Legge n.116/2011 - Copertura economica dei disegni di legge
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Legge n.116/2011 - Copertura economica dei disegni di legge
Documento recante disposizioni sulla copertura economica dei disegni di legge
Articolo 1: Finalità
Ogni DDL proposto in Parlamento deve avere una “copertura economica” e deve quindi attenersi alle disposizioni descritte in questo documento.
Articolo 2: Determinazione importo in entrata
a) Entro il 15 gennaio di ogni anno solare (in caso di chiusura totale del forum da parte dell’amministratore al primo giorno utile di gennaio dopo il 15 gennaio), il Ministro dell’Economia in carica all’interno del forum dovrà reperire dalle fonti della Banca d’Italia e/o della Ragioneria dello Stato Italiano o di altri documenti ufficiali attendibili dello Stato Italiano (documenti che sono visibili anche su Internet) le entrate complessive dello Stato Italiano dell’anno precedente e dovrà comunicarlo (attraverso un comunicato stampa del Consiglio dei Ministri) a tutto il forum esplicitando anche la fonte e il link. Si dovranno prendere in considerazione tutte le entrate dello Stato ad eccezione di quelle per titoli di Stato a debito nostro.
b) Il Presidente della Repubblica in carica dovrà verificare che l’importo reso noto dal Ministero dell’Economia sian corretto e qualora riscontrasse irregolarità riguardo quanto comunicato dal Ministero dell’Economia (irregolarità che dovranno essere ben descritte e motivate in un apposito comunicato stampa) convocherà la Corte Costituzionale di Giustizia che provvederà lei stessa a reperire l’importo di cui al precedente comma.
c) Se il Ministro dell’Economia non presenta entro il 15 gennaio tale importo sarà il Presidente della Repubblica insieme alla Corte Costituzionale di Giustizia a determinare l’importo di entrata e si eseguiranno le procedure descritte nel comma b di questo articolo.
d) Il Ministro dell’Economia in casi eccezionali (mancanza di tempo, impossibilità a reperire le fonti di cui al comma a) può delegare un altro utente a ricercare tale importo. Tale delega deve essere comunicata a tutto il forum entro il 10 gennaio e deve essere ben motivata. Il Presidente della Repubblica ha facoltà di respingere tale delega se le motivazioni non dovessero essere reali (in questo caso sarà lui insieme alla Corte Costituzionale di Giustizia a ricercare l’importo d’entrata – vedi comma b). Se anche in questo caso il delegato presenta un importo non attendibile si eseguiranno le procedure descritte nel comma b.
e) Qualora si siano svolte le elezioni politiche nel periodo 10-15 gennaio, il nuovo Ministro dell’Economia potrà ricercare l’importo entro il 20 gennaio.
f) Dopo aver verificato che l’importo comunicato dal Ministro dell’Economia sia corretto, il Presidente della Repubblica procederà alla divisione di tale importo per le legislature che rientrano nell’anno solare. Si dividerà cioè l’importo per 365 e si moltiplicherà l’importo trovato per i singoli giorni di ciascuna legislatura, di modo che ogni legislatura avrà un importo delle entrate dello Stato riferite ai tre mesi della legislatura e tale importo (IMPORTO X) sarà oggetto delle politiche economiche del Consiglio dei Ministri. Da notare che una legislatura inizia il giorno iniziale delle votazioni politiche e termina il giorno prima delle successive votazioni. In caso di caduta di governo e scioglimento delle Camere anticipate si provvederà al ricalcolo dell’IMPORTO X per ogni legislatura (eventuali rimanenze in difetto e/o in eccesso saranno distribuite nella prima legislatura dopo le votazioni che si sono verificate per effetto della caduta del governo).
g) Per le legislature a cavallo di due anni solari, il Consiglio dei Ministri del Governo in carica in tale momento, avrà a disposizione una quota di IMPORTO X riferita all’importo totale dell’anno precedente a cui verranno aggiunte le rimanenze in accesso e/o in difetto riferite calcolate sempre allo stesso anno, rimanenze che verranno diminuite dall’importo totale del secondo anno prima di procedere alla divisione per tutte le legislature.
b) Il Presidente della Repubblica in carica dovrà verificare che l’importo reso noto dal Ministero dell’Economia sian corretto e qualora riscontrasse irregolarità riguardo quanto comunicato dal Ministero dell’Economia (irregolarità che dovranno essere ben descritte e motivate in un apposito comunicato stampa) convocherà la Corte Costituzionale di Giustizia che provvederà lei stessa a reperire l’importo di cui al precedente comma.
c) Se il Ministro dell’Economia non presenta entro il 15 gennaio tale importo sarà il Presidente della Repubblica insieme alla Corte Costituzionale di Giustizia a determinare l’importo di entrata e si eseguiranno le procedure descritte nel comma b di questo articolo.
d) Il Ministro dell’Economia in casi eccezionali (mancanza di tempo, impossibilità a reperire le fonti di cui al comma a) può delegare un altro utente a ricercare tale importo. Tale delega deve essere comunicata a tutto il forum entro il 10 gennaio e deve essere ben motivata. Il Presidente della Repubblica ha facoltà di respingere tale delega se le motivazioni non dovessero essere reali (in questo caso sarà lui insieme alla Corte Costituzionale di Giustizia a ricercare l’importo d’entrata – vedi comma b). Se anche in questo caso il delegato presenta un importo non attendibile si eseguiranno le procedure descritte nel comma b.
e) Qualora si siano svolte le elezioni politiche nel periodo 10-15 gennaio, il nuovo Ministro dell’Economia potrà ricercare l’importo entro il 20 gennaio.
f) Dopo aver verificato che l’importo comunicato dal Ministro dell’Economia sia corretto, il Presidente della Repubblica procederà alla divisione di tale importo per le legislature che rientrano nell’anno solare. Si dividerà cioè l’importo per 365 e si moltiplicherà l’importo trovato per i singoli giorni di ciascuna legislatura, di modo che ogni legislatura avrà un importo delle entrate dello Stato riferite ai tre mesi della legislatura e tale importo (IMPORTO X) sarà oggetto delle politiche economiche del Consiglio dei Ministri. Da notare che una legislatura inizia il giorno iniziale delle votazioni politiche e termina il giorno prima delle successive votazioni. In caso di caduta di governo e scioglimento delle Camere anticipate si provvederà al ricalcolo dell’IMPORTO X per ogni legislatura (eventuali rimanenze in difetto e/o in eccesso saranno distribuite nella prima legislatura dopo le votazioni che si sono verificate per effetto della caduta del governo).
g) Per le legislature a cavallo di due anni solari, il Consiglio dei Ministri del Governo in carica in tale momento, avrà a disposizione una quota di IMPORTO X riferita all’importo totale dell’anno precedente a cui verranno aggiunte le rimanenze in accesso e/o in difetto riferite calcolate sempre allo stesso anno, rimanenze che verranno diminuite dall’importo totale del secondo anno prima di procedere alla divisione per tutte le legislature.
Articolo 3: Bilancio del Consiglio dei Ministri
a) Entro dieci giorni dalla formazione del governo, il Consiglio dei Ministri (che si dovrà quindi riunire) dividerà secondo i criteri che ritiene più opportuni (fermo restando che un Ministero non può ricevere meno del 20% dell’IMPORTO X), l’IMPORTO X tra tutti i Ministeri.
b) Entro venti giorni dalla divisione dell’IMPORTO X fra tutti i Ministeri, ciascun Ministero dovrà pubblicare nell’area dedicata al Ministero stesso una tabella (tale tabella che deve essere ben dettagliata rientra in uno dei due DDL che il Ministro è obbligato a far approvare in una legislatura) in cui indica come intende spendere i fondi che ha a disposizione. Tutti i successivi DDL che rientrano nelle competenze del Ministero (da chiunque utente saranno formulati) dovranno rispettare i fondi descritti nella tabella dal Ministro competente. Se non rispetta i requisiti prima esposti il DDL dovrà essere riformulato (vedi allegato A per un esempio illustrativo).
c) Ogni DDL proposto prima della pubblicazione della tabella da parte del Ministro competente, può essere approvato qualunque sia l’aspetto finanziario menzionato ma il DDL dovrà essere successivamente modificato se l’aspetto finanziario del DDL dovesse essere diverso dai fondi destinati per tale settore dal Ministro competente.
d) Se il Ministro competente non formula la tabella entro i termini previsti (a meno che abbia avvertito il Premier e il Presidente della Repubblica della sua assenza – in tal caso dovrà pubblicare la tabella il primo giorno utile del suo rientro) sarà destituito dal suo incarico e il Presidente del Consiglio provvederà a nominare un altro utente a ricoprire tale ruolo. Il nuovo utente avrà altri quindici giorni a disposizioni per adempiere alle procedure di cui al comma b.
b) Entro venti giorni dalla divisione dell’IMPORTO X fra tutti i Ministeri, ciascun Ministero dovrà pubblicare nell’area dedicata al Ministero stesso una tabella (tale tabella che deve essere ben dettagliata rientra in uno dei due DDL che il Ministro è obbligato a far approvare in una legislatura) in cui indica come intende spendere i fondi che ha a disposizione. Tutti i successivi DDL che rientrano nelle competenze del Ministero (da chiunque utente saranno formulati) dovranno rispettare i fondi descritti nella tabella dal Ministro competente. Se non rispetta i requisiti prima esposti il DDL dovrà essere riformulato (vedi allegato A per un esempio illustrativo).
c) Ogni DDL proposto prima della pubblicazione della tabella da parte del Ministro competente, può essere approvato qualunque sia l’aspetto finanziario menzionato ma il DDL dovrà essere successivamente modificato se l’aspetto finanziario del DDL dovesse essere diverso dai fondi destinati per tale settore dal Ministro competente.
d) Se il Ministro competente non formula la tabella entro i termini previsti (a meno che abbia avvertito il Premier e il Presidente della Repubblica della sua assenza – in tal caso dovrà pubblicare la tabella il primo giorno utile del suo rientro) sarà destituito dal suo incarico e il Presidente del Consiglio provvederà a nominare un altro utente a ricoprire tale ruolo. Il nuovo utente avrà altri quindici giorni a disposizioni per adempiere alle procedure di cui al comma b.
Articolo 4: Ulteriori norme specifiche
a) Il Consiglio dei Ministri può decidere di aumentare le entrate spettante. Tale caso si verificherà quando i Ministri investono le risorse in azioni o compartamenti il cui guadagno sia calcolabile (prestiti, obbligazioni, azioni) come d'altronde è in vigore per i Ministri dello Stato Italiano.
b) Il Consiglio dei Ministri se ritiene che le entrate spettanti per quella legislatura siano troppo basse può far indebitare lo Stato attraverso titoli di Stato il cui debito è quantificabile (BOT, CCT, ecc). In questo modo il forum avrà una variabile per il debito (il debito totale di un anno sarà dato dalla somma del debito di tutte le legislature di quell'anno).
c) I dati riferiti al debito pubblico italiano del mondo reale a partire dal primo gennaio 2011 non influenzeranno più il mondo virtuale, anche perchè c'è il forum ha già una variabile di debito. Influenzeranno tutte gli altri dati il mondo virtuale (inflazione, disoccupazione, ecc)
b) Il Consiglio dei Ministri se ritiene che le entrate spettanti per quella legislatura siano troppo basse può far indebitare lo Stato attraverso titoli di Stato il cui debito è quantificabile (BOT, CCT, ecc). In questo modo il forum avrà una variabile per il debito (il debito totale di un anno sarà dato dalla somma del debito di tutte le legislature di quell'anno).
c) I dati riferiti al debito pubblico italiano del mondo reale a partire dal primo gennaio 2011 non influenzeranno più il mondo virtuale, anche perchè c'è il forum ha già una variabile di debito. Influenzeranno tutte gli altri dati il mondo virtuale (inflazione, disoccupazione, ecc)
d) Ecco le procedure per determinare il bilancio di una legislatura:
Il bilancio di Res Publica dovrà essere presentato nel seguente modo:
• Prima parte: una scheda con le entrate dello Stato virtuale suddivise per tipologia come indicato all’articolo 2 comma b, per le entrate per investimento verrà fatta una ulteriore suddivisione nella quale dovrà comparire quale investimento ha effettuato tale entrata.
• Seconda parte: una scheda nella quale dovranno comparire le uscite dello Stato virtuale nella quale dovrà comparire la spesa per singolo ministero e delega tenendo conto delle spese di personale, funzionamento (acquisto beni e servizi, manutenzione, ecc), investimenti, fondi da assegnare a centri di spesa sottostanti il Ministero.
• Terza parte: una scheda in cui dovranno comparire tutte quelle spese che pur rientrando nelle competenze dei ministeri vengono finanziate direttamente dallo Stato per scelta del Ministro dell’Economia.
Tale bilancio (la seconda parte e la terza parte della presentazione) dovrà essere approvato in Parlamento entro 15 giorni dall'insediamento del governo di ogni legislatura secondo le modalità descritte dallo stesso Statuto per le leggi ordinarie, la prima parte della presentazione invece dovrà essere approvata entro il 10 gennaio di ogni anno.
Il bilancio di Res Publica dovrà essere presentato nel seguente modo:
• Prima parte: una scheda con le entrate dello Stato virtuale suddivise per tipologia come indicato all’articolo 2 comma b, per le entrate per investimento verrà fatta una ulteriore suddivisione nella quale dovrà comparire quale investimento ha effettuato tale entrata.
• Seconda parte: una scheda nella quale dovranno comparire le uscite dello Stato virtuale nella quale dovrà comparire la spesa per singolo ministero e delega tenendo conto delle spese di personale, funzionamento (acquisto beni e servizi, manutenzione, ecc), investimenti, fondi da assegnare a centri di spesa sottostanti il Ministero.
• Terza parte: una scheda in cui dovranno comparire tutte quelle spese che pur rientrando nelle competenze dei ministeri vengono finanziate direttamente dallo Stato per scelta del Ministro dell’Economia.
Tale bilancio (la seconda parte e la terza parte della presentazione) dovrà essere approvato in Parlamento entro 15 giorni dall'insediamento del governo di ogni legislatura secondo le modalità descritte dallo stesso Statuto per le leggi ordinarie, la prima parte della presentazione invece dovrà essere approvata entro il 10 gennaio di ogni anno.
Articolo 5: Modifiche al seguente Regolamento
Eventuali modifiche o creazione di nuovi articoli al seguente documento devono obbligatoriamente ricevere minimo il voto favorevole dei 3/4 dei parlamentari partecipanti.
NORME TRANSITORIE
Per la sesta e la settima legislatura del forum, l'IMPORTO X a disposizione del Consiglio dei Ministri sarà reso noto dal Ministro dell'Economia in carica nella quinta legislatura che dovrà ricercare tale cifra tra le stime della Ragioneria dello Stato per l'anno 2010. Dall'ottava legislatura si procederà secondo quanto scritto negli articoli sopra.
ALLEGATO A
ESEMPIO PRATICO DI APPLICAZIONE DI TALE REGOLAMENTO
ESEMPIO PRATICO DI APPLICAZIONE DI TALE REGOLAMENTO
Periodo 2010 (4 legislature) fa riferimento alle entrate dello Stato Italiano dell’anno 2009.
Entrate Stato Italiano 2009: 100 miliardi (importo iniziale)
Determinazione IMPORTO X: importo iniziale/365*Giorni di ciascuna legislatura
Prima legislatura dell'anno: 25 miliardi a disposizione
Divisione tra Ministeri:
Economia: 10 miliardi
Difesa: 5 miliardi
Giustizia: 5 miliardi
Interno: 5 miliardi
Il Ministro dell’Economia dovrà indicare come spenderà i 10 miliardi spettanti tra: spese per pensioni, retribuzione personale, invalidità, ecc… . Lo stesso lavoro lo dovranno compiere i Ministri della Difesa, della Giustizia e dell’Interno. Tali relazioni dovranno essere ben dettagliate.
Primi Firmatari
Thomas
Alessimaga
Roberto Mar
Thomas
Alessimaga
Roberto Mar
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