[DDL N.7][Legge elettorale] Proposta di legge elettorale
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[DDL N.7][Legge elettorale] Proposta di legge elettorale
PROPOSTA DI LEGGE ELETTORALE
Articolo 1: L’ELETTORE E LE PREFERENZE
L'elettore non può esprimere preferenze per i candidati da eleggere per il Parlamento di Res Publica. Spetta all'organizzazione dei vari partiti candidati presentare la lista dei candidati entro i termini prefissati dal Presidente della Repubblica e dall'Assemblea Parlamentare rispettando il documento “Statuto di Res Publica”.
Articolo 2: PARLAMENTARI E MINISTRI
Nelle Camere i leader dei partiti hanno la precedenza sul primo seggio attribuito al gruppo politico, si susseguono le altre cariche in graduatoria nel partito per gli altri seggi attribuiti e successivamente se sono semplici iscritti devono essere nominati quelli con il maggior numero di messaggi nel partito. Tutti i componenti del partito si possono candidare e poi essere posti in lista in base alla graduatoria. Inoltre alcune persone del partito vincitore potranno essere elette Ministri (fino ad un massimo di sei). I Ministri sono nominati dal Premier.
Articolo 3: CANDIDATURA DEI PARTITI
Sono ammessi automaticamente alla candidatura tutti i partiti che non presentano ideologie naziste e/o fasciste. Se si dovesse presentare un partito con queste idee spetterà all'Assemblea di Res Publica (sia Camera dei Deputati che Senato della Repubblica) valutare l'ammissione o meno del movimento alle elezioni virtuali (il partito in causa si potrà candidare solo se avrà ricevuto l'approvazione dei 3/4 dei parlamentari della legislatura precedente). In tutti gli altri casi in cui non si presenterà un sospetto di questo tipo, la candidatura è affermata e resa pubblica dal Presidente della Repubblica (o da un suo Vicario) nel sito web ufficiale di Res Publica.
Articolo 4: SOGLIE DI SBARRAMENTO
La soglia di sbarramento alla Camera è fissata al 5%, al di sotto della quale non è possibile ottenere un seggio. La soglia di sbarramento al Senato è fissata al 10%, al di sotto della quale non è possibile ottenere nessun seggio.
Articolo 5: CALCOLO DEI SEGGI
La Camera dei Deputati è composta dal 25% degli utenti totali iscritti al forum: la lista o la coalizione che otterrà il maggiore numero di voti avrà la maggioranza del 55% dei seggi totali, i restanti seggi verranno suddivisi fra le opposizioni in base al numero dei voti e tenendo conto dello sbarramento.
Il Senato della Repubblica sarà composto da dieci membri: la lista o la coalizione che otterrà il maggiore numero di voti avrà la maggioranza del 55% dei seggi totali, i restanti seggi verranno suddivisi fra le opposizioni in base al numero dei voti e tenendo conto dello sbarramento.
In caso che nelle elezioni legislative due liste o coalizione di liste ottengano lo stesso numero di voti, si ripeteranno le elezioni di ballottaggio fra le due liste con uguali voti, la lista o coalizione perdente si distribuirà i seggi di opposizione in base alla percentuale raccolta nel primo turno con le altre liste perdenti.
Nelle Camere i leader dei partiti hanno la precedenza sul primo seggio attribuito al gruppo politico, si susseguono le altre cariche in graduatoria nel partito per gli altri seggi attribuiti e successivamente se sono semplici iscritti devono essere nominati quelli con il maggior numero di messaggi nel partito. Tutti i componenti del partito si possono candidare e poi essere posti in lista in base alla graduatoria.
Il Senato della Repubblica sarà composto da dieci membri: la lista o la coalizione che otterrà il maggiore numero di voti avrà la maggioranza del 55% dei seggi totali, i restanti seggi verranno suddivisi fra le opposizioni in base al numero dei voti e tenendo conto dello sbarramento.
In caso che nelle elezioni legislative due liste o coalizione di liste ottengano lo stesso numero di voti, si ripeteranno le elezioni di ballottaggio fra le due liste con uguali voti, la lista o coalizione perdente si distribuirà i seggi di opposizione in base alla percentuale raccolta nel primo turno con le altre liste perdenti.
Nelle Camere i leader dei partiti hanno la precedenza sul primo seggio attribuito al gruppo politico, si susseguono le altre cariche in graduatoria nel partito per gli altri seggi attribuiti e successivamente se sono semplici iscritti devono essere nominati quelli con il maggior numero di messaggi nel partito. Tutti i componenti del partito si possono candidare e poi essere posti in lista in base alla graduatoria.
Articolo 6: LISTA DEI CANDIDATI
E' compito del partito candidato alle elezioni far pervenire tramite il Presidente della Repubblica e tramite il sito ufficiale di Res Publica, la propria lista di candidati. Questa lista dovrà contenere un sufficiente numero di persone candidate con il suddetto partito a ruolo di parlamentare (deputato o senatore). Nel caso di una coalizione di partiti, si dovranno presentare due liste differenti.
Articolo 7: TEMPI E MODI DELLE ELEZIONI
Le elezioni virtuali sono aperte a tutti coloro che si sono iscritti al forum di Res Publica fino a una settimana prima dalla data delle elezioni. Le elezioni devono avere durata obbligatoria di tre giorni consecutivi. Il voto è segreto.
Norme transitorie
Solo e soltanto per la prima legislatura la Camera dei Deputati sarà composta da sette membri e il Senato della Repubblica da cinque persone.
Primo Firmatario
Thomas
Thomas
Secondo Firmatario
Daniele Barison
Daniele Barison
risposta
sono pienamente favorevole,
daniele
daniele
daniele barison- Innamorato del forum
- Numero di messaggi : 925
Data d'iscrizione : 31.10.09
Età : 34
Località : rovigo
Re: [DDL N.7][Legge elettorale] Proposta di legge elettorale
anche io d'accordo daniele!!!
Zucchetto- Malato del forum
- Numero di messaggi : 3401
Data d'iscrizione : 17.11.09
Re: [DDL N.7][Legge elettorale] Proposta di legge elettorale
mikeguerini ha scritto:
Articolo 5: CALCOLO DEI SEGGI
[justify]La Camera dei Deputati è composta dal 25% degli utenti totali iscritti al forum: la lista o la coalizione che otterrà il maggiore numero di voti avrà la maggioranza del 55% dei seggi totali, i restanti seggi verranno suddivisi fra le opposizioni in base al numero dei voti e tenendo conto dello sbarramento.
Il Senato della Repubblica sarà composto da dieci membri: la lista o la coalizione che otterrà il maggiore numero di voti avrà la maggioranza del 55% dei seggi totali, i restanti seggi verranno suddivisi fra le opposizioni in base al numero dei voti e tenendo conto dello sbarramento.
In caso che nelle elezioni legislative due liste o coalizione di liste ottengano lo stesso numero di voti, si ripeteranno le elezioni di ballottaggio fra le due liste con uguali voti, la lista o coalizione perdente si distribuirà i seggi di opposizione in base alla percentuale raccolta nel primo turno con le altre liste perdenti.
Unico appunto...se una lista otterrá piú del 55% secondo questa legge avrá diritto comunque al solo 55%.
Al senato, se é SEMPRE formato da 10 persone il 55% ovviamente non esiste, come si arrotonda dunque?é da specificare...
pized85- Onorevole
- Numero di messaggi : 572
Data d'iscrizione : 23.06.09
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