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Legge n. 209/2010 - Legalizzazione della prostituzione

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Legge n. 209/2010 - Legalizzazione della prostituzione Empty Legge n. 209/2010 - Legalizzazione della prostituzione

Messaggio  mikeguerini Gio 27 Mag 2010 - 14:08

Proposta di modifica della legge sulla prostituzione sulla base di quella approvata precedentemente


Premessa:
Attualmente in Italia la prostituzione non è legale. Questo però non vuol dire che questo fenomeno non sia diffuso nel territorio italiano: migliaia di uomini e donne attualmente si prostituiscono ogni anno e pian piano si è formato un mercato clandestino molto pericoloso poiché le persone che si prestano a rapporti sessuali a pagamento, spesso sono vittime di abusi e violenza.
Si è formato quindi un vero e proprio “mercato della prostituzione”, che gestito dalla criminalità organizzata alimenta le sue entrate stimabile in diversi milioni di euro all'anno.
Per evitare questa situazione pericolosa che coinvolge anche cittadini e cittadine stranieri, la presente legge propone di controllare la prostituzione per garantire sicurezza alle prostitute e ai clienti oltre ai cittadini del territorio che vivono più sicuri.

L'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati tra persone maggiorenni consenzienti è disciplinata dalla presente legge.

Articolo 1: Attività di prestazione dei servizi sessuali remunerati.
La prestazione di servizi sessuali remunerati può essere svolta in forma autonoma, dipendente o associata e deve avvenire in luoghi chiusi, Appartamenti, disciplinati da un loro regolamento interno che abbia per base le seguenti disposizioni:

a) IL luogo fisico dove si effettua il lavoro deve essere registrato all'ufficio territoriale degl'immobili e deve avere le caratteristiche richieste per avere agibilità ed essere dichiarato idoneo all'attività stessa.
b) L'immobile deve rispecchiare tutti i presupposti igienico-sanitari imposti dalle attuali leggi in materia di sicurezza sul lavoro.
c) Ogni Appartamento deve avere un unico intestario a cui far riferimento in caso di controlli da parte delle autorità competenti.
d) Tutti gli operatori devono essere registrati su di un registro custodito dall'intestario dell'immobile.
e) Tutti gli operatori sono soggetti a controlli medici periodici con intervallo di tempo non superiore ai 45gg, e le loro visite devono essere registrate su apposito registro che sarà tenuto sotto custodia, in modo da tenerne il segreto, da un medico.
f) Il medico, verrà attribbuito dall'ASL di competenza territoriale in cui è situato l'immobile.
g) Il medico che non manterrà il segreto professionale a cui è legato, è punito con l'immediata radiazione dall'Albo dei Medici e con una condanna alla reclusione da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni.

Articolo 2
I contratti che prevedono la prestazione di servizi sessuali remunerati sono pienamente compatibili con l'articolo 1343 del Codice Civile.

Articolo 3: Competenze dei Comuni
I Comuni predispongono aree attrezzate, al di fuori dei centri storici e lontano da luoghi di culto nelle quali l'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati si svolga in condizioni di sicurezza e riservatezza. Naturalmente le aree saranno sorvegliate ed eventuali effrazioni saranno sanzionate secondo le normative vigenti.

Articolo 4: Reati
1. E' punito con una pena di reclusione tra i 7 e i 17 anni chiunque con violenze, minacce, inganni, o abusando della propria autorità, induca una persona a fornire servizi sessuali remunerati, o impedisca alla stessa di abbandonare tale attività, o si appropri indebitamente in tutto o in parte dei proventi derivanti da tale attività. Tutti i reati sopra citati sono paragonati a reati che violano altamente l'integrità morale e personale dell'individuo, fino ad arrivare in base alla gravità dei fatti alla contestazione del reato di violenza sessuale, sequestro di persona.
2. E' punito con una pena raddoppiata rispetto a quella prevista al comma precedente chiunque coinvolga nell'attività della fornitura di servizi sessuali una persona permanentemente o temporaneamente incapace di intendere e di volere.
3. Lo sfruttamento della prostituzione minorile é punita con una pena di reclusione tra i 20 e i 40 anni fino ad arrivare alla pena dell'ergastolo nel caso si provochi la morte di alcuna persona.
4. Chiunque degli operatori che all'interno dei locoli svolgano attività di vendita di sostanze stupefacenti è punito con la pena detentiva di un minimo di 3 anni ad un massimo di 8 anni.
5. Se a commettere il reato descritto nel capoverso precedente sia un cittadino straniero altre alla pena detentiva si provvederà all'immedita espulsione dal territorio italiano con una diffida a rientrare in Italia per un periodo non inferiore ad anni 15.


Articolo 5: Pagamento dei tributi
E’ fatto obbligo per le prostitute il pagamento dell’IVA con aliquota ordinaria del 20% per tutte le prestazioni sessuali remunerate. Qualora non si adoperi all’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale come previsto dalla legge, sono previste sanzioni dai 5.000 ai 50.000 euro e reclusioni dai 3 mesi ai 4 anni.

Articolo 6: Limiti intervento dello stato nel settore
Nonostante l'approvazione di questa legge lo stato s'impegna a non dare nessun tipo d'incentivo economico e di strutture ritenendo comunque la prostituzione un puro sfruttamento della persona, ma ritenendo come premesso all'inizio della presente legge, ormai un fattore da tenere sotto controllo cerca di regolamentarne l'attività in modo da ridurne il vantaggio delle criminalità organizzate.

Articolo 7: Accesso alle zone interessate
E' fatto assoluto divieto di accedere nei luoghi adibiti alla prostituzione a persone che non abbiano compiuto il 18° anno.
E' fatto assoluto divieto di accedere nei luoghi adibiti alla prostituzione a persone che abbiano manifesti problemi di salute.
E' fatto assoluto divieto di accedere nei luoghi adibiti alla prostituzione a persone che, al momento dell'ingresso, siano sotto l'influenza di sostanza stupefacenti o che siano in evidente stato d'ebrezza.

Primo firmatario
Sibono

Se questo DDL venisse approvato andrà a sostituire la legge n. 201/2010.
mikeguerini
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