DDL lotta evasione fiscale
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DDL lotta evasione fiscale
Art. 1
Ai fini di dissuadere l'evasione fiscale viene creato come arma preventiva e dissuasiva lo strumento del "registro pubblico degli evasori".
Art. 2
Tale registro, consultabile on line e sulle bachece comunali e dell'agenzie territoriali dell'Agenzia delle Entrate conterrà le generalità anagrafica e l’importo e data dell’evasione realizzata (effettiva o presunta) di ogni evasore totale, o grande evasore. Tale servizio verrà gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in cooperazione con la Guardia di Finanza e le agenzie territoriali di riferimento.
Art. 3
L’inserimento dei dati sulle bacheche pubbliche verrà permesso sin dall’atto di rinvio a giudizio del soggetto presunto evasore.
Art. 4
Ai fini della realizzazione del “registro pubblico degli evasori” vengono sospese in questo genere di casi le regole relative al rispetto della privacy.
Art. 5
Ai fini dell’intendimento del presente testo, si definisce “evasore totale” colui che, pur avendo reddito, ne dichiara nullo. Viene definito “grande evasore” colui che all’arco di tempo di 2 anni abbia eluso di dichiarazione una cifra totale superiore ai 10.000 euro lordi.
Art. 6
In caso di accertamento, e quindi in seguito alla prova effettiva dell’attività di elusione dei propri obblighi nei confronti del fisco, nel caso in cui l’evasore sia titolare di una società o aziende sotto l’ordinamento legale Italiano, esso dovrà indicare sul proprio sito internet e su tutti i documenti ufficiali della società la dicitura “azienda/società condannata per evasione fiscale per un totale di TOT il giorno TOT”.
Art. 7
Il presente decreto di legge incrementa le pene di carattere penale e pecuniario a carico degli evasori fiscali. Laddove l’accertamento dell’evasione presunta vada a buon fine, l’evasore totale o grande evasore verrà condannato a rimborsare la cifra evasa con l’aggiunta di un ulteriore 75% della stessa cifra, il reato di “evasione fiscale” verrà inoltre punito con la reclusione fra i 3 e i 12 anni
Art. 8
Viene introdotto l’obbligo di tracciabilità per tutti i pagamenti aziendali o societari superiori all’importo di 1500 euro. E’ inoltre introdotto l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti, senza discrezione sull’importo, per tutte le transazioni effettuati tramite partita IVA.
Art. 9
E’ possibile auto-denunciare l’evasione fiscale effettuata. Per gli evasori che si avvalgono di tale procedura viene sospesa l’accertamento penale e l’accertamento finanziario si limiterà all’importo della cifra evasa.
art. 10
Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.
1. I comuni segnaleranno all’Agenzia delle Entrate persone con un livello di vita ben superiore a quello che risulta dalla loro dichiarazione dei redditi, attraverso via telematica, hanno accesso ai dati dell’anagrafe tributaria: incrociando questi dati con quelli già in loro possesso, gli enti locali verificano la posizione contributiva del cittadino.
2. Sempre via telematica i comuni segnalano alla Agenzia delle Entrate i contribuenti con un’elevato tenore di vita e che dichiarano false residenze all’estero o che, pur non risultando residenti all’estero, fruiscono di servizi comunali o riduzioni fiscali.
art. 11
L’Agenzia delle Entrate istituirà, con la Guardia di Finanza, un’unità all’estero, per il contrasto dell’evasione ed elusione internazionale (i cosiddetti paradisi fiscali), per acquisire informazioni utili all’individuazione dei fenomeni illeciti e il rafforzamento della cooperazione internazionale.
Primo Firmatario
Crocerus
Ai fini di dissuadere l'evasione fiscale viene creato come arma preventiva e dissuasiva lo strumento del "registro pubblico degli evasori".
Art. 2
Tale registro, consultabile on line e sulle bachece comunali e dell'agenzie territoriali dell'Agenzia delle Entrate conterrà le generalità anagrafica e l’importo e data dell’evasione realizzata (effettiva o presunta) di ogni evasore totale, o grande evasore. Tale servizio verrà gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in cooperazione con la Guardia di Finanza e le agenzie territoriali di riferimento.
Art. 3
L’inserimento dei dati sulle bacheche pubbliche verrà permesso sin dall’atto di rinvio a giudizio del soggetto presunto evasore.
Art. 4
Ai fini della realizzazione del “registro pubblico degli evasori” vengono sospese in questo genere di casi le regole relative al rispetto della privacy.
Art. 5
Ai fini dell’intendimento del presente testo, si definisce “evasore totale” colui che, pur avendo reddito, ne dichiara nullo. Viene definito “grande evasore” colui che all’arco di tempo di 2 anni abbia eluso di dichiarazione una cifra totale superiore ai 10.000 euro lordi.
Art. 6
In caso di accertamento, e quindi in seguito alla prova effettiva dell’attività di elusione dei propri obblighi nei confronti del fisco, nel caso in cui l’evasore sia titolare di una società o aziende sotto l’ordinamento legale Italiano, esso dovrà indicare sul proprio sito internet e su tutti i documenti ufficiali della società la dicitura “azienda/società condannata per evasione fiscale per un totale di TOT il giorno TOT”.
Art. 7
Il presente decreto di legge incrementa le pene di carattere penale e pecuniario a carico degli evasori fiscali. Laddove l’accertamento dell’evasione presunta vada a buon fine, l’evasore totale o grande evasore verrà condannato a rimborsare la cifra evasa con l’aggiunta di un ulteriore 75% della stessa cifra, il reato di “evasione fiscale” verrà inoltre punito con la reclusione fra i 3 e i 12 anni
Art. 8
Viene introdotto l’obbligo di tracciabilità per tutti i pagamenti aziendali o societari superiori all’importo di 1500 euro. E’ inoltre introdotto l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti, senza discrezione sull’importo, per tutte le transazioni effettuati tramite partita IVA.
Art. 9
E’ possibile auto-denunciare l’evasione fiscale effettuata. Per gli evasori che si avvalgono di tale procedura viene sospesa l’accertamento penale e l’accertamento finanziario si limiterà all’importo della cifra evasa.
art. 10
Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.
1. I comuni segnaleranno all’Agenzia delle Entrate persone con un livello di vita ben superiore a quello che risulta dalla loro dichiarazione dei redditi, attraverso via telematica, hanno accesso ai dati dell’anagrafe tributaria: incrociando questi dati con quelli già in loro possesso, gli enti locali verificano la posizione contributiva del cittadino.
2. Sempre via telematica i comuni segnalano alla Agenzia delle Entrate i contribuenti con un’elevato tenore di vita e che dichiarano false residenze all’estero o che, pur non risultando residenti all’estero, fruiscono di servizi comunali o riduzioni fiscali.
art. 11
L’Agenzia delle Entrate istituirà, con la Guardia di Finanza, un’unità all’estero, per il contrasto dell’evasione ed elusione internazionale (i cosiddetti paradisi fiscali), per acquisire informazioni utili all’individuazione dei fenomeni illeciti e il rafforzamento della cooperazione internazionale.
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