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DDL riforma della giustizia

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Messaggio  PAOLO95 Lun 27 Set 2010 - 18:39

Articolo 15: GIUSTIZIA

a)Qualsiasi utente registrato al forum, se nota qualche comportamento che non rispetta il regolamento, può denunciare un altro utente nella sezione "Tribunale di primo grado” nel caso in cui vi è una parte lesa, dovrà comunque essere egli a denunciare il colpevole e non un terzo. Qui, dopo che è stata postata la denuncia, ogni utente può dire la sua opinione in maniera civile fino a quando il giudice di primo grado, che è il Ministro della Giustizia, non chiude l'argomento.
b) Una volta concluso il processo, il Ministro della Giustizia deciderà se accettare o non accettare il caso seguendo quanto stabilito dal Regolamento di Res Publica e di questo Statuto. Quando si sarà deciso, il Ministro renderà pubblica la sentenza nella sezione "Sentenza di primo grado". In questa sezione è assolutamente vietato scrivere.
Il giudice di primo grado comunque può esprimere una sentenza di piccole conseguenze ovvero un richiamo all’imputato, in modo da non far perdere tempo alla corte di secondo grado, dichiarando archiviato il caso.
c)non esiste un ricorso di primo grado, quindi se il caso verrà respinto non potrà più essere preso in considerazione da alcuna commissione e quindi archiviato.
d)se il caso viene accettato dal giudice di primo grado passa al “tribunale di secondo grado”, questo tribunale è presieduto da una corte, la “corte di assise”. Questa corte sarà formata dai moderatori ed avrà come presidente l’amministratore del forum.
e)Il caso verrà presentato alla corte d’assise dal giudice di primo grado postandolo nella sezione relativa alla corte. In questa sezione non è permesso scrivere a nessuno tranne ai componenti e al ministro della giustizia. una volta presa la decisione per la maggioranza dei componenti. La corte emanerà una sentenza nella sezione “sentenza di 2° grado”.
f)Nel caso in cui l’imputato non è soddisfatto della sentenza di secondo grado potrà presentare ricorso nell’apposita sezione “appello o ricorso” entro 48 ore dall’emanazione della sentenza.
g)Questo ricorso verrà poi preso in considerazione dalla corte costituzionale, che dopo la decisione della maggioranza dei componenti emanerà una sentenza di 3° grado nella sezione apposita.
h)Se l'imputato di un processo è il Ministro della Giustizia il giudice del primo grado sarà tenuto dal Presidente della Repubblica e al secondo grado sarà normalmente la corte d’assise mentre al terzo grado la corte sarà senza il Ministro della Giustizia. Se è il Ministro della Giustizia ad aprire un processo, al primo grado sarà sempre il presidente della repubblica in carica a pronunciare la sentenza mentre per il secondo e terzo grado rimane tutto invariato tranne per la composizione della corte costituzionale che non avrà la presenza del ministro della giustizia.
i)Se l’imputato è un membro della corte di assise, non potrà partecipare alla seduta (se il suo caso verrà accettato in primo grado).
l) Se l’imputato di un processo è un membro della Corte Costituzionale (compreso il Presidente della Repubblica) il giudice del primo grado sarà il Ministro della Giustizia (o se anche questo è imputato sarà il Presidente della Repubblica – se è imputato anch’egli sarà l’Amministratore del forum come regolarmente previsto da questo Statuto.
m) Un utente non può denunciare tutta la Corte Costituzionale di Giustizia o tutta la Corte d’Assise.
n)se il ministro della giustizia è un moderatore non farà parte della corte d’assise e al suo posto verrà scelto dall’amministratore, solo per quella corte un sostituto.
o)nel caso in cui la fiducia data ai componenti della corte d’assise e ai parlamentari della corte costituzionale non dovesse essere condivisa da tutti i deputati o i senatori, questi potranno portare una mozione di sfiducia a un singolo membro o più della corte d’assise chiedendo al presidente delle camere di accettare la mozione.
Nel caso in cui il presidente della camera non dovesse accettare la mozione, il parlamentare non potrà più portare un voto di sfiducia alla corte fino alla fine della legislatura.
Nel caso in cui la mozione di sfiducia dovesse passare per dei componenti della corte di assise il presidente della corte deciderà un nuovo componente che sostituirà il moderatore per quella carica.
Nel caso in cui invece la mozione dovesse passare per un parlamentare della corte costituzionale verrà rieletto un nuovo componente sempre parlamentare dal partito a cui faceva parte il precedente.
p)non si possono sfiduciare tutti i membri la corte d’assise e tutti e due i deputati della corte costituzionale.


Articolo 16 : LA CORTE COSTITUZIONALE DI GIUSTIZIA

a) La Corte Costituzionale di Giustizia è composta di diritto da tutti gli ex Presidenti della
Repubblica, dal Presidente della Repubblica in carica, dal Ministro della Giustizia e da due parlamentari, uno di maggioranza e uno di opposizione (i due parlamentari vengono indicati dai partiti di maggioranza e opposizione e la scelta spetterà comunque al Presidente della Repubblica in carica).
b) La Corte Costituzionale di Giustizia è presieduta dal Presidente della Repubblica in carica.
c) Gli ex Presidenti della Repubblica sono membri di diritto alla corte a vita e possono dimettersi in caso di indisposizione.
d) Il ministro della giustizia assume di diritto la carica di giudice della corte fino al termine della carica ministeriale.
e) Sono chiamati dal Presidente della repubblica a comporre la corte costituzionale di giustizia due parlamentari, uno di maggioranza e un altro di opposizione. I due giudici/parlamentari possono dimettersi dalla carica di giudice o essere sostituiti con valida motivazione dal presidente della repubblica. I due giudici parlamentari sono nominati a inizio legislatura e mantengono la carica fino alla fine della legislatura a meno che non siano destituiti.
f)un moderatore non può far parte della corte costituzionale di giustizia.

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Messaggio  daniele barison Lun 27 Set 2010 - 18:41

DDL costituzionale

ricordo che questo ddl va a modificare lo statuto, e quindi neccessario che sia approvato dai 3/4 dei due rami del parlamento.

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