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PROPOSTA LEGGE ELETTORALE DI TIPO MAGGIORITARIO

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PROPOSTA LEGGE ELETTORALE DI TIPO MAGGIORITARIO Empty PROPOSTA LEGGE ELETTORALE DI TIPO MAGGIORITARIO

Messaggio  sibono Mar 15 Feb 2011 - 21:33

La legge elettorale di seguito riportata è quella di thomas con alcune modifiche, segnate in rosso.
se non ci sono modifiche da proporre chiederei a mik di postare un referendum a maggioranza semplice appena proclamato il nuovo presidente della repubblica per poi procedere ad elezioni politiche






Articolo 1: L’ELETTORE E LE PREFERENZE
L'elettore non può esprimere preferenze per i candidati da eleggere per il Parlamento di Res Publica. Spetta all'organizzazione dei vari partiti (o liste) candidati alle elezioni politiche presentare la lista dei candidati entro i termini prefissati dal Presidente della Repubblica nel rispetto della Costituzione di Res Publica. Tali liste di candidate vanno comunque presentate entro il giorno prima dell’inizio della campagna elettorale delle elezioni politiche.

Articolo 2: PARLAMENTARI E MINISTRI
Ogni utente che vuole ricoprire un incarico all’interno del Parlamento deve essere inserito nella lista dei candidati del Parlamento stesso. Seguire le indicazioni degli articoli 5, 6, 9, 11 e 16 del documento “Costituzione di Res Publica”.

Articolo 3: CANDIDATURA DEI PARTITI
Sono ammessi automaticamente alla candidatura tutti i partiti che non presentano ideologie dittatoriali, naziste e/o anti-democratiche. Se si dovesse presentare un partito con queste idee spetterà alla Corte Costituzionale di Giustizia valutare l'ammissione o meno del movimento alle elezioni virtuali (il partito in causa si potrà candidare solo se avrà ricevuto l'approvazione dei 3/4 dei partecipanti membri di tale corte). In tutti gli altri casi in cui non si presenterà un sospetto di questo tipo, la candidatura è affermata e resa pubblica dal Presidente della Repubblica (o da un suo Vicario) nel sito web ufficiale di Res Publica. Vedi articolo 1 comma g della Costituzione di Res Publica.

Articolo 4: SOGLIE DI SBARRAMENTO
La soglia di sbarramento al Parlamento è fissata al 3%, al di sotto della quale non è possibile ottenere un seggio. Eventuali rimanenze di seggi dettate dalle soglie di sbarramento devono essere attribuite al partito (o lista) che ha ottenuto il numero maggiore di voti all’ultima tornata elettorale (nel caso si verificasse che due o più partiti – o liste – avessero ottenuto il più alto uguale numero di voti, si procederà al turno di ballottaggio tra i partiti – o liste – con uguale numero di voti).

Articolo 5: CALCOLO DEI SEGGI
a) Ciascun partito (o lista) sarà rappresentato in Parlamento secondo la percentuale di voti ottenuti nella tornata elettorale (va considerata però anche la soglia di sbarramento). Qualora il partito (o lista o coalizione) che ha ottenuto più voti alle elezioni non avesse raggiunto almeno il 55% dei seggi gli saranno attribuiti (Premio di Maggioranza) automaticamente il 55% dei seggi in Parlamento mentre i restanti seggi verranno suddivisi fra tutti gli altri partiti in relazione alle percentuali di voti ricevute nella tornata elettorale. Qualora un partito (o coalizione di partiti o lista) vincitore delle elezioni avesse raggiunto più del 55% dei voti, i seggi spettanti saranno calcolati secondo la percentuale reale di voti ricevuti alle elezioni. Si ricorda che qualora più partiti si presentino sotto una stessa lista parlamentare dovranno presentare un’unica lista di candidati e quindi si divideranno i seggi a seconda dei voti ricevuti con la lista parlamentare. Qualora, invece, più partiti si presentassero sotto una stessa coalizione, la divisione dei seggi in Parlamento va calcolata in relazione alle percentuali di voti ricevuti da ciascun partito facente parte della coalizione stessa (anche se si è usufruito del Premio di Maggioranza).

In ogni caso si eseguono i seguenti criteri di arrotondamento e calcolo dei seggi:

CRITERIO DI ARROTONDAMENTO PERCENTUALI VOTI

Si esegue la proporzione: numero voti : tot voti = x : 100

L’arrotondamento deve essere eseguito a due cifre. Se la terza cifra è uguale o minore di 4 l’arrotondamento deve essere effettuato per difetto. Se la terza cifra è uguale o maggiore di 5 l’arrotondamento deve essere effettuato per eccesso.

Eventuali valori in eccesso devono essere aggiunti al partito (o lista) che ha ottenuto il numero maggiore di voti (se vi sono due o più partiti – o liste - che hanno ottenuto lo stesso più alto numero di voti si procederà al turno di ballottaggio fra i partiti – o liste - che hanno ottenuto lo stesso numero di voti).

Esempio pratico:

Tot votanti: 21

Partito A: ottiene 2 voti Proporzione matematica: 2:21 = x:100 ; x= 9,523 ARR: 9,52%
Partito B: ottiene 11 voti Proporzione matematica: 11:21 = x:100 ; x= 52,380 ARR: 52,38%
Partito C: ottiene 1 voto Proporzione matematica: 1:21 = x:100 ; x= 4,761 ARR: 4,76%
Partito D: ottiene 7 voti Proporzione matematica: 7:21 = x:100 ; x= 33,333 ARR: 33,33%

Tot Percentuali: 99,99% per cui:

Al Partito B viene aggiunto uno 0,01% di voti e la sua percentuale diventa 52,39%


CRITERIO DI ARROTONDAMENTO NUMERO SEGGI

-, 00 / -,489 : Nessun seggio (o seggio aggiuntivo);
-, 49 / -,99 : Un seggio (o un seggio aggiuntivo).

Esempio pratico:

Parlamento composto da 9 membri

Partito A: ottiene 5,51% Proporzione matematica: 5,51:100 = x:9 ; x=0,4959
Partito B: ottiene 5,08% Proporzione matematica: 5,08:100 = x:9 ; x=0,4572
Partito C: ottiene 34,51% Proporzione matematica: 34,51:100 = x:9 ; x=3,1059
Partito D: ottiene 44,76% Proporzione matematica: 44,76:100 = x:9 ; x=4,0284
Partito E: ottiene 10,14% Proporzione matematica: 10,14:100 = x:9 ; x=0,9126

Divisione seggi:

Partito A: 0
Partito B: 0
Partito C: 3
Partito D: 5 (per effetto del Premio di Maggioranza)
Partito E: 1

b) In ogni caso l'opposizione non può ottenere (a seguito della divisione dei seggi) meno del 35% dei seggi totali, nel rispetto della democrazia.
c) Se due o più partiti (o coalizioni di partiti o liste parlamentari) avessero ricevuto lo stesso numero maggiore di voti si procederà al turno di ballottaggio per determinare il partito (o coalizione o lista) vincente: per il partito (lista o coalizione) si applicheranno gli stessi criteri prima descritti (compreso il Premio di Maggioranza) mentre i rimanenti partiti (coalizioni o liste) si divideranno i restanti seggi secondo la percentuale di voti ricevuta nella prima tornata elettorale. Qualora anche dopo i turni di ballottaggi non si determina un vincitore si può procedere a nuove elezioni o alla formazione di un Governo Tecnico. Tale Governo Tecnico è regolamentato dalla Costituzione di Res Publica e comunque spetterà al Presidente della Repubblica (insieme alla Corte Costituzionale di Giustizia) vigilare sul corretto operato di questo eventuale tipo di governo.
d) I calcoli di cui al comma a di questo articolo devono essere eseguiti dal Presidente della Repubblica in carica e comunque sotto la vigilanza della Corte Costituzionale di Giustizia.


Articolo 6: LISTA DEI CANDIDATI
a) E' compito del partito (o lista) candidato alle elezioni politiche far pervenire tramite il Presidente della Repubblica e tramite il sito ufficiale di Res Publica, la propria lista di candidati entro i termini stabiliti. Questa lista dovrà contenere un sufficiente numero di persone candidate con il suddetto partito a ruolo di parlamentare. Nel caso di una coalizione di partiti (che non si presentino sotto una stessa lista parlamentare), si dovrà presentare una lista per ciascun partito (ed in questo caso
b) Il Partito è obbligato a inserire nella lista dei candidati utenti di sesso femminile (qualora ce ne siano al momento della presentazione delle liste) senza però avere l'obbligo di farli eleggere, pena un ban di 2 settimane per il leader del partito “incriminato”. (PARAGRAFO "B" ABOLITO MA LASCIATO PER VEDERE LA PARTE CHE VERRA' CANCELLATA)

Articolo 7: TEMPI E MODI DELLE ELEZIONI
Le elezioni virtuali sono aperte a tutti coloro che si sono iscritti al forum di Res Publica fino a una settimana prima del primo giorno delle votazioni. Le elezioni devono avere durata obbligatoria di tre giorni consecutivi (72 ore). Il voto è segreto.

Articolo 8: MODIFICHE ALLA PRESENTE LEGGE ELETTORALE
Eventuali modifiche alla presente Legge Elettorale devono ricevere il voto favorevole dei 3/4 dei parlamentari partecipanti alle votazioni.

NORME TRANSITORIE
Ogni irregolarità sopraggiunta finora per effetto del vecchio testo della Legge Elettorale non può essere oggetto di apertura di un processo.

Primo Firmatario
Thomas



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