DDL : sicurezza sul lavoro
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DDL : sicurezza sul lavoro
ea- Sul contratto
Art.1 - Nel contratto di lavoro subordinato è fatto obbligo alle parti di inserire una clausola di indennità pecuniaria assoluta e oggettiva qualora l'opera richiesta sia classificata come pericolosa. Tale indennità scatta automaticamente al verificarsi del sinistro senza sostituire l'eventuale risarcimento del danno e senza la possibilità da parte del datore di lavoro di liberarsi. L'indennità è bloccata solo in caso di dolo del danneggiato.
L'ammontare dell'indennità è stabilito ad un valore pari a 13 mensilità.
Il ministero del lavoro è tenuto alla compilazione aggiornata della classificazione dei lavori usuranti e pericolosi, nonchè ad ammettere indennità più alte per casi specifici.
- Sulla responsabilità civile
Art.2 - Il datore di lavoro è civilmente responsabile di ogni danno procurato al lavoratore durante il compimento dell'opera. Il datore di lavoro è liberato solo nel caso provi che il danno sia cagionato da imperizia consapevole e temeraria o da dolo del danneggiato.
Art.3 - In caso di scissione tra datore di lavoro contraente e datore di lavoro operativo, di fatto e tramite contratto, sono entrambi solidalmente responsabili salva la possibilità di azione di rivalsa sui colpevoli.
- Sulla responsabilità penale
Art.4 - Il datore di lavoro è penalmente responsabile quando il danno al lavoratore sia causato da mancata o parziale perizia nel prendere le necessarie misure di sicurezza al fine di evitare il danno. La sanzione pecuniaria minima è di almeno 30 volte il reddito annuo del condannato.
In caso di dolo o colpa grave, il giudice può decidere di comminare una pena detentiva di massimo 3 anni netti.
- Sulle invalidità
Art.5 - L'invalidità e la morte causate da incidente sul lavoro, di qualsiasi causa o natura (salvo dolo del danneggiato) vengono sottoposte a disciplina pensionistica parificata all'invalidità e alla morte causa guerra.
- Sugli altri responsabili
Art.6 - Il governo è solidalmente responsabile con il datore di lavoro e gli altri a cui la legge ricollega una responsabilità. La responsabilità del governo di presume salvo prova contraria, nella quale il governo provi la frequenza di controlli e l'efficienza delle informazioni da parte delle istituzioni di riferimento.
Art.7 - Il sindacato nel quale è iscritto il danneggiato è tenuto a denunciare sempre e tempestivamente le violazioni e le mancanze che possano pregiudicare la salute e la sicurezza del lavoratore. Qualora venga provato che il sindacato fosse, o avrebbe dovuto essere con la normale diligenza, a conoscenza di situazioni di imperizia/omissione/mancanza delle regole fondamentali della sicurezza del lavoratore, risponde del danno ed è tenuto ad un pagamento standard di 30 volte il salario annuo del danneggiato a titolo di risarcimento forfettario.
Art.8 - L'unico responsabile della sicurezza è il datore di lavoro il quale dovrà garantire un lavoro sicuro .
Il datore di lavoro sarà l'unico responsabile in caso di incidenti.
- Sulle equiparazioni alla condizione di lavoratore subordinato
Art.9 - Questa legge si applica ai lavoratori subordinati e a tutti i prestatori d'opera di fatto equiparabili ad essi.
articolo 10: ogni lavoratore che venga scoperto a truffare fingendo di infortunarsi sul lavoro sarà severamente punito con sanzioni pecuniarie e/o carcere pari ad un anno di recusione e 600 euro di multa.
Art.1 - Nel contratto di lavoro subordinato è fatto obbligo alle parti di inserire una clausola di indennità pecuniaria assoluta e oggettiva qualora l'opera richiesta sia classificata come pericolosa. Tale indennità scatta automaticamente al verificarsi del sinistro senza sostituire l'eventuale risarcimento del danno e senza la possibilità da parte del datore di lavoro di liberarsi. L'indennità è bloccata solo in caso di dolo del danneggiato.
L'ammontare dell'indennità è stabilito ad un valore pari a 13 mensilità.
Il ministero del lavoro è tenuto alla compilazione aggiornata della classificazione dei lavori usuranti e pericolosi, nonchè ad ammettere indennità più alte per casi specifici.
- Sulla responsabilità civile
Art.2 - Il datore di lavoro è civilmente responsabile di ogni danno procurato al lavoratore durante il compimento dell'opera. Il datore di lavoro è liberato solo nel caso provi che il danno sia cagionato da imperizia consapevole e temeraria o da dolo del danneggiato.
Art.3 - In caso di scissione tra datore di lavoro contraente e datore di lavoro operativo, di fatto e tramite contratto, sono entrambi solidalmente responsabili salva la possibilità di azione di rivalsa sui colpevoli.
- Sulla responsabilità penale
Art.4 - Il datore di lavoro è penalmente responsabile quando il danno al lavoratore sia causato da mancata o parziale perizia nel prendere le necessarie misure di sicurezza al fine di evitare il danno. La sanzione pecuniaria minima è di almeno 30 volte il reddito annuo del condannato.
In caso di dolo o colpa grave, il giudice può decidere di comminare una pena detentiva di massimo 3 anni netti.
- Sulle invalidità
Art.5 - L'invalidità e la morte causate da incidente sul lavoro, di qualsiasi causa o natura (salvo dolo del danneggiato) vengono sottoposte a disciplina pensionistica parificata all'invalidità e alla morte causa guerra.
- Sugli altri responsabili
Art.6 - Il governo è solidalmente responsabile con il datore di lavoro e gli altri a cui la legge ricollega una responsabilità. La responsabilità del governo di presume salvo prova contraria, nella quale il governo provi la frequenza di controlli e l'efficienza delle informazioni da parte delle istituzioni di riferimento.
Art.7 - Il sindacato nel quale è iscritto il danneggiato è tenuto a denunciare sempre e tempestivamente le violazioni e le mancanze che possano pregiudicare la salute e la sicurezza del lavoratore. Qualora venga provato che il sindacato fosse, o avrebbe dovuto essere con la normale diligenza, a conoscenza di situazioni di imperizia/omissione/mancanza delle regole fondamentali della sicurezza del lavoratore, risponde del danno ed è tenuto ad un pagamento standard di 30 volte il salario annuo del danneggiato a titolo di risarcimento forfettario.
Art.8 - L'unico responsabile della sicurezza è il datore di lavoro il quale dovrà garantire un lavoro sicuro .
Il datore di lavoro sarà l'unico responsabile in caso di incidenti.
- Sulle equiparazioni alla condizione di lavoratore subordinato
Art.9 - Questa legge si applica ai lavoratori subordinati e a tutti i prestatori d'opera di fatto equiparabili ad essi.
articolo 10: ogni lavoratore che venga scoperto a truffare fingendo di infortunarsi sul lavoro sarà severamente punito con sanzioni pecuniarie e/o carcere pari ad un anno di recusione e 600 euro di multa.
Ultima modifica di vincenzomitico705 il Gio 23 Set 2010 - 12:19 - modificato 1 volta.
Ospite- Ospite
Re: DDL : sicurezza sul lavoro
per me va bene! però lo devo leggere meglio!!
PAOLO95- Il forum è la mia vita
- Numero di messaggi : 1409
Data d'iscrizione : 28.04.10
Età : 29
Località : san benedetto del tronto
Re: DDL : sicurezza sul lavoro
PAOLO95 ha scritto:per me va bene! però lo devo leggere meglio!!
perfetto !
Ospite- Ospite
Re: DDL : sicurezza sul lavoro
Io modificherei l'art. 8........ è vero che i dipendenti devono fare di tutto affinchè la loro sicurezza sia garantita, ma a volte è difficile affermare questo diritto in quanto si rischia il licenziamento, quindi io non metterei delle pene sui dipendenti, ma la responsabilità totale la darei al datore di lavoro.............. unico a pagare in ogni caso.
sibono- Ministro
- Numero di messaggi : 2076
Data d'iscrizione : 15.12.09
Re: DDL : sicurezza sul lavoro
essendo passati i 3 giorni posto il DDL sotto la visione del presidente della republica !
chiudo questo post se volete commentare commentate andate nella sezione richieste DDL
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