DDL ITALIA-BM1995 SUL SIGNORAGGIO BANCARIO
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DDL ITALIA-BM1995 SUL SIGNORAGGIO BANCARIO
PROPOSTA DI LEGGE
LOTTA AL SIGNORAGGIO BANCARIO
Premessa
Attualmente, poiché le principali monete non contengono metalli preziosi, né sono convertibili in essi, ma sono realizzate con carta e inchiostro, il "signoraggio" è rappresentato dalla differenza tra il valore facciale delle cartamoneta e il costo di carta e inchiostro per stampare i biglietti. Per modificare tale situazione si propone con questa proposta di legge di introdurre, nei meccanismi relativi all'emissione di moneta e anche agli altri rapporti tra Banca d'Italia e sistema finanziario, un sistema di conti di cittadinanza gestiti senza profitto dalla Banca d'Italia, e in cui vanno a versarsi i frutti del signoraggio.
Art. 1. (Principi).
1.La moneta appartiene al popolo, che la usa per perseguire gli scopi garantiti della Costituzione.
Art. 2. ( Ripartizione )
1.Il 70 per cento della produzione di monete è di proprietà dello Stato che produce queste con propri macchinari.
2.La Banca d’ Italia , in seguito all’ articolo 2 comma 1, possiede invece l’ altro 30 per cento della produzione di banconote e di altri valori.
Art. 3. (Conto personale di cittadinanza).
1.Tutti i valori emessi dalla Banca d'Italia appartengono al popolo italiano.
2.Presso la Banca d'Italia è attivato un conto personale per ogni cittadino italiano, denominato "conto di cittadinanza".
3.L'accensione del conto di cittadinanza avviene automaticamente entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per tutti i cittadini italiani, ovvero entro tre mesi dalla nascita del cittadino, dall'acquisto della cittadinanza italiana, dalla naturalizzazione o comunque dal momento in cui il cittadino può legittimamente essere definito tale.
4.Il conto di cittadinanza non permette operazioni se non quelle previste dalla presente legge.
5.Per il proprio conto di cittadinanza il singolo cittadino maggiorenne, o il tutore legale del cittadino maggiorenne incapace, può indicare un singolo conto personale del cittadino stesso presso un'istituzione bancaria.
Art. 4. (Operazioni sul conto di cittadinanza).
1. Il valore totale delle emissioni di banconote e di altri valori da parte della Banca d'Italia viene accreditato in frazioni uguali su tutti i conti di cittadinanza esistenti al momento dell'emissione.
2. I costi di stampa e di emissione delle banconote e dei valori vengono rimborsati alla Banca d'Italia dallo Stato grazie ad un fondo apposito istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze alimentato dalla fiscalità generale.
3. Le operazioni della Banca d'Italia verso il sistema bancario e lo Stato avvengono attraverso i conti di cittadinanza, che vengono gestiti dalla Banca d'Italia senza costi e senza guadagni per la stessa.
4. Al raggiungimento di un valore stabilito dal regolamento di cui all'articolo 4, il valore del credito accumulato sul conto di cittadinanza viene accreditato automaticamente e senza costi per il cittadino sul conto personale di cui all'articolo 2, comma 5.
Art. 5.(Disposizioni di attuazione del conto).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia accredita il valore di tutti i crediti in suo possesso in frazioni uguali sui conti di cittadinanza esistenti al momento.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le operazioni della Banca d'Italia devono essere effettuate in osservanza della prescrizione della non riduzione del valore dei crediti e del patrimonio in possesso della Banca stessa.
Art. 6 ( Utilizzo dei risparmi dello Stato )
1. La cifra che lo Stato risparmierà con l’ articolo 2 comma 1 verrà destinata al risanamento del debito pubblico.
LOTTA AL SIGNORAGGIO BANCARIO
Premessa
Attualmente, poiché le principali monete non contengono metalli preziosi, né sono convertibili in essi, ma sono realizzate con carta e inchiostro, il "signoraggio" è rappresentato dalla differenza tra il valore facciale delle cartamoneta e il costo di carta e inchiostro per stampare i biglietti. Per modificare tale situazione si propone con questa proposta di legge di introdurre, nei meccanismi relativi all'emissione di moneta e anche agli altri rapporti tra Banca d'Italia e sistema finanziario, un sistema di conti di cittadinanza gestiti senza profitto dalla Banca d'Italia, e in cui vanno a versarsi i frutti del signoraggio.
Art. 1. (Principi).
1.La moneta appartiene al popolo, che la usa per perseguire gli scopi garantiti della Costituzione.
Art. 2. ( Ripartizione )
1.Il 70 per cento della produzione di monete è di proprietà dello Stato che produce queste con propri macchinari.
2.La Banca d’ Italia , in seguito all’ articolo 2 comma 1, possiede invece l’ altro 30 per cento della produzione di banconote e di altri valori.
Art. 3. (Conto personale di cittadinanza).
1.Tutti i valori emessi dalla Banca d'Italia appartengono al popolo italiano.
2.Presso la Banca d'Italia è attivato un conto personale per ogni cittadino italiano, denominato "conto di cittadinanza".
3.L'accensione del conto di cittadinanza avviene automaticamente entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per tutti i cittadini italiani, ovvero entro tre mesi dalla nascita del cittadino, dall'acquisto della cittadinanza italiana, dalla naturalizzazione o comunque dal momento in cui il cittadino può legittimamente essere definito tale.
4.Il conto di cittadinanza non permette operazioni se non quelle previste dalla presente legge.
5.Per il proprio conto di cittadinanza il singolo cittadino maggiorenne, o il tutore legale del cittadino maggiorenne incapace, può indicare un singolo conto personale del cittadino stesso presso un'istituzione bancaria.
Art. 4. (Operazioni sul conto di cittadinanza).
1. Il valore totale delle emissioni di banconote e di altri valori da parte della Banca d'Italia viene accreditato in frazioni uguali su tutti i conti di cittadinanza esistenti al momento dell'emissione.
2. I costi di stampa e di emissione delle banconote e dei valori vengono rimborsati alla Banca d'Italia dallo Stato grazie ad un fondo apposito istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze alimentato dalla fiscalità generale.
3. Le operazioni della Banca d'Italia verso il sistema bancario e lo Stato avvengono attraverso i conti di cittadinanza, che vengono gestiti dalla Banca d'Italia senza costi e senza guadagni per la stessa.
4. Al raggiungimento di un valore stabilito dal regolamento di cui all'articolo 4, il valore del credito accumulato sul conto di cittadinanza viene accreditato automaticamente e senza costi per il cittadino sul conto personale di cui all'articolo 2, comma 5.
Art. 5.(Disposizioni di attuazione del conto).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia accredita il valore di tutti i crediti in suo possesso in frazioni uguali sui conti di cittadinanza esistenti al momento.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le operazioni della Banca d'Italia devono essere effettuate in osservanza della prescrizione della non riduzione del valore dei crediti e del patrimonio in possesso della Banca stessa.
Art. 6 ( Utilizzo dei risparmi dello Stato )
1. La cifra che lo Stato risparmierà con l’ articolo 2 comma 1 verrà destinata al risanamento del debito pubblico.
PRIMO FIRMATARIO,
bm1995
SECONDO FIRMATARIO,
Italia
bm1995
SECONDO FIRMATARIO,
Italia
Ultima modifica di bm1995 il Dom 11 Lug 2010 - 11:37 - modificato 3 volte.
Ospite- Ospite
Re: DDL ITALIA-BM1995 SUL SIGNORAGGIO BANCARIO
DDL costituzionale
daniele barison- Innamorato del forum
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Data d'iscrizione : 31.10.09
Età : 34
Località : rovigo
Re: DDL ITALIA-BM1995 SUL SIGNORAGGIO BANCARIO
Faccio notare solo una piccola cosa.
Come stabilito dall'articolo 10 comma a) dell'attuale Statuto ogni DDL che si presenta in questa sezione deve avere in basso a destra il nome del primo firmatario:
In questo DDL non è riportato il nome del Primo Firmatario anche se è evidente che è bm1995. Ma per correttezza (solo per questo) vorrei chiedere a bm1995 se può adempiere a tale procedura.
Grazie,
Thomas
Come stabilito dall'articolo 10 comma a) dell'attuale Statuto ogni DDL che si presenta in questa sezione deve avere in basso a destra il nome del primo firmatario:
Fase dell'iniziativaLa fase dell'iniziativa consiste nell'esercizio da parte di determinati soggetti di sottoporre progetti di legge al Parlamento di Res Publica. E' riconosciuto tale potere al Consiglio dei Ministri e ai membri della Camera e del Senato (sia i gruppi parlamentari sia i singoli onorevoli). Ogni DDL deve essere proposto al Presidente della Repubblica in carica e in fondo a destra di tale documento ci deve essere obbligatoriamente la firma del Primo firmatario ed eventualmente anche degli altri firmatari. Ogni DDL prima che venga proposto deve essere stato approvato dalla maggioranza dei membri del Partito di appartenenza di colui che propone il progetto di legge.
In questo DDL non è riportato il nome del Primo Firmatario anche se è evidente che è bm1995. Ma per correttezza (solo per questo) vorrei chiedere a bm1995 se può adempiere a tale procedura.
Grazie,
Thomas
Re: DDL ITALIA-BM1995 SUL SIGNORAGGIO BANCARIO
bm1995 ha scritto:scusa thomas... ora la aggiungo
In teoria andrebbe in basso a destra se vogliamo fare i pignoli.
Re: DDL ITALIA-BM1995 SUL SIGNORAGGIO BANCARIO
si scusa ...ho fattoThomas ha scritto:bm1995 ha scritto:scusa thomas... ora la aggiungo
In teoria andrebbe in basso a destra se vogliamo fare i pignoli.
Ospite- Ospite
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