Legge n. 802/2010 - Riforma scuola secondaria di primo grado
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Legge n. 802/2010 - Riforma scuola secondaria di primo grado
Proposta di legge per modificare l'assetto generale della scuola secondaria di primo grado italiana e per una razionalizzazione delle risorse del fondo-cassa
Premessa:
La scuola primaria italiana è una delle più avanzate e meglio valutate del continente europeo. La scuola secondaria di primo grado (scuola media inferiore) invece presenta numerose lacune sia per quanto riguarda la didattica, sia per quanto riguarda l’impianto organizzativo ed è una delle peggiori d’Europa. Con questa legge si vuole quindi razionalizzare la spesa per le scuole suddette ma allo stesso tempo cercare di risollevare l’istituzione dalla situazione non proprio favorevole di questi tempi.
Articolo 1: Piano di modifiche dell’orario settimanale e delle materie di studio
Quest’articolo prevede l’obbligo di alcune modifiche che riguardano le materie di studio e l’orario settimanale degli studenti di tutte le scuole secondarie di primo grado italiane (si intende quelle pubbliche). Ecco dunque un quadro con i nuovi orari e i nuovi insegnamenti:
1. L’orario settimanale deve obbligatoriamente avere un monte-ore di 33 unità orarie da 55 minuti e pertanto le lezioni giornaliere non possono terminare oltre le ore 13.40
2. Le discipline studiate (e le relative ore settimanali) vengono così modificate:
2. Le discipline studiate (e le relative ore settimanali) vengono così modificate:
Italiano 5 unità orarie
Storia 2 unità orarie
Geografia 2 unità orarie
Matematica 5 unità orarie
Scienze 2 unità orarie
Tecnologia 3 unità orarie
Lingua inglese 3 unità orarie
Seconda lingua comunitaria 2 unità orarie
Arte e immagine 2 unità orarie
Musica 2 unità orarie
Scienze motorie e sportive 2 unità orarie
Religione (facoltativa) 1 unità oraria
Laboratorio (facoltativo) 2 unità orarie
Con questo quadro settimanale, si potenzia il monte-ore delle materie fondamentali quali italiano, storia, matematica e geografia.
3. Le ore sono da distribuirsi settimanalmente in questo modo: dal lunedì al sabato 5 unità orarie e un giorno alla settimana rientro pomeridiano di tre unità orarie, di cui un’ora di materia curriculare che non trova spazio nelle ore mattutine (generalmente religione che è disciplina facoltativa) e le restanti due ore di attività di laboratorio facoltative: laboratori che ogni scuola può proporre in base alle risorse di organico di cui dispone e in base alla legge sull’autonomia delle scuole. Si precisa che le ore di laboratorio possono cambiare durante diversi periodi di tempo (trimestri o quadrimestri) e che queste sono scelte sia dagli alunni che dagli stessi genitori al momento dell’iscrizione e/o ad inizio nuovo anno scolastico.
Articolo 2: Piano di modifiche dell’organico docente
Quest’articolo prevede l’obbligo di alcune modifiche che riguardano l’organico docente delle scuole secondarie di primo grado. Ecco un quadro di sintesi: la materia di Italiano è affidata ad un insegnante laureato in lettere mentre storia e geografia devono essere insegnate da un unico professore con una laurea in lettere o in altra materia scientifico-umanistica attinente alla materia di insegnamento. L’insegnamento di Matematica spetta al docente con laurea in matematica mentre Scienze deve essere insegnata dal professore con laurea in una o più materie scientifiche. Per tutte le altre materie di studio la situazione relativa all’organico docente rimane invariata.
In questo modo vi sono più insegnanti specializzati per ogni singola materia creando così più posti di lavoro e allo stesso tempo si aumentano le ore effettive di studio della disciplina.
In questo modo vi sono più insegnanti specializzati per ogni singola materia creando così più posti di lavoro e allo stesso tempo si aumentano le ore effettive di studio della disciplina.
Articolo 3: Piano di modifiche sull’impianto organizzativo ed economico
Il cosiddetto “fondo-cassa” di ogni singola classe di tutte le scuole secondarie di primo grado deve essere gestito dai genitori rappresentanti e non più dalle Segreterie scolastiche. Pertanto questi fondi devono essere utilizzati per comperare materiale didattico quali ad esempio matite, penne, gessi, cartelloni, ecc.. Dopo ogni spesa i genitori rappresentanti devono documentare al resto della classe le spese effettuate con scontrini, fatture od eventuali altri documenti. La quota di fondo-cassa deve essere versata due volte all’anno. Ogni prelievo non può superare la somma di € 25,00. Se a fine anno vi sono risorse extra queste devono essere ridistribuite ad ogni componente della classe in relazione all’importo versato. Per coloro che si trovano in difficoltà economiche (documentate dalla dichiarazione ISEE con importi massimi e/o minimi che decide il Ministero dell’Economia di anno in anno) vi è uno sconto dell’importo o la totale esenzione dal pagamento dello stesso.
Articolo 4: Integrazione degli studenti stranieri nelle classi
In tutte le scuole secondarie di primo grado con più di una classe gli alunni stranieri (se presenti), che frequentano lo stesso anno, devono essere divisi in numero uguale in ciascuna classe (ad esempio: se vi sono 10 stranieri totali e 5 classi a disposizione si andranno a inserire due stranieri per classe). Questo provvedimento è volto a favorire l'integrazione tra gli alunni stranieri e quelli italiani e sono previste pene severe (dettate dal Ministero della Giustizia) per tutti gli Istituti che non applicano tale norma così come formulata in questa legge.
Primo Firmatario
Thomas
Secondo Firmatario
Daniele Barison
Thomas
Secondo Firmatario
Daniele Barison
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