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Governo e Maggioranza bocciati a Diritto Costituzionale

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Governo e Maggioranza bocciati a Diritto Costituzionale Empty Governo e Maggioranza bocciati a Diritto Costituzionale

Messaggio  Ospite Mer 28 Apr 2010 - 7:17

cari lettori di Libero,
voi tutti immagino che sappiate che cosa è il diritto costituzionale? no? dicasi diritto costituzionale quella parte del diritto delle discipline pubblicistiche che studia i rapporti tra organi costituzionali e che studia la costituzione della repubblica italiana.
la maggioranza che c'è ora dimostra di non conoscere il famoso articolo 68. ma non preocupatevi. ci penso io a dirvelo qui sotto.
membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

questo articolo come vedete pone in essere ben due istituti giuridici. istituti giuridici che sono anche riportati su qualunque libro di diritto costituzionale, quindi non è una mia idea. si tratta dell'insindacabilità.
riporto cosa dice i dizionari online della Simone Edizioni
Insindacabilità (d. cost.)
L'(—) è una prerogativa riconosciuta ai parlamentari dall'art. 68 c. 1 Cost., in forza della quale essi non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Questo principio intende salvaguardare la piena libertà di espressione del parlamentare, per evitare quei possibili condizionamenti che potrebbero derivargli dalla consapevolezza di dover rendere conto (in sede penale, civile o disciplinare) dell'attività svolta in Parlamento.
L'art. 3 della L. 140/2003, tuttavia, ha precisato che la tutela prevista dal primo comma dell'art. 68 della Costituzione si applica non solo per l'attività svolta nelle sedi parlamentari, ma anche per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento. Ciò che rileva, ai fini della (—), è dunque il collegamento necessario con le funzioni del Parlamento, cioè l'ambito funzionale entro cui l'atto si iscrive, a prescindere dal suo contenuto comunicativo, che può essere il più vario, ma che in ogni caso deve essere tale da rappresentare esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere (sent. Corte Cost. 120/2004).
L'(—) rappresenta, inoltre, una prerogativa dei giudici della Corte Costituzionale, che, secondo quanto disposto dall'art. 5 L. cost. 1/1953, non sono sindacabili, né possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

questo è il primo istituto giuridico. istituo giuridico fatto pensate un pò, dagli illuministi. e sapete perchè per evitare che chi andava contro al volere del Sovrano (che al tempo era il governo) venisse arbitrariamente preso e arrestato ed eventualmente giustiziato. e nel nostro ordinamento di sicuro, non so o diciamo più giustamente che non ricordo se è così anche degli altri ordinamenti, entra in vigore da quando uno viene eletto al Parlamento. e dura anche una volta decaduta tale carica. ma che birboni questi illuministi. hanno creato l'impunità. come facciamo ora a cacciare una persona dal parlamento?

il secono istituto giuridico che viene fuori dal detto articolo 68 è quello della immunità
di nuovo riporto cosa dice il Dizionari Online della Simone Edizioni
Immunità (d. pen; d. cost.)
Sono particolari prerogative riconosciute a determinate persone (o classi di persone) che adempiono funzioni o ricoprono uffici di particolare importanza. Si sostanziano nell'esentare questi soggetti da ogni conseguenza penale per le attività da essi svolte.
Fra le (—) di diritto interno bisogna segnalare quelle:
— del Presidente della Repubblica, che si concreta nella irresponsabilità per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione. Per i reati comuni, invece, sarebbe esclusa solo la procedibilità in costanza di carica;
— dei parlamentari;
— dei consiglieri regionali, prevista dall'art. 122 Cost., limitata alle opinioni espresse e ai voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni;
— dei giudici costituzionali, che non possono essere assoggettati a procedimento penale senza l'autorizzazione concessa dalla Corte Costituzionale; non possono essere perseguiti per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni né per le opinioni espresse; godono delle (—) accordate ai parlamentari dall'art. 68 Cost.
Le (—) di diritto internazionale riguardano invece: i Capi di Stato estero e i reggenti, il Sommo Pontefice, i Ministri degli affari esteri e i membri stranieri dei tribunali arbitrali, i consoli, i viceconsoli e gli agenti consolari, i diplomatici stranieri, i reparti di truppe straniere, i membri del Parlamento europeo.
(—) diplomatiche (d. internaz.)
Insieme di restrizioni all'esercizio delle prerogative statali, imposte dal diritto internazionale per permettere agli agenti diplomatici di esercitare liberamente le loro funzioni nello Stato che li ospita.
Le (—) sono le seguenti:
— inviolabilità personale: l'agente diplomatico non può essere né arrestato né detenuto dallo Stato ospitante. Quest'ultimo deve proteggerlo, con misure preventive e repressive, da qualunque attacco alla sua persona o ai suoi beni;
— inviolabilità domiciliare: sia la sede della missione diplomatica che l'abitazione privata dell'agente diplomatico non possono essere violate. Queste residenze restano comunque territorio dello Stato accreditante anche se non può esercitarvi, senza il consenso dell'agente diplomatico, alcun atto di coercizione;
— (—) dalla giurisdizione: l'agente diplomatico non può essere tradotto davanti ad un Tribunale, sia civile che penale. Tuttavia, mentre l'immunità dalla giurisdizione penale è assoluta, quella civile conosce delle deroghe che riguardano tra l'altro le azioni reali e possessorie relative ad immobili situati sul territorio dello Stato, e le azioni relative ad una eventuale attività commerciale esercitata dal diplomatico;
— (—) fiscale: questa si applica soltanto alle imposte dirette personali.
(—) parlamentari (d. cost.)
Si tratta di immunità penali riconosciute ai membri di assemblee legislative al fine di garantire il normale svolgimento della funzione parlamentare e l'indipendenza delle stesse assemblee.
In base all'art. 68, co.2 Cost., i parlamentari:
— non possono essere sottoposti a perquisizione personale e domiciliare né essere arrestati o altrimenti privati della libertà personale o mantenuti in detenzione senza autorizzazione della Camera di appartenenza [Autorizzazione (a procedere)], salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna ovvero perché colto nell'atto di commettere un reato per il quale sia previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
— non possono essere soggetti a intercettazione di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza senza autorizzazione della Camera di appartenenza.
La L. Cost. 3/1993 ha abrogato l'istituto dell'autorizzazione della Camera di appartenenza a procedere penalmente contro i parlamentari.
Trattandosi di prerogative, e non di privilegi personali, le (—) sono irrinunciabili.
L'istituto delle (—) costituisce una garanzia affinché il parlamentare possa svolgere il suo mandato in piena indipendenza e senza subire attacchi strumentali da parte dell'autorità giudiziaria. Tuttavia, al pari dell'insindacabilità, tale garanzia non può degenerare in un privilegio personale, tale da porre la sua attività (anche quella non strettamente collegata all'esercizio delle sue funzioni di parlamentare) al riparo da qualunque indagine della magistratura.

questo istituto giuridico viene meno però una volta scaduto il mandato. ma chiunque siede in parlamento non può essere perseguito per i voti o per le parole dette prima della scadenza del mandato.
questi due istituti giuridici stanno alla base del ragionamento che ora faccio.
questo frum è un gioco di simulazione politica. e in un gioo di simulazione che si rispetti si simula tutto. anche le parti negative. e detto per intenderci, qui non s rischia il carcere come rischiano i nostri parlamentari.
quindi un gioco di simulazione politica che si rispetti e che voglia potere fregiarsi di detto nome deve sapere accettare da parte dei suoi utenti anche le intemperanze linguistiche. ovviamente se io arrivassi e dicessi zucchetto o barison ti ammazzo la famiglia lì si deve intervenire. ma dato che ne io ne penso nessun'altro lo dirà mai. quanto meno perchè in quel caso perdi la civiltà completamente.
quindi detto questo se noi vogliamo fregiarci del titolo di gioco di simulazione politica, dato che detto titolo non si può mettere solo sullo statuto perchè sennò uno può anche se vuole fare un forum di simulazione politica dove vige ancora la monarchia, dobbiamo sapere affrontare qualunque ostacolo che incontrano i nostri parlamentari sul loro cammino.
e inoltre qualora non vi convincesse questo ragionamento, che è un ragionamento basato su norme giuridiche che tutti hanno sotto gli occhi se usano un qualsiasi codice oppure se vanno su qualunque sito istiuzionale c'è la sezione Cosituzione, vi ricordo che quando l'Onorevole Barbato, dopo l'attentato a Berlusconi di Tartagia, disse che avrebbe lanciato una statuetta del Duomo di Milano in faccia a Berlusconi per ogni operaio se non ricordo male di Termini Imerese, nessun magistrato o nessuna persona anche se dotata di buon senso ha sporto querela per apologia di reato. dato che dette parole prefigurano quel reato.
quindi a seguito di tutto questo ragionamento e di questo caso ed altri che succedono nelle aule parlamentari da parte dei parlamentari dei gruppi Pd e IdV, io dico che io sto al mio posto. e che nessuno mi può togliere dal mio posto.

qualora non bastasse ricordo che certi atteggiamenti da parte di alcuni esponenti della maggioranza del forum potrebbero avere sul loro capo una denucia per dicriminazione. e poi non vorrei che potesse partire una denuncia anche per altri di voi per violazione della privacy. che visto il clima politico reale dell'ultimo periodo (vedi intercettazioni e body scanner) potrebbe essere lo spunto per il Governo Berlusconi e la maggioranza di avviare misure più pesanti per violazione della privacy.

il direttore di Libero

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