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Legge n. 010/2011 - Legge Elettorale di Res Publica

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Legge n. 010/2011 - Legge Elettorale di Res Publica Empty Legge n. 010/2011 - Legge Elettorale di Res Publica

Messaggio  PAOLO95 Mer 27 Apr 2011 - 12:14

LEGGE ELETTORALE



Articolo 1: L’ELETTORE E LE PREFERENZE

L'elettore
non può esprimere preferenze per i candidati da eleggere per il
Parlamento di Res Publica. Spetta all'organizzazione dei vari partiti (o
liste) candidati alle elezioni politiche presentare la lista dei
candidati entro i termini prefissati dal Presidente della Repubblica nel
rispetto della Costituzione di Res Publica. Tali liste di candidate
vanno comunque presentate entro il giorno prima dell’inizio della
campagna elettorale delle elezioni politiche.


Articolo 2: PARLAMENTARI E MINISTRI

Ogni
utente che vuole ricoprire un incarico all’interno del Parlamento deve
essere inserito nella lista dei candidati del Parlamento stesso. Seguire
le indicazioni degli articoli 5, 6, 9, 11 e 16 del documento
“Costituzione di Res Publica”.


Articolo 3: CANDIDATURA DEI PARTITI

Sono
ammessi automaticamente alla candidatura tutti i partiti che non
presentano ideologie dittatoriali, naziste e/o anti-democratiche. Se si
dovesse presentare un partito con queste idee spetterà alla Corte
Costituzionale di Giustizia valutare l'ammissione o meno del movimento
alle elezioni virtuali (il partito in causa si potrà candidare solo se
avrà ricevuto l'approvazione dei 3/4 dei partecipanti membri di tale
corte). In tutti gli altri casi in cui non si presenterà un sospetto di
questo tipo, la candidatura è affermata e resa pubblica dal Presidente
della Repubblica (o da un suo Vicario) nel sito web ufficiale di Res
Publica. Vedi articolo 1 comma g della Costituzione di Res Publica.


Articolo 4: SOGLIE DI SBARRAMENTO

La
soglia di sbarramento al Parlamento è fissata al 3%, al di sotto della
quale non è possibile ottenere un seggio. Eventuali rimanenze di seggi
dettate dalle soglie di sbarramento devono essere attribuite al partito
(o lista) che ha ottenuto il numero maggiore di voti all’ultima tornata
elettorale (nel caso si verificasse che due o più partiti – o liste –
avessero ottenuto il più alto uguale numero di voti, si procederà al
turno di ballottaggio tra i partiti – o liste – con uguale numero di
voti).


Articolo 5: CALCOLO DEI SEGGI

a)
Ciascun partito (o lista) sarà rappresentato in Parlamento secondo la
percentuale di voti ottenuti nella tornata elettorale (va considerata
però anche la soglia di sbarramento). Qualora il partito (o lista o
coalizione) che ha ottenuto più voti alle elezioni non avesse raggiunto
almeno il 55% dei seggi gli saranno attribuiti (Premio di Maggioranza)
automaticamente il 55% dei seggi in Parlamento mentre i restanti seggi
verranno suddivisi fra tutti gli altri partiti in relazione alle
percentuali di voti ricevute nella tornata elettorale. Qualora un
partito (o coalizione di partiti o lista) vincitore delle elezioni
avesse raggiunto più del 55% dei voti, i seggi spettanti saranno
calcolati secondo la percentuale reale di voti ricevuti alle elezioni.
Si ricorda che qualora più partiti si presentino sotto una stessa lista
parlamentare dovranno presentare un’unica lista di candidati e quindi si
divideranno i seggi a seconda dei voti ricevuti con la lista
parlamentare. Qualora, invece, più partiti si presentassero sotto una
stessa coalizione, la divisione dei seggi in Parlamento va calcolata in
relazione alle percentuali di voti ricevuti da ciascun partito facente
parte della coalizione stessa (anche se si è usufruito del Premio di
Maggioranza).


In ogni caso si eseguono i seguenti criteri di arrotondamento e calcolo dei seggi:


CRITERIO DI ARROTONDAMENTO PERCENTUALI VOTI

Si esegue la proporzione: numero voti : tot voti = x : 100

L’arrotondamento
deve essere eseguito a due cifre. Se la terza cifra è uguale o minore
di 4 l’arrotondamento deve essere effettuato per difetto. Se la terza
cifra è uguale o maggiore di 5 l’arrotondamento deve essere effettuato
per eccesso.

Eventuali valori in eccesso devono essere aggiunti
al partito (o lista) che ha ottenuto il numero maggiore di voti (se vi
sono due o più partiti – o liste - che hanno ottenuto lo stesso più alto
numero di voti si procederà al turno di ballottaggio fra i partiti – o
liste - che hanno ottenuto lo stesso numero di voti).


Esempio pratico:

Tot votanti: 21

Partito A: ottiene 2 voti Proporzione matematica: 2:21 = x:100 ; x= 9,523 ARR: 9,52%
Partito B: ottiene 11 voti Proporzione matematica: 11:21 = x:100 ; x= 52,380 ARR: 52,38%
Partito C: ottiene 1 voto Proporzione matematica: 1:21 = x:100 ; x= 4,761 ARR: 4,76%
Partito D: ottiene 7 voti Proporzione matematica: 7:21 = x:100 ; x= 33,333 ARR: 33,33%

Tot Percentuali: 99,99% per cui:

Al Partito B viene aggiunto uno 0,01% di voti e la sua percentuale diventa 52,39%


CRITERIO DI ARROTONDAMENTO NUMERO SEGGI

-, 00 / -,489 : Nessun seggio (o seggio aggiuntivo);
-, 49 / -,99 : Un seggio (o un seggio aggiuntivo).

Esempio pratico:

Parlamento composto da 9 membri

Partito A: ottiene 5,51% Proporzione matematica: 5,51:100 = x:9 ; x=0,4959
Partito B: ottiene 5,08% Proporzione matematica: 5,08:100 = x:9 ; x=0,4572
Partito C: ottiene 34,51% Proporzione matematica: 34,51:100 = x:9 ; x=3,1059
Partito D: ottiene 44,76% Proporzione matematica: 44,76:100 = x:9 ; x=4,0284
Partito E: ottiene 10,14% Proporzione matematica: 10,14:100 = x:9 ; x=0,9126

Divisione seggi:

Partito A: 0
Partito B: 0
Partito C: 3
Partito D: 5 (per effetto del Premio di Maggioranza)
Partito E: 1

b)
In ogni caso l'opposizione non può ottenere (a seguito della divisione
dei seggi) meno del 35% dei seggi totali, nel rispetto della democrazia.
c)
Se due o più partiti (o coalizioni di partiti o liste parlamentari)
avessero ricevuto lo stesso numero maggiore di voti si procederà al
turno di ballottaggio per determinare il partito (o coalizione o lista)
vincente: per il partito (lista o coalizione) si applicheranno gli
stessi criteri prima descritti (compreso il Premio di Maggioranza)
mentre i rimanenti partiti (coalizioni o liste) si divideranno i
restanti seggi secondo la percentuale di voti ricevuta nella prima
tornata elettorale. Qualora anche dopo i turni di ballottaggi non si
determina un vincitore si può procedere a nuove elezioni o alla
formazione di un Governo Tecnico. Tale Governo Tecnico è regolamentato
dalla Costituzione di Res Publica e comunque spetterà al Presidente
della Repubblica (insieme alla Corte Costituzionale di Giustizia)
vigilare sul corretto operato di questo eventuale tipo di governo.
d)
I calcoli di cui al comma a di questo articolo devono essere eseguiti
dal Presidente della Repubblica in carica e comunque sotto la vigilanza
della Corte Costituzionale di Giustizia.


Articolo 6: LISTA DEI CANDIDATI

a)
E' compito del partito (o lista) candidato alle elezioni politiche far
pervenire tramite il Presidente della Repubblica e tramite il sito
ufficiale di Res Publica, la propria lista di candidati entro i termini
stabiliti. Questa lista dovrà contenere un sufficiente numero di persone
candidate con il suddetto partito a ruolo di parlamentare. Nel caso di
una coalizione di partiti (che non si presentino sotto una stessa lista
parlamentare), si dovrà presentare una lista per ciascun partito (ed in
questo caso la divisione dei seggi avverrà secondo la percentuale di
voti ricevuta da ogni singolo partito facente parte della coalizione).


Articolo 7: TEMPI E MODI DELLE ELEZIONI

Le
elezioni virtuali sono aperte a tutti coloro che si sono iscritti al
forum di Res Publica fino a una settimana prima del primo giorno delle
votazioni. Le elezioni devono avere durata obbligatoria di tre giorni
consecutivi (72 ore). Il voto è segreto.


Articolo 8: MODIFICHE ALLA PRESENTE LEGGE ELETTORALE
Eventuali
modifiche alla presente Legge Elettorale devono ricevere il voto
favorevole dei 3/4 dei parlamentari partecipanti alle votazioni.

NORME TRANSITORIE
Ogni
irregolarità sopraggiunta finora per effetto del vecchio testo della
Legge Elettorale non può essere oggetto di apertura di un processo.


Primo Firmatario
Thomas

IL PRESENTE DOCUMENTO SOSTITUISCE LA LEGGE 009/2011 CHE È DICHIARATA ABROGATA
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