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[DDL N.6][Res Publica] Proposta Statuto di Res Publica

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Messaggio  mikeguerini Mer 2 Dic 2009 - 14:24

PROPOSTA STATUTO DI RES PUBLICA


Articolo 1: PRINCIPI FONDAMENTALI

a) Res Publica è una federazione virtuale (sul web) di associazioni politiche (non collegate ai partiti esistenti nella realtà), nel quale i parlamentari eletti, il Presidente del Consiglio e i Ministri possono proporre leggi e decreti volti a rendere più armoniosa e regolare la vita dei cittadini attraverso provvedimenti che tendono a migliorare la società.
b) Res Publica è esperienza di democrazia, di libertà, di convivenza civile. Non sono ammessi all’interno di esso comportamenti dittatoriali, eversivi, terroristici.
c) Res Publica non riceve finanziamenti da alcun ente (sia esso pubblico o privato), l’attività finanziaria è inesistente, in quanto gli spazi offerti sul web sono gratuiti.
d) Tutti i Regolamenti e tutti gli organi istituiti tramite Res Publica devono avere fede nei principi di questo Statuto che pertanto costituisce la base dei valori di Res Publica.
e) Res Publica è composto da tre organi elettivi: l’Assemblea Parlamentare (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica), il Consiglio dei Ministri (composto dal Presidente del Consiglio e dai suoi Ministri) e dal Presidente della Repubblica.
f) Per poter giocare e sfruttare al massimo il forum, è necessario registrarsi cliccando su "Registrazione" nella barra superiore. Una volta seguito il processo di iscrizione passo a passo, si può finalmente iniziare a giocare a Res publica. Per prima cosa, è necessario presentarsi alla comunità: bisogna andare su "Presentazioni" e inserire il messaggio seguendo le modalità del primo post.
g) Fatta la presentazione, finalmente si può iniziare il gioco vero e proprio. Ora l'utente può iniziare a percorrere due diverse strade (si possono modificare senza problemi in qualsiasi momento, basta avvisare un amministratore): o la vita politica o la vita giornalistica. La differenza principale sta nel fatto che un giornalista avrà accesso alle aree riservate ai media, potrà scrivere articoli per il suo giornale e richiedere interviste mentre il politico potrà partecipare in maniera diretta alla vita parlamentare di Res Publica.


Articolo 2: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

a) Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica) unito in seduta comune. Tale seduta ha l’obbligo di essere aperta per almeno tre giorni consecutivi, affinché tutti i parlamentari intervengano ed esprimano il loro voto (favorevole, contrario o astensione). Sarà eletto Presidente della Repubblica colui che avrà ricevuto il numero maggiore dei voti. Qualora due o più candidati ricevano lo stesso numero dei voti si procederà con i ballottaggi tra i candidati con uguali voti finché non sarà eletto un Presidente della Repubblica.
b) Possono candidarsi alla Presidenza della Repubblica tutte le persone di qualunque età, di qualsiasi nazionalità che intendono mantenere l'impegno sottoscrivendo il seguente documento. Il candidato alla Presidenza della Repubblica deve aver ricoperto incarichi governativi, parlamentari o giudiziali e deve aver scritto un numero minimo di 100 messaggi.
c) Per potersi candidare alla Presidenza della Repubblica è necessario presentare la propria decisione al Presidente della Repubblica in carica che dovrà informare tutti gli utenti.
d) E' possibile candidarsi più volte alla Presidenza della Repubblica, anche consecutivamente.
e) Le elezioni per il rinnovo del Presidente della Repubblica sono convocate ogni cinque mesi a meno che non si verifichino i seguenti casi che impongano una nuova elezione del Presidente della Repubblica: rinuncia del Presidente, malattia o allontanamento dal forum per più di venti giorni del medesimo.
f) La candidatura è gratuita. Non si è retribuiti per il lavoro svolto.
g) I candidati devono presentare entro 10 giorni prima delle elezioni la propria candidatura e una dichiarazione rivolta al suo operato in caso di vittoria.


Articolo 3: DIRITTI E DOVERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

a) L'insediamento del nuovo Presidente della Repubblica è da considerarsi avvenuto il giorno successivo all'ultimo giorno di voto nelle elezioni da parte del Parlamento.
b) Il Presidente è tenuto, dopo essersi insediato, a fare un discorso di inizio Legislatura e di saluti all’Assemblea Parlamentare.
c) Il Presidente della Repubblica ha il compito di verificare i DDL proposti dal Consiglio dei Ministri, i DDL proposti dai singoli parlamentari, verificare che il Governo rispetti le norme stabilite in questo Statuto, verificare che tutte le leggi approvate non vadano in controtendenza con questo documento, con la Costituzione Italiana e con leggi approvate precedentemente (in quest'ultimo caso verrà abrogata la legge precedente) e salvaguardare l'attività nel rispetto delle regole di questo Statuto.
d) Nel caso il Presidente della Repubblica non ottemperi ai doveri sanciti dovrà dimettersi immediatamente e si ricorrerà alle elezioni da parte del Parlamento in sede comune. Se il Presidente della Repubblica non ha intenzione di dimettersi, è il Parlamento che deve fare in modo che il medesimo non ricopra più la carica che ha svolto fino a quel momento.
e) Il Presidente della Repubblica può assentarsi per motivi personali o per viaggi di lavoro o per altri motivi al massimo per 16 giorni lavorativi. In tale periodo l’attività del forum sarà affidata al Presidente del Consiglio in carica.
f) E’ dovere del Presidente della Repubblica avere cura di questa Costituzione, di rispettarla e di farla rispettare.
g) Il Presidente della Repubblica è obbligato a prendere in considerazione tutte le proposte di legge redatte da qualsiasi parlamentare eletto.
h) Il Presidente della Repubblica è tenuto al controllo e alla verifica delle votazioni riguardanti le leggi proposte e votate dal Parlamento con relativa pubblicazione dei risultati stessi in appositi articoli. Qualora la legge fosse approvata, è compito del Presidente della Repubblica inserirla e pubblicarla nell’apposita categoria “Leggi approvate” numerandola e dividendola secondo i metodi pre-stabiliti o è compito di un incaricato dallo stesso.
i) Il sito web ufficiale del forum di Res Publica deve essere sempre aggiornato e gestito dall'amministratore sotto il controllo del Presidente della Repubblica in carica.


Articolo 4: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

a) E’ eletto Presidente del Consiglio colui che ottiene più voti a seguito delle elezioni virtuali convocate dal Presidente della Repubblica in carica. Le elezioni virtuali sono aperte a tutti coloro che si sono iscritti al forum di Res Publica fino a una settimana prima dalla data delle elezioni. Le elezioni devono avere durata obbligatoria di tre giorni consecutivi. Ogni partito candidato deve indicare prima delle elezioni il nome del candidato Premier che appoggia (che non deve essere obbligatoriamente il Leader dello stesso partito). Il voto è segreto.
b) Possono candidarsi alla Presidenza del Consiglio tutte le persone di qualunque età, di qualsiasi nazionalità che intendono mantenere l'impegno sottoscrivendo il seguente documento.
c) Per potersi candidare alla Presidenza del Consiglio del Parlamento virtuale è necessario presentare la propria decisione al Presidente della Repubblica in carica che lo dovrà rendere noto a tutti.
d) E' possibile candidarsi più volte alla Presidenza del Consiglio, anche consecutivamente.
e) Le elezioni per il rinnovo del Parlamento e della figura del Premier sono convocate ogni tre mesi a meno che non si verifichino i seguenti casi che impongano elezioni anticipate: caduta del governo, rinuncia del Presidente, malattia o morte del medesimo.
f) Se il Premier si dimette, in ogni caso, il suo successore (in carica fino al termine ultimo del mandato del Premier precedente) verrà indicato dal Presidente della Repubblica, in intesa con i partiti della maggioranza. Il premier indicato dovrà seguire le procedure contenute nei commi b), c) dell’articolo 6 del presente documento. Nel caso il governo non ottenga la fiducia si ricorre a elezioni anticipate.
g) La candidatura è gratuita. Non si è retribuiti per il lavoro svolto.
h) I candidati devono presentare entro 10 giorni prima delle elezioni la propria candidatura


Articolo 5: DIRITTI E DOVERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

a)L'insediamento del nuovo Presidente del Consiglio è da considerarsi avvenuto il giorno successivo all'ultimo giorno di voto nelle elezioni virtuali.
b) Il Premier è tenuto, dopo essersi insediato, a fare un discorso di inizio Legislatura e di saluti all’Assemblea Parlamentare nel quale delinea le linee guida del suo governo e presenta i Ministri.
c) Il Premier può proporre leggi su ogni ambito relativo ai Ministeri da lui scelti. Può proporre al massimo quattro leggi ogni settimana. Nel caso in cui superi questo limite i parlamentari sono tenuti a non prendere in considerazione la proposta di legge eccedente.
d) Il Premier può destituire ministri a suo piacimento. In ogni caso deve motivare la sua decisione in una seduta parlamentare straordinaria e spetterà al Presidente della Repubblica valutare se le motivazioni sono accettabili o meno. Nel caso in cui le motivazioni venissero respinte, spetterà all’intera Assemblea Parlamentare (Camera dei Deputati e Senato della repubblica in seduta comune) valutare se accettare o meno il rimpiazzo del Ministro. In questo caso ci si riferisce alla maggioranza del 50% +1 dei votanti.
e) Nel caso il Premier non ottemperi ai doveri sanciti dovrà dimettersi immediatamente e si dovrà rendere effettivo il comma f) dell’articolo 4 di questo documento.
f) Il Premier può assentarsi per motivi personali o per viaggi di lavoro o per altri motivi al massimo per 16 giorni lavorativi. Per assenze superiori ai quattro giorni potrà incaricare temporaneamente e solo per il periodo della sua assenza uno dei Ministri del suo governo, il quale non potrà avvalersi ovviamente delle prerogative espresse nei punti 5.b, 5.d, 5.g, 6.a, 6.b, 6.c .
g) Il Premier, dopo la formazione del governo, è tenuto a pubblicare un articolo “Elenco Parlamentari Legislatura XXXXXXX” nel quale elenca il nome dei Ministri col relativo Ministero e di tutti gli altri semplici parlamentari. Si può essere nominati parlamentari anche a legislatura in corso ma solo se in sostituzione a un parlamentare dimesso o non facente parte più di quella Assemblea. Il posto verrà preso dal parlamentare che viene subito dopo nella lista dei candidati, presentata prima delle elezioni, del partito di cui fa parte il dimissionario. Nel caso in cui non si trova un parlamentare sostituto verrà ufficializzato un posto vuoto nel Parlamento di Res Publica.
h) Il Premier gode degli stessi diritti dei parlamentari e deve rispettare i doveri degli stessi.
i) E’ dovere del Premier avere cura di questa Costituzione, di rispettarla e di farla rispettare.
l) Il Premier può convocare sedute parlamentari straordinarie (sia alla Camera che al Senato) per discutere di situazioni urgenti di attualità. Tali sedute parlamentari devono avere la durata di cinque giorni consecutivi e si possono svolgere anche nei giorni festivi, oltre che feriali.
m) Il Premier può essere eletto anche all’interno del Parlamento con il ruolo di Deputato o Senatore.
n) Il Presidente del Consiglio può anche provvedere, in comune accordo con il Presidente della Repubblica, alla creazione di varie feste nazionali virtuali miranti a rafforzare lo spirito di aggregazione.
o) Il Presidente del Consiglio è obbligato a tenere una conferenza stampa alla settimana per informare tutti gli utenti dell’andamento dell’attività parlamentare di Res Publica.
p) Il Presidente del Consiglio è obbligato a convocare una seduta parlamentare quando chiunque utente abbia presentato un DDL (sempre che questo sia stato accettato dal Presidente della Repubblica). Le sedute parlamentari devono avere la durata di cinque giorni consecutivi. Le sedute si possono svolgere anche nei giorni festivi, oltre che feriali.


Articolo 6: FORMAZIONE DEL GOVERNO

a) Il Presidente del Consiglio eletto avrà cinque giorni di tempo, a partire dal suo insediamento ufficiale, per formare il nuovo governo. Il compito del premier è il seguente: stabilire i Ministri. Inoltre il Presidente del Consiglio svolge le stesse funzioni degli altri parlamentari eletti.
b) All'interno di questa settimana il Presidente del Consiglio è obbligato a richiedere il voto di fiducia a tutti i neo-parlamentari eletti dell'Assemblea del Parlamento virtuale.
c) Nel caso in cui il Premier non ottiene la maggioranza di voti nella fiducia (corrispondente al 50% +1 dei voti favorevoli di tutti i votanti) è obbligato a dimettersi e successivamente si rende effettivo il comma f) dell’articolo 4 di questo documento. Il voto di fiducia deve essere ottenuto sia alla Camera che al Senato. Devono essere stati concessi cinque giorni per votare tale fiducia.
d) Il Premier non può ricoprire anche la carica di Presidente della Repubblica.


Articolo 7: MINISTERI E MINISTRI

a) I Ministri sono le persone scelte dal Presidente del Consiglio tra i parlamentari eletti. I Ministeri da formare sono: Ministero dell’Economia, Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa e Ministero della Giustizia.
b) In caso di dimissioni di un ministro, il suo posto è preso da un parlamentare scelto dal Presidente del Consiglio o dall'assemblea del Parlamento virtuale anche tra i rappresentanti dell'opposizione e, più in generale, anche da un parlamentare non facente parte del partito che governa.
c) Un ministro gode degli stessi diritti degli altri parlamentari e deve rispettare i doveri degli stessi.
d) I Ministri possono avanzare un DDL, pubblicandolo in modo chiaro nel sito web di Res Publica tramite il Presidente del Consiglio. La loro proposta di legge può avere una introduzione generale sulla materia in questione ma alla fine della proposta di legge, il Ministro è tenuto a formulare in pochi chiari punti la sua proposta che potrà essere così discussa dal Parlamento e votata (solo dopo l’assenso del Presidente della Repubblica).
e) Ogni ministro è tenuto obbligatoriamente a proporre come minimo due leggi per legislatura e nella materia di competenza ministeriale. Sarà compito dell’Assemblea Parlamentare e del Premier controllare che ogni ministro rispetti queste condizioni. Nel caso non rispetti questo dovere non potrà essere nominato Ministro nella legislatura successiva, qualunque sia il governo in carica.
f) E' severamente vietato fare propaganda per il proprio partito tramite un Ministero o altri Consigli a disposizione di qualunque lista parlamentare. Un’eventuale trasgressione prevede la squalifica della lista incriminata alle successive elezioni virtuali.


Articolo 8: DIRITTI E DOVERI DEI PARLAMENTARI

a) Possono essere candidati parlamentari persone di qualunque età e nazionalità.
b) Per votare ed essere votati, l'utente dovrà iscriversi ad un partito tramite il comando "Gruppi" posto nella barra dei menu (ciò permette l'accesso all'area riservata del partito). Scelto il partito, egli potrà candidarsi alla Presidenza del partito o candidarsi per le prossime elezioni. Ogni partito potrà scegliere il suo inno, il suo simbolo e i suoi programmi.
c) Sono considerati parlamentari (con il titolo di “onorevole”) tutte le persone che sono riconosciute da Res Publica in riferimento alle varie liste dei candidati. Nelle Camere i leader dei partiti hanno la precedenza sul primo seggio attribuito al gruppo politico, si susseguono le altre cariche in graduatoria nel partito per gli altri seggi attribuiti e successivamente se sono semplici iscritti devono essere nominati quelli con il maggior numero di messaggi nel partito. Tutti i componenti del partito si possono candidare e poi essere posti in lista in base alla graduatoria. Il Parlamento è costituito dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica: il primo composto dal 25% degli iscritti totali al forum, il secondo da dieci membri. Il numero minimo di parlamentari che si possono eleggere è sette alla Camera e cinque al Senato.
d) Gli onorevoli hanno la possibilità di: proporre delle leggi; commentare semplicemente la legge e fare commenti sulla vita politica; votare i DDL e proporre emendamenti.
e) Gli onorevoli sono tenuti al rispetto delle regole e dell’impegno preso. Non è prevista alcuna indennità per il lavoro svolto.
f) I parlamentari sono tenuti a partecipare a tutte le sedute di Res Publica. Nel caso in cui un parlamentare, senza preavviso, non partecipa a quattro sedute consecutive sarà valutata la sua ammonizione da parte del Presidente della Repubblica. Se si ripete il caso, il parlamentare si dichiara espulso da Res Publica e non potrà essere rieletto nelle legislature successive. Il suo seggio rimarrà vuoto fino alle elezioni successive.
L'ammonizione di un parlamentare, qualora questo non venga mai espulso, sussiste per due legislature consecutive dopo di che l'ammonizione decade.
g) Gli onorevoli hanno diritto a non partecipare ad alcune sedute parlamentari per motivi di salute, vacanze, studio, ecc… In tal caso devono avvisare il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio almeno due giorni prima dell’inizio della seduta e quest’ultimo deve comunicarlo a tutti gli altri parlamentari tramite il sito web.
h) Un parlamentare (incluso il Premier) può svolgere la funzione di Deputato o Senatore ma non tutte e due contemporaneamente.


Articolo 9: PARTITI

a) Sono ammessi al Parlamento tutti i partiti seguendo un sistema elettorale di tipo maggioritario secondo il sistema elettorale vigente.
b) I Partiti hanno la possibilità di fare propaganda, di commentare sulle sezioni a loro dedicate la vita politica di Res Publica ma non hanno potere a livello di votazione in aula. Il potere è espresso dai singoli parlamentari, che hanno il dovere morale di richiamarsi alle indicazioni del Partito o della Coalizione di Partiti.
c) Ogni partito presente in Parlamento deve avere obbligatoriamente un suo Presidente (e un Vice-Presidente) che rappresenti i parlamentari eletti di quel determinato partito. Le persone che svolgono suddetti ruoli devono comunque essere stati inseriti nella lista dei parlamentari di partito prima delle elezioni virtuali. Per stabilire chi sarà il Leader del partito, si ricorrerà alle elezioni interne. Ogni membro del partito può candidarsi per la presidenza, basta che informi il Leader in carica della sua candidatura entro cinque giorni dalle votazioni. Il voto sarà aperto dal Leader del partito e ogni partito sceglie quando e in che modo svolgere le votazioni. Vincerà il candidato con più voti.
d) Le persone di una lista parlamentare non si possono candidare con nessun altro partito. E’ consentito però, all’interno di una legislatura, cambiare partito di appartenenza.
e) Il Presidente del Consiglio può anche fare le veci di Presidente di un Partito.
f) Ogni partito deve obbligatoriamente avere un suo Statuto contenente le regole fondamentali per l’elezione del Leader di Partito e per tutti gli altri aspetti legati all’attività del partito stesso. Inoltre ogni partito deve avere un suo programma elettorale da presentare alle elezioni.


Articolo 10: ITER DELLE LEGGI

a) L'iter delle leggi ordinarie consiste in tre fasi distinte:

Fase dell'iniziativa
La fase dell'iniziativa consiste nell'esercizio da parte di determinati soggetti di sottoporre progetti di legge al Parlamento di Res Publica. E' riconosciuto tale potere al Consiglio dei Ministri e ai membri della Camera e del Senato (sia i gruppi parlamentari sia i singoli onorevoli). Ogni DDL deve essere proposto al Presidente della Repubblica in carica e in fondo a destra di tale documento ci deve essere obbligatoriamente la firma del Primo firmatario ed eventualmente anche degli altri firmatari. Ogni DDL prima che venga proposto deve essere stato approvato dalla maggioranza dei membri del Partito di appartenenza di colui che propone il progetto di legge.


Fase di presentazione
Il DDL deve essere presentato al Presidente della Repubblica che verificato il contenuto lo sottoporrà ai voti secondo le norme previste da questo articolo.


Fase deliberativa
a) La fase deliberativa comincia quando il Presidente del Consiglio fa esaminare alla Camera dei Deputati prima e al Senato della Repubblica poi i DDL pervenuti. La legge viene approvata quando ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza dei deputati e successivamente dei senatori. Quando però un DDL rientra nelle competenze di un Ministero, il ministro in carica deve formulare una discussione di almeno cinque righe sul progetto spiegando anche se è favorevole o contrario. Tutti gli altri parlamentari possono fare un discorso più o meno lungo. Qualora questo DDL non venga approvato dalla Camera si procederà ad una riformulazione del DDL da parte del Consiglio dei Ministri per poi essere riproposto alla Camera dei Deputati prima e al Senato della Repubblica dopo. Qualora il DDL non venga approvato (sia alla Camera che al Senato) entro cinque giorni tutti i parlamentari possono presentare degli emendamenti al testo originale che devono essere accettati o respinti dal Presidente della Repubblica. Successivamente il DDL verrà votato prima alla Camera e poi al Senato.
b) Per presentare uno o più emendamenti è necessario preparare un progetto in cui si specifica quale articolo o quale parte si vuole modificare e il testo sostitutivo.
c) In mancanza di approvazione di una proposta di legge questa può essere presentata una ed una sola altra volta all’Assemblea con lo stesso testo.
d) Si vota in un sondaggio apposito che sarà aperto per la durata di cinque giorni consecutivi. Ecco le opzioni di voto: VOTO SI, VOTO NO o MI ASTENGO.
e) La legge può essere votata anche da colui che la propone e dal Presidente del Consiglio.
f) E’ compito del Presidente della Repubblica vigilare sul regolare ITER della legge.
g) Il giorno dopo la votazione il Presidente della Repubblica, in caso di approvazione della legge, la pubblica nella categoria “Leggi Approvate” del sito di Res Publica.


Articolo 11: DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

a) Il Consiglio dei Ministri, convocato dal Premier, può approvare senza discussione parlamentare i decreti legge (in caso di urgenza per le norme contenute nello stesso decreto) e i decreti legislativi (nel caso in cui la materia della legge non si presta a discussione parlamentare).
b) Spetterà ai parlamentari e al Presidente della Repubblica vigilare che si rispetti il comma a) di questo articolo.
c) Se il Consiglio dei Ministri approva un decreto questo è reso definitivamente valido (e quindi si converte in legge) a seguito della discussione e della votazione dell’Assemblea parlamentare (sia Camera che Senato della Repubblica) che dovranno essere effettuati entro quindici giorni dalla data del decreto con lo stesso ITER delle leggi ordinarie.


Articolo 12: INTERROGAZIONI PARLAMENTARI

Tutti i parlamentari possono rivolgere interrogazioni parlamentari nei confronti del Presidente del Consiglio e/o dei Ministri. Le interrogazioni devono pervenire tramite un MP al Ministro in causa o al Presidente del Consiglio informando anche il Presidente della Repubblica. Il Ministro competente deve formulare una risposta durante la seduta. Il parlamentare richiedente ha facoltà di replica nella stessa seduta.


Articolo 13: POSSIBILITA’ DI INDIRE REFERENDUM ABROGATIVI

Un partito attraverso un proprio parlamentare può decidere di richiedere un referendum per abrogare una legge o parte di essa. Si possono abrogare anche gli articoli del presente Statuto. In tal caso si deve: pubblicare il testo del referendum sulla sezione del Partito d’appartenenza; il referendum per essere accettato dal Presidente della Repubblica deve essere firmato/commentato con dichiarazione “SOSTENGO IL REFERENDUM” dal 50% più uno di tutti i parlamentari (esclusi Premier e Ministri). Una volta ottenuto il Referendum sarà obbligo del Presidente della Repubblica pubblicare il Referendum con relativo testo sul sito di Res Publica.


Articolo 14: FUNZIONE GIORNALISTI

Se l’utente ha scelto di diventare un giornalista, deve chiedere all'amministratore il permesso di entrare nel gruppo riservato ai giornalisti. Successivamente, egli potrà scegliere un giornale, una stazione radio, un sito web o un canale tv e potrà scrivere articoli con un titolo in grassetto su interviste fatte o su conferenze stampa eseguite. I giornalisti non devono assolutamente modificare ciò che un politico ha detto: se ciò avvenisse, il politico può denunciare il giornalista alla giustizia.


Articolo 15: GIUSTIZIA

a) Qualsiasi utente registrato al forum, se nota qualche comportamento che non rispetta il regolamento, può denunciare un altro utente nella sezione "Tribunale". Qui, dopo che è stata postata la denuncia, ogni utente può dire la sua opinione in maniera civile fino a quando il giudice, che è il Ministro della Giustizia, non chiude l'argomento.
b) Una volta concluso il processo, il Ministro della Giustizia deciderà se condannare o meno l'imputato. Quando ha deciso, il Ministro renderà pubblica la sentenza nella sezione "Sentenze". In questa sezione è assolutamente vietato scrivere.
c) Se la sentenza di primo grado non è soddisfacente, sia l'imputato sia l'utente che ha denunciato possono chiedere di riaprire il caso nella sezione "Appello". Il secondo giudice, che è sempre il founder o il Presidente della Repubblica, può decidere se confermare la sentenza precedente o modificarla.


Articolo 16: SALVAGUARDIA DELLA DEMOCRAZIA

Il presente documento può essere modificato in ogni suo articolo (e/o comma) fatta eccezione per il presente. La salvaguardia della libertà e della democrazia non possono essere oggetto di revisione costituzionale.


NORME TRANSITORIE

Questo Statuto di Res Publica entrerà in vigore nella data della sua approvazione. Solo e soltanto per la prima legislatura la Camera dei Deputati sarà composta da sette membri e il Senato della Repubblica da cinque membri.

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Messaggio  Thomas Mer 2 Dic 2009 - 21:27

Naturalmente ho VOTATO SI a questo DDL.
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Messaggio  Zucchetto Gio 3 Dic 2009 - 0:47

confermo anche io il mio si!!!
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Messaggio  Ospite Gio 3 Dic 2009 - 12:26

voto si

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Messaggio  mikeguerini Lun 7 Dic 2009 - 20:00

DDL ora è legge e sarà il nuovo statuto di Res Publica.
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