Statuto di Res Publica [NUOVO]
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mikeguerini
sibono
V.I.
Claudio
Thomas
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Re: Statuto di Res Publica [NUOVO]
hai detto bn si cade più difficilmente con il maggioritario. Se si mette il proporzionale io voto contro mi dispiace
alessimaga- Mod
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Re: Statuto di Res Publica [NUOVO]
peccato...
Expito- Mod
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Re: Statuto di Res Publica [NUOVO]
HO MODIFICATO MOLTE PARTI DELLO STATUTO FINO AI COMPITI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, NON SONO INTERVENUTO SULLA GIUSTIZIA IN QUANTO NON MI RITENGO ADDENTRATO IN MERITO, MA INTENDO CONSULTARMI CON VOI SU EVENTUALI MODIFICHE. PREGO DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE PARTI DA ME MODIFICATE, SONO STATE SCRITTE IN ROSSO E IN GROSSETTO PER METTERLE IN EVIDENZA E NON PER URLARE.......
GRAZIE E BUON LAVORO A TUTTI
SIBONO
STATUTO DI RES PUBLICA
PARTE PRIMA – PRINCIPI FONDAMENTALI
Articolo 1: PRINCIPI FONDAMENTALI
a) Res Publica è una federazione virtuale (sul web) di associazioni politiche (non collegate ai partiti esistenti nella realtà), nel quale i parlamentari eletti, il Presidente del Consiglio, i Ministri e gli utenti del forum in generale (attraverso lo Sportello Ascolto) possono proporre leggi (e/o decreti – solo per il Consiglio dei Ministri) volti a rendere più armoniosa e regolare la vita dei cittadini attraverso provvedimenti che tendono a migliorare la società.
b) Res Publica è esperienza di democrazia, di libertà, di convivenza civile. Non sono ammessi all’interno di esso comportamenti dittatoriali, eversivi, terroristici.
c) Res Publica non riceve finanziamenti da alcun ente (sia esso pubblico o privato), l’attività finanziaria è inesistente, in quanto gli spazi offerti sul web sono gratuiti.
d) Tutti i Regolamenti e tutti gli Organi istituiti tramite Res Publica devono avere fede nei principi di questo Statuto che pertanto costituisce la base dei valori di Res Publica. Tutti gli eventuali Regolamenti o documenti aggiuntivi (compresi eventuali emendamenti) devono ricevere il voto favorevole dei ¾ dei COMPONENTI DELLE DUE CAMERE.
e) Res Publica è composta da quattro organi istituzionali: l’Assemblea Parlamentare (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica), il Consiglio dei Ministri (composto dal Presidente del Consiglio e dai suoi Ministri), la Corte Costituzionale di Giustizia e l’Ufficio della Presidenza della Repubblica.
f) Per poter giocare e sfruttare al massimo il forum, è necessario registrarsi cliccando su "Registrazione" nella barra superiore. Una volta seguito il processo di iscrizione passo a passo, si può finalmente iniziare a giocare a Res publica. Per prima cosa, è necessario presentarsi alla comunità: bisogna andare su "Presentazioni" e inserire il messaggio seguendo le modalità del primo post. Tale pratica è obbligatoria per consentire all’amministratore del forum di reperire l’indirizzo IP. Ogni nuovo utente che non lascia il messaggio nella sezione “Presentazioni” entro due giorni dalla sua iscrizione, sarà automaticamente eliminato dal forum.
g) L’utente può decidere di iscriversi (o creare un nuovo Partito) ad uno dei Partiti del forum (partiti non si devono rifare ad ideologie dittatoriali o anti-democratiche, se si presentasse un partito con queste caratteristiche spetterà alla Corte Costituzionale di Giustizia di decidere l’ammissione o meno del partito nel forum per maggioranza dei ¾ dei partecipanti membri di tale corte) e può concorrere alla vita politica del forum in Parlamento oppure diventare giornalista per una delle testate giornalistiche del forum (sia giornali che tv). Per diventare giornalista delle testate indipendenti “Il Corriere della Sera” e “Rai” bisognerà attenersi alla dovuta normativa (vedi documento apposito). Si ricorda che è possibile sia concorrere alla vita politica e contemporaneamente essere giornalista, purché si rispetti il seguente Statuto e i Regolamenti appositi.
PARTE SECONDA – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I – IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Articolo 2: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
a)Il Presidente della Repubblica è eletto da tutti gli utenti del forum. Tali votazioni devono essere aperte per tre giorni (72 ore) consecutivi. Possono partecipare a tali votazioni tutti gli utenti di Res Publica iscritti fino ad una settimana prima del primo giorno di votazioni. Sarà eletto Presidente della Repubblica colui che avrà ricevuto minimo il 50% +1 dei voti validi , qualora nessuno dei candidati arrivi alla soglia del 50% +1 dei voti si procederà con i ballottaggi fra i due candidati con maggiori voti. Le votazioni si terranno anche quando vi sarà un solo candidato a ricoprire tale ruolo. Qualora due o più candidati ricevano lo stesso numero dei voti si procederà con i ballottaggi tra i candidati con uguali voti finché non sarà eletto un Presidente della Repubblica.. Le votazioni si terranno anche quando vi sarà un solo candidato a ricoprire tale ruolo.
b) Possono candidarsi alla Presidenza della Repubblica tutte le persone di qualunque età, di qualsiasi nazionalità che intendono mantenere l'impegno sottoscrivendo il seguente documento. Il candidato alla Presidenza della Repubblica deve aver ricoperto incarichi governativi, parlamentari o all’interno della Corte Costituzionale di Giustizia e/o all’interno dell’Ufficio di Presidenza e deve aver scritto un numero minimo di 500 MESSAGGI. DURANTE IL SUO MANDATO IL Presidente della Repubblica, non può ricoprire incarichi all’interno del Parlamento (Camera o Senato), del Governo o dell’Ufficio della Presidenza della Repubblica. Inoltre una volta eletto, il Presidente della Repubblica non può ricoprire incarichi dirigenziali all’interno del Partito ED INTERVENIRE IN OGNI SUA DISCUSSIONE di cui fa parte e deve astenersi da scrivere articoli su qualunque giornale (e/o tv) del forum per garantire a tutti gli utenti la sua massima imparzialità nel ruolo super-partes che ricopre (tali norme se non rispettate comportano la dismissione del suo ruolo ed elezioni anticipate – si fa presente che qualora il Presidente della Repubblica sia anche amministratore e/o moderatore del forum può intervenire in tali sezioni ma solo per adempiere agli obblighi del suo ruolo).
c) Per potersi candidare alla Presidenza della Repubblica è necessario presentare la propria decisione al Presidente della Repubblica in carica che dovrà informare tutti gli utenti.
d) Non è possibile candidarsi più di tre volte consecutive alla Presidenza della Repubblica, a meno che non si trovino altri candidati O PER SOPRAGGIUNTI IMMINENTI MOTIVI AL SOLO BENE DELLA NAZIONE
e) Le elezioni per il rinnovo del Presidente della Repubblica sono convocate ogni cinque mesi a meno che non si verifichino i seguenti casi che impongano una nuova elezione del Presidente della Repubblica: rinuncia (dimissioni volontarie) del Presidente, malattia o allontanamento dal forum per più di venti giorni (senza preavviso) del medesimo, accusa di inadempimento dei proprio doveri con seguente sentenza di colpevolezza della corte costituzionale di giustizia (vedi articolo 3 comma d).
f) La candidatura è gratuita. Non si è retribuiti per il lavoro svolto.
g) I candidati devono presentare entro 7 giorni prima delle elezioni la propria candidatura e una dichiarazione rivolta al suo operato in caso di vittoria.
Articolo 3: DIRITTI E DOVERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
a)L'insediamento del nuovo Presidente della Repubblica è da considerarsi avvenuto il giorno successivo all'ultimo giorno di voto nelle elezioni da parte del Parlamento.
b) Il Presidente è tenuto, dopo essersi insediato, a fare un discorso di inizio Legislatura e di saluti all’Assemblea Parlamentare (dovrà quindi aprire un topic nella sezione Camera a cui possono intervenire tutti gli utenti del forum – tale topic deve essere aperto per 24 ore).
c) Il Presidente della Repubblica ha il compito di verificare i DDL (e/o emendamenti) proposti dal Consiglio dei Ministri, i DDL (e/o emendamenti) proposti dai singoli parlamentari o dai gruppi parlamentari (anche quelli che sono stati presentati attraverso lo Sportello Ascolto), verificare che il Governo rispetti le norme stabilite in questo Statuto, verificare che tutte le leggi approvate non vadano in controtendenza con questo documento, con la Costituzione Italiana e con leggi approvate precedentemente (in quest'ultimo caso verrà abrogata la legge precedente) e salvaguardare l'attività nel rispetto delle regole di questo Statuto.
d) Nel caso il Presidente della Repubblica non ottemperi ai doveri sanciti, potrà essere giudicato e processato dalla Corte Costituzionale di Giustizia (la decisione spetterà ai membri della Corte, escluso lui stesso): se sarà giudicato colpevole sarà dimesso immediatamente dall’organo di giustizia e si ricorrerà a nuove elezioni presidenziali. In ogni altro caso di dimissioni volontarie del Presidente della Repubblica si procederà sempre a nuove elezioni
con le stesse modalità descritte nel comma a dell’articolo 2 di questo documento.
e) Il Presidente della Repubblica può assentarsi per motivi personali o per viaggi di lavoro o per altri motivi al massimo per 16 giorni lavorativi (se supera tale limite il suo ruolo sarà dismesso e si avranno elezioni anticipate). In tale periodo l’attività del forum sarà affidata al VICE PRESIDENTE della Repubblica. La figura che ricoprirà l’incarico per tale periodo di tempo dovrà adempire alle norme descritte nel comma c di questo articolo.
f) E’ dovere del Presidente della Repubblica avere cura di questa Costituzione, di rispettarla e di farla rispettare.
g) Il Presidente della Repubblica è obbligato a prendere in considerazione tutte le proposte di legge redatte da qualsiasi parlamentare eletto (comprese le proposte pervenute con lo Sportello Ascolto).
h) Il Presidente della Repubblica è tenuto al controllo e alla verifica delle votazioni riguardanti le leggi proposte e votate dal Parlamento con relativa pubblicazione dei risultati stessi in appositi articoli. Qualora la legge fosse approvata, è compito del Presidente della Repubblica (o dell'Amministratore del forum) inserirla e pubblicarla nell’apposita categoria “Leggi approvate” numerandola e dividendola secondo i metodi pre-stabiliti.
i) Il sito web ufficiale del forum di Res Publica deve essere sempre aggiornato e gestito dall'amministratore sotto il controllo del Presidente della Repubblica in carica.
l) Il Presidente della Repubblica DEVE NOMINARE IL VICE PRESIDENTE ENTRO 3 GIORNI DALLA SUA ELEZIONE che avrà il compito di aiutare il Presidente a compiere i doveri previsti e che lo sostituirà in caso di assenza del Presidente. IL VICE PRESIDENTE PUO' ESSERE NOMINATO TRA TUTTI I CITTADINI DEL FORUM CON UN NUMERO DI MESSAGGI SUPERIORI AI 300
m) Il Presidente della Repubblica dopo aver nominato le cariche descritte nel comma l) deve istituire l’Ufficio di Presidenza della Repubblica che sarà quindi composto in primis dal Presidente della Repubblica che lo dirige, DAL VICE PRESIDENTE, dall'Amministratore e da eventuali moderatori del forum (vi possono essere massimo n.4 moderatori). I moderatori devono essere scelti dall’amministratore del forum e devono appartenere a gruppi politici diversi. I componenti di tale commissione non hanno nessun potere specifico ma rappresentano un organo di garanzia del forum insieme alla Corte Costituzionale di Giustizia.
n) Dopo le elezioni politiche, il Presidente della Repubblica, oppure su delega IL VICE PRESIDENTE, sono tenuti a pubblicare un articolo “Elenco Parlamentari Legislatura XXXXXXX” nel quale elenca tutti parlamentari delle due camere.
o) Il Presidente della Repubblica, in base allo Statuto, alla Legge Elettorale in vigore ed alla maggioranza parlamentare formatasi dopo le elezioni politiche, deve nominare il Presidente del Consiglio (tale figura sarà indicata dai partiti o coalizioni o liste che fanno parte della maggioranza parlamentare).
p) Il Presidente della Repubblica può provvedere, a legislatura in corso, a creare una commissione (composta da almeno un utente per ciascun partito – compresi quelli non rappresentati in Parlamento – e dallo stesso Presidente della Repubblica) che si occupi di particolari DDL (soprattutto quelli che riguardano temi molto importanti o quelli per la quale approvazione è prevista una maggioranza dei ¾ dei COMPONENTI LA COMMISSIONE) o di particolari situazioni venutasi a creare nel forum. Ad ogni modo se la commissione approva il DDL, questa procedura non si sostituisce al regolare ITER dell’articolo 7 di questo documento.
q) Al momento della sua elezione il Presidente della Repubblica oltre a giurare fedeltà alla repubblica prende l'impegno solenne davanti alla nazione di Res di non partecipare a riunioni di Partito intente ad organizzare la vita politica della nazione e proposte di legge.
r) Il Presidente della Repubblica può scrivere un messaggio alle camere qualora ritenesse opportuno intervenire su un argomento su cui ritiene importante dire un suo parere in modo da essere una guida allo svolgimento delle attività legislative.
s) Il Presidente della Repubblica può sciogliere le camere anticipatamente (con conseguenti elezioni politiche anticipate) qualora si verificassero gravi inadempimenti da parte del capo del Governo o da tutto il Consiglio dei Ministri (per gravi inadempimenti s'intende: violazione della Costituzione Italiana da parte del Capo del Governo o da uno dei suoi ministri, in questo caso si può procedere alla sostituzione del ministro se il Consiglio condanna l'operato del ministro stesso; numerose decisioni e proposte di DDL che vanno contro la costituzione o l'interesse nazionale che rimane la priorità dello stato in alcuni suoi settori fondamentali (Istruzione, Sanità, Difesa) anche se si dovesse procedere in una riforma in senso federalista dello Stato).
TITOLO II – IL PARLAMENTO
Sezione 1 – Le Camere
Articolo 4: COMPOSIZIONE DELLE CAMERE
a) Il Parlamento di Res Publica è costituito dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica: il primo composto da 11 membri e il secondo da cinque membri (a meno che non si siano approvate apposite norme transitorie o decreti legislativi che modifichino il numero dei parlamentari – vedi sotto). Il numero minimo di parlamentari che si possono eleggere è cinque alla Camera e tre al Senato. Il numero dei parlamentari può essere modificato con apposite norme transitorie approvate in Parlamento o con decreti legge poi convertiti in legge dallo stesso Parlamento. Le eventuali norme transitorie o decreti devono essere approvati (e convertiti in legge nel caso dei decreti) in Parlamento prima del termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati. I decreti, così come le norme transitorie, per essere convertiti in legge devono ricevere sempre la maggioranza dei 3/4 dei parlamentari COMPONENTI LE DUE CAMERE. Va precisato, pertanto, che il numero dei parlamentari (sia deputati che senatori) non può variare a legislatura in corso.
b) Le Camere devono avere un Presidente unico che ne dirige i lavori, nel rispetto e nella garanzia dello Statuto. Il Presidente del Parlamento è votato ed eletto da tutti i parlamentari in seduta comune. I partiti (o liste o coalizioni di partiti) formanti la maggioranza parlamentare propongono al Parlamento uno o più candidati per tale ruolo. Tali candidati non necessariamente devono appartenere alla stessa maggioranza parlamentare. Possono essere inseriti tra i candidati per tale ruolo tutti gli utenti che hanno scritto minimo 100 messaggi e che non sono stati condannati (in via definitiva) per un ban superiore a venti giorni. Formulati i nomi di tutti i candidati si procederà alla loro elezione: il candidato che avrà ottenuto il numero maggiore numero di voti sarà eletto Presidente del Parlamento. Una volta eletto, il Presidente del Parlamento deve nominare un suo vice. La figura del Vice-Presidente del Parlamento (che ha il solo compito di sostituire il Presidente del Parlamento nelle sue assenze) deve appartenere obbligatoriamente ad un partito (o lista o coalizione parlamentare) non facente parte della maggioranza parlamentare.
p) Il Presidente del Parlamento è obbligato a convocare una seduta parlamentare quando chiunque utente abbia presentato un DDL (sempre che questo sia stato accettato dal Presidente della Repubblica). Le sedute parlamentari devono avere la durata di tre giorni consecutivi (72 ore). Le sedute possono avere durata minore nei casi previsti dall’articolo 7 di questo stesso documento. Le sedute si possono svolgere anche nei giorni festivi, oltre che feriali. Per facilitare il lavoro, il Presidente del Parlamento può diffondere un calendario con tutte le sedute della Camera e del Senato.
Articolo 5: ELEZIONE DEI PARLAMENTARI
a) Le elezioni per il rinnovo del Parlamento sono convocate ogni tre mesi a meno che non si verifichino i seguenti casi che impongano elezioni anticipate: impossibilità a formare nuove maggioranze parlamentari. In ogni caso sarà il Presidente della Repubblica a decidere la data delle elezioni considerando che queste si devono svolgere nel breve tempo possibile.
b) Le elezioni politiche virtuali sono aperte a tutti coloro che si sono iscritti al forum di Res Publica fino a una settimana prima dalla data del primo giorno delle votazioni. Le elezioni devono avere durata obbligatoria di tre giorni consecutivi (72 ore). Ogni partito (o lista o coalizione di partiti) candidato deve presentare la lista dei candidati parlamentari (deputati e senatori) che sostiene. Può anche indicare il nome del candidato Premier che appoggia in caso di vittoria. Il voto è segreto. In caso di parità tra gli schieramenti al primo turno si dovrà procedere al ballottaggio. In caso di parità anche a seguito del ballottaggio, il Presidente della Repubblica dovrà cercare la soluzione migliore convocando in consultazione privata, I PRECEDENTI PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA tutti i Presidenti dei Partiti del forum in modo da cercare una soluzione migliore, la quale soluzione dovrà essere o un governo di larghe intese in modo da portare di nuovo alle elezioni oppure la convocazione immediata di nuove elezioni conferendo a se stesso o al suo VICE l'incarico di momentaneo Presidente del Consiglio.
c) La candidatura è gratuita. Non si è retribuiti per il lavoro svolto.
d) La Legge Elettorale dovrà determinare la modalità di distribuzione e di assegnazione dei seggi parlamentari.
e) Ogni formazione politica che vorrà essere rappresentata nel Parlamento dovrà presentare le proprie liste di candidati (deputati e senatori) alla Presidenza della Repubblica, con scadenza prevista a 7 giorni dall’inizio delle elezioni politiche, nel rispetto della legge elettorale.
Articolo 6: DIRITTI E DOVERI DEI PARLAMENTARI
a) Possono essere candidati parlamentari persone di qualunque età e nazionalità, purché abbiano una conoscenza della lingua italiana adeguata (sarà compito della Corte Costituzionale di Giustizia esprimersi nel caso in cui si verificasse l’esistenza di un utente inserito nella lista dei candidati che non conosce bene l’italiano).
b) Per votare ed essere votati, l'utente dovrà iscriversi ad un partito tramite il comando "Gruppi" posto nella barra dei menù (ciò permette l'accesso all'area riservata del partito). Scelto il partito, egli potrà candidarsi alla Presidenza del partito e/o candidarsi per le successive elezioni politiche. Ogni partito potrà scegliere il suo inno, il suo simbolo e i suoi programmi.
c) Sono considerati parlamentari (con il titolo di “onorevole”) tutte le persone che sono riconosciute da Res Publica in riferimento alle varie liste dei candidati. Ogni partito (o lista parlamentare) deve presentare una lista di candidati per ciascuna camera per cui intende proporsi. Tali liste devono contenere un numero sufficiente di utenti. Gli utenti inseriti nelle prime posizioni della lista avranno più possibilità di essere eletti rispetto agli ultimi (PUO' ESSERE NOMINATO PREMIER ANCHE CHI NON FA PARTE DELLE DUE CAMERE ELETTIVE) NEL CASO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NON FACCIA PARTE DI ENSSUNA DELLE DUE CAMERE NON HA DIRITTO DI VOTO NELLE RISPETTIVE CAMERE MA SOLO NEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. Ciascun partito (o lista parlamentare) crea le proprie liste di candidati in relazione a dei criteri prefissati in precedenza. E’ consigliabile comunque che vengano inseriti per primi nelle liste dei candidati gli utenti maggiormente attivi nel forum. In ogni caso, il rispetto dell'ordine nelle liste presentate non è strettamente necessario né obbligatorio. Nel caso di coalizione di partiti (senza che questi si aggreghino sotto un’unica lista) si dovrà presentare una lista di candidati per ciascun partito facente parte della stessa coalizione (i seggi verranno poi suddivisi in base alle percentuali ricevute da ogni singolo partito).
d) Gli onorevoli hanno la possibilità di: proporre delle leggi; commentare semplicemente la legge e fare commenti sulla vita politica; votare i DDL e proporre emendamenti.
e) Gli onorevoli sono tenuti al rispetto delle regole e dell’impegno preso. Non è prevista alcuna indennità per il lavoro svolto. All'interno del Parlamento, i Deputati e Senatori hanno l'obbligo di mantenere un comportamento decoroso. Ciascuna frase che non riguarda strettamente la vita politica e/o il DDL in questione sarà rimossa dall’amministrazione del forum (anche tramite i moderatori).
f) I parlamentari sono tenuti a partecipare a tutte le sedute di Res Publica. Nel caso in cui un parlamentare, senza preavviso, non partecipa a tre sedute (si considera seduta ciascun topic aperto per ogni DDL posto in esame in Parlamento – Camera e/o Senato) consecutive sarà valutata la sua ammonizione da parte del Presidente del Parlamento. Se si ripete il caso, la Corte Costituzionale di Giustizia si riunisce e dichiara il parlamentare destituito automaticamente dal suo incarico. Il suo seggio potrà essere sostituito da un componente deciso dal partito (o lista o coalizione di partiti) di provenienza. L'ammonizione di un parlamentare, qualora questo non venga mai espulso, sussiste per due legislature consecutive (compresa quella in corso) dopo di che l'ammonizione decade.
g) Gli onorevoli hanno diritto a non partecipare ad alcune sedute parlamentari per motivi di salute, vacanze, studio, ecc… In tal caso devono avvisare il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio almeno tre giorni prima dell’inizio della seduta e quest’ultimo deve comunicarlo a tutti gli altri parlamentari tramite una conferenza stampa. Se un parlamentare dovesse essere assente si consiglia al Presidente del Consiglio di convocare la seduta in altra data (alla quale potranno partecipare tutti i parlamentari).
h) Un parlamentare (incluso il Premier NEL CASO FACCIA PARTE DI UNA DELLE DUE CAMERE ELETTIVE) può svolgere la funzione di Deputato o Senatore ma non tutte e due contemporaneamente.
i) Si può essere nominati parlamentari anche a legislatura in corso ma solo se in sostituzione a un parlamentare dimesso o non facente parte più di quella Assemblea. Il posto verrà preso dal parlamentare che viene subito dopo nella lista dei candidati, presentata prima delle elezioni, del partito (o lista) di cui fa parte il dimissionario oppure da un altro membro del Partito. Nel caso in cui non si trova un parlamentare sostituto (come ad esempio quando si viene a creare la situazione di un partito – o lista – senza nessun altro disposto a ricoprire la carica) verrà ufficializzato un posto vuoto nel Parlamento di Res Publica.
l) Ogni partito (o lista) eletto all’interno del Parlamento può presentare, attraverso uno dei suoi parlamentari, una mozione di sfiducia (alla Camera o al Senato) contro un Ministro o contro l’intero governo. Si può richiedere tale mozione di sfiducia solo se questa è sostenuta da almeno il 50% dei componenti della camera in oggetto e solo per ragioni di una certa consistenza (gravi inadempienze del Ministro, del Premier o del Governo). Se si hanno i requisiti espressi in questo comma, il Presidente del Parlamento metterà ai voti tale mozione (la regolamentazione di tali sedute è la stessa dei DDL ordinari, vedi articolo 7) nella camera per la quale è stata presentata tale mozione. Se a tale mozione prevalgono i voti favorevoli O VOTI UGUALI, il Ministro o il Presidente del Consiglio (a seconda del personaggio alla quale è rivolta la mozione di sfiducia) è obbligato a dimettersi (e successivamente nel caso del Ministro, questo deve essere sostituto come articolo , nel caso del Premier si rende effettivo l’articolo 9 comma e di questo documento). Se la mozione è stata rivolta all’intero Governo e prevalgono i voti favorevoli, si rende effettivo l’articolo 9 comma c di questo documento.
Sezione 2 – Formazione delle leggi e referendum popolari
Articolo 7: ITER DELLE LEGGI
a) L'iter delle leggi ordinarie consiste in tre fasi distinte:
Fase dell'iniziativa
La fase dell'iniziativa consiste nell'esercizio da parte di determinati soggetti di sottoporre progetti di legge al Parlamento di Res Publica. E' riconosciuto tale potere al Consiglio dei Ministri e ai membri della Camera e del Senato (sia i gruppi parlamentari sia i singoli onorevoli) e ai partiti (o coalizioni di partiti o liste parlamentari) non rappresentati in Parlamento, tramite lo Sportello Ascolto (vedi apposito Regolamento). Ogni DDL deve essere proposto al Presidente della Repubblica in carica e in fondo a destra di tale documento ci deve essere obbligatoriamente la firma del Primo firmatario ed eventualmente anche degli altri firmatari. Ogni DDL prima che venga proposto deve essere stato approvato dalla maggioranza dei membri del Partito di appartenenza di colui che propone il progetto di legge. Prima di presentare il DDL al Presidente della Repubblica bisogna verificare la "copertura economica" di tale DDL (vedi regolamento apposito).
Fase di presentazione
Il DDL deve essere presentato al Presidente della Repubblica (nella sezione “Richieste DDL”) che dovrà verificarne il contenuto per quanto concerne la costituzionalità.
Fase deliberativa
a)La fase deliberativa comincia quando il Presidente del Consiglio fa esaminare alla Camera dei Deputati prima e al Senato della Repubblica poi i DDL pervenuti. La legge viene approvata quando ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza dei deputati partecipanti alla seduta e successivamente dei senatori partecipanti alla seduta. Quando però un DDL rientra nelle competenze di un Ministero, il ministro in carica deve formulare una discussione di almeno cinque righe sul progetto spiegando anche se è favorevole o contrario (se il Ministro dovesse astenersi a eseguire tale procedura per più di tre volte consecutive riceverà un richiamo alla Corte Costituzionale di Giustizia e se si ripresentasse il caso sarà destituito da Ministro e si renderà effettivo il comma b dell’articolo 7 di questo documento). Tutti gli altri parlamentari possono fare un discorso più o meno lungo. Qualora questo DDL non venga approvato alla Camera si procederà ad una riformulazione del DDL da parte del Consiglio dei Ministri (o del partito o coalizione di partiti o lista parlamentare che lo aveva proposto) per poi essere riproposto alla Camera dei Deputati prima e al Senato della Repubblica dopo (in qualunque caso il DDL se presenta modifiche rispetto all’originale dovrà essere rivotato dal partito o coalizione di partiti o lista parlamentare che l’ha formulato; in questo caso dovrà essere richiesto nuovamente il nulla-osta dal punto di vista della costituzionalità del DDL da parte del Presidente della Repubblica). Entro tre giorni dalla pubblicazione del DDL nella sezione "Richieste DDL" tutti i gruppi parlamentari (anche quelli non rappresentati in Parlamento, tramite lo Sportello Ascolto) possono presentare degli emendamenti al testo originale che devono essere accettati o respinti dal Presidente della Repubblica (dal punto di vista della costituzionalità). Dopo tale limite di tempo, il DDL (contemporaneamente agli eventuali emendamenti) verrà messo ai voti in Parlamento. IL TEMPO PER PRESENTARE EMENDAMENTI NON E' COMULABILE CON QUELLO DELLA SEZIONE "RICHIESTA DDL" E QUINDI RIPARTE DA CAPO PER UN MASSIMO DI 1 GIORNO.Tale procedura deve essere eseguita prima alla Camera e poi al Senato. A seconda di quali emendamenti sono stati approvati (ci si riferisce alla maggioranza dei parlamentari partecipanti) il DDL sarà integrato con suddetti emendamenti. Se un emendamento viene respinto alla Camera non verrà messo ai voti al Senato. Ogni partito, lista o coalizione può presentare al massimo quattro emendamenti ad una legge. Il metodo di voto degli emendamenti, per le parti non menzionate finora in questo comma, sarà uguale alla procedura dei DDL descritta nei punti precedenti o successivi a questo comma.
b) Per presentare uno o più emendamenti è necessario preparare un progetto in cui si specifica quale articolo o quale parte si vuole modificare e il testo sostitutivo. Tale progetto deve essere inserito obbligatoriamente come commento al topic del DDL nella sezione “Richieste DDL”.
c) In mancanza di approvazione di una proposta di legge questa può essere presentata una ed una sola altra volta al parlamento con lo stesso testo.
d) Si vota in un sondaggio apposito che sarà aperto per la durata di tre giorni consecutivi (a meno che i parlamentari non abbiano già votato prima dei tre giorni; in tale caso la seduta sarà sospesa appena non si avrà ricevuto il voto di ciascun componente di quella camera). Ecco le opzioni di voto: VOTO SI, VOTO NO o MI ASTENGO.
e) La legge può essere votata anche da colui che la propone e dal Presidente del Consiglio SOLO SE FACENTE PARTE DELLA CAMERA O DEL SENATO.
f) E’ compito del Presidente della Repubblica e della Corte Costituzionale di Giustizia vigilare sul regolare ITER della legge.
g) Il giorno dopo la votazione (o comunque il primo giorno utile), l’Amministratore del forum o i moderatori, in caso di approvazione della legge, la pubblicano nella categoria “Leggi Approvate” del sito di Res Publica.
h) Se in una delle due camere la votazione, favorevoli e contrari, senza contare l’astensione, si presentasse nella stessa frequenza, la votazione si farà calcolo a camere unite, si determinerà l’approvazione oppure sarà respinta. Nel caso in tutte e due le camere si presentino per ognuna la stessa frequenza uguale di voti fra favorevoli e contrari, il DDL sarà respinto. Tale procedura vale anche per gli emendamenti.
i) Possono essere presentati progetti di legge che possono andare a sostituire leggi già approvate.
l) Tutte le leggi (economiche, sociali, politiche, costituzionali, ecc) emanate e votate nel mondo reale a partire dal primo gennaio 2011 non influenzeranno il mondo virtuale di res publica per tanto tali leggi qui non varranno.
Articolo 8 : POSSIBILITA’ DI INDIRE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI
a) Un utente può decidere di richiedere un referendum per abrogare una legge o parte di essa. Si possono abrogare anche gli articoli del presente Statuto e parte dei regolamenti (nel limite prescritto).
b)FASE DI INIZIATIVA: Per avviare un referendum bisogna pubblicare l’iniziativa di abrogazione ed il testo di richiesta del referendum sulla sezione piazza;
c)FASE DI ACCETTAZIONE: Prima della fase di adesione il presidente della repubblica deve controllare che l’iniziativa sia nel rispetto delle regole e delle leggi
c) FASE DI ADESIONE: il referendum è aperto per 72 ore (3 giorni) in cui deve essere firmato/commentato con dichiarazione “SOSTENGO IL REFERENDUM” dal 50% più uno di tutti gli utenti attivi del forum (sono considerati utenti attivi tutti gli utenti la cui ultima visita risale ad un massimo di tre settimane dal momento della proclamazione del referendum). Il Presidente della Repubblica controllerà che il referendum si volga nelle modalità previste dallo statuto.
d)FASE DELIBERATIVA DELL’ABROGAZIONE: Una volta concluso il Referendum sarà obbligo del Presidente della Repubblica dichiararne l’esito, se il referendum sarà confermato positivo e valido l’amministratore del forum dovrà procedere ad abrogare la legge o la parte della legge nella sezione leggi o nella sezione speciali di regolamenti e statuto.
TITOLO II – IL GOVERNO
Sezione 1 – Composizione e formazione del governo
Articolo 9: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
a) E’ nominato Presidente del Consiglio (capo del governo) il capo partito o il componente scelto a guidare la maggioranza parlamentare, successivamente alla formazione delle camere ed alle elezioni virtuali (o a seguito della caduta di governo – vedi comma c).
b) Può essere nominato Presidente del Consiglio qualunque persona di qualunque età, di qualsiasi nazionalità che intende mantenere l'impegno sottoscrivendo il seguente documento. Per poter svolgere il ruolo di Presidente del Consiglio l’utente deve essere obbligatoriamente iscritto ad uno dei partiti del forum (ad esclusione del Premier in caso di governo “tecnico” – vedi articolo 4 comma b).
c) Nel caso di caduta del governo (si parla di caduta di governo quando questo non è riuscito a far approvare tre DDL proposti dai membri della maggioranza durante la legislatura (al terzo DDL non approvato in Senato o Camera scatta la caduta di governo IO ABOLIREI QUESTA PARTE NON MI PIACE, SI RICHIA DI POLICITIZZARE LA DECISIONE SUL DDL PROPOSTO CON IL SOLO INTENTO DI FAR CADERE IL GOVERNO); si può anche parlare di caduta di governo quando il Presidente della Repubblica ritiene che non ci siano le condizioni per procedere l'attività governativa quando vi sono numerosi assenteisti di maggioranza oppure quando il governo non è coeso e si sono provocate rotture nel partito o coalizione di maggioranza – tale decisione deve essere accuratamente descritta nei minimi dettagli. Si parla anche di caduta di governo qualora la maggioranza del Parlamento (riunito in seduta comune - cioè si aprirà contemporaneamente alla Camera e al Senato - e deve avere durata obbligatoria di 72 ore) votasse positivamente ad una o più mozioni di sfiducia presentate dai parlamentari contro il Governo) si procederà a formare nuove maggioranze parlamentari e di conseguenza alla nomina di nuovo (o stesso) Presidente del Consiglio. Qualora questa operazione non fosse possibile si procederà a nuove elezioni politiche con le stesse modalità descritte nell’articolo 5 di questo documento. Si precisa che in caso di formazione di nuove maggioranze parlamentari a seguito di caduta di governo si procederà a nuova votazione di fiducia al nuovo Governo con le stesse modalità descritte nel comma g. Se a tale votazione di fiducia prevalessero i voti contrari si andrà ad elezioni anticipate. Qualora questa operazione non fosse possibile si procederà a nuove elezioni politiche con le stesse modalità descritte nell’articolo 5 di questo documento.
d) E' possibile essere nominati più volte alla Presidenza del Consiglio, anche consecutivamente.
e) Se il Premier si dimette, in ogni caso, il suo successore verrà indicato dalla maggioranza parlamentare e si rende effettivo il comma a di questo articolo. (ABOLIRE QUESTO ARTICOLO, IN CASO DI DIMISSIONI DEL PREMIER......... IL DA FARSI DEVE ESSERE DECISO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E IL GOVERNO INTESO CADUTO E NON SI PUO' SOSTITUIRE DALLA MAGGIORANZA)
f) Tale incarico è gratuito. Non si è retribuiti per il lavoro svolto.
g) Il Presidente del Consiglio avrà cinque giorni di tempo, a partire dal suo insediamento ufficiale, per formare il nuovo governo. Il compito del premier è il seguente: stabilire i Ministri. Inoltre il Presidente del Consiglio svolge le stesse funzioni degli altri parlamentari eletti SOLO NEL CASO FACCIA PARTE DI UNA DELLE DUE CAMERE ELETTIVE.
h) All'interno di questi cinque giorni il Presidente del Consiglio è obbligato a richiedere (tramite il Presidente del Parlamento) il voto di fiducia a tutti i neo-parlamentari eletti dell'Assemblea del Parlamento virtuale. In tale occasione dovrà anche presentare all’Assemblea tutti i suoi Ministri facendo il discorso di inizio legislatura.
i) Nel caso in cui il Premier non ottiene la maggioranza di voti nella fiducia (corrispondente al 50% +1 dei voti favorevoli di tutti i votanti) è obbligato a dimettersi e successivamente PRESENTARSI AL CAPO DELLO STATO DIMISSIONARIO, IL QUALE PROVVEDENDO LE CONSULTAZIONI DEL CASO DECIDE SE RIDARE IL MANDATO AD ALTRO PRESIDENTE USCITO DA UNA NUOVA MAGGIORANZA NELLO STESSO PARLAMENTO O INDIRE NUOVE ELEZIONI. Il voto di fiducia deve essere ottenuto sia alla Camera che al Senato. La votazione della fiducia avverrà nel seguente modo: prima si vota la fiducia alla Camera e successivamente (se ottenuta alla Camera) si procederà alle votazioni al Senato. In entrambe le camere, comunque, le votazioni devono avere durata di tre giorni consecutivi (72 ore).
d) Il Premier non può ricoprire anche la carica di Presidente della Repubblica e viceversa (ques'ultimo caso fa eccezione il comma b dell’articolo 5 di questo articolo).
Articolo 10: DIRITTI E DOVERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
a) L'insediamento del nuovo Presidente del Consiglio è da considerarsi avvenuto il giorno successivo alla nomina del Presidente della Repubblica.
b) Il Premier è tenuto, dopo essersi insediato, a fare un discorso di inizio Legislatura e di saluti all’Assemblea Parlamentare nel quale delinea le linee guida del suo governo e presenta i Ministri (vedi articolo 6 del seguente documento).
c) Il Premier può proporre leggi su ogni ambito relativo ai Ministeri da lui scelti. Può proporre al massimo sette DDL ogni legislatura. Nel caso in cui superi questo limite i parlamentari sono tenuti a non prendere in considerazione la proposta di legge eccedente.
d) Il Premier può destituire ministri a suo piacimento. In ogni caso deve motivare la sua decisione in una seduta parlamentare straordinaria (si deve aprire per 72 ore un topic nella sezione Camera a cui tutti gli utenti del forum possono commentare) e spetterà al Presidente della Repubblica valutare se le motivazioni sono accettabili o meno. Esempi per i quali può essere richiesta la destituzione di un Ministro sono: scarsa partecipazione del Ministro nel forum (assenza dal forum per più di 15 giorni senza preavviso), violazione del Regolamento di Res Publica, del presente Statuto e/o della Legge Elettorale od ogni altro Regolamento a cui è obbligato ad attenersi). Nel caso in cui le motivazioni venissero respinte, spetterà all’intera Assemblea Parlamentare (Camera dei Deputati e Senato della repubblica in seduta comune) valutare se accettare o meno il rimpiazzo del Ministro. In questo caso ci si riferisce alla maggioranza del 50% +1 dei votanti (si devono aprire due topic: uno nella sezione Camera e uno nella sezione Senato e le votazioni saranno aperte per tre giorni consecutivi – 72 ore).
e) Nel caso il Premier non ottemperi ai doveri sanciti dovrà dimettersi immediatamente.
f) Il Premier può assentarsi per motivi personali o per viaggi di lavoro o per altri motivi al massimo per 16 giorni lavorativi. In caso di non rispetto di tale limite sarà obbligato a dimettersi. Per assenze superiori ai quattro giorni potrà incaricare temporaneamente e solo per il periodo della sua assenza il Vicepresidente del Consiglio che è scelto ad inizio legislatura fra i quattro ministri del suo governo, il quale non potrà avvalersi ovviamente delle prerogative espresse nei punti 10.b, 10.d, 10.g.
g) Il Premier, dopo la formazione del governo, è tenuto a pubblicare un articolo nella Sala Stampa del Consiglio dei Ministri nel quale elenca il nome dei Ministri col relativo Ministero, ed eventuali altre deleghe ministeriali.
h) Il Premier gode degli stessi diritti dei parlamentari e deve rispettare i doveri degli stessi.
i) E’ dovere del Premier avere cura di questo Statuto, di rispettarlo e di farlo rispettare.
l) Il Premier può convocare, tramite richiesta al Presidente del Parlamento, sedute parlamentari straordinarie (sia alla Camera che al Senato) per discutere di situazioni urgenti di attualità legate ad attività interne e/o esterne al forum. Tali sedute parlamentari devono avere la durata di tre giorni consecutivi (72 ore) e si possono svolgere anche nei giorni festivi, oltre che feriali (si deve aprire un topic per tre giorni consecutivi – 72 ore - alla Camera a cui possono intervenire tutti gli utenti del forum).
m) Il Premier deve essere eletto anche all’interno del Parlamento con il ruolo di Deputato o Senatore.
n) Il Presidente del Consiglio può anche provvedere, in comune accordo con il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale di Giustizia, alla creazione di varie feste nazionali virtuali miranti a rafforzare lo spirito di aggregazione.
o) Il Presidente del Consiglio è obbligato a tenere una conferenza ogni cinque settimane per informare tutti gli utenti dell’andamento dell’attività parlamentare di Res Publica. Tali conferenze possono non essere convocate nel caso in cui l’attività legislativa fosse ferma. Se il Premier non rispetta tale comma, dovrà essere processato dalla Corte Costituzionale di Giustizia che dovrà obbligare l’utente a dimettersi dal ruolo che ricopriva.
p) Il Premier insieme a tutto il governo da lui rappresentato può ricevere mozioni di fiducia o sfiducia da parte del parlamento, se sarà confermata la mozione di sfiducia o se verrà respinta quella di fiducia il governo decadrà e si dovrà procedere alla nomina di uno nuovo (vedi articolo 6 comma l).
Articolo 11: MINISTERI E MINISTRI
a) I Ministri sono le persone scelte dal Presidente del Consiglio tra i parlamentari eletti (possono inoltre essere nominati Ministri anche gli utenti che non ricoprono incarichi parlamentari). I ministri non devono superare i cinque elementi. I Ministeri da formare obbligatoriamente sono: Ministero dell’Economia, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Istruzione e Ministero della Giustizia. I cinque ministri possono essere integrati dal Presidente del Consiglio a ricoprire altre materie ministeriali oltre a quelle principali assegnate. Queste materie sono: 1) affari esteri, 2) università, ricerca e beni culturali, 3) lavoro, salute e politiche sociali, 4) ambiente, infrastrutture, sviluppo energetico e tecnologico. Può inoltre essere istituito un ulteriore Ministero per lo sviluppo del forum (con le stesse modalità descritte sopra). Quest’ultimo Ministro è assolto dall'obbligo dei DDL minimi per legislatura ed ha il compito di cercare di evolvere il forum (iniziative, progetti, ecc...) anche con l'aiuto di parlamentari e/o gruppi parlamentari di opposizione o non rappresentati in Parlamento.
b) In caso di dimissioni (o dismissioni) di un ministro, il suo posto è preso da un parlamentare scelto dal Presidente del Consiglio (non necessariamente fra i membri della maggioranza parlamentare).
c) Un ministro gode degli stessi diritti degli altri parlamentari e deve rispettare i doveri degli stessi.
d) Ogni Ministro è tenuto obbligatoriamente a proporre come minimo 2 DDL per legislatura e nella materia di competenza ministeriale, comprese deleghe (ciò non esclude che il Ministro può proporre altri DDL, anche nelle materie che non rientrano nel suo Ministro). Sarà compito della Corte Costituzionale di Giustizia controllare che ogni Ministro rispetti queste condizioni. Nel caso non rispetti questo dovere non potrà essere nominato Ministro nella legislatura successiva, qualunque sia il governo in carica.
Sezione 2 – Funzione legislativa provvisoria del Governo
Articolo 12: DECRETI LEGGE
a) Il Consiglio dei Ministri, convocato dal Premier, può approvare senza discussione parlamentare i decreti legge, atti aventi forza di legge, entrano in vigore con effetto immediato (in caso di urgenza). Può anche approvare particolari decreti legge per la modifica del numero dei parlamentari (vedi articolo 4 comma a del presente documento).
b) Spetterà alla Corte Costituzionale di Giustizia vigilare che si rispetti il comma a) di questo articolo. Se non si è rispettato il comma a di questo articolo, si riunisce la Corte Costituzionale di Giustizia che può decidere di richiamare (la prima volta) il Presidente del Consiglio e se il caso si ripete può destituirlo dal suo incarico. Nei casi più gravi si andrà direttamente alla destituzione dell’incarico senza richiamo.
c) Se il Consiglio dei Ministri approva un decreto legge questo è reso definitivamente valido (e quindi si converte in legge) a seguito della discussione e della votazione dell’Assemblea parlamentare (sia Camera che Senato della Repubblica) che dovranno essere effettuati entro quindici giorni dalla data del decreto con lo stesso ITER delle leggi ordinarie (ad esclusione dei decreti legge che modificano il numero dei parlamentari per la quale è prevista la maggioranza dei ¾ dei parlamentari partecipanti).
GRAZIE E BUON LAVORO A TUTTI
SIBONO
STATUTO DI RES PUBLICA
PARTE PRIMA – PRINCIPI FONDAMENTALI
Articolo 1: PRINCIPI FONDAMENTALI
a) Res Publica è una federazione virtuale (sul web) di associazioni politiche (non collegate ai partiti esistenti nella realtà), nel quale i parlamentari eletti, il Presidente del Consiglio, i Ministri e gli utenti del forum in generale (attraverso lo Sportello Ascolto) possono proporre leggi (e/o decreti – solo per il Consiglio dei Ministri) volti a rendere più armoniosa e regolare la vita dei cittadini attraverso provvedimenti che tendono a migliorare la società.
b) Res Publica è esperienza di democrazia, di libertà, di convivenza civile. Non sono ammessi all’interno di esso comportamenti dittatoriali, eversivi, terroristici.
c) Res Publica non riceve finanziamenti da alcun ente (sia esso pubblico o privato), l’attività finanziaria è inesistente, in quanto gli spazi offerti sul web sono gratuiti.
d) Tutti i Regolamenti e tutti gli Organi istituiti tramite Res Publica devono avere fede nei principi di questo Statuto che pertanto costituisce la base dei valori di Res Publica. Tutti gli eventuali Regolamenti o documenti aggiuntivi (compresi eventuali emendamenti) devono ricevere il voto favorevole dei ¾ dei COMPONENTI DELLE DUE CAMERE.
e) Res Publica è composta da quattro organi istituzionali: l’Assemblea Parlamentare (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica), il Consiglio dei Ministri (composto dal Presidente del Consiglio e dai suoi Ministri), la Corte Costituzionale di Giustizia e l’Ufficio della Presidenza della Repubblica.
f) Per poter giocare e sfruttare al massimo il forum, è necessario registrarsi cliccando su "Registrazione" nella barra superiore. Una volta seguito il processo di iscrizione passo a passo, si può finalmente iniziare a giocare a Res publica. Per prima cosa, è necessario presentarsi alla comunità: bisogna andare su "Presentazioni" e inserire il messaggio seguendo le modalità del primo post. Tale pratica è obbligatoria per consentire all’amministratore del forum di reperire l’indirizzo IP. Ogni nuovo utente che non lascia il messaggio nella sezione “Presentazioni” entro due giorni dalla sua iscrizione, sarà automaticamente eliminato dal forum.
g) L’utente può decidere di iscriversi (o creare un nuovo Partito) ad uno dei Partiti del forum (partiti non si devono rifare ad ideologie dittatoriali o anti-democratiche, se si presentasse un partito con queste caratteristiche spetterà alla Corte Costituzionale di Giustizia di decidere l’ammissione o meno del partito nel forum per maggioranza dei ¾ dei partecipanti membri di tale corte) e può concorrere alla vita politica del forum in Parlamento oppure diventare giornalista per una delle testate giornalistiche del forum (sia giornali che tv). Per diventare giornalista delle testate indipendenti “Il Corriere della Sera” e “Rai” bisognerà attenersi alla dovuta normativa (vedi documento apposito). Si ricorda che è possibile sia concorrere alla vita politica e contemporaneamente essere giornalista, purché si rispetti il seguente Statuto e i Regolamenti appositi.
PARTE SECONDA – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I – IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Articolo 2: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
a)Il Presidente della Repubblica è eletto da tutti gli utenti del forum. Tali votazioni devono essere aperte per tre giorni (72 ore) consecutivi. Possono partecipare a tali votazioni tutti gli utenti di Res Publica iscritti fino ad una settimana prima del primo giorno di votazioni. Sarà eletto Presidente della Repubblica colui che avrà ricevuto minimo il 50% +1 dei voti validi , qualora nessuno dei candidati arrivi alla soglia del 50% +1 dei voti si procederà con i ballottaggi fra i due candidati con maggiori voti. Le votazioni si terranno anche quando vi sarà un solo candidato a ricoprire tale ruolo. Qualora due o più candidati ricevano lo stesso numero dei voti si procederà con i ballottaggi tra i candidati con uguali voti finché non sarà eletto un Presidente della Repubblica.. Le votazioni si terranno anche quando vi sarà un solo candidato a ricoprire tale ruolo.
b) Possono candidarsi alla Presidenza della Repubblica tutte le persone di qualunque età, di qualsiasi nazionalità che intendono mantenere l'impegno sottoscrivendo il seguente documento. Il candidato alla Presidenza della Repubblica deve aver ricoperto incarichi governativi, parlamentari o all’interno della Corte Costituzionale di Giustizia e/o all’interno dell’Ufficio di Presidenza e deve aver scritto un numero minimo di 500 MESSAGGI. DURANTE IL SUO MANDATO IL Presidente della Repubblica, non può ricoprire incarichi all’interno del Parlamento (Camera o Senato), del Governo o dell’Ufficio della Presidenza della Repubblica. Inoltre una volta eletto, il Presidente della Repubblica non può ricoprire incarichi dirigenziali all’interno del Partito ED INTERVENIRE IN OGNI SUA DISCUSSIONE di cui fa parte e deve astenersi da scrivere articoli su qualunque giornale (e/o tv) del forum per garantire a tutti gli utenti la sua massima imparzialità nel ruolo super-partes che ricopre (tali norme se non rispettate comportano la dismissione del suo ruolo ed elezioni anticipate – si fa presente che qualora il Presidente della Repubblica sia anche amministratore e/o moderatore del forum può intervenire in tali sezioni ma solo per adempiere agli obblighi del suo ruolo).
c) Per potersi candidare alla Presidenza della Repubblica è necessario presentare la propria decisione al Presidente della Repubblica in carica che dovrà informare tutti gli utenti.
d) Non è possibile candidarsi più di tre volte consecutive alla Presidenza della Repubblica, a meno che non si trovino altri candidati O PER SOPRAGGIUNTI IMMINENTI MOTIVI AL SOLO BENE DELLA NAZIONE
e) Le elezioni per il rinnovo del Presidente della Repubblica sono convocate ogni cinque mesi a meno che non si verifichino i seguenti casi che impongano una nuova elezione del Presidente della Repubblica: rinuncia (dimissioni volontarie) del Presidente, malattia o allontanamento dal forum per più di venti giorni (senza preavviso) del medesimo, accusa di inadempimento dei proprio doveri con seguente sentenza di colpevolezza della corte costituzionale di giustizia (vedi articolo 3 comma d).
f) La candidatura è gratuita. Non si è retribuiti per il lavoro svolto.
g) I candidati devono presentare entro 7 giorni prima delle elezioni la propria candidatura e una dichiarazione rivolta al suo operato in caso di vittoria.
Articolo 3: DIRITTI E DOVERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
a)L'insediamento del nuovo Presidente della Repubblica è da considerarsi avvenuto il giorno successivo all'ultimo giorno di voto nelle elezioni da parte del Parlamento.
b) Il Presidente è tenuto, dopo essersi insediato, a fare un discorso di inizio Legislatura e di saluti all’Assemblea Parlamentare (dovrà quindi aprire un topic nella sezione Camera a cui possono intervenire tutti gli utenti del forum – tale topic deve essere aperto per 24 ore).
c) Il Presidente della Repubblica ha il compito di verificare i DDL (e/o emendamenti) proposti dal Consiglio dei Ministri, i DDL (e/o emendamenti) proposti dai singoli parlamentari o dai gruppi parlamentari (anche quelli che sono stati presentati attraverso lo Sportello Ascolto), verificare che il Governo rispetti le norme stabilite in questo Statuto, verificare che tutte le leggi approvate non vadano in controtendenza con questo documento, con la Costituzione Italiana e con leggi approvate precedentemente (in quest'ultimo caso verrà abrogata la legge precedente) e salvaguardare l'attività nel rispetto delle regole di questo Statuto.
d) Nel caso il Presidente della Repubblica non ottemperi ai doveri sanciti, potrà essere giudicato e processato dalla Corte Costituzionale di Giustizia (la decisione spetterà ai membri della Corte, escluso lui stesso): se sarà giudicato colpevole sarà dimesso immediatamente dall’organo di giustizia e si ricorrerà a nuove elezioni presidenziali. In ogni altro caso di dimissioni volontarie del Presidente della Repubblica si procederà sempre a nuove elezioni
con le stesse modalità descritte nel comma a dell’articolo 2 di questo documento.
e) Il Presidente della Repubblica può assentarsi per motivi personali o per viaggi di lavoro o per altri motivi al massimo per 16 giorni lavorativi (se supera tale limite il suo ruolo sarà dismesso e si avranno elezioni anticipate). In tale periodo l’attività del forum sarà affidata al VICE PRESIDENTE della Repubblica. La figura che ricoprirà l’incarico per tale periodo di tempo dovrà adempire alle norme descritte nel comma c di questo articolo.
f) E’ dovere del Presidente della Repubblica avere cura di questa Costituzione, di rispettarla e di farla rispettare.
g) Il Presidente della Repubblica è obbligato a prendere in considerazione tutte le proposte di legge redatte da qualsiasi parlamentare eletto (comprese le proposte pervenute con lo Sportello Ascolto).
h) Il Presidente della Repubblica è tenuto al controllo e alla verifica delle votazioni riguardanti le leggi proposte e votate dal Parlamento con relativa pubblicazione dei risultati stessi in appositi articoli. Qualora la legge fosse approvata, è compito del Presidente della Repubblica (o dell'Amministratore del forum) inserirla e pubblicarla nell’apposita categoria “Leggi approvate” numerandola e dividendola secondo i metodi pre-stabiliti.
i) Il sito web ufficiale del forum di Res Publica deve essere sempre aggiornato e gestito dall'amministratore sotto il controllo del Presidente della Repubblica in carica.
l) Il Presidente della Repubblica DEVE NOMINARE IL VICE PRESIDENTE ENTRO 3 GIORNI DALLA SUA ELEZIONE che avrà il compito di aiutare il Presidente a compiere i doveri previsti e che lo sostituirà in caso di assenza del Presidente. IL VICE PRESIDENTE PUO' ESSERE NOMINATO TRA TUTTI I CITTADINI DEL FORUM CON UN NUMERO DI MESSAGGI SUPERIORI AI 300
m) Il Presidente della Repubblica dopo aver nominato le cariche descritte nel comma l) deve istituire l’Ufficio di Presidenza della Repubblica che sarà quindi composto in primis dal Presidente della Repubblica che lo dirige, DAL VICE PRESIDENTE, dall'Amministratore e da eventuali moderatori del forum (vi possono essere massimo n.4 moderatori). I moderatori devono essere scelti dall’amministratore del forum e devono appartenere a gruppi politici diversi. I componenti di tale commissione non hanno nessun potere specifico ma rappresentano un organo di garanzia del forum insieme alla Corte Costituzionale di Giustizia.
n) Dopo le elezioni politiche, il Presidente della Repubblica, oppure su delega IL VICE PRESIDENTE, sono tenuti a pubblicare un articolo “Elenco Parlamentari Legislatura XXXXXXX” nel quale elenca tutti parlamentari delle due camere.
o) Il Presidente della Repubblica, in base allo Statuto, alla Legge Elettorale in vigore ed alla maggioranza parlamentare formatasi dopo le elezioni politiche, deve nominare il Presidente del Consiglio (tale figura sarà indicata dai partiti o coalizioni o liste che fanno parte della maggioranza parlamentare).
p) Il Presidente della Repubblica può provvedere, a legislatura in corso, a creare una commissione (composta da almeno un utente per ciascun partito – compresi quelli non rappresentati in Parlamento – e dallo stesso Presidente della Repubblica) che si occupi di particolari DDL (soprattutto quelli che riguardano temi molto importanti o quelli per la quale approvazione è prevista una maggioranza dei ¾ dei COMPONENTI LA COMMISSIONE) o di particolari situazioni venutasi a creare nel forum. Ad ogni modo se la commissione approva il DDL, questa procedura non si sostituisce al regolare ITER dell’articolo 7 di questo documento.
q) Al momento della sua elezione il Presidente della Repubblica oltre a giurare fedeltà alla repubblica prende l'impegno solenne davanti alla nazione di Res di non partecipare a riunioni di Partito intente ad organizzare la vita politica della nazione e proposte di legge.
r) Il Presidente della Repubblica può scrivere un messaggio alle camere qualora ritenesse opportuno intervenire su un argomento su cui ritiene importante dire un suo parere in modo da essere una guida allo svolgimento delle attività legislative.
s) Il Presidente della Repubblica può sciogliere le camere anticipatamente (con conseguenti elezioni politiche anticipate) qualora si verificassero gravi inadempimenti da parte del capo del Governo o da tutto il Consiglio dei Ministri (per gravi inadempimenti s'intende: violazione della Costituzione Italiana da parte del Capo del Governo o da uno dei suoi ministri, in questo caso si può procedere alla sostituzione del ministro se il Consiglio condanna l'operato del ministro stesso; numerose decisioni e proposte di DDL che vanno contro la costituzione o l'interesse nazionale che rimane la priorità dello stato in alcuni suoi settori fondamentali (Istruzione, Sanità, Difesa) anche se si dovesse procedere in una riforma in senso federalista dello Stato).
TITOLO II – IL PARLAMENTO
Sezione 1 – Le Camere
Articolo 4: COMPOSIZIONE DELLE CAMERE
a) Il Parlamento di Res Publica è costituito dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica: il primo composto da 11 membri e il secondo da cinque membri (a meno che non si siano approvate apposite norme transitorie o decreti legislativi che modifichino il numero dei parlamentari – vedi sotto). Il numero minimo di parlamentari che si possono eleggere è cinque alla Camera e tre al Senato. Il numero dei parlamentari può essere modificato con apposite norme transitorie approvate in Parlamento o con decreti legge poi convertiti in legge dallo stesso Parlamento. Le eventuali norme transitorie o decreti devono essere approvati (e convertiti in legge nel caso dei decreti) in Parlamento prima del termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati. I decreti, così come le norme transitorie, per essere convertiti in legge devono ricevere sempre la maggioranza dei 3/4 dei parlamentari COMPONENTI LE DUE CAMERE. Va precisato, pertanto, che il numero dei parlamentari (sia deputati che senatori) non può variare a legislatura in corso.
b) Le Camere devono avere un Presidente unico che ne dirige i lavori, nel rispetto e nella garanzia dello Statuto. Il Presidente del Parlamento è votato ed eletto da tutti i parlamentari in seduta comune. I partiti (o liste o coalizioni di partiti) formanti la maggioranza parlamentare propongono al Parlamento uno o più candidati per tale ruolo. Tali candidati non necessariamente devono appartenere alla stessa maggioranza parlamentare. Possono essere inseriti tra i candidati per tale ruolo tutti gli utenti che hanno scritto minimo 100 messaggi e che non sono stati condannati (in via definitiva) per un ban superiore a venti giorni. Formulati i nomi di tutti i candidati si procederà alla loro elezione: il candidato che avrà ottenuto il numero maggiore numero di voti sarà eletto Presidente del Parlamento. Una volta eletto, il Presidente del Parlamento deve nominare un suo vice. La figura del Vice-Presidente del Parlamento (che ha il solo compito di sostituire il Presidente del Parlamento nelle sue assenze) deve appartenere obbligatoriamente ad un partito (o lista o coalizione parlamentare) non facente parte della maggioranza parlamentare.
p) Il Presidente del Parlamento è obbligato a convocare una seduta parlamentare quando chiunque utente abbia presentato un DDL (sempre che questo sia stato accettato dal Presidente della Repubblica). Le sedute parlamentari devono avere la durata di tre giorni consecutivi (72 ore). Le sedute possono avere durata minore nei casi previsti dall’articolo 7 di questo stesso documento. Le sedute si possono svolgere anche nei giorni festivi, oltre che feriali. Per facilitare il lavoro, il Presidente del Parlamento può diffondere un calendario con tutte le sedute della Camera e del Senato.
Articolo 5: ELEZIONE DEI PARLAMENTARI
a) Le elezioni per il rinnovo del Parlamento sono convocate ogni tre mesi a meno che non si verifichino i seguenti casi che impongano elezioni anticipate: impossibilità a formare nuove maggioranze parlamentari. In ogni caso sarà il Presidente della Repubblica a decidere la data delle elezioni considerando che queste si devono svolgere nel breve tempo possibile.
b) Le elezioni politiche virtuali sono aperte a tutti coloro che si sono iscritti al forum di Res Publica fino a una settimana prima dalla data del primo giorno delle votazioni. Le elezioni devono avere durata obbligatoria di tre giorni consecutivi (72 ore). Ogni partito (o lista o coalizione di partiti) candidato deve presentare la lista dei candidati parlamentari (deputati e senatori) che sostiene. Può anche indicare il nome del candidato Premier che appoggia in caso di vittoria. Il voto è segreto. In caso di parità tra gli schieramenti al primo turno si dovrà procedere al ballottaggio. In caso di parità anche a seguito del ballottaggio, il Presidente della Repubblica dovrà cercare la soluzione migliore convocando in consultazione privata, I PRECEDENTI PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA tutti i Presidenti dei Partiti del forum in modo da cercare una soluzione migliore, la quale soluzione dovrà essere o un governo di larghe intese in modo da portare di nuovo alle elezioni oppure la convocazione immediata di nuove elezioni conferendo a se stesso o al suo VICE l'incarico di momentaneo Presidente del Consiglio.
c) La candidatura è gratuita. Non si è retribuiti per il lavoro svolto.
d) La Legge Elettorale dovrà determinare la modalità di distribuzione e di assegnazione dei seggi parlamentari.
e) Ogni formazione politica che vorrà essere rappresentata nel Parlamento dovrà presentare le proprie liste di candidati (deputati e senatori) alla Presidenza della Repubblica, con scadenza prevista a 7 giorni dall’inizio delle elezioni politiche, nel rispetto della legge elettorale.
Articolo 6: DIRITTI E DOVERI DEI PARLAMENTARI
a) Possono essere candidati parlamentari persone di qualunque età e nazionalità, purché abbiano una conoscenza della lingua italiana adeguata (sarà compito della Corte Costituzionale di Giustizia esprimersi nel caso in cui si verificasse l’esistenza di un utente inserito nella lista dei candidati che non conosce bene l’italiano).
b) Per votare ed essere votati, l'utente dovrà iscriversi ad un partito tramite il comando "Gruppi" posto nella barra dei menù (ciò permette l'accesso all'area riservata del partito). Scelto il partito, egli potrà candidarsi alla Presidenza del partito e/o candidarsi per le successive elezioni politiche. Ogni partito potrà scegliere il suo inno, il suo simbolo e i suoi programmi.
c) Sono considerati parlamentari (con il titolo di “onorevole”) tutte le persone che sono riconosciute da Res Publica in riferimento alle varie liste dei candidati. Ogni partito (o lista parlamentare) deve presentare una lista di candidati per ciascuna camera per cui intende proporsi. Tali liste devono contenere un numero sufficiente di utenti. Gli utenti inseriti nelle prime posizioni della lista avranno più possibilità di essere eletti rispetto agli ultimi (PUO' ESSERE NOMINATO PREMIER ANCHE CHI NON FA PARTE DELLE DUE CAMERE ELETTIVE) NEL CASO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NON FACCIA PARTE DI ENSSUNA DELLE DUE CAMERE NON HA DIRITTO DI VOTO NELLE RISPETTIVE CAMERE MA SOLO NEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. Ciascun partito (o lista parlamentare) crea le proprie liste di candidati in relazione a dei criteri prefissati in precedenza. E’ consigliabile comunque che vengano inseriti per primi nelle liste dei candidati gli utenti maggiormente attivi nel forum. In ogni caso, il rispetto dell'ordine nelle liste presentate non è strettamente necessario né obbligatorio. Nel caso di coalizione di partiti (senza che questi si aggreghino sotto un’unica lista) si dovrà presentare una lista di candidati per ciascun partito facente parte della stessa coalizione (i seggi verranno poi suddivisi in base alle percentuali ricevute da ogni singolo partito).
d) Gli onorevoli hanno la possibilità di: proporre delle leggi; commentare semplicemente la legge e fare commenti sulla vita politica; votare i DDL e proporre emendamenti.
e) Gli onorevoli sono tenuti al rispetto delle regole e dell’impegno preso. Non è prevista alcuna indennità per il lavoro svolto. All'interno del Parlamento, i Deputati e Senatori hanno l'obbligo di mantenere un comportamento decoroso. Ciascuna frase che non riguarda strettamente la vita politica e/o il DDL in questione sarà rimossa dall’amministrazione del forum (anche tramite i moderatori).
f) I parlamentari sono tenuti a partecipare a tutte le sedute di Res Publica. Nel caso in cui un parlamentare, senza preavviso, non partecipa a tre sedute (si considera seduta ciascun topic aperto per ogni DDL posto in esame in Parlamento – Camera e/o Senato) consecutive sarà valutata la sua ammonizione da parte del Presidente del Parlamento. Se si ripete il caso, la Corte Costituzionale di Giustizia si riunisce e dichiara il parlamentare destituito automaticamente dal suo incarico. Il suo seggio potrà essere sostituito da un componente deciso dal partito (o lista o coalizione di partiti) di provenienza. L'ammonizione di un parlamentare, qualora questo non venga mai espulso, sussiste per due legislature consecutive (compresa quella in corso) dopo di che l'ammonizione decade.
g) Gli onorevoli hanno diritto a non partecipare ad alcune sedute parlamentari per motivi di salute, vacanze, studio, ecc… In tal caso devono avvisare il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio almeno tre giorni prima dell’inizio della seduta e quest’ultimo deve comunicarlo a tutti gli altri parlamentari tramite una conferenza stampa. Se un parlamentare dovesse essere assente si consiglia al Presidente del Consiglio di convocare la seduta in altra data (alla quale potranno partecipare tutti i parlamentari).
h) Un parlamentare (incluso il Premier NEL CASO FACCIA PARTE DI UNA DELLE DUE CAMERE ELETTIVE) può svolgere la funzione di Deputato o Senatore ma non tutte e due contemporaneamente.
i) Si può essere nominati parlamentari anche a legislatura in corso ma solo se in sostituzione a un parlamentare dimesso o non facente parte più di quella Assemblea. Il posto verrà preso dal parlamentare che viene subito dopo nella lista dei candidati, presentata prima delle elezioni, del partito (o lista) di cui fa parte il dimissionario oppure da un altro membro del Partito. Nel caso in cui non si trova un parlamentare sostituto (come ad esempio quando si viene a creare la situazione di un partito – o lista – senza nessun altro disposto a ricoprire la carica) verrà ufficializzato un posto vuoto nel Parlamento di Res Publica.
l) Ogni partito (o lista) eletto all’interno del Parlamento può presentare, attraverso uno dei suoi parlamentari, una mozione di sfiducia (alla Camera o al Senato) contro un Ministro o contro l’intero governo. Si può richiedere tale mozione di sfiducia solo se questa è sostenuta da almeno il 50% dei componenti della camera in oggetto e solo per ragioni di una certa consistenza (gravi inadempienze del Ministro, del Premier o del Governo). Se si hanno i requisiti espressi in questo comma, il Presidente del Parlamento metterà ai voti tale mozione (la regolamentazione di tali sedute è la stessa dei DDL ordinari, vedi articolo 7) nella camera per la quale è stata presentata tale mozione. Se a tale mozione prevalgono i voti favorevoli O VOTI UGUALI, il Ministro o il Presidente del Consiglio (a seconda del personaggio alla quale è rivolta la mozione di sfiducia) è obbligato a dimettersi (e successivamente nel caso del Ministro, questo deve essere sostituto come articolo , nel caso del Premier si rende effettivo l’articolo 9 comma e di questo documento). Se la mozione è stata rivolta all’intero Governo e prevalgono i voti favorevoli, si rende effettivo l’articolo 9 comma c di questo documento.
Sezione 2 – Formazione delle leggi e referendum popolari
Articolo 7: ITER DELLE LEGGI
a) L'iter delle leggi ordinarie consiste in tre fasi distinte:
Fase dell'iniziativa
La fase dell'iniziativa consiste nell'esercizio da parte di determinati soggetti di sottoporre progetti di legge al Parlamento di Res Publica. E' riconosciuto tale potere al Consiglio dei Ministri e ai membri della Camera e del Senato (sia i gruppi parlamentari sia i singoli onorevoli) e ai partiti (o coalizioni di partiti o liste parlamentari) non rappresentati in Parlamento, tramite lo Sportello Ascolto (vedi apposito Regolamento). Ogni DDL deve essere proposto al Presidente della Repubblica in carica e in fondo a destra di tale documento ci deve essere obbligatoriamente la firma del Primo firmatario ed eventualmente anche degli altri firmatari. Ogni DDL prima che venga proposto deve essere stato approvato dalla maggioranza dei membri del Partito di appartenenza di colui che propone il progetto di legge. Prima di presentare il DDL al Presidente della Repubblica bisogna verificare la "copertura economica" di tale DDL (vedi regolamento apposito).
Fase di presentazione
Il DDL deve essere presentato al Presidente della Repubblica (nella sezione “Richieste DDL”) che dovrà verificarne il contenuto per quanto concerne la costituzionalità.
Fase deliberativa
a)La fase deliberativa comincia quando il Presidente del Consiglio fa esaminare alla Camera dei Deputati prima e al Senato della Repubblica poi i DDL pervenuti. La legge viene approvata quando ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza dei deputati partecipanti alla seduta e successivamente dei senatori partecipanti alla seduta. Quando però un DDL rientra nelle competenze di un Ministero, il ministro in carica deve formulare una discussione di almeno cinque righe sul progetto spiegando anche se è favorevole o contrario (se il Ministro dovesse astenersi a eseguire tale procedura per più di tre volte consecutive riceverà un richiamo alla Corte Costituzionale di Giustizia e se si ripresentasse il caso sarà destituito da Ministro e si renderà effettivo il comma b dell’articolo 7 di questo documento). Tutti gli altri parlamentari possono fare un discorso più o meno lungo. Qualora questo DDL non venga approvato alla Camera si procederà ad una riformulazione del DDL da parte del Consiglio dei Ministri (o del partito o coalizione di partiti o lista parlamentare che lo aveva proposto) per poi essere riproposto alla Camera dei Deputati prima e al Senato della Repubblica dopo (in qualunque caso il DDL se presenta modifiche rispetto all’originale dovrà essere rivotato dal partito o coalizione di partiti o lista parlamentare che l’ha formulato; in questo caso dovrà essere richiesto nuovamente il nulla-osta dal punto di vista della costituzionalità del DDL da parte del Presidente della Repubblica). Entro tre giorni dalla pubblicazione del DDL nella sezione "Richieste DDL" tutti i gruppi parlamentari (anche quelli non rappresentati in Parlamento, tramite lo Sportello Ascolto) possono presentare degli emendamenti al testo originale che devono essere accettati o respinti dal Presidente della Repubblica (dal punto di vista della costituzionalità). Dopo tale limite di tempo, il DDL (contemporaneamente agli eventuali emendamenti) verrà messo ai voti in Parlamento. IL TEMPO PER PRESENTARE EMENDAMENTI NON E' COMULABILE CON QUELLO DELLA SEZIONE "RICHIESTA DDL" E QUINDI RIPARTE DA CAPO PER UN MASSIMO DI 1 GIORNO.Tale procedura deve essere eseguita prima alla Camera e poi al Senato. A seconda di quali emendamenti sono stati approvati (ci si riferisce alla maggioranza dei parlamentari partecipanti) il DDL sarà integrato con suddetti emendamenti. Se un emendamento viene respinto alla Camera non verrà messo ai voti al Senato. Ogni partito, lista o coalizione può presentare al massimo quattro emendamenti ad una legge. Il metodo di voto degli emendamenti, per le parti non menzionate finora in questo comma, sarà uguale alla procedura dei DDL descritta nei punti precedenti o successivi a questo comma.
b) Per presentare uno o più emendamenti è necessario preparare un progetto in cui si specifica quale articolo o quale parte si vuole modificare e il testo sostitutivo. Tale progetto deve essere inserito obbligatoriamente come commento al topic del DDL nella sezione “Richieste DDL”.
c) In mancanza di approvazione di una proposta di legge questa può essere presentata una ed una sola altra volta al parlamento con lo stesso testo.
d) Si vota in un sondaggio apposito che sarà aperto per la durata di tre giorni consecutivi (a meno che i parlamentari non abbiano già votato prima dei tre giorni; in tale caso la seduta sarà sospesa appena non si avrà ricevuto il voto di ciascun componente di quella camera). Ecco le opzioni di voto: VOTO SI, VOTO NO o MI ASTENGO.
e) La legge può essere votata anche da colui che la propone e dal Presidente del Consiglio SOLO SE FACENTE PARTE DELLA CAMERA O DEL SENATO.
f) E’ compito del Presidente della Repubblica e della Corte Costituzionale di Giustizia vigilare sul regolare ITER della legge.
g) Il giorno dopo la votazione (o comunque il primo giorno utile), l’Amministratore del forum o i moderatori, in caso di approvazione della legge, la pubblicano nella categoria “Leggi Approvate” del sito di Res Publica.
h) Se in una delle due camere la votazione, favorevoli e contrari, senza contare l’astensione, si presentasse nella stessa frequenza, la votazione si farà calcolo a camere unite, si determinerà l’approvazione oppure sarà respinta. Nel caso in tutte e due le camere si presentino per ognuna la stessa frequenza uguale di voti fra favorevoli e contrari, il DDL sarà respinto. Tale procedura vale anche per gli emendamenti.
i) Possono essere presentati progetti di legge che possono andare a sostituire leggi già approvate.
l) Tutte le leggi (economiche, sociali, politiche, costituzionali, ecc) emanate e votate nel mondo reale a partire dal primo gennaio 2011 non influenzeranno il mondo virtuale di res publica per tanto tali leggi qui non varranno.
Articolo 8 : POSSIBILITA’ DI INDIRE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI
a) Un utente può decidere di richiedere un referendum per abrogare una legge o parte di essa. Si possono abrogare anche gli articoli del presente Statuto e parte dei regolamenti (nel limite prescritto).
b)FASE DI INIZIATIVA: Per avviare un referendum bisogna pubblicare l’iniziativa di abrogazione ed il testo di richiesta del referendum sulla sezione piazza;
c)FASE DI ACCETTAZIONE: Prima della fase di adesione il presidente della repubblica deve controllare che l’iniziativa sia nel rispetto delle regole e delle leggi
c) FASE DI ADESIONE: il referendum è aperto per 72 ore (3 giorni) in cui deve essere firmato/commentato con dichiarazione “SOSTENGO IL REFERENDUM” dal 50% più uno di tutti gli utenti attivi del forum (sono considerati utenti attivi tutti gli utenti la cui ultima visita risale ad un massimo di tre settimane dal momento della proclamazione del referendum). Il Presidente della Repubblica controllerà che il referendum si volga nelle modalità previste dallo statuto.
d)FASE DELIBERATIVA DELL’ABROGAZIONE: Una volta concluso il Referendum sarà obbligo del Presidente della Repubblica dichiararne l’esito, se il referendum sarà confermato positivo e valido l’amministratore del forum dovrà procedere ad abrogare la legge o la parte della legge nella sezione leggi o nella sezione speciali di regolamenti e statuto.
TITOLO II – IL GOVERNO
Sezione 1 – Composizione e formazione del governo
Articolo 9: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
a) E’ nominato Presidente del Consiglio (capo del governo) il capo partito o il componente scelto a guidare la maggioranza parlamentare, successivamente alla formazione delle camere ed alle elezioni virtuali (o a seguito della caduta di governo – vedi comma c).
b) Può essere nominato Presidente del Consiglio qualunque persona di qualunque età, di qualsiasi nazionalità che intende mantenere l'impegno sottoscrivendo il seguente documento. Per poter svolgere il ruolo di Presidente del Consiglio l’utente deve essere obbligatoriamente iscritto ad uno dei partiti del forum (ad esclusione del Premier in caso di governo “tecnico” – vedi articolo 4 comma b).
c) Nel caso di caduta del governo (si parla di caduta di governo quando questo non è riuscito a far approvare tre DDL proposti dai membri della maggioranza durante la legislatura (al terzo DDL non approvato in Senato o Camera scatta la caduta di governo IO ABOLIREI QUESTA PARTE NON MI PIACE, SI RICHIA DI POLICITIZZARE LA DECISIONE SUL DDL PROPOSTO CON IL SOLO INTENTO DI FAR CADERE IL GOVERNO); si può anche parlare di caduta di governo quando il Presidente della Repubblica ritiene che non ci siano le condizioni per procedere l'attività governativa quando vi sono numerosi assenteisti di maggioranza oppure quando il governo non è coeso e si sono provocate rotture nel partito o coalizione di maggioranza – tale decisione deve essere accuratamente descritta nei minimi dettagli. Si parla anche di caduta di governo qualora la maggioranza del Parlamento (riunito in seduta comune - cioè si aprirà contemporaneamente alla Camera e al Senato - e deve avere durata obbligatoria di 72 ore) votasse positivamente ad una o più mozioni di sfiducia presentate dai parlamentari contro il Governo) si procederà a formare nuove maggioranze parlamentari e di conseguenza alla nomina di nuovo (o stesso) Presidente del Consiglio. Qualora questa operazione non fosse possibile si procederà a nuove elezioni politiche con le stesse modalità descritte nell’articolo 5 di questo documento. Si precisa che in caso di formazione di nuove maggioranze parlamentari a seguito di caduta di governo si procederà a nuova votazione di fiducia al nuovo Governo con le stesse modalità descritte nel comma g. Se a tale votazione di fiducia prevalessero i voti contrari si andrà ad elezioni anticipate. Qualora questa operazione non fosse possibile si procederà a nuove elezioni politiche con le stesse modalità descritte nell’articolo 5 di questo documento.
d) E' possibile essere nominati più volte alla Presidenza del Consiglio, anche consecutivamente.
e) Se il Premier si dimette, in ogni caso, il suo successore verrà indicato dalla maggioranza parlamentare e si rende effettivo il comma a di questo articolo. (ABOLIRE QUESTO ARTICOLO, IN CASO DI DIMISSIONI DEL PREMIER......... IL DA FARSI DEVE ESSERE DECISO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E IL GOVERNO INTESO CADUTO E NON SI PUO' SOSTITUIRE DALLA MAGGIORANZA)
f) Tale incarico è gratuito. Non si è retribuiti per il lavoro svolto.
g) Il Presidente del Consiglio avrà cinque giorni di tempo, a partire dal suo insediamento ufficiale, per formare il nuovo governo. Il compito del premier è il seguente: stabilire i Ministri. Inoltre il Presidente del Consiglio svolge le stesse funzioni degli altri parlamentari eletti SOLO NEL CASO FACCIA PARTE DI UNA DELLE DUE CAMERE ELETTIVE.
h) All'interno di questi cinque giorni il Presidente del Consiglio è obbligato a richiedere (tramite il Presidente del Parlamento) il voto di fiducia a tutti i neo-parlamentari eletti dell'Assemblea del Parlamento virtuale. In tale occasione dovrà anche presentare all’Assemblea tutti i suoi Ministri facendo il discorso di inizio legislatura.
i) Nel caso in cui il Premier non ottiene la maggioranza di voti nella fiducia (corrispondente al 50% +1 dei voti favorevoli di tutti i votanti) è obbligato a dimettersi e successivamente PRESENTARSI AL CAPO DELLO STATO DIMISSIONARIO, IL QUALE PROVVEDENDO LE CONSULTAZIONI DEL CASO DECIDE SE RIDARE IL MANDATO AD ALTRO PRESIDENTE USCITO DA UNA NUOVA MAGGIORANZA NELLO STESSO PARLAMENTO O INDIRE NUOVE ELEZIONI. Il voto di fiducia deve essere ottenuto sia alla Camera che al Senato. La votazione della fiducia avverrà nel seguente modo: prima si vota la fiducia alla Camera e successivamente (se ottenuta alla Camera) si procederà alle votazioni al Senato. In entrambe le camere, comunque, le votazioni devono avere durata di tre giorni consecutivi (72 ore).
d) Il Premier non può ricoprire anche la carica di Presidente della Repubblica e viceversa (ques'ultimo caso fa eccezione il comma b dell’articolo 5 di questo articolo).
Articolo 10: DIRITTI E DOVERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
a) L'insediamento del nuovo Presidente del Consiglio è da considerarsi avvenuto il giorno successivo alla nomina del Presidente della Repubblica.
b) Il Premier è tenuto, dopo essersi insediato, a fare un discorso di inizio Legislatura e di saluti all’Assemblea Parlamentare nel quale delinea le linee guida del suo governo e presenta i Ministri (vedi articolo 6 del seguente documento).
c) Il Premier può proporre leggi su ogni ambito relativo ai Ministeri da lui scelti. Può proporre al massimo sette DDL ogni legislatura. Nel caso in cui superi questo limite i parlamentari sono tenuti a non prendere in considerazione la proposta di legge eccedente.
d) Il Premier può destituire ministri a suo piacimento. In ogni caso deve motivare la sua decisione in una seduta parlamentare straordinaria (si deve aprire per 72 ore un topic nella sezione Camera a cui tutti gli utenti del forum possono commentare) e spetterà al Presidente della Repubblica valutare se le motivazioni sono accettabili o meno. Esempi per i quali può essere richiesta la destituzione di un Ministro sono: scarsa partecipazione del Ministro nel forum (assenza dal forum per più di 15 giorni senza preavviso), violazione del Regolamento di Res Publica, del presente Statuto e/o della Legge Elettorale od ogni altro Regolamento a cui è obbligato ad attenersi). Nel caso in cui le motivazioni venissero respinte, spetterà all’intera Assemblea Parlamentare (Camera dei Deputati e Senato della repubblica in seduta comune) valutare se accettare o meno il rimpiazzo del Ministro. In questo caso ci si riferisce alla maggioranza del 50% +1 dei votanti (si devono aprire due topic: uno nella sezione Camera e uno nella sezione Senato e le votazioni saranno aperte per tre giorni consecutivi – 72 ore).
e) Nel caso il Premier non ottemperi ai doveri sanciti dovrà dimettersi immediatamente.
f) Il Premier può assentarsi per motivi personali o per viaggi di lavoro o per altri motivi al massimo per 16 giorni lavorativi. In caso di non rispetto di tale limite sarà obbligato a dimettersi. Per assenze superiori ai quattro giorni potrà incaricare temporaneamente e solo per il periodo della sua assenza il Vicepresidente del Consiglio che è scelto ad inizio legislatura fra i quattro ministri del suo governo, il quale non potrà avvalersi ovviamente delle prerogative espresse nei punti 10.b, 10.d, 10.g.
g) Il Premier, dopo la formazione del governo, è tenuto a pubblicare un articolo nella Sala Stampa del Consiglio dei Ministri nel quale elenca il nome dei Ministri col relativo Ministero, ed eventuali altre deleghe ministeriali.
h) Il Premier gode degli stessi diritti dei parlamentari e deve rispettare i doveri degli stessi.
i) E’ dovere del Premier avere cura di questo Statuto, di rispettarlo e di farlo rispettare.
l) Il Premier può convocare, tramite richiesta al Presidente del Parlamento, sedute parlamentari straordinarie (sia alla Camera che al Senato) per discutere di situazioni urgenti di attualità legate ad attività interne e/o esterne al forum. Tali sedute parlamentari devono avere la durata di tre giorni consecutivi (72 ore) e si possono svolgere anche nei giorni festivi, oltre che feriali (si deve aprire un topic per tre giorni consecutivi – 72 ore - alla Camera a cui possono intervenire tutti gli utenti del forum).
m) Il Premier deve essere eletto anche all’interno del Parlamento con il ruolo di Deputato o Senatore.
n) Il Presidente del Consiglio può anche provvedere, in comune accordo con il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale di Giustizia, alla creazione di varie feste nazionali virtuali miranti a rafforzare lo spirito di aggregazione.
o) Il Presidente del Consiglio è obbligato a tenere una conferenza ogni cinque settimane per informare tutti gli utenti dell’andamento dell’attività parlamentare di Res Publica. Tali conferenze possono non essere convocate nel caso in cui l’attività legislativa fosse ferma. Se il Premier non rispetta tale comma, dovrà essere processato dalla Corte Costituzionale di Giustizia che dovrà obbligare l’utente a dimettersi dal ruolo che ricopriva.
p) Il Premier insieme a tutto il governo da lui rappresentato può ricevere mozioni di fiducia o sfiducia da parte del parlamento, se sarà confermata la mozione di sfiducia o se verrà respinta quella di fiducia il governo decadrà e si dovrà procedere alla nomina di uno nuovo (vedi articolo 6 comma l).
Articolo 11: MINISTERI E MINISTRI
a) I Ministri sono le persone scelte dal Presidente del Consiglio tra i parlamentari eletti (possono inoltre essere nominati Ministri anche gli utenti che non ricoprono incarichi parlamentari). I ministri non devono superare i cinque elementi. I Ministeri da formare obbligatoriamente sono: Ministero dell’Economia, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Istruzione e Ministero della Giustizia. I cinque ministri possono essere integrati dal Presidente del Consiglio a ricoprire altre materie ministeriali oltre a quelle principali assegnate. Queste materie sono: 1) affari esteri, 2) università, ricerca e beni culturali, 3) lavoro, salute e politiche sociali, 4) ambiente, infrastrutture, sviluppo energetico e tecnologico. Può inoltre essere istituito un ulteriore Ministero per lo sviluppo del forum (con le stesse modalità descritte sopra). Quest’ultimo Ministro è assolto dall'obbligo dei DDL minimi per legislatura ed ha il compito di cercare di evolvere il forum (iniziative, progetti, ecc...) anche con l'aiuto di parlamentari e/o gruppi parlamentari di opposizione o non rappresentati in Parlamento.
b) In caso di dimissioni (o dismissioni) di un ministro, il suo posto è preso da un parlamentare scelto dal Presidente del Consiglio (non necessariamente fra i membri della maggioranza parlamentare).
c) Un ministro gode degli stessi diritti degli altri parlamentari e deve rispettare i doveri degli stessi.
d) Ogni Ministro è tenuto obbligatoriamente a proporre come minimo 2 DDL per legislatura e nella materia di competenza ministeriale, comprese deleghe (ciò non esclude che il Ministro può proporre altri DDL, anche nelle materie che non rientrano nel suo Ministro). Sarà compito della Corte Costituzionale di Giustizia controllare che ogni Ministro rispetti queste condizioni. Nel caso non rispetti questo dovere non potrà essere nominato Ministro nella legislatura successiva, qualunque sia il governo in carica.
Sezione 2 – Funzione legislativa provvisoria del Governo
Articolo 12: DECRETI LEGGE
a) Il Consiglio dei Ministri, convocato dal Premier, può approvare senza discussione parlamentare i decreti legge, atti aventi forza di legge, entrano in vigore con effetto immediato (in caso di urgenza). Può anche approvare particolari decreti legge per la modifica del numero dei parlamentari (vedi articolo 4 comma a del presente documento).
b) Spetterà alla Corte Costituzionale di Giustizia vigilare che si rispetti il comma a) di questo articolo. Se non si è rispettato il comma a di questo articolo, si riunisce la Corte Costituzionale di Giustizia che può decidere di richiamare (la prima volta) il Presidente del Consiglio e se il caso si ripete può destituirlo dal suo incarico. Nei casi più gravi si andrà direttamente alla destituzione dell’incarico senza richiamo.
c) Se il Consiglio dei Ministri approva un decreto legge questo è reso definitivamente valido (e quindi si converte in legge) a seguito della discussione e della votazione dell’Assemblea parlamentare (sia Camera che Senato della Repubblica) che dovranno essere effettuati entro quindici giorni dalla data del decreto con lo stesso ITER delle leggi ordinarie (ad esclusione dei decreti legge che modificano il numero dei parlamentari per la quale è prevista la maggioranza dei ¾ dei parlamentari partecipanti).
Ultima modifica di sibono il Lun 29 Nov 2010 - 22:21 - modificato 1 volta.
sibono- Ministro
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Re: Statuto di Res Publica [NUOVO]
ho visto che il colore rosso non appare.... quindi ritenete variete solo quello in grassetto..... grazie ancora
sibono- Ministro
- Numero di messaggi : 2076
Data d'iscrizione : 15.12.09
Re: Statuto di Res Publica [NUOVO]
Marco ha scritto:sono d'accordo con la proposta di sibono!!!
Expito- Mod
- Numero di messaggi : 1547
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Età : 28
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Re: Statuto di Res Publica [NUOVO]
Io invece non condivido tutte le modifiche di sibono.
1) Sono contario all'approvazione dei DDL "costituzionali" con maggioranza dei 3/4 dei COMPONENTI. Io sono per la maggioranza dei 3/4 DEI PARLAMENTARI PARTECIPANTI. Eravamo arrivati ad un accordo la scorsa volta. Perchè tornare indietro?
2) Non sono molto convinto del fatto che il Premier non può essere eletto all'interno della Camera e del Senato. Io lascerei le cose come sono ora.
3) Sul fatto della caduta di governo intendevo scrivere le cose che hai detto tu e cioè: in caso di caduta di governo spetta al Presidente della Repubblica cercare nuove maggioranze parlamentari e decidere di conseguenza sulla situazione. Magari bisogna scriverlo meglio. Io sarei per elezioni anticipate subito ma visto che anche altri vogliono che la "palla" passi al Presidente della Repubblica facciamo così. Sono anche d'accordo nel togliere il "limite" dei 3 DDL per la caduta di governo per i motivi che hai esposto tu.
4) Specificherei meglio quando dici che il Presidente della Repubblica può candidarsi più volte per motivi di "interesse di tutta la nazione" per evitare poi interpretazioni faziose.
Per tutto il resto, condivido le tue modifiche.
1) Sono contario all'approvazione dei DDL "costituzionali" con maggioranza dei 3/4 dei COMPONENTI. Io sono per la maggioranza dei 3/4 DEI PARLAMENTARI PARTECIPANTI. Eravamo arrivati ad un accordo la scorsa volta. Perchè tornare indietro?
2) Non sono molto convinto del fatto che il Premier non può essere eletto all'interno della Camera e del Senato. Io lascerei le cose come sono ora.
3) Sul fatto della caduta di governo intendevo scrivere le cose che hai detto tu e cioè: in caso di caduta di governo spetta al Presidente della Repubblica cercare nuove maggioranze parlamentari e decidere di conseguenza sulla situazione. Magari bisogna scriverlo meglio. Io sarei per elezioni anticipate subito ma visto che anche altri vogliono che la "palla" passi al Presidente della Repubblica facciamo così. Sono anche d'accordo nel togliere il "limite" dei 3 DDL per la caduta di governo per i motivi che hai esposto tu.
4) Specificherei meglio quando dici che il Presidente della Repubblica può candidarsi più volte per motivi di "interesse di tutta la nazione" per evitare poi interpretazioni faziose.
Per tutto il resto, condivido le tue modifiche.
Re: Statuto di Res Publica [NUOVO]
per il regolamento bisognerebbe togliere le sanzioni e dira da un minimo di 1 giorno al ban perenne.. per esempio...
io darei più libertà al giudice di primo grado e alla corte...
se no tipo per una scemenza è costretto a dargli 7 giorni perchè è il minimo...
io darei più libertà al giudice di primo grado e alla corte...
se no tipo per una scemenza è costretto a dargli 7 giorni perchè è il minimo...
PAOLO95- Il forum è la mia vita
- Numero di messaggi : 1409
Data d'iscrizione : 28.04.10
Età : 29
Località : san benedetto del tronto
Re: Statuto di Res Publica [NUOVO]
PAOLO95 ha scritto:per il regolamento bisognerebbe togliere le sanzioni e dira da un minimo di 1 giorno al ban perenne.. per esempio...
io darei più libertà al giudice di primo grado e alla corte...
se no tipo per una scemenza è costretto a dargli 7 giorni perchè è il minimo...
Bentornato Paolo.
Comunque soffermiamoci su una cosa alla volta. Discutiamo prima dello Statuto, poi del Regolamento e poi Legge Elettorale. Altrimenti facciamo solo confusione
Questa discussione lasciamola per lo Statuto per favore.
Re: Statuto di Res Publica [NUOVO]
Mi pare che sul fatto di istituire il masterato siam tutti concordi. Al limite si può discutere su quali ruolo dovrà ricoprire.
Claudio- Innamorato del forum
- Numero di messaggi : 576
Data d'iscrizione : 17.08.10
Località : Lecce - Salento
Re: Statuto di Res Publica [NUOVO]
Condivido le modifiche di sibono, il masterato e le correzioni di Thomas.
Re: Statuto di Res Publica [NUOVO]
forse mi sono espresso male ma intendo dire che il premier può anche non far parte della camera e del senato.... quindi può essere un eletto o no............... ma su questo punto non pongo nessun veto. se ne può discutere.
Per quanto riguarda invece la modifica dello statuto è essenziale i 3/4 dei componenti per un semplice fatto, e mi spiego, ad ogni cambio di governo una maggioranza semplice può cambiare le carte in gioco con un semplite voto di maggioranza "partitica" senza avere ampio consenso.
Esempio: Io sostengo il predienzialismo pure................. o il proporzionale......... quindi faccio di tutto affinchè si attuino i miei pensieri giusto? le ipotesi sono 2
1) 3/4 dei componenti devo cercare di convincere quasi tutti dell'utilità e della saggezza delle mie idee ed il valore attribbuito a tale decisione viene sancito dal fatto che quasi tutti condividono i cambiamenti delle regole.
2) aspetto di andare al governo, mi accordo con i partiti della mia coalizione e cambia la legge elettorale e lo statuto in modo molto semplice con una discussione minima senza tener conto più di tanto del parere degl'altri............. avremmo il risultato che ad ogni cambio di governo si ritornerebbe sempre sulle stesse modifiche, statuto e legge elettorale.
pansaci thomas a quanto ho detto, e chiedo anche cosa ne pensano gl'altri sui 3/4 dei componenti delle due camere e non i parteciapnti al voto.
Per quanto riguarda invece la modifica dello statuto è essenziale i 3/4 dei componenti per un semplice fatto, e mi spiego, ad ogni cambio di governo una maggioranza semplice può cambiare le carte in gioco con un semplite voto di maggioranza "partitica" senza avere ampio consenso.
Esempio: Io sostengo il predienzialismo pure................. o il proporzionale......... quindi faccio di tutto affinchè si attuino i miei pensieri giusto? le ipotesi sono 2
1) 3/4 dei componenti devo cercare di convincere quasi tutti dell'utilità e della saggezza delle mie idee ed il valore attribbuito a tale decisione viene sancito dal fatto che quasi tutti condividono i cambiamenti delle regole.
2) aspetto di andare al governo, mi accordo con i partiti della mia coalizione e cambia la legge elettorale e lo statuto in modo molto semplice con una discussione minima senza tener conto più di tanto del parere degl'altri............. avremmo il risultato che ad ogni cambio di governo si ritornerebbe sempre sulle stesse modifiche, statuto e legge elettorale.
pansaci thomas a quanto ho detto, e chiedo anche cosa ne pensano gl'altri sui 3/4 dei componenti delle due camere e non i parteciapnti al voto.
sibono- Ministro
- Numero di messaggi : 2076
Data d'iscrizione : 15.12.09
Re: Statuto di Res Publica [NUOVO]
molto meglio i 3/4 di tutti i parlamentari e non dei partecipanti solo.
Expito- Mod
- Numero di messaggi : 1547
Data d'iscrizione : 01.04.10
Età : 28
Località : Marcon (VE)
Re: Statuto di Res Publica [NUOVO]
sibono ha scritto:forse mi sono espresso male ma intendo dire che il premier può anche non far parte della camera e del senato.... quindi può essere un eletto o no............... ma su questo punto non pongo nessun veto. se ne può discutere.
Per quanto riguarda invece la modifica dello statuto è essenziale i 3/4 dei componenti per un semplice fatto, e mi spiego, ad ogni cambio di governo una maggioranza semplice può cambiare le carte in gioco con un semplite voto di maggioranza "partitica" senza avere ampio consenso.
Esempio: Io sostengo il predienzialismo pure................. o il proporzionale......... quindi faccio di tutto affinchè si attuino i miei pensieri giusto? le ipotesi sono 2
1) 3/4 dei componenti devo cercare di convincere quasi tutti dell'utilità e della saggezza delle mie idee ed il valore attribbuito a tale decisione viene sancito dal fatto che quasi tutti condividono i cambiamenti delle regole.
2) aspetto di andare al governo, mi accordo con i partiti della mia coalizione e cambia la legge elettorale e lo statuto in modo molto semplice con una discussione minima senza tener conto più di tanto del parere degl'altri............. avremmo il risultato che ad ogni cambio di governo si ritornerebbe sempre sulle stesse modifiche, statuto e legge elettorale.
pansaci thomas a quanto ho detto, e chiedo anche cosa ne pensano gl'altri sui 3/4 dei componenti delle due camere e non i parteciapnti al voto.
Sulla questione Premier avevo capito quello che intendevi. Io lascerei però la situazione com'è: il Premier deve essere eletto all'interno della Camera e del Senato per una questione di praticità (colui che propone le principali leggi ha diritto a votarle a mio avviso).
Sul fatto dei 3/4 dei componenti, continuo a essere contrario per diversi motivi:
1) E' matematicamente IMPOSSIBILE che un partito (o lista o coalizione di partiti) di maggioranza occupi il 3/4 dei seggi in Parlamento perchè nell'attuale legge elettorale c'è una norma che dice: in qualsiasi caso all'opposizione deve andare minimo il 35% dei seggi. Anche se un partito, quindi, prende il 70% dei voti (cosa che ora come ora è impossibile - anche se è avvenuto in passato con la coalizione PD-UDC nel primo governo da me sostenuto) non prende il 70% dei seggi ma ne prende il 65%: in questo caso dunque alla coalizione di maggioranza vanno 7 seggi alla Camera e 4 all'opposizione. E (nel caso tutti i deputati partecipino alla seduta) per approvare una modifica allo Statuto ci vogliono 8 voti. Quindi i 7 della maggioranza e anche uno dell'opposizione. Quindi le modifiche allo Statuto sarebbero PER FORZA condivise anche con l'opposizione. Dunque non esistono "approvazioni partitiche" o altro.
2) Nella scorsa legislatura ci sono state molte assenze in Parlamento. E queste assenze, secondo il tuo metodo, sarebbero determinanti per non far approvare una modifica allo Statuto, anche se questa è condivisa da tutti i partiti del forum. Magari tutti sono favorevoli ma per colpa di un utente che non si connette mai le modifiche non possono mai essere approvate. E questo non è giusto.
3) Mettere i 3/4 dei parlamentari partecipanti sarebbere un incentivo per tutti i parlamentari a partecipare alle sedute (soprattutto coloro che eventualmente sono contrari ai DDL in esame) e inoltre c'è più responsabilizzazione per chi prepara le liste elettorali: un partito tenderà a non inserire nelle liste un utente che sa già non garantirebbe una presenza costante in Parlamento. E in questo modo alla Camera e al Senato si eleggono solo le persone che partecipano con una certa costanza e si lasciano fuori gli utenti che entrano di rado nel forum.
Mentre sul caso del Premier possiamo discuterne, sul fatto del 3/4 dei parlamentari partecipanti o totali rimango fortemente della mia idea (come tu rimani della tua). Ripeto: eravamo arrivati ad un accordo. Ora non torniamo indietro.
Re: Statuto di Res Publica [NUOVO]
guarda thomas che se guardi bene nello statuto approvato nella scorsa legislatura dove io e te siamo stati i maggiori artefici c'è i 3/4 dei componenti delle due camere................ come dico io, quindi io non ho cambiato nulla semmai chiedo che si tenga quello che c'è oggi nello statuto, mi ricordo che tu sostenevi la setssa cosa e alla fine abbiamo raggiunto il fatto di mettere i 3/4 dei componenti dopo un accordo, non mi ricorda in cambio cosa io accettai delle vostre proposte, se non sbaglio la fiducia mensile invece della sfiducia su richiesta, ma non lo ricordo con precisione. Io rimango dell'importanza di questa cosa, e poi visto che hai mensionato la parte della legge elettorale sull'assegnazione dei seggi, mi trovo contrario al fatto che un solo voto porta ad un partito il 35% dei seggi come minimo, vuol dire che se comunque so di perdere comunque mi va bene, ma questa è un'altra storia su cui dobbiamo presto intervenire.
sibono- Ministro
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Re: Statuto di Res Publica [NUOVO]
sibono ha scritto:guarda thomas che se guardi bene nello statuto approvato nella scorsa legislatura dove io e te siamo stati i maggiori artefici c'è i 3/4 dei componenti delle due camere................ come dico io, quindi io non ho cambiato nulla semmai chiedo che si tenga quello che c'è oggi nello statuto, mi ricordo che tu sostenevi la setssa cosa e alla fine abbiamo raggiunto il fatto di mettere i 3/4 dei componenti dopo un accordo, non mi ricorda in cambio cosa io accettai delle vostre proposte, se non sbaglio la fiducia mensile invece della sfiducia su richiesta, ma non lo ricordo con precisione. Io rimango dell'importanza di questa cosa, e poi visto che hai mensionato la parte della legge elettorale sull'assegnazione dei seggi, mi trovo contrario al fatto che un solo voto porta ad un partito il 35% dei seggi come minimo, vuol dire che se comunque so di perdere comunque mi va bene, ma questa è un'altra storia su cui dobbiamo presto intervenire.
Hai ragione. Nell'attuale statuto c'è la clausola dei 3/4 dei componenti delle due camere. Mi ricordavo diversamente. Avevamo fatto un accordo infatti: abbiamo messo questo (che volevi tu in cambio della fiducia mensile (anzichè sfiducia) e della "questione emendamenti" che proponevo io.
Comunque anche io rimango dell'idea che a mio avviso ogni modifica allo Statuto o ogni DDL "costituzionale" deve essere approvato con maggioranza dei 3/4 dei membri PARTECIPANTI e non componenti per i motivi che ho espresso sopra (nell'altro commento).
Finora mike ha accolto la mia proposta mentre Expito è a favore della tua. Siamo 2 pari. Servirebbe un parere degli altri membri (soprattutto quelli che fanno parte della commissione per diritto) altrimenti il nostro lavoro è inutile se c'è scarsa partecipazione.
Comunque possiamo aggiungere nello statuto anche i Master di cui parlava Claudio, visto che finora nessuno si è espresso contrario (tranne me - ma io solo per una questione di utilità).
PS: Il 35% dei seggi che va di diritto alle opposizioni l'hai proposto proprio tu qualche legislatura fa. La tua motivazione era che non volevi praticamente che ipoteticamente si instaurasse una "dittatura" all'interno del forum.
Re: Statuto di Res Publica [NUOVO]
io continuo a dire che i seggi vanno aumentati e che la destribuzione sia proporzionale...
Expito- Mod
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Re: Statuto di Res Publica [NUOVO]
expito.. per aumentare i seggi bisogna considerare anche quanti deputati/senatori può garantire il partito maggiore.. oppure a secondo della percentuale delle elezioni si assegnano un numero di seggi variabile...
PAOLO95- Il forum è la mia vita
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Re: Statuto di Res Publica [NUOVO]
io intendevo la seconda cosa che hai detto paolo.
niente problemi per la storia del tuo ban vero?
niente problemi per la storia del tuo ban vero?
Expito- Mod
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Re: Statuto di Res Publica [NUOVO]
non preoccuparti...
comunque per far quello che dici tu expito.. bisognerebbe rivedere tutta la legge elettorale ed andare dal sistema maggioritario al proporzionale...
comunque per far quello che dici tu expito.. bisognerebbe rivedere tutta la legge elettorale ed andare dal sistema maggioritario al proporzionale...
PAOLO95- Il forum è la mia vita
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Re: Statuto di Res Publica [NUOVO]
si lo so questo, ed è quello che vorrei fare.
Expito- Mod
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Località : Marcon (VE)
Re: Statuto di Res Publica [NUOVO]
la legge elettorale penso si possa modificare dopo.. ora è più importante lo statuto e il regolamento...
comunque io sono del parere che con il sistema proporzionale il governo sarebbe meno stabile... e più soggetto a cadute...
comunque fate voi
comunque io sono del parere che con il sistema proporzionale il governo sarebbe meno stabile... e più soggetto a cadute...
comunque fate voi
PAOLO95- Il forum è la mia vita
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Località : san benedetto del tronto
Re: Statuto di Res Publica [NUOVO]
sarebbe meno stabile, ma più giusto. adesso con il 55% dei seggi al vincitore è una presa in giro alla democrazia.
tre partiti:
a= 40.00000000000000000001%
b= 40.00%
c= 19.99999999999999999999%
il partito A vince e si prende il 55% dei seggi? MA STIAMO SCHERZANDO?
Ad ogni modo concentriamoci solo sullo statuto per ora.
tre partiti:
a= 40.00000000000000000001%
b= 40.00%
c= 19.99999999999999999999%
il partito A vince e si prende il 55% dei seggi? MA STIAMO SCHERZANDO?
Ad ogni modo concentriamoci solo sullo statuto per ora.
Expito- Mod
- Numero di messaggi : 1547
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Località : Marcon (VE)
Re: Statuto di Res Publica [NUOVO]
Io ho sempre sostenuto il proporzionale e lo voglio tutt' ora.
Ospite- Ospite
Re: Statuto di Res Publica [NUOVO]
Ma qui i lavori stanno andando più lenti della Salerno - Reggio Calabria, o sbaglio?
Expito- Mod
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Località : Marcon (VE)
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