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Legge n. 203/2010 - Istituzione di centri di lavoro per migranti

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Legge n. 203/2010 - Istituzione di centri di lavoro per migranti Empty Legge n. 203/2010 - Istituzione di centri di lavoro per migranti

Messaggio  mikeguerini Gio 11 Feb 2010 - 13:46

Disegno di legge concernente l'istituzione di "Centri di Lavoro" per migranti


Articolo 1
Lo Stato si impegna con suddetta legge a istituire i cosiddetti "Centri di Lavoro" per Migranti, al fine di promuovere un inserimento costruttivo ed efficace dei Migranti nel nostro Paese attraverso un organo, dipendente dallo Stato stesso, che colleghi Migranti e possibili opportunità di Lavoro, onesto, legale ed equilibratamente retribuito, al fine di limitare la tendenza a delinquere di coloro che non posseggono i requisiti sufficienti per altri lavori legali e mezzi di sussistenza autonomi.

Articolo 2
I "Centri di Lavoro" sono vere e proprie infrastrutture, riconducibili allo Stato stesso, che promuovono un inserimento veloce ed efficace dei Migranti nel nostro Paese.
Tali Centri collegheranno direttamente compagnie,aziende, industrie e attività commerciali in ricerca di forza lavoro e di dipendenti al Migrante che ne faccia richiesta.
Le compagnie, le aziende, le industrie e le attività commerciali interessate e in ricerca di dipendenti e forza lavoro potranno fare richiesta, attraverso un apposito modulo che certifichi l'origine dell'attività lavorativa, le sue garanzie di sicurezza, il tipo di contratto proposto e il numero e la tipologia di lavoratori ricercati, di essere inserite nel cosiddetto elenco di "Attività Lavorative offerenti Occupazione" aggiornato quotidianamente e in possesso di ogni singolo Centro di Lavoro mediante una distribuzione capillare nel territorio.
Ogni Migrante Legalmente Riconosciuto potrà fare richiesta, mostrando il "Permesso di Soggiorno" e compilando un apposito modulo che certifichi la sua eventuale specializzazione lavorativa e la tipologia di lavoro ricercata, di essere aggiunto alla lista di "Migranti in ricerca di Lavoro", organizzata con ordine nominale e cronologico rispetto al momento della richiesta di aggiunta ad esso, in modo da favorire un onesto rapporto di tempo tra il momento della richiesta e il raggiungimento della possibile occupazione.
I Centri di Lavoro si impegnano a collegare in maniera diretta le "Attività Lavorative offerenti Occupazione" e i "Migranti in ricerca di Lavoro" presenti nelle corrispettive liste e di comunicare direttamente al Migrante e alle Aziende le eventuali congruità presenti tra Offerente e Richiedente.
Ogni Migrante regolarmente assunto, e che quindi abbia avuto accesso a una regolare e verificata occupazione lavorativa, tramite i "Centri di Lavoro" acquista ovviamente una immediata certificazione da parte dello Stato che registrerà l'Immigrato come "Lavorante" e regolare versatore di contributi, in modo da avviare ,successivamente al raggiungimento del lavoro, il Migrante al raggiungimento di una piena e riconosciuta Cittadinanza.

Articolo 3
I Centri di Lavoro si impegnano oltretutto, mediante specifici operatori e ispettori alle dipendenze del Centro di Lavoro stesso ,e quindi dello Stato, a supervisionare l'attività lavorativa del Migrante per i primi 6 mesi, offrendosi come primo interlocutore e garante della qualità lavorativa "offerta" dal Centro stesso. In assenza certificata degli standard di qualità lavorativa delle "Attività Lavorative offerenti Occupazione" la pena sarà l'immediata eliminazione dall'elenco e il pronto avvio dei controlli Statali nei confronti dell'Attività in questione a tutela non solo del Migrante e dei particolari pericoli di Intolleranza che si possono presentare, ma di ogni singolo lavoratore dipendente da essa e in piena coerenza con l'obbiettivo innegabile e obbligatorio da parte dello Stato della supervisione dell'offerta lavoro presente nel suo territorio, mostrando particolare attenzione alla qualità in termini di Sicurezza al fine di evitare e limitare il più possibile il fenomeno delle cosiddette "Morti Bianche" e di ogni singolo incidente, causato da una mancanza di standard di sicurezza, sul proprio luogo di lavoro.

Articolo 4
Lo Stato si impegna altresì, col seguente articolo, a istituire in ogni "Centro di Lavoro" corsi di Formazione Professionale per i Migranti, in modo da favorire ulteriormente un veloce inserimento da parte del Migrante nel mondo del Lavoro, avvalorando le qualità personali e proponendo varie tipologie di corsi.
Tali corsi saranno gestiti da precisi istruttori selezionati dal Ministero del Lavoro stesso, e saranno totalmente gratuiti e aperti a tutti i Migranti che ne facciano richiesta.
I corsi saranno divisi in sessioni dalla durata di due mesi ciascuna, con incontri bisettimanali pomeridiani, e saranno tenuti nell'infrastruttura del "Centro di Lavoro" stesso in apposite "aule", e comprenderanno nozioni pratiche e teoriche sul genere di lavoro a cui si stanno iniziando ad avvicinare.
E' possibile, nel caso in cui si verificassero le possibilità materiali e la disponibilità delle Attività Lavorative, fare veri e propri periodi di tirocinio all'interno delle stesse e integrate al corso, in modo da avvicinare in modo ancora più diretto l'aspirante Lavoratore e il possibile futuro Datore di Lavoro.
I Migranti che avranno seguito responsabilmente il corso e che abbiano certificatamente acquisito le competenze tecniche dello specifico corso avranno un bonus sul loro status stesso di "Migranti in ricerca di Lavoro" evidenziato nell'articolo 2.

Primo firmatario
Zucchetto
mikeguerini
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