[DDL N.20][Giustizia]Misure sulle intercettazioni
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[DDL N.20][Giustizia]Misure sulle intercettazioni
E' convocata dalle ore 6.15 di venerdì 14 maggio alle ore 6.15 di lunedì 17 maggio maggio la ventunesima seduta della Camera dei Deputati dove si vota il DDL N.20. Vista l'importanza dell'evento confido nella partecipazione di tutti i deputati.
Proposta di legge concernente una riforma della disciplina delle intercettazioni
Premessa:
Il presente disegno di legge introduce una riforma della disciplina delle intercettazioni con l’obiettivo di garantire un equo bilanciamento tra il diritto alla riservatezza, le esigenze investigative e i diritti di cronaca e all’informazione.
Articolo 1: obbligo di garantire la riservatezza individuale dei soggetti coinvolti nelle intercettazioni
L’obiettivo di garantire la riservatezza individuale, contemperandola con la tutela del segreto e delle esigenze investigative, nonché con il diritto di e all’informazione, è perseguito attraverso le seguenti misure:
a) Obbligo di eliminazione delle intercettazioni non rilevanti ai fini delle indagini sia per il PM che per il gip (Giudice delle indagini preliminari) nonché obbligo di distruzione delle intercettazioni irrilevanti, all’esito di un’udienza in contraddittorio tra le parti, al fine di garantire comunque l’esercizio del diritto alla difesa;
b) Responsabilizzazione del Pubblico Ministero in ordine alla tenuta e alla conservazione dei verbali delle intercettazioni in un apposito archivio, da porre nella sede del Tribunale della città dove è iniziato il procedimento, al fine di impedirne la divulgazione. In caso di violazione degli obblighi di tutela è prevista una sanzione che va dai 10.000 € ai 400.000 € e, nei casi più gravi, una reclusione dai 2 ai 10 anni.
c) Drastica limitazione dei soggetti autorizzati a prendere visione dei verbali delle intercettazioni, così da ridurre il rischio di divulgazione del contenuto (viene istituito un massimo di cinque persone autorizzate a prendere visione di tali verbali).
d) Ogni operazione svolta sugli archivi di intercettazione (compresa l’identificazione dei soggetti che prendono visione dei verbali) viene registrata in appositi Registri. La mancata registrazione in tali Registri comporta una sanzione amministrativa compresa tra 2.000 € a 15.000 € e, nei casi più gravi, comporta la reclusione da 2 mesi a 5 anni.
a) Obbligo di eliminazione delle intercettazioni non rilevanti ai fini delle indagini sia per il PM che per il gip (Giudice delle indagini preliminari) nonché obbligo di distruzione delle intercettazioni irrilevanti, all’esito di un’udienza in contraddittorio tra le parti, al fine di garantire comunque l’esercizio del diritto alla difesa;
b) Responsabilizzazione del Pubblico Ministero in ordine alla tenuta e alla conservazione dei verbali delle intercettazioni in un apposito archivio, da porre nella sede del Tribunale della città dove è iniziato il procedimento, al fine di impedirne la divulgazione. In caso di violazione degli obblighi di tutela è prevista una sanzione che va dai 10.000 € ai 400.000 € e, nei casi più gravi, una reclusione dai 2 ai 10 anni.
c) Drastica limitazione dei soggetti autorizzati a prendere visione dei verbali delle intercettazioni, così da ridurre il rischio di divulgazione del contenuto (viene istituito un massimo di cinque persone autorizzate a prendere visione di tali verbali).
d) Ogni operazione svolta sugli archivi di intercettazione (compresa l’identificazione dei soggetti che prendono visione dei verbali) viene registrata in appositi Registri. La mancata registrazione in tali Registri comporta una sanzione amministrativa compresa tra 2.000 € a 15.000 € e, nei casi più gravi, comporta la reclusione da 2 mesi a 5 anni.
Articolo 2: Regolamentazione delle intercettazioni
a) Si prevede che le operazioni di registrazione siano effettuate per mezzo di impianti installati e custoditi in centri di intercettazione telefonica da istituirsi presso ogni distretto di corte d'appello.
b) Tutte le operazioni di ascolto delle conversazioni devono essere compiute mediante gli impianti installati presso la procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero procedente, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.
c) Per quanto riguarda i costi delle intercettazioni, è prevista la fornitura gratuita da parte delle imprese di comunicazione del servizio richiesto dall’autorità giudiziaria.
b) Tutte le operazioni di ascolto delle conversazioni devono essere compiute mediante gli impianti installati presso la procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero procedente, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.
c) Per quanto riguarda i costi delle intercettazioni, è prevista la fornitura gratuita da parte delle imprese di comunicazione del servizio richiesto dall’autorità giudiziaria.
Articolo 3: divieto di pubblicazione degli atti di intercettazione
a) Si dispone il divieto di pubblicazione anche parziale della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, anche se non più coperti dal segreto e anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero o del giudice per le indagini preliminari, fino alla conclusione delle indagini preliminari. Per chiunque violi queste norme è prevista una multa dai 10.000 € ai 400.000 € e, nei casi più gravi, una reclusione dai 2 ai 10 anni. Tali sanzioni valgono anche nei casi di acceso abusivo di atti del procedimento penale e detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti e nei confronti dei giornalisti che pubblicano intercettazioni relative a fatti del tutto privi di rilevanza pubblica e con modalità lesive della privacy.
b) E’ riconosciuta la possibilità di richiedere al giudice civile l’adozione di una misura risarcitoria in favore del cittadino la cui dignità sia violata attraverso la diffusione illecita di intercettazioni o attraverso la pubblicazione di esse da parte degli organi di stampa, in assenza di una pronuncia di condanna.
c) E’ previsto il divieto di trascrizione di quelle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente persone, fatti o circostanze estranei alle indagini, e che il giudice disponga che i nominativi e i riferimenti identificativi, di soggetti estranei alle indagini, siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede
b) E’ riconosciuta la possibilità di richiedere al giudice civile l’adozione di una misura risarcitoria in favore del cittadino la cui dignità sia violata attraverso la diffusione illecita di intercettazioni o attraverso la pubblicazione di esse da parte degli organi di stampa, in assenza di una pronuncia di condanna.
c) E’ previsto il divieto di trascrizione di quelle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente persone, fatti o circostanze estranei alle indagini, e che il giudice disponga che i nominativi e i riferimenti identificativi, di soggetti estranei alle indagini, siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede
Articolo 4: Conservazione degli atti ritenuti non rilevanti
a) tutti gli atti relativi alle intercettazioni irrilevanti in quanto riguardanti fatti o circostanze estranei alle indagini, ovvero quelli di cui è vietata l'utilizzazione, devono invece confluire nell'archivio riservato.
b) Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine stabilito, hanno facoltà di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato, ascoltare le registrazioni, indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali si chieda l'acquisizione e di contro, quelle ritenute irrilevanti. riservato.
c) E’ prevista l’istituzione di un apposito archivio riservato nel quale il pubblico ministero deve custodire i verbali e le registrazioni ed il cui accesso è consentito ai difensori delle parti solo per la verifica della completezza del materiale acquisito e per la eventuale richiesta al giudice di integrazione. La documentazione relativa alle intercettazioni non rilevanti è custodita nell'archivio riservato fino alla decisione non più soggetta ad impugnazione ed è coperta da segreto. Nel medesimo archivio sono destinati a confluire anche i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni rilevanti, una volta effettuata la trascrizione.
d) E’ fatto obbligo al Pubblico Ministero presentare al giudice solo le conversazioni che considera rilevanti e il giudice deve restituire quelle ritenute non rilevanti.
e) Si prevede, altresì, che dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza del provvedimento, si consente ai difensori di estrarre copia soltanto delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.
f) È disciplinata la facoltà di accesso all'archivio riservato da parte del giudice anche nel corso dell'udienza preliminare e successivamente alla chiusura delle indagini preliminari: Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su specifica e motivata richiesta delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza.
g) Il giudice è obbligato a disporre la distruzione della documentazione custodita nell'archivio riservato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, ovvero in seguito al decorso dei termini di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto, nei casi di intervenuta archiviazione. Si prevede inoltre che, anche prima del decorso dei termini suddetti, gli interessati possano chiedere la distruzione della documentazione non rilevante per il procedimento. In tale caso il giudice, prima di decidere, deve ascoltare le parti. Diversamente, nel caso di documentazione assolutamente estranea alle indagini, è consentito al giudice di disporre la distruzione anticipata, con eccezione dei procedimenti giudiziari per delitti di terrorismo o criminalità organizzata. In relazione a queste ultime due ipotesi si seguono i tempi e la procedura ordinari.
b) Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine stabilito, hanno facoltà di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato, ascoltare le registrazioni, indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali si chieda l'acquisizione e di contro, quelle ritenute irrilevanti. riservato.
c) E’ prevista l’istituzione di un apposito archivio riservato nel quale il pubblico ministero deve custodire i verbali e le registrazioni ed il cui accesso è consentito ai difensori delle parti solo per la verifica della completezza del materiale acquisito e per la eventuale richiesta al giudice di integrazione. La documentazione relativa alle intercettazioni non rilevanti è custodita nell'archivio riservato fino alla decisione non più soggetta ad impugnazione ed è coperta da segreto. Nel medesimo archivio sono destinati a confluire anche i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni rilevanti, una volta effettuata la trascrizione.
d) E’ fatto obbligo al Pubblico Ministero presentare al giudice solo le conversazioni che considera rilevanti e il giudice deve restituire quelle ritenute non rilevanti.
e) Si prevede, altresì, che dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza del provvedimento, si consente ai difensori di estrarre copia soltanto delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.
f) È disciplinata la facoltà di accesso all'archivio riservato da parte del giudice anche nel corso dell'udienza preliminare e successivamente alla chiusura delle indagini preliminari: Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su specifica e motivata richiesta delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza.
g) Il giudice è obbligato a disporre la distruzione della documentazione custodita nell'archivio riservato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, ovvero in seguito al decorso dei termini di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto, nei casi di intervenuta archiviazione. Si prevede inoltre che, anche prima del decorso dei termini suddetti, gli interessati possano chiedere la distruzione della documentazione non rilevante per il procedimento. In tale caso il giudice, prima di decidere, deve ascoltare le parti. Diversamente, nel caso di documentazione assolutamente estranea alle indagini, è consentito al giudice di disporre la distruzione anticipata, con eccezione dei procedimenti giudiziari per delitti di terrorismo o criminalità organizzata. In relazione a queste ultime due ipotesi si seguono i tempi e la procedura ordinari.
Primo Firmatario
Thomas
Secondo Firmatario
Roberto Belli
Thomas
Secondo Firmatario
Roberto Belli
Re: [DDL N.20][Giustizia]Misure sulle intercettazioni
coerentemente con quello che l'udc aveva detto nella sezione di unione democratica votiamo si a questo ddl!
Zucchetto- Malato del forum
- Numero di messaggi : 3401
Data d'iscrizione : 17.11.09
Re: [DDL N.20][Giustizia]Misure sulle intercettazioni
DDL approvato alla Camera.
Ora è al vaglio del Senato.
Ora è al vaglio del Senato.
Re: [DDL N.20][Giustizia]Misure sulle intercettazioni
METTERE IN VOTAZIONE I DDL ALLA FINE DELLA SETTIMANA QUANDO LA MAGGIOR PARTE DEI PARLAMENTARI POTREBBERO ESSERE ASSENTI......................... SIETE GRANDI IN QUESTO MODO VI ASSICURATE IL SOSTEGNO DEI POCHI CHE ANCORA CREDONO IN VOI
DIMISSIONI................. DIMISSIONI................. DIMISSIONI............
DIMISSIONI................. DIMISSIONI................. DIMISSIONI............
sibono- Ministro
- Numero di messaggi : 2076
Data d'iscrizione : 15.12.09
Re: [DDL N.20][Giustizia]Misure sulle intercettazioni
sibono ha scritto:METTERE IN VOTAZIONE I DDL ALLA FINE DELLA SETTIMANA QUANDO LA MAGGIOR PARTE DEI PARLAMENTARI POTREBBERO ESSERE ASSENTI......................... SIETE GRANDI IN QUESTO MODO VI ASSICURATE IL SOSTEGNO DEI POCHI CHE ANCORA CREDONO IN VOI
DIMISSIONI................. DIMISSIONI................. DIMISSIONI............
Ti rispondo citando due articoli dello Statuto:
Articolo 5 comma p:
p) Il Presidente del Consiglio è obbligato a convocare una seduta parlamentare quando chiunque utente abbia presentato un DDL (sempre che questo sia stato accettato dal Presidente della Repubblica). Le sedute parlamentari devono avere la durata di tre giorni consecutivi. Le sedute si possono svolgere anche nei giorni festivi, oltre che feriali.
La seduta si è svolta per due giorni feriali e un solo giorno festivo.
Articolo 8 commi f e g:
f) I parlamentari sono tenuti a partecipare a tutte le sedute di Res Publica. Nel caso in cui un parlamentare, senza preavviso, non partecipa a quattro sedute consecutive (o per più di un mese di assenza) sarà valutata la sua ammonizione da parte della corte costituzionale di giustizia e dal Presidente della Repubblica. Se si ripete il caso, il parlamentare si dichiara destituito automaticamente dal suo incarico. Il suo seggio potrà essere sostituito da un componente deciso dal partito di provenienza.
L'ammonizione di un parlamentare, qualora questo non venga mai espulso, sussiste per due legislature consecutive dopo di che l'ammonizione decade.
g) Gli onorevoli hanno diritto a non partecipare ad alcune sedute parlamentari per motivi di salute, vacanze, studio, ecc… In tal caso devono avvisare il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio almeno due giorni prima dell’inizio della seduta e quest’ultimo deve comunicarlo a tutti gli altri parlamentari tramite il sito web.
L'ammonizione di un parlamentare, qualora questo non venga mai espulso, sussiste per due legislature consecutive dopo di che l'ammonizione decade.
g) Gli onorevoli hanno diritto a non partecipare ad alcune sedute parlamentari per motivi di salute, vacanze, studio, ecc… In tal caso devono avvisare il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio almeno due giorni prima dell’inizio della seduta e quest’ultimo deve comunicarlo a tutti gli altri parlamentari tramite il sito web.
Visto che è dal 1 maggio che tutti sanno che era convocata la seduta per la giornata di venerdì (e io a chi ha scelto di aderire al servizio "News sulle sedute dalla Camera" invio un MP qualche giorno prima della seduta ricordando ai parlamentari di prendervi parte) e visto che nessuno mi ha comunicato eventuali assenze nel periodo citato ho convocato la seduta nel pieno rispetto dello Statuto di Res Publica. E poi una motivazione più pratica c'è: di solito convoco la seduta alla Camera il lunedì e quella del senato il giovedì ma visto che il 21 maggio vado all'estero e non posso convocare sedute l'ho fatto venerdì scorso.
Questa è l'ultima volta che rispondo a questi tuoi inutili interventi infondati. La prossima volta ti consiglio di leggerti bene lo Statuto prima di sparare a zero senza neanche conoscere quello che è permesso fare e quello che non è permesso fare in questo forum.
Re: [DDL N.20][Giustizia]Misure sulle intercettazioni
Si può sempre usare il buon senso anche nel programmare le sedute.. e siccome siete in piena crisi............. anche se zucchetto poi continua a sostenervi.......... allora ogni vostra mossa è sempre programmata............
sibono- Ministro
- Numero di messaggi : 2076
Data d'iscrizione : 15.12.09
Re: [DDL N.20][Giustizia]Misure sulle intercettazioni
sibono ha scritto:METTERE IN VOTAZIONE I DDL ALLA FINE DELLA SETTIMANA QUANDO LA MAGGIOR PARTE DEI PARLAMENTARI POTREBBERO ESSERE ASSENTI......................... SIETE GRANDI IN QUESTO MODO VI ASSICURATE IL SOSTEGNO DEI POCHI CHE ANCORA CREDONO IN VOI
DIMISSIONI................. DIMISSIONI................. DIMISSIONI............
Io ho votato no, ed era risaputo, per cui nessuno dell'opposizione ha dato il proprio voto, quella è la vergogna!
pized85- Onorevole
- Numero di messaggi : 572
Data d'iscrizione : 23.06.09
Re: [DDL N.20][Giustizia]Misure sulle intercettazioni
hai ragione pized..............
sibono- Ministro
- Numero di messaggi : 2076
Data d'iscrizione : 15.12.09
Re: [DDL N.20][Giustizia]Misure sulle intercettazioni
sibono ha scritto:Si può sempre usare il buon senso anche nel programmare le sedute.. e siccome siete in piena crisi............. anche se zucchetto poi continua a sostenervi.......... allora ogni vostra mossa è sempre programmata............
Il buon senso è stato usato. Ti ricordo che le sedute sono state programmate prima della "crisi". E' dal 1 maggio che è stato reso noto il programma delle sedute.
Buon senso significa anche che un parlamentare che non può partecipare ad una seduta avvisasse.
Buon senso significa anche evitare di scrivire in maiuscolo (che nel forum equivale ad urlare).
Buon senso significa anche rispettare le scelte di altri politici (Zucchetto) e votare i DDL per quello che si crede (non votare contrari solo perchè la proposta è fatta da governo in "crisi")
Buon senso significa anche rispondere al dialogo tra maggioranza e opposizione che hai sempre voluto (e non sbarrare la strada ad ogni modifica allo statuto come hai fatto tu).
E con questo chiudo.
Quando farai interventi seri e costruttivi ti risponderò.
Re: [DDL N.20][Giustizia]Misure sulle intercettazioni
per qunato riguarda il maiuscolo chiedo scusa ma è un mio vizio scrivere in questo modo e dimentico sempre che potrebbe essere inteso come urlare.
Solo nel gridare dimissione si deve intendere "urlato"
Per quanto riguarda la modifica dello statuto ho sostenuto dall'inizio che non condivido le modifiche che volete apportare............... e non condividere non significa non favorire il dialogo. Ho detto dall'inizio di formare una commissione apposita per modificare lo statuto ma invece presentate un qualcosa cotto e mangiato dove modificate delle parti marginali, a mio avviso, che non portano a nessun miglioramento ma solo a sistemare delle posizioni politiche ottenute al momento del voto.
Solo nel gridare dimissione si deve intendere "urlato"
Per quanto riguarda la modifica dello statuto ho sostenuto dall'inizio che non condivido le modifiche che volete apportare............... e non condividere non significa non favorire il dialogo. Ho detto dall'inizio di formare una commissione apposita per modificare lo statuto ma invece presentate un qualcosa cotto e mangiato dove modificate delle parti marginali, a mio avviso, che non portano a nessun miglioramento ma solo a sistemare delle posizioni politiche ottenute al momento del voto.
sibono- Ministro
- Numero di messaggi : 2076
Data d'iscrizione : 15.12.09
Re: [DDL N.20][Giustizia]Misure sulle intercettazioni
sibono ha scritto:per qunato riguarda il maiuscolo chiedo scusa ma è un mio vizio scrivere in questo modo e dimentico sempre che potrebbe essere inteso come urlare.
Solo nel gridare dimissione si deve intendere "urlato"
Per quanto riguarda la modifica dello statuto ho sostenuto dall'inizio che non condivido le modifiche che volete apportare............... e non condividere non significa non favorire il dialogo. Ho detto dall'inizio di formare una commissione apposita per modificare lo statuto ma invece presentate un qualcosa cotto e mangiato dove modificate delle parti marginali, a mio avviso, che non portano a nessun miglioramento ma solo a sistemare delle posizioni politiche ottenute al momento del voto.
Anche se mi dimetto, il posto (vedi Statuto) verrà preso da un parlamentare scelto dal Presidente della Repubblica in accordo con il partito di maggioranza (PD). Quindi per te la situazione non cambierebbe.
Riguardo alle modifiche tu hai detto che non accetti modifiche proposte da un governo in crisi. Non hai mai parlato di una commissione apposita. E poi se non condividi proponi modifiche. Invece non lo hai fatto. Vuoi il presidenzialismo ma non presenti nessuna proposta a riguardo. Questo significa non favorire il dialogo.
Come hai fatto anche con il DDL N.17 hai rifiutato il DDL sulle modifiche allo Statuto solo perchè secondo te non possono essere proposte da governo in "crisi".
Re: [DDL N.20][Giustizia]Misure sulle intercettazioni
certo ma poi dopo che avviene la scelta del nuovo presidente del consiglio si deve presentare alla camera per la fiducia.................. la dai per scontata?
sibono- Ministro
- Numero di messaggi : 2076
Data d'iscrizione : 15.12.09
Re: [DDL N.20][Giustizia]Misure sulle intercettazioni
sibono ha scritto:certo ma poi dopo che avviene la scelta del nuovo presidente del consiglio si deve presentare alla camera per la fiducia.................. la dai per scontata?
No, non si deve presentare la fiducia.
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