Legge n. 208/2010 - Misure contro la discriminazione nelle scuole
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Legge n. 208/2010 - Misure contro la discriminazione nelle scuole
Proposta di legge concernente l’adozione di misure per impedire qualsiasi forma di discriminazione nelle scuole italiane
Premessa
Secondo le ultime indagini della Commissione Europea, il fenomeno di discriminazione è aumentato in maniera decisa nel 2009: 1 persona su 6 in Europa dichiara di essere stata vittima di discriminazioni durante l’anno preso in riferimento. Anche l’Italia rientra in questo contesto: d’altronde anche nel nostro paese, negli ultimi tempi, non sono mancati episodi di discriminazione e razzismo. Con questa legge si vogliono istituire corsi di convivenza specifici per gli studenti italiani in modo di fermare sul nascere episodi di discriminazione, nonché odio e pregiudizio.
Articolo 1: Corsi di convivenza civile
Le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado (scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado) hanno l’obbligo di svolgere per almeno un’unità oraria (all’interno delle ore di italiano previste) alla settimana una lezione di Convivenza Civile, che tratti innanzitutto la conoscenza della Costituzione e dei Diritti Umani e sensibilizzino gli studenti alla tolleranza etnica, all’educazione alla pace, a una cittadinanza attiva e a un futuro sostenibile. Tali corsi devono essere tenuti dal professore di italiano nelle ore curriculari di lezione. Il professore può prelevare materiale da mostrare agli studenti (immagini, filmati, documenti) sul sito Internet del Ministero per le pari opportunità e su quello del Ministero dell'Istruzione.
Articolo 2: Episodi di discriminazione nelle scuole
Le Istituzioni Scolastiche hanno il dovere di prevenire ogni forma di discriminazione, violenza verbale e/o fisica manifestata da studenti, personale non docente e personale docente nei confronti di un individuo attivo all’attività scolastica, sia essa implicita o esplicita. Il Dirigente deve accertare le accuse attribuite a una persona fisica. Ogni violazione del divieto è punita disciplinarmente.
Nel caso il trasgressore sia un alunno:
- Al primo richiamo il Dirigente deve tempestivamente avvertire per iscritto i genitori, che devono firmare la comunicazione per presa visione e con essi fisserà un colloquio. Al termine del colloquio il Dirigente ha la facoltà di punire l’alunno incriminato con un giorno di sospensione dell’attività didattica (fermo restando che nei casi gravissimi è prevista l’espulsione dalla scuola e l’attuazione di un procedimento penale alle autorità competenti).
- Al secondo richiamo, l’alunno è sospeso automaticamente dall’attività didattica per 15 giorni, durante il quale sarà sottoposto a un intensivo corso di Convivenza Civile fuori dall’orario scolastico e a spese dei genitori dell’alunno (se minorenne) o dell’alunno stesso (se maggiorenne). Qualora l’alunno si rifiuti di frequentare il corso, egli sarà espulso dalla scuola e si aprirà nei suo confronti un procedimento penale alle autorità competenti.
- In tutti i casi, l’alunno incriminato dovrà scusarsi per iscritto con la parte lesa.
Nel caso il trasgressore sia un docente, un ATA o un collaboratore scolastico, si dovrà provvedere a informare tempestivamente il Centro Servizi Amministrativi (ex Provveditorato) competente che provvederà a sua volta a prendere le giuste sanzioni del caso.
Nel caso il trasgressore sia un alunno:
- Al primo richiamo il Dirigente deve tempestivamente avvertire per iscritto i genitori, che devono firmare la comunicazione per presa visione e con essi fisserà un colloquio. Al termine del colloquio il Dirigente ha la facoltà di punire l’alunno incriminato con un giorno di sospensione dell’attività didattica (fermo restando che nei casi gravissimi è prevista l’espulsione dalla scuola e l’attuazione di un procedimento penale alle autorità competenti).
- Al secondo richiamo, l’alunno è sospeso automaticamente dall’attività didattica per 15 giorni, durante il quale sarà sottoposto a un intensivo corso di Convivenza Civile fuori dall’orario scolastico e a spese dei genitori dell’alunno (se minorenne) o dell’alunno stesso (se maggiorenne). Qualora l’alunno si rifiuti di frequentare il corso, egli sarà espulso dalla scuola e si aprirà nei suo confronti un procedimento penale alle autorità competenti.
- In tutti i casi, l’alunno incriminato dovrà scusarsi per iscritto con la parte lesa.
Nel caso il trasgressore sia un docente, un ATA o un collaboratore scolastico, si dovrà provvedere a informare tempestivamente il Centro Servizi Amministrativi (ex Provveditorato) competente che provvederà a sua volta a prendere le giuste sanzioni del caso.
Articolo 3: Quando sussiste una forma di discriminazione
Si ha una forma di discriminazione quando una persona offende un’altra a causa di: religione, opinione politica, provenienza, colore della pelle, cultura, vestiti, rendimento scolastico, orientamento sessuale.
Si intende persona discriminatrice anche quella che inneggia ai totalitarismi che hanno seguito una linea politica razziale. La discriminazione, quindi, non rientra nella libertà di espressione in quanto la prima è un abuso della seconda e mira soltanto alla denigrazione fisica e morale della vittima.
Si intende persona discriminatrice anche quella che inneggia ai totalitarismi che hanno seguito una linea politica razziale. La discriminazione, quindi, non rientra nella libertà di espressione in quanto la prima è un abuso della seconda e mira soltanto alla denigrazione fisica e morale della vittima.
Primo Firmatario
Thomas
Thomas
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