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DDL concernente politiche sul lavoro

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Messaggio  alessimaga Gio 30 Set 2010 - 17:29

DDL concernente politiche sul lavoro

- Sul contratto
Art.1 - Nel contratto di lavoro subordinato è fatto obbligo alle parti di inserire una clausola di indennità pecuniaria assoluta e oggettiva qualora l'opera richiesta sia classificata come pericolosa. Tale indennità scatta automaticamente al verificarsi del sinistro senza sostituire l'eventuale risarcimento del danno e senza la possibilità da parte del datore di lavoro di liberarsi. L'indennità è bloccata solo in caso di dolo del danneggiato.
L'ammontare dell'indennità è stabilito ad un valore pari a 13 mensilità.
Il ministero del lavoro è tenuto alla compilazione aggiornata della classificazione dei lavori usuranti e pericolosi, nonchè ad ammettere indennità più alte per casi specifici.

- Sulla responsabilità civile
Art.2 - Il datore di lavoro è civilmente responsabile di ogni danno procurato al lavoratore durante il compimento dell'opera. Il datore di lavoro è liberato solo nel caso provi che il danno sia cagionato da imperizia consapevole e temeraria o da dolo del danneggiato.

Art.3 - In caso di scissione tra datore di lavoro contraente e datore di lavoro operativo, di fatto e tramite contratto, sono entrambi solidalmente responsabili salva la possibilità di azione di rivalsa sui colpevoli.

- Sulla responsabilità penale
Art.4 - Il datore di lavoro è penalmente responsabile quando il danno al lavoratore sia causato da mancata o parziale perizia nel prendere le necessarie misure di sicurezza al fine di evitare il danno. La sanzione pecuniaria minima è di almeno 30 volte il reddito annuo del condannato.
In caso di dolo o colpa grave, il giudice può decidere di comminare una pena detentiva di massimo 3 anni netti.

- Sulle invalidità
Art.5 - L'invalidità e la morte causate da incidente sul lavoro, di qualsiasi causa o natura (salvo dolo del danneggiato) vengono sottoposte a disciplina pensionistica parificata all'invalidità e alla morte causa guerra.

- Sugli altri responsabili
Art.6 - Il governo è solidalmente responsabile con il datore di lavoro e gli altri a cui la legge ricollega una responsabilità. La responsabilità del governo di presume salvo prova contraria, nella quale il governo provi la frequenza di controlli e l'efficienza delle informazioni da parte delle istituzioni di riferimento.

Art.7 - Il sindacato nel quale è iscritto il danneggiato è tenuto a denunciare sempre e tempestivamente le violazioni e le mancanze che possano pregiudicare la salute e la sicurezza del lavoratore. Qualora venga provato che il sindacato fosse, o avrebbe dovuto essere con la normale diligenza, a conoscenza di situazioni di imperizia/omissione/mancanza delle regole fondamentali della sicurezza del lavoratore, risponde del danno ed è tenuto ad un pagamento standard di 30 volte il salario annuo del danneggiato a titolo di risarcimento forfettario.

Art.8 - L'unico responsabile della sicurezza è il datore di lavoro il quale dovrà garantire un lavoro sicuro .
Il datore di lavoro sarà l'unico responsabile in caso di incidenti.

- Sulle equiparazioni alla condizione di lavoratore subordinato
Art.9 - Questa legge si applica ai lavoratori subordinati e a tutti i prestatori d'opera di fatto equiparabili ad essi.

articolo 10: ogni lavoratore che venga scoperto a truffare fingendo di infortunarsi sul lavoro sarà severamente punito con sanzioni pecuniarie e/o carcere pari ad un anno di recusione e 600 euro di multa.


Primo Firmatario
Vincenzomitico705.

Questa seduta rimarrà aperta per 3 giorni
alessimaga
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Numero di messaggi : 1830
Data d'iscrizione : 15.04.10

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DDL concernente politiche sul lavoro Empty Re: DDL concernente politiche sul lavoro

Messaggio  Patrick Gio 30 Set 2010 - 18:38

Favorevole
Patrick
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Innamorato del forum
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Numero di messaggi : 726
Data d'iscrizione : 13.08.10
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Località : Brianza

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