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Legge n. 212/2010 - Regolamentazione vendita alcolici

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Legge n. 212/2010 - Regolamentazione vendita alcolici Empty Legge n. 212/2010 - Regolamentazione vendita alcolici

Messaggio  mikeguerini Gio 16 Set 2010 - 12:29

Proposta di legge concernente una regolamentazione di vendita e uso di alcolici e super-alcolici negli Autogrill e aree di servizio.


Articolo unico
a) E' vietata la vendita "al bancone" in tutti gli Autogrill e stazioni di servizio (sia nelle Autostrade che nelle Strade Statali e Provinciali) di alcolici e super-alcolici (sarà quindi consentita la vendita di alcolici e super-alcolici - solo ed esclusivamente ai maggiorenni con piena capacità di intendere e volere - in bottiglia e/o lattina). I trasgressori di tale norma saranno puniti con un'ammenda da 500 € a 1.300 € e qualora la vendita sia stata effettuata a persone minorenni e/o a persone senza la totale capacità di intendere e volere la sanzione si articola in un'ammenda da 800 € a 1.500 € e nei casi più gravi anche con una reclusione da 2 a 10 mesi.
b) E' vietata la vendita di tutti gli alcolici e super-alcolici (serviti sia "al bancone" che in bottiglia e/o lattina) a tutte le persone (sia maggiorenni che minorenni) in tutti gli Autogrill e stazioni di servizio (sia nelle Autostrade che nelle Strade Statali e Provinciali) dopo le ore 22.00. I trasgressori di tale norma saranno puniti secondo quanto stabilito dal comma a dell'articolo unico di tale legge.

Primo Firmatario
Zucchetto

Secondo Firmatario
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