[DDL N.3][Interno]Legalizzazione della prostituzione
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[DDL N.3][Interno]Legalizzazione della prostituzione
Ecco il DDL N.3 proposto dall'onorevole Thomas
Presento questo DDL per conto dell'Unione Democratica per Res Publica, come da articolo 10 dello Statuto di Res Publica attualmente in vigore. Spero che lei Presidente mikeguerini approvi questo DDL nel breve tempo possibile, visto che questo Governo ha intenzione di far esaminare il DDL alla Camera nella data dell'8 gennaio.
Premessa:
Articolo 2: Attività di prestazione dei servizi sessuali remunerati
Articolo 3: Competente dei Comuni
Articolo 4: Reati
Articolo 5: Pagamento dei tributi
Grazie.
Presento questo DDL per conto dell'Unione Democratica per Res Publica, come da articolo 10 dello Statuto di Res Publica attualmente in vigore. Spero che lei Presidente mikeguerini approvi questo DDL nel breve tempo possibile, visto che questo Governo ha intenzione di far esaminare il DDL alla Camera nella data dell'8 gennaio.
Proposta di legge per la legalizzazione della prostituzione
Premessa:
Attualmente in Italia la prostituzione non è legale. Questo però non vuol dire che questo fenomeno non sia diffuso nel territorio italiano: migliaia di donne attualmente si prostituiscono ogni anno e pian piano si è formato un mercato clandestino molto pericoloso poiché le prostitute spesso sono vittime di abusi e violenza da parte di persone con precedenti penali che rappresentano i capi dell’organizzazione territoriale. Si è formato quindi un vero e proprio “mercato della prostituzione”. Per evitare questa situazione pericolosa che coinvolge anche cittadini e cittadine stranieri, la presente legge propone di legalizzare la prostituzione (come è già avvenuto con ottimi risultati in Olanda e in Germania, ad esempio) per garantire sicurezza alle prostitute e ai clienti oltre ai cittadini del territorio che vivono più sicuri.
Articolo1: Prestazione di servizi sessuali remuneratiL'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati tra persone maggiorenni consenzienti è disciplinata dalla presente legge.
Articolo 2: Attività di prestazione dei servizi sessuali remunerati
1. La prestazione di servizi sessuali remunerati può essere svolta in forma autonoma, dipendente o associata.
2. I contratti che prevedono la prestazione di servizi sessuali remunerati sono pienamente compatibili con l'articolo 1343 del Codice Civile.
2. I contratti che prevedono la prestazione di servizi sessuali remunerati sono pienamente compatibili con l'articolo 1343 del Codice Civile.
Articolo 3: Competente dei Comuni
I Comuni predispongono aree attrezzate nelle quali l'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati si svolga in condizioni di sicurezza e riservatezza. Naturalmente le aree saranno sorvegliate ed eventuali effrazioni saranno sanzionate secondo le normative vigenti.
Articolo 4: Reati
1. E' punito con una pena di reclusione tra i 5 e i 15 anni chiunque con violenze, minacce, inganni, o abusando della propria autorità, induca una persona a fornire servizi sessuali remunerati, o impedisca alla stessa di abbandonare tale attività, o si appropri indebitamente in tutto o in parte dei proventi derivanti da tale attività.
2. E' punito con una pena raddoppiata rispetto a quella prevista al comma precedente chiunque coinvolga nell'attività della fornitura di servizi sessuali una persona permanentemente o temporaneamente incapace di intendere e di volere.
3. La prostituzione minorile é punita con una pena di reclusione tra i 15 e i 35 anni.
2. E' punito con una pena raddoppiata rispetto a quella prevista al comma precedente chiunque coinvolga nell'attività della fornitura di servizi sessuali una persona permanentemente o temporaneamente incapace di intendere e di volere.
3. La prostituzione minorile é punita con una pena di reclusione tra i 15 e i 35 anni.
Articolo 5: Pagamento dei tributi
E’ fatto obbligo per le prostitute il pagamento dell’IVA con aliquota ordinaria del 20% per tutte le prestazioni sessuali remunerate. Qualora non si adoperi all’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale come previsto dalla legge, sono previste sanzioni dai 1.000 ai 10.000 euro e reclusioni dai 3 mesi ai 10 anni.
Primo firmatario
Thomas Bonci
Thomas Bonci
Grazie.
Re: [DDL N.3][Interno]Legalizzazione della prostituzione
Costituzionale. Può essere messo al vaglio della Camera.
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