Legge n. 301/2010 - Misure sulle intercettazioni
Pagina 1 di 1
Legge n. 301/2010 - Misure sulle intercettazioni
Proposta di legge concernente una riforma della disciplina delle intercettazioni
Premessa:
Il presente disegno di legge introduce una riforma della disciplina delle intercettazioni con l’obiettivo di garantire un equo bilanciamento tra il diritto alla riservatezza, le esigenze investigative e i diritti di cronaca e all’informazione.
Articolo 1: obbligo di garantire la riservatezza individuale dei soggetti coinvolti nelle intercettazioni
L’obiettivo di garantire la riservatezza individuale, contemperandola con la tutela del segreto e delle esigenze investigative, nonché con il diritto di e all’informazione, è perseguito attraverso le seguenti misure:
a) Obbligo di eliminazione delle intercettazioni non rilevanti ai fini delle indagini sia per il PM che per il gip (Giudice delle indagini preliminari) nonché obbligo di distruzione delle intercettazioni irrilevanti, all’esito di un’udienza in contraddittorio tra le parti, al fine di garantire comunque l’esercizio del diritto alla difesa;
b) Responsabilizzazione del Pubblico Ministero in ordine alla tenuta e alla conservazione dei verbali delle intercettazioni in un apposito archivio, da porre nella sede del Tribunale della città dove è iniziato il procedimento, al fine di impedirne la divulgazione. In caso di violazione degli obblighi di tutela è prevista una sanzione che va dai 10.000 € ai 400.000 € e, nei casi più gravi, una reclusione dai 2 ai 10 anni.
c) Drastica limitazione dei soggetti autorizzati a prendere visione dei verbali delle intercettazioni, così da ridurre il rischio di divulgazione del contenuto (viene istituito un massimo di cinque persone autorizzate a prendere visione di tali verbali).
d) Ogni operazione svolta sugli archivi di intercettazione (compresa l’identificazione dei soggetti che prendono visione dei verbali) viene registrata in appositi Registri. La mancata registrazione in tali Registri comporta una sanzione amministrativa compresa tra 2.000 € a 15.000 € e, nei casi più gravi, comporta la reclusione da 2 mesi a 5 anni.
a) Obbligo di eliminazione delle intercettazioni non rilevanti ai fini delle indagini sia per il PM che per il gip (Giudice delle indagini preliminari) nonché obbligo di distruzione delle intercettazioni irrilevanti, all’esito di un’udienza in contraddittorio tra le parti, al fine di garantire comunque l’esercizio del diritto alla difesa;
b) Responsabilizzazione del Pubblico Ministero in ordine alla tenuta e alla conservazione dei verbali delle intercettazioni in un apposito archivio, da porre nella sede del Tribunale della città dove è iniziato il procedimento, al fine di impedirne la divulgazione. In caso di violazione degli obblighi di tutela è prevista una sanzione che va dai 10.000 € ai 400.000 € e, nei casi più gravi, una reclusione dai 2 ai 10 anni.
c) Drastica limitazione dei soggetti autorizzati a prendere visione dei verbali delle intercettazioni, così da ridurre il rischio di divulgazione del contenuto (viene istituito un massimo di cinque persone autorizzate a prendere visione di tali verbali).
d) Ogni operazione svolta sugli archivi di intercettazione (compresa l’identificazione dei soggetti che prendono visione dei verbali) viene registrata in appositi Registri. La mancata registrazione in tali Registri comporta una sanzione amministrativa compresa tra 2.000 € a 15.000 € e, nei casi più gravi, comporta la reclusione da 2 mesi a 5 anni.
Articolo 2: Regolamentazione delle intercettazioni
a) Si prevede che le operazioni di registrazione siano effettuate per mezzo di impianti installati e custoditi in centri di intercettazione telefonica da istituirsi presso ogni distretto di corte d'appello.
b) Tutte le operazioni di ascolto delle conversazioni devono essere compiute mediante gli impianti installati presso la procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero procedente, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.
c) Per quanto riguarda i costi delle intercettazioni, è prevista la fornitura gratuita da parte delle imprese di comunicazione del servizio richiesto dall’autorità giudiziaria.
b) Tutte le operazioni di ascolto delle conversazioni devono essere compiute mediante gli impianti installati presso la procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero procedente, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.
c) Per quanto riguarda i costi delle intercettazioni, è prevista la fornitura gratuita da parte delle imprese di comunicazione del servizio richiesto dall’autorità giudiziaria.
Articolo 3: divieto di pubblicazione degli atti di intercettazione
a) Si dispone il divieto di pubblicazione anche parziale della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, anche se non più coperti dal segreto e anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero o del giudice per le indagini preliminari, fino alla conclusione delle indagini preliminari. Per chiunque violi queste norme è prevista una multa dai 10.000 € ai 400.000 € e, nei casi più gravi, una reclusione dai 2 ai 10 anni. Tali sanzioni valgono anche nei casi di acceso abusivo di atti del procedimento penale e detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti e nei confronti dei giornalisti che pubblicano intercettazioni relative a fatti del tutto privi di rilevanza pubblica e con modalità lesive della privacy.
b) E’ riconosciuta la possibilità di richiedere al giudice civile l’adozione di una misura risarcitoria in favore del cittadino la cui dignità sia violata attraverso la diffusione illecita di intercettazioni o attraverso la pubblicazione di esse da parte degli organi di stampa, in assenza di una pronuncia di condanna.
c) E’ previsto il divieto di trascrizione di quelle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente persone, fatti o circostanze estranei alle indagini, e che il giudice disponga che i nominativi e i riferimenti identificativi, di soggetti estranei alle indagini, siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede
b) E’ riconosciuta la possibilità di richiedere al giudice civile l’adozione di una misura risarcitoria in favore del cittadino la cui dignità sia violata attraverso la diffusione illecita di intercettazioni o attraverso la pubblicazione di esse da parte degli organi di stampa, in assenza di una pronuncia di condanna.
c) E’ previsto il divieto di trascrizione di quelle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente persone, fatti o circostanze estranei alle indagini, e che il giudice disponga che i nominativi e i riferimenti identificativi, di soggetti estranei alle indagini, siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede
Articolo 4: Conservazione degli atti ritenuti non rilevanti
a) tutti gli atti relativi alle intercettazioni irrilevanti in quanto riguardanti fatti o circostanze estranei alle indagini, ovvero quelli di cui è vietata l'utilizzazione, devono invece confluire nell'archivio riservato.
b) Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine stabilito, hanno facoltà di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato, ascoltare le registrazioni, indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali si chieda l'acquisizione e di contro, quelle ritenute irrilevanti. riservato.
c) E’ prevista l’istituzione di un apposito archivio riservato nel quale il pubblico ministero deve custodire i verbali e le registrazioni ed il cui accesso è consentito ai difensori delle parti solo per la verifica della completezza del materiale acquisito e per la eventuale richiesta al giudice di integrazione. La documentazione relativa alle intercettazioni non rilevanti è custodita nell'archivio riservato fino alla decisione non più soggetta ad impugnazione ed è coperta da segreto. Nel medesimo archivio sono destinati a confluire anche i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni rilevanti, una volta effettuata la trascrizione.
d) E’ fatto obbligo al Pubblico Ministero presentare al giudice solo le conversazioni che considera rilevanti e il giudice deve restituire quelle ritenute non rilevanti.
e) Si prevede, altresì, che dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza del provvedimento, si consente ai difensori di estrarre copia soltanto delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.
f) È disciplinata la facoltà di accesso all'archivio riservato da parte del giudice anche nel corso dell'udienza preliminare e successivamente alla chiusura delle indagini preliminari: Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su specifica e motivata richiesta delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza.
g) Il giudice è obbligato a disporre la distruzione della documentazione custodita nell'archivio riservato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, ovvero in seguito al decorso dei termini di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto, nei casi di intervenuta archiviazione. Si prevede inoltre che, anche prima del decorso dei termini suddetti, gli interessati possano chiedere la distruzione della documentazione non rilevante per il procedimento. In tale caso il giudice, prima di decidere, deve ascoltare le parti. Diversamente, nel caso di documentazione assolutamente estranea alle indagini, è consentito al giudice di disporre la distruzione anticipata, con eccezione dei procedimenti giudiziari per delitti di terrorismo o criminalità organizzata. In relazione a queste ultime due ipotesi si seguono i tempi e la procedura ordinari.
b) Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine stabilito, hanno facoltà di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato, ascoltare le registrazioni, indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali si chieda l'acquisizione e di contro, quelle ritenute irrilevanti. riservato.
c) E’ prevista l’istituzione di un apposito archivio riservato nel quale il pubblico ministero deve custodire i verbali e le registrazioni ed il cui accesso è consentito ai difensori delle parti solo per la verifica della completezza del materiale acquisito e per la eventuale richiesta al giudice di integrazione. La documentazione relativa alle intercettazioni non rilevanti è custodita nell'archivio riservato fino alla decisione non più soggetta ad impugnazione ed è coperta da segreto. Nel medesimo archivio sono destinati a confluire anche i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni rilevanti, una volta effettuata la trascrizione.
d) E’ fatto obbligo al Pubblico Ministero presentare al giudice solo le conversazioni che considera rilevanti e il giudice deve restituire quelle ritenute non rilevanti.
e) Si prevede, altresì, che dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza del provvedimento, si consente ai difensori di estrarre copia soltanto delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.
f) È disciplinata la facoltà di accesso all'archivio riservato da parte del giudice anche nel corso dell'udienza preliminare e successivamente alla chiusura delle indagini preliminari: Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su specifica e motivata richiesta delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza.
g) Il giudice è obbligato a disporre la distruzione della documentazione custodita nell'archivio riservato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, ovvero in seguito al decorso dei termini di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto, nei casi di intervenuta archiviazione. Si prevede inoltre che, anche prima del decorso dei termini suddetti, gli interessati possano chiedere la distruzione della documentazione non rilevante per il procedimento. In tale caso il giudice, prima di decidere, deve ascoltare le parti. Diversamente, nel caso di documentazione assolutamente estranea alle indagini, è consentito al giudice di disporre la distruzione anticipata, con eccezione dei procedimenti giudiziari per delitti di terrorismo o criminalità organizzata. In relazione a queste ultime due ipotesi si seguono i tempi e la procedura ordinari.
Primo Firmatario
Thomas
Secondo Firmatario
Roberto Belli
Thomas
Secondo Firmatario
Roberto Belli
Argomenti simili
» Legge n. 103/2010 - Misure in materia di delocalizzazioni
» legge n. 102/2010 - Misure contro la disoccupazione
» Legge n. 208/2010 - Misure contro la discriminazione nelle scuole
» [DDL N.20][Giustizia]Misure sulle intercettazioni
» [DDL N.20][Giustizia]Misure sulle intercettazioni
» legge n. 102/2010 - Misure contro la disoccupazione
» Legge n. 208/2010 - Misure contro la discriminazione nelle scuole
» [DDL N.20][Giustizia]Misure sulle intercettazioni
» [DDL N.20][Giustizia]Misure sulle intercettazioni
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.