[DDL N.10][Economia]Lotta al signoraggio bancario
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[DDL N.10][Economia]Lotta al signoraggio bancario
E' convocata dalle ore 12.05 di martedì 13 luglio alle ore 12.005di venerdì 16 luglio l'undicesima seduta alla Camera dei Deputati dove si vota il DDL N.10. Vista l'importanza dell'evento confido nella partecipazione di tutti i deputati.
Proposta di legge: Lotta al Signoraggio Bancario
Premessa
Attualmente, poiché le principali monete non contengono metalli preziosi, né sono convertibili in essi, ma sono realizzate con carta e inchiostro, il "signoraggio" è rappresentato dalla differenza tra il valore facciale delle cartamoneta e il costo di carta e inchiostro per stampare i biglietti. Per modificare tale situazione si propone con questa proposta di legge di introdurre, nei meccanismi relativi all'emissione di moneta e anche agli altri rapporti tra Banca d'Italia e sistema finanziario, un sistema di conti di cittadinanza gestiti senza profitto dalla Banca d'Italia, e in cui vanno a versarsi i frutti del signoraggio.
Articolo 1: Principi
1.La moneta appartiene al popolo, che la usa per perseguire gli scopi garantiti della Costituzione.
Articolo 2: Ripartizione
1.Il 70 per cento della produzione di monete è di proprietà dello Stato che produce queste con propri macchinari.
2.La Banca d’ Italia , in seguito all’ articolo 2 comma 1, possiede invece l’ altro 30 per cento della produzione di banconote e di altri valori.
2.La Banca d’ Italia , in seguito all’ articolo 2 comma 1, possiede invece l’ altro 30 per cento della produzione di banconote e di altri valori.
Articolo 3: Conto personale di cittadinanza
1.Tutti i valori emessi dalla Banca d'Italia appartengono al popolo italiano.
2.Presso la Banca d'Italia è attivato un conto personale per ogni cittadino italiano, denominato "conto di cittadinanza".
3.L'accensione del conto di cittadinanza avviene automaticamente entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per tutti i cittadini italiani, ovvero entro tre mesi dalla nascita del cittadino, dall'acquisto della cittadinanza italiana, dalla naturalizzazione o comunque dal momento in cui il cittadino può legittimamente essere definito tale.
4.Il conto di cittadinanza non permette operazioni se non quelle previste dalla presente legge.
5.Per il proprio conto di cittadinanza il singolo cittadino maggiorenne, o il tutore legale del cittadino maggiorenne incapace, può indicare un singolo conto personale del cittadino stesso presso un'istituzione bancaria.
2.Presso la Banca d'Italia è attivato un conto personale per ogni cittadino italiano, denominato "conto di cittadinanza".
3.L'accensione del conto di cittadinanza avviene automaticamente entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per tutti i cittadini italiani, ovvero entro tre mesi dalla nascita del cittadino, dall'acquisto della cittadinanza italiana, dalla naturalizzazione o comunque dal momento in cui il cittadino può legittimamente essere definito tale.
4.Il conto di cittadinanza non permette operazioni se non quelle previste dalla presente legge.
5.Per il proprio conto di cittadinanza il singolo cittadino maggiorenne, o il tutore legale del cittadino maggiorenne incapace, può indicare un singolo conto personale del cittadino stesso presso un'istituzione bancaria.
Articolo 4: Operazioni sul conto di cittadinanza
1. Il valore totale delle emissioni di banconote e di altri valori da parte della Banca d'Italia viene accreditato in frazioni uguali su tutti i conti di cittadinanza esistenti al momento dell'emissione.
2. I costi di stampa e di emissione delle banconote e dei valori vengono rimborsati alla Banca d'Italia dallo Stato grazie ad un fondo apposito istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze alimentato dalla fiscalità generale.
3. Le operazioni della Banca d'Italia verso il sistema bancario e lo Stato avvengono attraverso i conti di cittadinanza, che vengono gestiti dalla Banca d'Italia senza costi e senza guadagni per la stessa.
4. Al raggiungimento di un valore stabilito dal regolamento di cui all'articolo 4, il valore del credito accumulato sul conto di cittadinanza viene accreditato automaticamente e senza costi per il cittadino sul conto personale di cui all'articolo 2, comma 5.
2. I costi di stampa e di emissione delle banconote e dei valori vengono rimborsati alla Banca d'Italia dallo Stato grazie ad un fondo apposito istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze alimentato dalla fiscalità generale.
3. Le operazioni della Banca d'Italia verso il sistema bancario e lo Stato avvengono attraverso i conti di cittadinanza, che vengono gestiti dalla Banca d'Italia senza costi e senza guadagni per la stessa.
4. Al raggiungimento di un valore stabilito dal regolamento di cui all'articolo 4, il valore del credito accumulato sul conto di cittadinanza viene accreditato automaticamente e senza costi per il cittadino sul conto personale di cui all'articolo 2, comma 5.
Articolo 5: Disposizioni di attuazione del conto
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia accredita il valore di tutti i crediti in suo possesso in frazioni uguali sui conti di cittadinanza esistenti al momento.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le operazioni della Banca d'Italia devono essere effettuate in osservanza della prescrizione della non riduzione del valore dei crediti e del patrimonio in possesso della Banca stessa.
2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia accredita il valore di tutti i crediti in suo possesso in frazioni uguali sui conti di cittadinanza esistenti al momento.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le operazioni della Banca d'Italia devono essere effettuate in osservanza della prescrizione della non riduzione del valore dei crediti e del patrimonio in possesso della Banca stessa.
Articolo 6: Utilizzo dei risparmi dello Stato
1. La cifra che lo Stato risparmierà con l’ articolo 2 comma 1 verrà destinata al risanamento del debito pubblico.
Primo Firmatario
bm1995
Secondo Firmatario
Italia
bm1995
Secondo Firmatario
Italia
Re: [DDL N.10][Economia]Lotta al signoraggio bancario
Mi complimento con i due membri de La Destra per l'ottimo DDL.
Re: [DDL N.10][Economia]Lotta al signoraggio bancario
anche io faccio i miei complimenti a Italia e bm per questo DDL
alessimaga- Mod
- Numero di messaggi : 1830
Data d'iscrizione : 15.04.10
Re: [DDL N.10][Economia]Lotta al signoraggio bancario
quotoalessimaga ha scritto:anche io faccio i miei complimenti a Italia e bm per questo DDL
PAOLO95- Il forum è la mia vita
- Numero di messaggi : 1409
Data d'iscrizione : 28.04.10
Età : 29
Località : san benedetto del tronto
Re: [DDL N.10][Economia]Lotta al signoraggio bancario
favorevole............... complimenti per il lavoro svolto
sibono- Ministro
- Numero di messaggi : 2076
Data d'iscrizione : 15.12.09
Re: [DDL N.10][Economia]Lotta al signoraggio bancario
DDL approvato alla Camera.
Ora e al vaglio del senato.
PS: Non ho usato accenti perche atrimenti ero impossibilitato a scrivere tutto il messaggio.
Ora e al vaglio del senato.
PS: Non ho usato accenti perche atrimenti ero impossibilitato a scrivere tutto il messaggio.
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