divisione seggi all’interno del partito:
Capogruppo di partito: 42 (1/2 del totale);
Vice-Capogruppo di partito: 20.5 -->21 (per arrotondamento) (1/2 del restante);
Altri membri di partito: 6.6 -->6 (per arrotondamento per difetto)
Totale: 42+21+6*3= 80
Viene assegnato un seggio extra al capogruppo ed uno al vice, che avranno così 43 e 22 seggi.
Seggi totali partito B: (percentuale*2*67/100)= 40
Dvisione seggi all’interno del partito:
Capogruppo di partito: 20 (1/2del totale);
Vice-Capogruppo di partito: 10 (1/2 del restante);
Altri membri di partito: 10
Seggi totali partito C: (percentuale*2*67/100)= 26.8 -->27
Dvisione seggi all’interno del partito:
Capogruppo di partito: 13.5 -->14 (per arrotondamento) (1/2del totale);
Vice-Capogruppo di partito: 6.5 -->7 (per arrotondamento) (1/2 del restante);
Altri membri di partito: 6
Essendoci solo due membri, i seggi degli altri membri vanno distribuiti equamente quindi:
Capogruppo :14+3=17
Vice-Capogruppo: 7+3=10
Articolo 8: TEMPI E MODI DELLE ELEZIONI
Le elezioni virtuali sono aperte a tutti coloro che si sono iscritti al forum di Res Publica fino a una settimana prima del primo giorno delle votazioni. Le elezioni devono avere durata obbligatoria di tre giorni consecutivi (72 ore). Il voto è segreto.
Articolo 9: MODIFICHE ALLA PRESENTE LEGGE ELETTORALE
Eventuali modifiche alla presente Legge Elettorale devono ricevere il voto favorevole dei 3/4 dei parlamentari partecipanti alle votazioni.
NORME TRANSITORIE
Ogni irregolarità sopraggiunta finora per effetto del vecchio testo della Legge Elettorale non può essere oggetto di apertura di un processo.
Figura 1:
Partito A / Pinco Pallo/ 25% dei voti/ Coalizione con Partito B (leader di Coalizione)/
Partito B / Pisio / 35% dei voti/ Coalizione con Partito A/
Anche se Partito A è leader di Coalizione, al governo salirà il Partito B con Pisio come candidato. La coalizione salirà con esso, ma al Governo andrà il Candidato Premier del Partito Vincitore.
Figura 2: Il deputato Caio (Partito A), 18 seggi, salta 3 votazioni consecutive, e viene dichiarata la “morte d’ufficio”. Al suo posto subentrerà Tizio, con la metà dei seggi di Caio, in questo caso 9 (poiché 18/2 fa tale numero). L’altra metà sarà tolta dal parlamento durante l’attuale Legislatura, ovvero se prima il Partito A ne aveva 320, dopo la “morte d’ufficio” ne avrà 311.
Nota 1: Il Presidente della Camera dei Deputati e il Presidente del Senato della Repubblica non possono essere sfiduciati, poiché devono servire il Popolo e non la Maggioranza.
Nota 2: Il Capogruppo di Partito è il Leader di Partito ed il Vice-Capogruppo è il Vice – Leader di Partito, per In caso che il Partito vinca le elezioni tali ruoli verranno occupati da 2 membri scelti da Leader di Partito e Vice – Leader di Partito. In caso che il Partito conti solo 2 membri, e questo vinca le elezioni, il Leader e il Vice-Leader di Partito potranno diventare capogruppo e vice.
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