Regolamento Camera
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Re: Regolamento Camera
mikeguerini ha scritto:Occorre stendere un regolamento per la Camera...
Non è obbligatorio. Già c'è la Costituzione che regolamenta il Parlamento molto bene. C'è bisogno se mai di una nuova legge elettorale. Quello si. Presto pubblicherò le mie proposte (una in senso maggioritario e una in senso proporzionale).
Re: Regolamento Camera
ecco la mia bozza di regolamento parlamentare per la camera unica.
REGOLAMENTO PARLAMENTARE
(valido per l'assemblea parlamentare a camera unica)
TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
ART. 1 - Campo di applicazione
1.L’organizzazione ed il funzionamento del parlamento di res publica sono regolamentati dal seguente regolamento e in primo luogo dallo statuto di res publica a cui questa carta regolamentaria è sottoposta.
ART. 2 - Entrata in carica dei parlamentari e attività parlamentare
1. I parlamentari entrano nell’esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le
prerogative inerenti alla carica all’atto della proclamazione degli eletti ovvero, dopo la nomina a seguito del comunicato presidenziale.
2. il parlamento ed i parlamentari resteranno in carica nei tempi della legislatura e nei modi stabiliti dallo statuto, salvo casi particolari.
ART. 3 –scioglimento del parlamento.
1.il parlamento può essere sciolto nei casi in cui non si riesca a trovare una maggioranza che possa formare un governo,o in successione a mozioni di sfiducia approvate e mozioni di fiducia respinte.
2. solo il presidente della repubblica viste le condizioni ed in base allo statuto avrà il potere di sciogliere il parlamento e convocare nuove elezioni.
TITOLO II - COSTITUZIONE DEL PARLAMENTO
CAPO I - PRIMI ADEMPIMENTI ED OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
ART. 4 - Prima seduta parlamentare
1. La prima convocazione del parlamento è disposta entro cinque giorni dalla proclamazione degli
eletti. Per la circostanza è convocato e presieduto dal presidente del parlamento , se nominato.
2. L’avviso di convocazione è notificato agli eletti dal presidente del parlamento, se nominato.
ART. 5 Convalida degli eletti
1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi, entro i cinque giorni successivi alla chiusura delle votazioni, il parlamento procede secondo il seguente ordine dei lavori:
- convalida degli eletti dopo la loro nomina con comunicato presidenziale;
- proclamazione ufficiale del presidente del parlamento su decisione del presidente della repubblica;
- giuramento e discorso di inizio legislatura del presidente del consiglio dei ministri, comunicazione delle nomine governative e votazione di fiducia al governo.
ART. 6 Proposta degli indirizzi generali di governo
1.presidente del consiglio è tenuto a presentare al parlamento , le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo, in un discorso di inizio attività.
ART. 7 Dimissioni dalla carica di parlamentare
1. Le modalità, i termini e gli effetti delle dimissioni dalla carica di parlamentare sono
disciplinati dalla normativa vigente.
CAPO II - GRUPPI PARLAMENTARI
SEZIONE I – Gruppi parlamentari
ART. 8 - Organizzazione dei Gruppi parlamentari
1. I parlamentari eletti nella medesima lista formano, d'obbligo, un gruppo parlamentare, a prescindere
dal numero.
2. Il parlamentare neo – eletto che intende appartenere a un gruppo a se stante a prescindere dal
numero, rispetto a quello della lista in cui è stato eletto, deve darne comunicazione al presidente del parlamento. Se trattasi di gruppo già precostituito all’interno del parlamento, è necessaria l’accettazione del relativo Capogruppo.
3. Il parlamentare che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e
non aderisce ad altri gruppi può formare in autonomia un gruppo parlamentare.
4. Ogni gruppo costituito , ai sensi dei commi 1 e del presente articolo, nella 1^ seduta parlamentare , dopo la convalida degli eletti, deve comunicare al presidente del parlamento il nome del proprio capogruppo; in mancanza si considera tale il consigliere, appartenente al gruppo, primo della lista degli eletti.
5. il presidente del parlamento alla 1^ seduta parlamentare di inizio legislatura deve comunicare nella sezione del camera unica attraverso il primo topic della legislatura, la composizione del parlamento e di tutti i gruppi parlamentari che lo compongono, nel corso della legislatura tale sezione sarà modificata a seconda degli eventuali cambiamenti e modifiche dell'arco parlamentare.
SEZIONE II- Commissioni parlamentare straordinarie per la revisione dello Statuto e delle materie istituzionali (regolamenti, legge elettorale)
ART. 9 - Istituzione e funzionamento
1. Il presidente della repubblica può istituire una Commissione parlamentare per l’aggiornamento e il riesame di statuto , regolamenti interni e legge elettorale.
2. La Commissione è composta dal presidente della repubblica, o da suo delegato, con funzioni di Presidente, e da sei parlamentari , nominati dal presidente della repubblica con criterio proporzionale è
garantita comunque la rappresentanza dei gruppi consiliari presenti.
3. La Commissione esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sulle revisioni dello Statuto
e sulla formazione e modifica dei Regolamenti da sottoporre all’esame del parlamento.
4. Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.
5. Le decisioni sulle materie di competenza sono approvate con il voto favorevole della
maggioranza dei componenti presenti.
TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEI PARLAMENTARI
CAPO I – DIRITTI
SEZIONE I – Diritto di iniziativa e Presentazione di interrogazioni, interpellanze.
ART. 10 - Diritto di iniziativa e Presentazione di proposte dei parlamentari
1. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del parlamento , i parlamentari hanno diritto
Di presentare proposte di legge o emendamenti alle proposte di legge.
2. E’ consentito ai parlamentari di svolgere, previa autorizzazione del Presidente del parlamento , nel corso delle sedute, ogni attività intesa ad agevolare il corretto e sollecito andamento dei lavori.
ART. 11 - Interrogazioni ed interpellanze
1. Successivamente alle eventuali comunicazioni o discorsi , possono essere
presentate interrogazioni ed interpellanze con le modalità di cui ai successivi comma.
2. L’interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al presidente del parlamento, ai membri del governo o ai singoli parlamentari o gruppi parlamentari per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al parlamento, se il governo o la presidenza intenda comunicare determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati, e comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull’attività della Pubblica Amministrazione.
3. L’interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al governo circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.
4. A richiesta dell’interrogante/interpellante la risposta deve essere data entro un massimo di 3 giorni.
CAPO II – DOVERI
SEZIONE II – Obbligo di partecipazione alle sedute del parlamento
ART. 12 - Obbligo dei parlamentari di intervenire alle riunioni del parlamento
1. E’ dovere dei parlamentari regolarmente convocati di intervenire alle sedute del parlamento o
giustificare le assenze, per iscritto al presidente del parlamento o al presidente della repubblica
2. Il parlamento , nei termini di legge e di presenza alle sedute dei parlamentari ne può decretare la revoca della carica per non aver ottemperato ai loro doveri, è compito di controllare ciò del presidente del parlamento o del presidente della repubblica.
TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA PARLAMENTARE.
CAPO I – TIPI DI SEDUTE
ART. 13 – sedute ordinarie per attività di indirizzo e di controllo politico
1. Il parlamento si riunisce in sessione ordinaria per l’approvazione delle proposte di legge e degli emendamenti ordinari.
ART. 14 – sedute straordinarie
1. Quando se ne manifesti l’urgenza e per la trattazione dei seguenti argomenti:
a) votazioni di fiducia o mozioni di sfiducia al governo
b) votazioni per le modifiche di statuto, regolamenti e legge elettorale
c) comunicazione di revoca delle cariche governative o parlamentari
2. Il parlamento si riunisce straordinariamente per determinazione del Presidente del parlamento;
CAPO II – CONVOCAZIONE E SEDUTE
SEZIONE I – Convocazione
ART. 15 - convocazione
1. La convocazione del parlamento è effettuata dal Presidente del medesimo organo in base alle proposte presentate al presidente della repubblica, su richiesta del governo o di un gruppo parlamentare, Per deliberare le proposte di legge.
ART. 16 - Numero legale
1. Il parlamento non può deliberare se non intervengono alle votazioni almeno la metà dei parlamentari.
SEZIONE II – Sedute
ART.17 - Apertura delle sedute
1.Il Presidente del parlamento su base dei progetti di legge presentati, dichiara aperta la seduta.
2.le sedute possono essere diverse convocate negli stessi tempi.
ART. 18 - Attribuzioni del Presidente
1. Il Presidente di cui al precedente articolo:
a) rappresenta il parlamento;
b) dichiara l'apertura delle sedute e ne dirige i lavori;
c) precisa i termini delle questioni sulle quali si discute;
d) controlla la discussione e le votazioni osservando e facendo osservare le norme di legge, dello Statuto e del presente Regolamento;
e) proclama i risultati delle votazioni e la composizione del parlamento e dei gruppi consigliari ed eventuali cambiamenti;
2. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità,
intervenendo a difesa delle prerogative del parlamento e dei diritti di tutti i parlamentari.
SEZIONE III – Discussione, Votazione, Scrutinio e proclamazione della votazione
ART. 19 - Apertura della seduta
1. La discussione di ciascun argomento è aperta dal Presidente del parlamento con l'enunciazione dell'oggetto della proposta.
2. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Presidente del parlamento, accompagnata da una considerazione possibile da parte di chi ha presentato la proposta.
ART. 20 - Intervento dei parlamentari
1. tutti i parlamentari possono intervenire nelle sedute e nei termini previsti dal regolamento alle dichiarazioni di voto.
2. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione. In caso
contrario, il Presidente richiama all'ordine il parlamentare.
ART. 21 - Presentazione di emendamenti nel corso della discussione
1.nei termini previsti dalla legge , ciascun parlamentare può presentare al Presidente della repubblica uno o più emendamenti alle proposte di legge presentate.
2. Costituiscono emendamenti le proposte di forma, le modificazioni, integrazioni o parziali
sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.
ART. 22 - Discussione e votazione di emendamenti
1. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine
logico che il Presidente reputi opportuno.
2. La votazione degli emendamenti deve rientrare nei tempi di quella del testo originale.
Saranno votati:
a) gli emendamenti soppressivi;
b) gli emendamenti modificativi;
c) gli emendamenti aggiuntivi.
3. L'approvazione di un emendamento comporta la decadenza degli altri emendamenti il cui
contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.
ART. 23 - Chiusura della discussione
1.la discussione termina con la chiusura delle votazioni e le proclamazioni di voto, ciò e previsto con l’intervento del presidente del parlamento.
ART. 24 - Dichiarazione di voto
1. Può prendere la parola per la dichiarazione di voto un solo parlamentare per gruppo. In tale
intervento il parlamentare illustra succintamente la posizione del gruppo.
2. E' consentito agli altri parlamentari di prendere la parola esclusivamente per dissociarsi dalla
posizione del gruppo di appartenenza o per motivare il proprio voto.
ART. 25 - Approvazione delle proposte
1. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.
2. Il numero dei votanti si determina sottraendo dal numero dei parlamentari presenti il numero
degli astenuti.
3. La votazione , se paritaria sarà respinta.
ART. 26 - Scrutinio
1. L'accertamento della somma dei consensi prodottasi mediante la votazione compete alPresidente del parlamento .
ART. 27 - Proclamazione dell'esito della votazione
1. Ultimate le operazioni di votazione , il Presidente del parlamento, ne proclama il risultato con questa formula:
- parlamentari (deputati o senatori) presenti n. ___;
- parlamentari (deputati o senatori) astenuti n. ____;
- parlamentari (deputati o senatori) favorevoli ______;
- parlamentari (deputati o senatori) contrari _______;
- “Il parlamento (camera dei deputati o senato) approva " o " Il parlamento (camera dei deputati o senato)”, seguendo le procedure previste dallo statuto.
SEZIONE IV - Disciplina delle sedute
ART. 28 - Attribuzioni del Presidente
1. Chi presiede la seduta ha facoltà:
a) di convocare, aprire e chiudere la seduta;
b) di richiamare all'ordine nominativamente ciascun parlamentare nei casi previsti dal regolamento;
ART. 29 - Disciplina dei parlamentari
1. Nella discussione degli argomenti i parlamentari hanno il più ampio diritto di esprimere
apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni,
comportamenti politico-amministrativi.
2. Il diritto di cui al comma 1 è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle
qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto nei limiti dell'educazione, della prudenza
e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione che possono offendere
l'onorabilità di persone .
3. Se un parlamentare turba l'ordine , pronuncia parole sconvenienti oppure lede i principi affermati
nei precedenti commi, il Presidente del parlamento lo richiama.
4. Se il parlamentare, già richiamato in precedenza, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento,
oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente del consiglio , i ministri o altri parlamentari, ed offende il
principio delle istituzioni pubbliche, il Presidente del parlamento o gli offesi lo possono denunciare al tribunale per offesa.
CAPO III – MOZIONE DI FIDUCIA O SFIDUCIA
ART. 30 - Mozione di fiducia
1. La "mozione di fiducia" è disciplinata dalla legge vigente
2. la mozione di fiducia verso il governo può essere richiesta, da minimo un membro del governo stesso o da minimo 1/2 dei parlamentari, tale mozione dovrà essere proposta al presidente del parlamento che ne chiede motivazioni e la comunica al presidente della repubblica che ne concede il consenso.
3. La mozione di fiducia viene illustrata dal parlamentare o ministro primo firmatario. Successivamente sono ammessi ad intervenire in merito ai motivi della fiducia i Capigruppo o loro delegati nonché i parlamentari che dissentono dalla posizione del gruppo a cui appartengono.
4.la mozione di fiducia per essere approvata , dovrà ricevere il voto favorevole del 50%+1 dei parlametari partecipanti alla votazione (se non sarà così verrà respinta la mozione).
5. Il Presidente del parlamento, esaurita la discussione e proceduto alla votazione, proclama l'esito della stessa e se la mozione è approvata, dà atto alla maggioranza di governo di poter continuare ad esercitare i lavori esecutivi di amministrazione, se la mozione non sarà approvata, il governo cade e si aprirà la crisi di governo che sarà gestita dal presidente della repubblica.
ART. 31 - Mozione di sfiducia
1. La "mozione di sfiducia" è disciplinata dalla legge vigente.
2. la mozione di sfiducia è posta al governo, può essere richiesta da un minimo di 1/2 dei membri del parlamento, o da un singolo componente del governo.
3. La mozione viene illustrata dal parlamentare o ministro primo firmatario. Successivamente sono ammessi ad intervenire in merito ai motivi della sfiducia i Capigruppo o loro delegati nonché i parlamentari che dissentono dalla posizione del gruppo a cui appartengono.
4.la mozione di sfiducia per essere approvata, e dovrà ricevere il voto favorevole del 50%+1 dei parlamentari partecipanti alla votazione (se non sarà così verrà respinta la mozione).
5. Il Presidente del parlamento, esaurita la discussione e proceduto alla votazione, proclama l'esito della stessa e se la mozione è approvata,il governo cade e si apre la crisi del governo che sarà gestita dal presidente della repubblica.
CAPO IV - CONTROLLO SUL PARLAMENTO E SUI COMPONENTI
ART. 32 - Sospensione, decadenza e rimozione dei parlamentari
1. I casi di sospensione, decadenza e rimozione dalla carica dei parlamentari sono regolati
dalla legge.
TITOLO V - Disposizioni finali
ART. 33 - Modificazioni ed abrogazione del regolamento
1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive oltre alla abrogazione totale o parziale del
presente Regolamento devono essere approvate di ¾ del parlamento.
2. La proposta di abrogazione totale del presente Regolamento deve essere accompagnata dalla
proposta di adozione di un valido provvedimento sostitutivo.
Primo firmatario
Daniele barison
REGOLAMENTO PARLAMENTARE
(valido per l'assemblea parlamentare a camera unica)
TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
ART. 1 - Campo di applicazione
1.L’organizzazione ed il funzionamento del parlamento di res publica sono regolamentati dal seguente regolamento e in primo luogo dallo statuto di res publica a cui questa carta regolamentaria è sottoposta.
ART. 2 - Entrata in carica dei parlamentari e attività parlamentare
1. I parlamentari entrano nell’esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le
prerogative inerenti alla carica all’atto della proclamazione degli eletti ovvero, dopo la nomina a seguito del comunicato presidenziale.
2. il parlamento ed i parlamentari resteranno in carica nei tempi della legislatura e nei modi stabiliti dallo statuto, salvo casi particolari.
ART. 3 –scioglimento del parlamento.
1.il parlamento può essere sciolto nei casi in cui non si riesca a trovare una maggioranza che possa formare un governo,o in successione a mozioni di sfiducia approvate e mozioni di fiducia respinte.
2. solo il presidente della repubblica viste le condizioni ed in base allo statuto avrà il potere di sciogliere il parlamento e convocare nuove elezioni.
TITOLO II - COSTITUZIONE DEL PARLAMENTO
CAPO I - PRIMI ADEMPIMENTI ED OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
ART. 4 - Prima seduta parlamentare
1. La prima convocazione del parlamento è disposta entro cinque giorni dalla proclamazione degli
eletti. Per la circostanza è convocato e presieduto dal presidente del parlamento , se nominato.
2. L’avviso di convocazione è notificato agli eletti dal presidente del parlamento, se nominato.
ART. 5 Convalida degli eletti
1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi, entro i cinque giorni successivi alla chiusura delle votazioni, il parlamento procede secondo il seguente ordine dei lavori:
- convalida degli eletti dopo la loro nomina con comunicato presidenziale;
- proclamazione ufficiale del presidente del parlamento su decisione del presidente della repubblica;
- giuramento e discorso di inizio legislatura del presidente del consiglio dei ministri, comunicazione delle nomine governative e votazione di fiducia al governo.
ART. 6 Proposta degli indirizzi generali di governo
1.presidente del consiglio è tenuto a presentare al parlamento , le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo, in un discorso di inizio attività.
ART. 7 Dimissioni dalla carica di parlamentare
1. Le modalità, i termini e gli effetti delle dimissioni dalla carica di parlamentare sono
disciplinati dalla normativa vigente.
CAPO II - GRUPPI PARLAMENTARI
SEZIONE I – Gruppi parlamentari
ART. 8 - Organizzazione dei Gruppi parlamentari
1. I parlamentari eletti nella medesima lista formano, d'obbligo, un gruppo parlamentare, a prescindere
dal numero.
2. Il parlamentare neo – eletto che intende appartenere a un gruppo a se stante a prescindere dal
numero, rispetto a quello della lista in cui è stato eletto, deve darne comunicazione al presidente del parlamento. Se trattasi di gruppo già precostituito all’interno del parlamento, è necessaria l’accettazione del relativo Capogruppo.
3. Il parlamentare che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e
non aderisce ad altri gruppi può formare in autonomia un gruppo parlamentare.
4. Ogni gruppo costituito , ai sensi dei commi 1 e del presente articolo, nella 1^ seduta parlamentare , dopo la convalida degli eletti, deve comunicare al presidente del parlamento il nome del proprio capogruppo; in mancanza si considera tale il consigliere, appartenente al gruppo, primo della lista degli eletti.
5. il presidente del parlamento alla 1^ seduta parlamentare di inizio legislatura deve comunicare nella sezione del camera unica attraverso il primo topic della legislatura, la composizione del parlamento e di tutti i gruppi parlamentari che lo compongono, nel corso della legislatura tale sezione sarà modificata a seconda degli eventuali cambiamenti e modifiche dell'arco parlamentare.
SEZIONE II- Commissioni parlamentare straordinarie per la revisione dello Statuto e delle materie istituzionali (regolamenti, legge elettorale)
ART. 9 - Istituzione e funzionamento
1. Il presidente della repubblica può istituire una Commissione parlamentare per l’aggiornamento e il riesame di statuto , regolamenti interni e legge elettorale.
2. La Commissione è composta dal presidente della repubblica, o da suo delegato, con funzioni di Presidente, e da sei parlamentari , nominati dal presidente della repubblica con criterio proporzionale è
garantita comunque la rappresentanza dei gruppi consiliari presenti.
3. La Commissione esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sulle revisioni dello Statuto
e sulla formazione e modifica dei Regolamenti da sottoporre all’esame del parlamento.
4. Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.
5. Le decisioni sulle materie di competenza sono approvate con il voto favorevole della
maggioranza dei componenti presenti.
TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEI PARLAMENTARI
CAPO I – DIRITTI
SEZIONE I – Diritto di iniziativa e Presentazione di interrogazioni, interpellanze.
ART. 10 - Diritto di iniziativa e Presentazione di proposte dei parlamentari
1. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del parlamento , i parlamentari hanno diritto
Di presentare proposte di legge o emendamenti alle proposte di legge.
2. E’ consentito ai parlamentari di svolgere, previa autorizzazione del Presidente del parlamento , nel corso delle sedute, ogni attività intesa ad agevolare il corretto e sollecito andamento dei lavori.
ART. 11 - Interrogazioni ed interpellanze
1. Successivamente alle eventuali comunicazioni o discorsi , possono essere
presentate interrogazioni ed interpellanze con le modalità di cui ai successivi comma.
2. L’interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al presidente del parlamento, ai membri del governo o ai singoli parlamentari o gruppi parlamentari per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al parlamento, se il governo o la presidenza intenda comunicare determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati, e comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull’attività della Pubblica Amministrazione.
3. L’interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al governo circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.
4. A richiesta dell’interrogante/interpellante la risposta deve essere data entro un massimo di 3 giorni.
CAPO II – DOVERI
SEZIONE II – Obbligo di partecipazione alle sedute del parlamento
ART. 12 - Obbligo dei parlamentari di intervenire alle riunioni del parlamento
1. E’ dovere dei parlamentari regolarmente convocati di intervenire alle sedute del parlamento o
giustificare le assenze, per iscritto al presidente del parlamento o al presidente della repubblica
2. Il parlamento , nei termini di legge e di presenza alle sedute dei parlamentari ne può decretare la revoca della carica per non aver ottemperato ai loro doveri, è compito di controllare ciò del presidente del parlamento o del presidente della repubblica.
TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA PARLAMENTARE.
CAPO I – TIPI DI SEDUTE
ART. 13 – sedute ordinarie per attività di indirizzo e di controllo politico
1. Il parlamento si riunisce in sessione ordinaria per l’approvazione delle proposte di legge e degli emendamenti ordinari.
ART. 14 – sedute straordinarie
1. Quando se ne manifesti l’urgenza e per la trattazione dei seguenti argomenti:
a) votazioni di fiducia o mozioni di sfiducia al governo
b) votazioni per le modifiche di statuto, regolamenti e legge elettorale
c) comunicazione di revoca delle cariche governative o parlamentari
2. Il parlamento si riunisce straordinariamente per determinazione del Presidente del parlamento;
CAPO II – CONVOCAZIONE E SEDUTE
SEZIONE I – Convocazione
ART. 15 - convocazione
1. La convocazione del parlamento è effettuata dal Presidente del medesimo organo in base alle proposte presentate al presidente della repubblica, su richiesta del governo o di un gruppo parlamentare, Per deliberare le proposte di legge.
ART. 16 - Numero legale
1. Il parlamento non può deliberare se non intervengono alle votazioni almeno la metà dei parlamentari.
SEZIONE II – Sedute
ART.17 - Apertura delle sedute
1.Il Presidente del parlamento su base dei progetti di legge presentati, dichiara aperta la seduta.
2.le sedute possono essere diverse convocate negli stessi tempi.
ART. 18 - Attribuzioni del Presidente
1. Il Presidente di cui al precedente articolo:
a) rappresenta il parlamento;
b) dichiara l'apertura delle sedute e ne dirige i lavori;
c) precisa i termini delle questioni sulle quali si discute;
d) controlla la discussione e le votazioni osservando e facendo osservare le norme di legge, dello Statuto e del presente Regolamento;
e) proclama i risultati delle votazioni e la composizione del parlamento e dei gruppi consigliari ed eventuali cambiamenti;
2. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità,
intervenendo a difesa delle prerogative del parlamento e dei diritti di tutti i parlamentari.
SEZIONE III – Discussione, Votazione, Scrutinio e proclamazione della votazione
ART. 19 - Apertura della seduta
1. La discussione di ciascun argomento è aperta dal Presidente del parlamento con l'enunciazione dell'oggetto della proposta.
2. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Presidente del parlamento, accompagnata da una considerazione possibile da parte di chi ha presentato la proposta.
ART. 20 - Intervento dei parlamentari
1. tutti i parlamentari possono intervenire nelle sedute e nei termini previsti dal regolamento alle dichiarazioni di voto.
2. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione. In caso
contrario, il Presidente richiama all'ordine il parlamentare.
ART. 21 - Presentazione di emendamenti nel corso della discussione
1.nei termini previsti dalla legge , ciascun parlamentare può presentare al Presidente della repubblica uno o più emendamenti alle proposte di legge presentate.
2. Costituiscono emendamenti le proposte di forma, le modificazioni, integrazioni o parziali
sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.
ART. 22 - Discussione e votazione di emendamenti
1. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine
logico che il Presidente reputi opportuno.
2. La votazione degli emendamenti deve rientrare nei tempi di quella del testo originale.
Saranno votati:
a) gli emendamenti soppressivi;
b) gli emendamenti modificativi;
c) gli emendamenti aggiuntivi.
3. L'approvazione di un emendamento comporta la decadenza degli altri emendamenti il cui
contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.
ART. 23 - Chiusura della discussione
1.la discussione termina con la chiusura delle votazioni e le proclamazioni di voto, ciò e previsto con l’intervento del presidente del parlamento.
ART. 24 - Dichiarazione di voto
1. Può prendere la parola per la dichiarazione di voto un solo parlamentare per gruppo. In tale
intervento il parlamentare illustra succintamente la posizione del gruppo.
2. E' consentito agli altri parlamentari di prendere la parola esclusivamente per dissociarsi dalla
posizione del gruppo di appartenenza o per motivare il proprio voto.
ART. 25 - Approvazione delle proposte
1. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.
2. Il numero dei votanti si determina sottraendo dal numero dei parlamentari presenti il numero
degli astenuti.
3. La votazione , se paritaria sarà respinta.
ART. 26 - Scrutinio
1. L'accertamento della somma dei consensi prodottasi mediante la votazione compete alPresidente del parlamento .
ART. 27 - Proclamazione dell'esito della votazione
1. Ultimate le operazioni di votazione , il Presidente del parlamento, ne proclama il risultato con questa formula:
- parlamentari (deputati o senatori) presenti n. ___;
- parlamentari (deputati o senatori) astenuti n. ____;
- parlamentari (deputati o senatori) favorevoli ______;
- parlamentari (deputati o senatori) contrari _______;
- “Il parlamento (camera dei deputati o senato) approva " o " Il parlamento (camera dei deputati o senato)”, seguendo le procedure previste dallo statuto.
SEZIONE IV - Disciplina delle sedute
ART. 28 - Attribuzioni del Presidente
1. Chi presiede la seduta ha facoltà:
a) di convocare, aprire e chiudere la seduta;
b) di richiamare all'ordine nominativamente ciascun parlamentare nei casi previsti dal regolamento;
ART. 29 - Disciplina dei parlamentari
1. Nella discussione degli argomenti i parlamentari hanno il più ampio diritto di esprimere
apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni,
comportamenti politico-amministrativi.
2. Il diritto di cui al comma 1 è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle
qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto nei limiti dell'educazione, della prudenza
e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione che possono offendere
l'onorabilità di persone .
3. Se un parlamentare turba l'ordine , pronuncia parole sconvenienti oppure lede i principi affermati
nei precedenti commi, il Presidente del parlamento lo richiama.
4. Se il parlamentare, già richiamato in precedenza, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento,
oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente del consiglio , i ministri o altri parlamentari, ed offende il
principio delle istituzioni pubbliche, il Presidente del parlamento o gli offesi lo possono denunciare al tribunale per offesa.
CAPO III – MOZIONE DI FIDUCIA O SFIDUCIA
ART. 30 - Mozione di fiducia
1. La "mozione di fiducia" è disciplinata dalla legge vigente
2. la mozione di fiducia verso il governo può essere richiesta, da minimo un membro del governo stesso o da minimo 1/2 dei parlamentari, tale mozione dovrà essere proposta al presidente del parlamento che ne chiede motivazioni e la comunica al presidente della repubblica che ne concede il consenso.
3. La mozione di fiducia viene illustrata dal parlamentare o ministro primo firmatario. Successivamente sono ammessi ad intervenire in merito ai motivi della fiducia i Capigruppo o loro delegati nonché i parlamentari che dissentono dalla posizione del gruppo a cui appartengono.
4.la mozione di fiducia per essere approvata , dovrà ricevere il voto favorevole del 50%+1 dei parlametari partecipanti alla votazione (se non sarà così verrà respinta la mozione).
5. Il Presidente del parlamento, esaurita la discussione e proceduto alla votazione, proclama l'esito della stessa e se la mozione è approvata, dà atto alla maggioranza di governo di poter continuare ad esercitare i lavori esecutivi di amministrazione, se la mozione non sarà approvata, il governo cade e si aprirà la crisi di governo che sarà gestita dal presidente della repubblica.
ART. 31 - Mozione di sfiducia
1. La "mozione di sfiducia" è disciplinata dalla legge vigente.
2. la mozione di sfiducia è posta al governo, può essere richiesta da un minimo di 1/2 dei membri del parlamento, o da un singolo componente del governo.
3. La mozione viene illustrata dal parlamentare o ministro primo firmatario. Successivamente sono ammessi ad intervenire in merito ai motivi della sfiducia i Capigruppo o loro delegati nonché i parlamentari che dissentono dalla posizione del gruppo a cui appartengono.
4.la mozione di sfiducia per essere approvata, e dovrà ricevere il voto favorevole del 50%+1 dei parlamentari partecipanti alla votazione (se non sarà così verrà respinta la mozione).
5. Il Presidente del parlamento, esaurita la discussione e proceduto alla votazione, proclama l'esito della stessa e se la mozione è approvata,il governo cade e si apre la crisi del governo che sarà gestita dal presidente della repubblica.
CAPO IV - CONTROLLO SUL PARLAMENTO E SUI COMPONENTI
ART. 32 - Sospensione, decadenza e rimozione dei parlamentari
1. I casi di sospensione, decadenza e rimozione dalla carica dei parlamentari sono regolati
dalla legge.
TITOLO V - Disposizioni finali
ART. 33 - Modificazioni ed abrogazione del regolamento
1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive oltre alla abrogazione totale o parziale del
presente Regolamento devono essere approvate di ¾ del parlamento.
2. La proposta di abrogazione totale del presente Regolamento deve essere accompagnata dalla
proposta di adozione di un valido provvedimento sostitutivo.
Primo firmatario
Daniele barison
Ultima modifica di daniele barison il Sab 18 Dic 2010 - 20:18 - modificato 1 volta.
daniele barison- Innamorato del forum
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Re: Regolamento Camera
credo ci sia stretta necessità di un regolamento che ordini le singole sedute parlamentari, la formazione dei gruppi parlamentari e le votazioni, serve per dare ordine e rendere il gioco più realistico.
per la legge elettorale sono d'accordo modifichiamola, i modelli sono due, maggioritario e proporzionale..... io opterei per il proporzionale garantisce più rappresentatività.
grazie
per la legge elettorale sono d'accordo modifichiamola, i modelli sono due, maggioritario e proporzionale..... io opterei per il proporzionale garantisce più rappresentatività.
grazie
daniele barison- Innamorato del forum
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Località : rovigo
Re: Regolamento Camera
io opterei per il proporzionale
Expito- Mod
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Località : Marcon (VE)
Re: Regolamento Camera
daniele................ cerchiamo di integrarlo con la costituzione.............. ha ragione thomas c'è la costituzione che regola tutto, invece tu daniele entra nel merito di quelle sottigliezze che la costituzione invece cita soltanto.
sibono- Ministro
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Re: Regolamento Camera
proporzionale
sibono- Ministro
- Numero di messaggi : 2076
Data d'iscrizione : 15.12.09
Re: Regolamento Camera
proporzionale puro intendi vero?
Expito- Mod
- Numero di messaggi : 1547
Data d'iscrizione : 01.04.10
Età : 28
Località : Marcon (VE)
Re: Regolamento Camera
la costituzione regola la vita di res, io sono dell'idea che la proposta, ottima, di daniele vada integrata nella costituzione magari sotto forma di nota!!! invece io credo che la cosa di assoluta urgenza per tutti noi debba essere la scelta della legge elettorale, che sia il proporzionale o maggioritario si deciderà con una votazione. adesso è importante presentare una proposta che venga votata tramite referendum!!!
Ospite- Ospite
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