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DDL Riforma della giustizia

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Messaggio  DaveChiappucci Lun 2 Mag 2011 - 7:13

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA




Articolo 1: revisione pene minimi e massime

a. La pena minima dell’omicidio colposo passa dai 6 mesi ai 18 mesi

b. La pena massima dell’omicidio colposo passa dai 5 anni ai 10 anni.

c. La pena massima dell’omicidio colposo plurimo passa dai 12 ai 14 anni.

d. La pena minima dell’omicidio intenzionale è fissata a 12 anni.

e. La pena minima della violenza sessuale passa da 5 anni a 6 anni.

f. La pena massima della violenza sessuale passa da 6 anni a 12 anni.



Articolo 2: reati gravi di violenza sessuale

a. È prevista la pena della reclusione dai 12 ai 24 anni se la violenza è commessa:

- nei confronti di una persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

- nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;

- con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

- da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricati di servizi pubblici;

- su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;



Articolo 3: reati tributari

Le pene minime e massime per i seguenti reati tributari vengono fissati:

a. La “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”: pena minima 2 anni; pena massima 6 anni.

b. La “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”: pena minima 2 anni; pena massima 6 anni.

c. L’ “emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti”: pena minima 2 anni; pena massima 6 anni.

d. L' “indebita compensazione”: pena minima 1 anno; pena massima 3 anni.



Articolo 4: falso in bilancio

a. Reintroduzione delle situazione del 2001 relativamente agli artt. 2621-2622 riguardanti le false comunicazioni sociali e conseguente abolizione delle soglie minime per le quali non è previsto il carcere relativamente al reato di falso in bilancio.

b. La pena minima relativa al reato di falso in bilancio è fissata a 18 mesi

c. La pena massima relativa al reato di falso in bilancio è fissata a 10 anni.



Articolo 5: sconti di pena

a. Abolizione della “buona condotta” e degli sconti di pena ad essa associati.

b. Abolizione della possibilità di patteggiamento in caso di omicidio volontario.



Articolo 6: costruzioni nuove carceri

a. Costruzione entro il 2011 di 10 nuove carceri da 500 posti regolamentari.

b. Le suddette costruzioni verranno eseguite utilizzando 10 opere già iniziate e mai concluse.



Articolo 7: costruzione centri di rieducazione e di cura

a. Costruzione di 15 centri di rieducazione e cura, con la presenza di psicologi e psichiatri.

b. Sono previsti 70 dipendenti per ogni centro e la spesa annuale prevista per lo Stato è di circa 18,9 mln di euro.



Articolo 8: reintroduzione nel mondo del lavoro

a. Con l’assenso del giudice competente, un detenuto potrà scegliere di lavorare, dopo aver scontato il primo 30% della pena. I luoghi potranno essere pubblici o convenzionati con i privati. Tra i primi, sono previsti la costruzione di 25 centri di lavoro, nei quali verranno effettuate attività di vario genere, allo scopo di utilità pubblica.

b. Se il detenuto avrà scelto di partecipare al progetto lavorativo, il giudice competente potrà scegliere di far scontare l’ultimo 30% della pena ai domiciliari.



Articolo 9: anagrafe digitale

a. Viene istituita l'anagrafe digitale pubblica (ADP) delle carceri.



Articolo 10: giudici

a. Divieto per i magistrati in servizio di qualsiasi grado e giurisdizione di assumere incarichi fuori ruolo e di consulenza o arbitrati extragiudiziari di qualsiasi tipo



Articolo 11: errori giudiziari

a. Nel caso di errori giudiziari, lo stato risarcirà le vittime di errori giudiziari come già previsto dalle leggi vigenti

b. Nel caso, vengano riscontrati dolo o colpa grave da parte di un magistrato quest’ultimo dovrà risarcire lo stato con una sanzione pecuniaria fino al doppio dell’importo dell’intero stipendio durante tutto il periodo della durata processuale.

c. In caso di dolo, il magistrato può essere sanzionato con carcere fino ai 3 anni.




Primo firmatario

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Messaggio  PAOLO95 Lun 2 Mag 2011 - 12:06

costituzionale
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