Legge n. 211/2010 - Riordino province italiane
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Legge n. 211/2010 - Riordino province italiane
Proposta di legge concernente un riordino delle province italiane
Articolo 1: Blocco nuove province
a) E’ bloccata l’istituzione di nuove province.
b) E’ bloccata la richiesta di istituzione di nuove province.
c) E’ bocciata la richiesta di istituzione di nuove province.
b) E’ bloccata la richiesta di istituzione di nuove province.
c) E’ bocciata la richiesta di istituzione di nuove province.
Articolo 2: Riorganizzazione delle province
a) Nelle regioni della Valle d’Aosta, del Molise e della Basilicata le province sono abolite e le loro funzioni sono assegnati alle regione di cui fa parte la provincia.
b) Avverrà la fusione di alcune province con altre di confine come descritto nell’allegato A situato in fondo a questo DDL.
c) Tutte le funzioni delle province fuse con altre come indicato nell’articolo 2 comma b verranno esercitate dalle nuove province.
d) La riorganizzazione delle province avverrà gradualmente secondo il seguente metodo: quando un consiglio si scioglierà per fine mandato esso non può essere rieletto se la provincia deve essere accoppiata ad un'altra o deve essere eliminata, se è così avverrà automaticamente la fusione o la sua abrogazione; se invece la provincia non deve essere ne eliminata ne accoppiata essa andrà alle elezioni una volta giunti allo scioglimento della giunta per fine mandato.
b) Avverrà la fusione di alcune province con altre di confine come descritto nell’allegato A situato in fondo a questo DDL.
c) Tutte le funzioni delle province fuse con altre come indicato nell’articolo 2 comma b verranno esercitate dalle nuove province.
d) La riorganizzazione delle province avverrà gradualmente secondo il seguente metodo: quando un consiglio si scioglierà per fine mandato esso non può essere rieletto se la provincia deve essere accoppiata ad un'altra o deve essere eliminata, se è così avverrà automaticamente la fusione o la sua abrogazione; se invece la provincia non deve essere ne eliminata ne accoppiata essa andrà alle elezioni una volta giunti allo scioglimento della giunta per fine mandato.
Articolo 3: Personale
a) E’ bloccata l’assunzione di personale di qualsiasi tipo per i 3 anni successivi all’entrata in vigore di questa legge in tutte le province del territorio italiano.
b) Il personale delle provincie che verranno unificate con altre o che saranno abolite verrà trasferito presso gli enti provinciali, regionali o statali che faranno richiesta di personale, purchè questi si trovano entro i 100 km dal luogo dell'ex Provincia. E' facolta, comunque, del dipendente di accettare proposte di lavoro provenienti da enti pubblici che si trovano più lontani del limite specificato.
c) Per il personale delle province che verranno unificate con altre o che saranno abolite avente ancora 2 anni lavorati per il pensionamento scatterà il pensionamento anticipato.
d) Per chi nonostante il comma b dell’articolo 3 non riesce a essere assunto presso un altro ente e non ha i requisiti del comma c dello stesso articolo per andare in pensione scatta la cassa integrazione pari all’80% del suo ultimo stipendio mensile per i primo 12 mesi e del 60% per i successivi 6 mesi.
e) Il personale in cassa integrazione, secondo i commi b) e d) di questo articolo, deve obbligatoriamente essere riassunto non appena un ente pubblico richieda personale. Perciò il personale in cassa integrazione ha priorità assoluta quando enti pubblici vogliono assumere personale. Se il dipendente viene riassunto in altri enti pubblici, terminerà la cassa integrazione. Continuerà ad esserci un sussidio (per un periodo di 8 mesi) pari al 20% dello stipendio percepito nel primo ente in cui lavorava se il dipendente nel nuovo ente pubblico percepisce una retribuzione che non supera il 60% dello stipendio percepito precedentemente.
b) Il personale delle provincie che verranno unificate con altre o che saranno abolite verrà trasferito presso gli enti provinciali, regionali o statali che faranno richiesta di personale, purchè questi si trovano entro i 100 km dal luogo dell'ex Provincia. E' facolta, comunque, del dipendente di accettare proposte di lavoro provenienti da enti pubblici che si trovano più lontani del limite specificato.
c) Per il personale delle province che verranno unificate con altre o che saranno abolite avente ancora 2 anni lavorati per il pensionamento scatterà il pensionamento anticipato.
d) Per chi nonostante il comma b dell’articolo 3 non riesce a essere assunto presso un altro ente e non ha i requisiti del comma c dello stesso articolo per andare in pensione scatta la cassa integrazione pari all’80% del suo ultimo stipendio mensile per i primo 12 mesi e del 60% per i successivi 6 mesi.
e) Il personale in cassa integrazione, secondo i commi b) e d) di questo articolo, deve obbligatoriamente essere riassunto non appena un ente pubblico richieda personale. Perciò il personale in cassa integrazione ha priorità assoluta quando enti pubblici vogliono assumere personale. Se il dipendente viene riassunto in altri enti pubblici, terminerà la cassa integrazione. Continuerà ad esserci un sussidio (per un periodo di 8 mesi) pari al 20% dello stipendio percepito nel primo ente in cui lavorava se il dipendente nel nuovo ente pubblico percepisce una retribuzione che non supera il 60% dello stipendio percepito precedentemente.
Articolo 4: Funzioni province
a) Le funzioni delle province sono descritte nel Dlgs 267/2000, testo unifico delle sull’ordinamento degli enti locali.
ALLEGATO A
VALLE D'AOSTA
Nessuna provincia
PIEMONTE
Asti
Vebanio-Cusio-Ossola
Vercelli
Alessandria (Asti)
Cuneo
Novara (Verbanio-Cusio-Ossola)
Biella (Vercelli)
Torino
LIGURIA
La Spezia
Imperia
Genova (La Spezia)
Savona (Imperia)
LOMBARDIA
Cremona
Lodi
Varese
Como
Lecco
Monza e Brianza
Bergamo
Brescia
Mantova (Cremona)
Pavia (Lodi)
Sondrio
Milano (Varese, Como, Lecco, Monza e Brianza)
TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano
Trento
VENETO
Belluno
Rovigo
Padova
Vicenza
Verona (Vicenza)
Venezia (Rovigo, Padova)
Treviso (Belluno)
FRIULI VENEZIA GIULIA
Gorizia
Pordenone
Udine
Trieste (Gorizia)
EMILIA ROMAGNA
Piacenza
Reggio Emilia
Modena
Ferrara
Ravenna
Rimini
Parma (Piacenza, Reggio Emilia)
Bologna (Modena, Ferrara)
Forlì-Cesena (Ravenna, Rimini)
TOSCANA
Arezzo
Pistoia
Prato
Massa Carrara
Livorno
Lucca
Grosseto
Firenze (Arezzo, Pistoia, Prato)
Pisa (Massa Carrara, Livorno, Lucca)
Siena (Grosseto)
MARCHE
Fermo
Ascoli Piceno
Pesaro e Urbino
Ancona
Macerata (Fermo, Ascoli Piceno)
UMBRIA
Perugia
Terni
LAZIO
Rieti
Frosinone
Viterbo (Rieti)
Roma
Latina (Frosinone)
ABRUZZO
Chieti
L'Aquila
Teramo
Pescara (Chieti)
MOLISE
Nessuna provincia
CAMPANIA
Caserta
Avellino
Napoli (Caserta)
Benevento (Avellino)
Salerno
PUGLIA
Barletta-Andria-Trani
Taranto
Brindisi
Foggia (Barletta-Andria-Trani)
Bari (Taranto)
Lecce (Brindisi)
BASILICATA
Nessuna provincia
CALABRIA
Crotone
Vibo Valentia
Cosenza
Catanzaro (Crotone)
Reggio Calabria (Vibo Valentia)
SICILIA
Trapani
Caltanisetta
Enna
Ragusa
Palermo (Trapani)
Agrigento (Caltanisetta)
Catania (Enna)
Siracusa (Ragusa)
Messina
SARDEGNA
Olbia-Tempio
Ogliastra
Medio Campidano
Carbonia-Iglesias
Sassari (Olbia-Tempio)
Nuoro (Ogliastra)
Oristano (Medio Campidano)
Cagliari (Carbonia-Iglesias)
In rosso le vecchie province. In verde le nuove provincie o quelle che continueranno ad esistere. Tra parentesi le province vecchie che la nuova provincia ingloberà.
Primo Firmatario
Alessimaga
Alessimaga
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