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Legge n. 206/2010 - Pubblicazione in rete dei documenti istituzionali

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Legge n. 206/2010 - Pubblicazione in rete dei documenti istituzionali Empty Legge n. 206/2010 - Pubblicazione in rete dei documenti istituzionali

Messaggio  mikeguerini Lun 19 Apr 2010 - 12:58

Proposta di legge concernente la messa in rete (sul web) di atti e attività istituzionali, norme in materia di trasparenza degli atti comunali e istituzione dell'albo pretorio telematico


Premessa:
La messa in rete di tutti gli atti e le attività istituzionali, nonché l’istituzione dell’albo pretorio telematico, rappresenta un importante esempio di trasparenza di tutte le procedure che riguardano le attività comunali, provinciali, regionali e statali. Allo stesso tempo permette ai cittadini di osservare i bilanci e di conoscere più da vicino tutte le istituzioni che lo rappresentano.

Articolo 1: Istituzioni coinvolte dalla legge
a) Le sedute pubbliche della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali, provinciali e, limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, comunali, nonché le riunioni pubbliche delle rispettive commissioni, sono trasmesse in rete telematica, in modalità audiovisiva, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
b) Entro gli stessi termini, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti pubblicano in rete telematica, in forma integrale, i verbali delle riunioni pubbliche dei relativi consigli non oltre il terzo giorno successivo allo svolgimento delle sedute.
c) Entro il termine di cui al primo comma, sono altresì pubblicati in rete tutti gli atti ed i documenti relativi all'attività degli organi di cui ai commi precedenti.

Articolo 2: Atti e documenti per cui è prevista la messa in rete
Sono pubblicati in rete telematici, nei limiti della legge sulla Privacy, le direttive, le istruzioni, le circolari, i dati di bilancio e, in genere, gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici, ed i concessionari di pubblici servizi.

Articolo 3: Modalità di applicazione del sistema
Il Governo, con apposito regolamento, da emanare entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione della presente legge, determina i sistemi e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.

Articolo 4: Albo pretorio telematico
E' istituito in ogni Comune l'albo pretorio telematico come mezzo ordinario di pubblicazione degli atti comunali che, in base all'ordinamento vigente, devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Articolo 5: Documenti dell’albo pretorio telematico
La pubblicazione all'albo pretorio telematico delle gare d'appalto bandite dai Comuni, tiene luogo di pubblicazione nei quotidiani a diffusione nazionale, qualunque sia la ragione giuridica o la fonte normativa che la dispone, sia in materia di lavori pubblici, che di forniture o servizi.

Articolo 6: Modalità di applicazione dell’albo pretorio telematico
Il Governo deve emanare entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge un apposito regolamento per disciplinare:

a) i tempi di realizzazione, le modalità operative, gli standard informatici, le metodologie ed i criteri procedimentali che devono essere seguiti in fase di informatizzazione degli uffici comunali preposti alla pubblicazione degli atti;
b) le caratteristiche tecnologiche del sito comunale destinato a ricevere in rete gli atti comunali in forma digitalizzata, gli standard telematici, le metodologie di classificazione e codificazione, affinché il servizio stesso possa offrire al cittadino del comune, la completa facoltà di ricerca telematica nella massima semplicità operativa;
c) l'ubicazione in sede nazionale, e le relative specifiche tecniche e metodologiche, del sito telematico destinato a ricevere in forma digitalizzata gli atti in corso di pubblicazione negli albi pretori dei comuni, al fine di offrire al cittadino l'opportunità di conoscere informazioni trasversali di valenza nazionale;
d) l'individuazione delle materie e degli atti che obbligatoriamente ed automaticamente dovranno essere trasmessi dai vari siti telematici comunali al sito nazionale.

Articolo 7: Pubblicazione documenti in forma testuale
I servizi telematici, di cui l’articolo 2 e 5 devono essere fruibili anche in forma testuale.

Primo Firmatario
Thomas.
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