Legge n. 009/2011 - Legge Elettorale di Res Publica [Abrogata]
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Legge n. 009/2011 - Legge Elettorale di Res Publica [Abrogata]
LEGGE ELETTORALE DI TIPO PROPORZIONALE
Articolo 1: L’ELETTORE E LE PREFERENZE
L'elettore non può esprimere preferenze per i candidati da eleggere per il Parlamento di Res Publica. Spetta all'organizzazione dei vari partiti (o liste) candidati alle elezioni politiche presentare la lista dei candidati entro i termini prefissati dal Presidente della Repubblica nel rispetto della Costituzione di Res Publica. Tali liste di candidate vanno comunque presentate entro il giorno prima dell’inizio della campagna elettorale delle elezioni politiche.
Articolo 2: PARLAMENTARI E MINISTRI
Ogni utente che vuole ricoprire un incarico all’interno del Parlamento deve essere inserito nella lista dei candidati del Parlamento stesso. Seguire le indicazioni degli articoli 5, 6, 9, 11 e 16 del documento “Costituzione di Res Publica”.
Articolo 3: CANDIDATURA DEI PARTITI
Sono ammessi automaticamente alla candidatura tutti i partiti che non presentano ideologie dittatoriali, naziste e/o antidemocratiche. Se si dovesse presentare un partito con queste idee spetterà alla Corte Costituzionale di Giustizia valutare l'ammissione o meno del movimento alle elezioni virtuali (il partito in causa si potrà candidare solo se avrà ricevuto l'approvazione dei 3/4 dei partecipanti membri di tale corte). In tutti gli altri casi in cui non si presenterà un sospetto di questo tipo, la candidatura è affermata e resa pubblica dal Presidente della Repubblica (o da un suo Vicario) nel sito web ufficiale di Res Publica. Vedi articolo 1 comma g della Costituzione di Res Publica.
Articolo 4: CALCOLO DEI SEGGI E SEGGI DA ASSEGNARE
a) Il numero seggi totali di cui è composto il Parlamento di Res-Publica è definito dalla "Costituzione di Res Publica", e verranno distribuiti secondo la percentuale dei voti ottenuti, seguendo il metodo Hare-Niemeyer.
Formula: Q = (V/N) (Q = quoziente di Hare, V = voti degli elettori, N = numero di seggi)
Esempio pratico
Votanti 17
Seggi da distribuire 8
Partito Alpha=6 voti
Partito Beta=4 voti
Partito Gamma=7 voti
Q= 17/8 = circa2.125
Seggi P.A: 6/2.125= circa2.823 --> 2.8 --> 3
Seggi P.B: 4/2.125= circa1.882 --> 1.9 --> 2
Seggi P.G: 7/2.125= circa3.295 --> 3.3 --> 3
Articolo 5: LISTA DEI CANDIDATI
a)E' compito del partito (o lista) candidato alle elezioni politiche far pervenire tramite il Presidente della Repubblica e tramite il sito ufficiale di Res Publica, la propria lista di candidati entro i termini stabiliti. Questa lista dovrà contenere un sufficiente numero di persone candidate con il suddetto partito a ruolo di parlamentare. Nel caso di una coalizione di partiti (che non si presentino sotto una stessa lista parlamentare), si dovrà presentare una lista per ciascun partito (ed in questo caso la divisione dei seggi in Parlamento va calcolata in relazione alle percentuali di voti ricevuti da ciascun partito facente parte della coalizione stessa).
b) La nomina del governo sarà data attraverso le consultazioni, indette dal PdR. Ciò garantirà la democrazia nel forum. Le consultazioni avverranno secondo le seguenti modalità: Il PdR riceverà un messaggio relativo alle consultazioni prima dagli Ex-Presidenti Poi dai Moderatori Infine dai Presidenti o Segretari di Partito.
Sarà compito del PdR nominare chi, seguendo le consultazioni, diventerà Presidente del Consiglio.
Articolo 6: TEMPI E MODI DELLE ELEZIONI
Le elezioni virtuali sono aperte a tutti coloro che si sono iscritti al forum di Res Publica fino a una settimana prima del primo giorno delle votazioni. Le elezioni devono avere durata obbligatoria di tre giorni consecutivi (72 ore).
Il voto è segreto.
Articolo 7: MODIFICHE ALLA PRESENTE LEGGE ELETTORALE
Eventuali modifiche alla presente Legge Elettorale devono ricevere il voto favorevole dei 3/4 dei parlamentari partecipanti alle votazioni.
NORME TRANSITORIE
Ogni irregolarità sopraggiunta finora per effetto del vecchio testo della Legge Elettorale non può essere oggetto di apertura di un processo.
Articolo 1: L’ELETTORE E LE PREFERENZE
L'elettore non può esprimere preferenze per i candidati da eleggere per il Parlamento di Res Publica. Spetta all'organizzazione dei vari partiti (o liste) candidati alle elezioni politiche presentare la lista dei candidati entro i termini prefissati dal Presidente della Repubblica nel rispetto della Costituzione di Res Publica. Tali liste di candidate vanno comunque presentate entro il giorno prima dell’inizio della campagna elettorale delle elezioni politiche.
Articolo 2: PARLAMENTARI E MINISTRI
Ogni utente che vuole ricoprire un incarico all’interno del Parlamento deve essere inserito nella lista dei candidati del Parlamento stesso. Seguire le indicazioni degli articoli 5, 6, 9, 11 e 16 del documento “Costituzione di Res Publica”.
Articolo 3: CANDIDATURA DEI PARTITI
Sono ammessi automaticamente alla candidatura tutti i partiti che non presentano ideologie dittatoriali, naziste e/o antidemocratiche. Se si dovesse presentare un partito con queste idee spetterà alla Corte Costituzionale di Giustizia valutare l'ammissione o meno del movimento alle elezioni virtuali (il partito in causa si potrà candidare solo se avrà ricevuto l'approvazione dei 3/4 dei partecipanti membri di tale corte). In tutti gli altri casi in cui non si presenterà un sospetto di questo tipo, la candidatura è affermata e resa pubblica dal Presidente della Repubblica (o da un suo Vicario) nel sito web ufficiale di Res Publica. Vedi articolo 1 comma g della Costituzione di Res Publica.
Articolo 4: CALCOLO DEI SEGGI E SEGGI DA ASSEGNARE
a) Il numero seggi totali di cui è composto il Parlamento di Res-Publica è definito dalla "Costituzione di Res Publica", e verranno distribuiti secondo la percentuale dei voti ottenuti, seguendo il metodo Hare-Niemeyer.
Formula: Q = (V/N) (Q = quoziente di Hare, V = voti degli elettori, N = numero di seggi)
Esempio pratico
Votanti 17
Seggi da distribuire 8
Partito Alpha=6 voti
Partito Beta=4 voti
Partito Gamma=7 voti
Q= 17/8 = circa2.125
Seggi P.A: 6/2.125= circa2.823 --> 2.8 --> 3
Seggi P.B: 4/2.125= circa1.882 --> 1.9 --> 2
Seggi P.G: 7/2.125= circa3.295 --> 3.3 --> 3
Articolo 5: LISTA DEI CANDIDATI
a)E' compito del partito (o lista) candidato alle elezioni politiche far pervenire tramite il Presidente della Repubblica e tramite il sito ufficiale di Res Publica, la propria lista di candidati entro i termini stabiliti. Questa lista dovrà contenere un sufficiente numero di persone candidate con il suddetto partito a ruolo di parlamentare. Nel caso di una coalizione di partiti (che non si presentino sotto una stessa lista parlamentare), si dovrà presentare una lista per ciascun partito (ed in questo caso la divisione dei seggi in Parlamento va calcolata in relazione alle percentuali di voti ricevuti da ciascun partito facente parte della coalizione stessa).
b) La nomina del governo sarà data attraverso le consultazioni, indette dal PdR. Ciò garantirà la democrazia nel forum. Le consultazioni avverranno secondo le seguenti modalità: Il PdR riceverà un messaggio relativo alle consultazioni prima dagli Ex-Presidenti Poi dai Moderatori Infine dai Presidenti o Segretari di Partito.
Sarà compito del PdR nominare chi, seguendo le consultazioni, diventerà Presidente del Consiglio.
Articolo 6: TEMPI E MODI DELLE ELEZIONI
Le elezioni virtuali sono aperte a tutti coloro che si sono iscritti al forum di Res Publica fino a una settimana prima del primo giorno delle votazioni. Le elezioni devono avere durata obbligatoria di tre giorni consecutivi (72 ore).
Il voto è segreto.
Articolo 7: MODIFICHE ALLA PRESENTE LEGGE ELETTORALE
Eventuali modifiche alla presente Legge Elettorale devono ricevere il voto favorevole dei 3/4 dei parlamentari partecipanti alle votazioni.
NORME TRANSITORIE
Ogni irregolarità sopraggiunta finora per effetto del vecchio testo della Legge Elettorale non può essere oggetto di apertura di un processo.
Re: Legge n. 009/2011 - Legge Elettorale di Res Publica [Abrogata]
La legge sopra citata è da ritenersi abrogata, in quanto sostituita con la legge n. 010/2011
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