Legge n. 201/2010 - Legalizzazione della prostituzione [Abrogata]
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Legge n. 201/2010 - Legalizzazione della prostituzione [Abrogata]
Proposta di legge per la legalizzazione della prostituzione
Premessa:
Attualmente in Italia la prostituzione non è legale. Questo però non vuol dire che questo fenomeno non sia diffuso nel territorio italiano: migliaia di donne attualmente si prostituiscono ogni anno e pian piano si è formato un mercato clandestino molto pericoloso poiché le prostitute spesso sono vittime di abusi e violenza da parte di persone con precedenti penali che rappresentano i capi dell’organizzazione territoriale. Si è formato quindi un vero e proprio “mercato della prostituzione”. Per evitare questa situazione pericolosa che coinvolge anche cittadini e cittadine stranieri, la presente legge propone di legalizzare la prostituzione (come è già avvenuto con ottimi risultati in Olanda e in Germania, ad esempio) per garantire sicurezza alle prostitute e ai clienti oltre ai cittadini del territorio che vivono più sicuri.
Articolo1: Prestazione di servizi sessuali remuneratiL'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati tra persone maggiorenni consenzienti è disciplinata dalla presente legge.
Articolo 2: Attività di prestazione dei servizi sessuali remunerati
1. La prestazione di servizi sessuali remunerati può essere svolta in forma autonoma, dipendente o associata.
2. I contratti che prevedono la prestazione di servizi sessuali remunerati sono pienamente compatibili con l'articolo 1343 del Codice Civile.
2. I contratti che prevedono la prestazione di servizi sessuali remunerati sono pienamente compatibili con l'articolo 1343 del Codice Civile.
Articolo 3: Competente dei Comuni
I Comuni predispongono aree attrezzate nelle quali l'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati si svolga in condizioni di sicurezza e riservatezza. Naturalmente le aree saranno sorvegliate ed eventuali effrazioni saranno sanzionate secondo le normative vigenti.
Articolo 4: Reati
1. E' punito con una pena di reclusione tra i 5 e i 15 anni chiunque con violenze, minacce, inganni, o abusando della propria autorità, induca una persona a fornire servizi sessuali remunerati, o impedisca alla stessa di abbandonare tale attività, o si appropri indebitamente in tutto o in parte dei proventi derivanti da tale attività.
2. E' punito con una pena raddoppiata rispetto a quella prevista al comma precedente chiunque coinvolga nell'attività della fornitura di servizi sessuali una persona permanentemente o temporaneamente incapace di intendere e di volere.
3. La prostituzione minorile é punita con una pena di reclusione tra i 15 e i 35 anni.
2. E' punito con una pena raddoppiata rispetto a quella prevista al comma precedente chiunque coinvolga nell'attività della fornitura di servizi sessuali una persona permanentemente o temporaneamente incapace di intendere e di volere.
3. La prostituzione minorile é punita con una pena di reclusione tra i 15 e i 35 anni.
Articolo 5: Pagamento dei tributi
E’ fatto obbligo per le prostitute il pagamento dell’IVA con aliquota ordinaria del 20% per tutte le prestazioni sessuali remunerate. Qualora non si adoperi all’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale come previsto dalla legge, sono previste sanzioni dai 1.000 ai 10.000 euro e reclusioni dai 3 mesi ai 10 anni.
Primo firmatario
Thomas
Thomas
Re: Legge n. 201/2010 - Legalizzazione della prostituzione [Abrogata]
La legge sopra citata è da ritenersi abrogata, in quanto sostituita con la legge n. 209/2010
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