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[DDL N.2][Interno]Pubblicazione in rete dei documenti istituzionali

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Messaggio  Thomas Lun 29 Mar 2010 - 11:58

E' convocata dalle ore 14.00 di lunedì 29 marzo alle ore 14.00 di di giovedì 1 aprile la seconda seduta della Camera dei Deputati dove si vota il DDL N.2. Vista l'importanza dell'evento confido nella partecipazione di tutti i deputati.

Proposta di legge concernente la messa in rete (sul web) di atti e attività istituzionali, norme in materia di trasparenza degli atti comunali e istituzione dell'albo pretorio telematico


Premessa:
La messa in rete di tutti gli atti e le attività istituzionali, nonché l’istituzione dell’albo pretorio telematico, rappresenta un importante esempio di trasparenza di tutte le procedure che riguardano le attività comunali, provinciali, regionali e statali. Allo stesso tempo permette ai cittadini di osservare i bilanci e di conoscere più da vicino tutte le istituzioni che lo rappresentano.

Articolo 1: Istituzioni coinvolte dalla legge
a) Le sedute pubbliche della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali, provinciali e, limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, comunali, nonché le riunioni pubbliche delle rispettive commissioni, sono trasmesse in rete telematica, in modalità audiovisiva, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
b) Entro gli stessi termini, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti pubblicano in rete telematica, in forma integrale, i verbali delle riunioni pubbliche dei relativi consigli non oltre il terzo giorno successivo allo svolgimento delle sedute.
c) Entro il termine di cui al primo comma, sono altresì pubblicati in rete tutti gli atti ed i documenti relativi all'attività degli organi di cui ai commi precedenti.

Articolo 2: Atti e documenti per cui è prevista la messa in rete
Sono pubblicati in rete telematici, nei limiti della legge sulla Privacy, le direttive, le istruzioni, le circolari, i dati di bilancio e, in genere, gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici, ed i concessionari di pubblici servizi.

Articolo 3: Modalità di applicazione del sistema
Il Governo, con apposito regolamento, da emanare entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione della presente legge, determina i sistemi e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.

Articolo 4: Albo pretorio telematico
E' istituito in ogni Comune l'albo pretorio telematico come mezzo ordinario di pubblicazione degli atti comunali che, in base all'ordinamento vigente, devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Articolo 5: Documenti dell’albo pretorio telematico
La pubblicazione all'albo pretorio telematico delle gare d'appalto bandite dai Comuni, tiene luogo di pubblicazione nei quotidiani a diffusione nazionale, qualunque sia la ragione giuridica o la fonte normativa che la dispone, sia in materia di lavori pubblici, che di forniture o servizi.

Articolo 6: Modalità di applicazione dell’albo pretorio telematico
Il Governo deve emanare entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge un apposito regolamento per disciplinare:

a) i tempi di realizzazione, le modalità operative, gli standard informatici, le metodologie ed i criteri procedimentali che devono essere seguiti in fase di informatizzazione degli uffici comunali preposti alla pubblicazione degli atti;
b) le caratteristiche tecnologiche del sito comunale destinato a ricevere in rete gli atti comunali in forma digitalizzata, gli standard telematici, le metodologie di classificazione e codificazione, affinché il servizio stesso possa offrire al cittadino del comune, la completa facoltà di ricerca telematica nella massima semplicità operativa;
c) l'ubicazione in sede nazionale, e le relative specifiche tecniche e metodologiche, del sito telematico destinato a ricevere in forma digitalizzata gli atti in corso di pubblicazione negli albi pretori dei comuni, al fine di offrire al cittadino l'opportunità di conoscere informazioni trasversali di valenza nazionale;
d) l'individuazione delle materie e degli atti che obbligatoriamente ed automaticamente dovranno essere trasmessi dai vari siti telematici comunali al sito nazionale.

Articolo 7: Pubblicazione documenti in forma testuale
I servizi telematici, di cui l’articolo 2 e 5 devono essere fruibili anche in forma testuale.

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Messaggio  Ospite Lun 29 Mar 2010 - 12:22

voto si

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Messaggio  Zucchetto Lun 29 Mar 2010 - 12:24

voto si!
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[DDL N.2][Interno]Pubblicazione in rete dei documenti istituzionali Empty EMENDAMENTO ALLA LEGGE

Messaggio  sibono Mar 30 Mar 2010 - 19:55

Il mio emendamento vuole abolire tutte le registrazioni telematiche per i comuni al di sotto dei 5000 abitanti in quanto ritengo una spesa inutile....... anche perchè le sedute del consiglio comunale di un paese al di sotto di tale popolazione non supera le 2 sedute mensili. I documenti prodotti sono talmente pochi che il cartaceo può rimanere.
CHIEDO LA SOPPRESSIONE DELL'INTERO PARAGRAFO IN ROSSO
Articolo 1: Istituzioni coinvolte dalla legge
a) Le sedute pubbliche della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali, provinciali e, limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, comunali, nonché le riunioni pubbliche delle rispettive commissioni, sono trasmesse in rete telematica, in modalità audiovisiva, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
b) Entro gli stessi termini, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti pubblicano in rete telematica, in forma integrale, i verbali delle riunioni pubbliche dei relativi consigli non oltre il terzo giorno successivo allo svolgimento delle sedute.
c) Entro il termine di cui al primo comma, sono altresì pubblicati in rete tutti gli atti ed i documenti relativi all'attività degli organi di cui ai commi precedenti.
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Messaggio  pized85 Mar 30 Mar 2010 - 20:46

sibono ha scritto:Il mio emendamento vuole abolire tutte le registrazioni telematiche per i comuni al di sotto dei 5000 abitanti in quanto ritengo una spesa inutile....... anche perchè le sedute del consiglio comunale di un paese al di sotto di tale popolazione non supera le 2 sedute mensili. I documenti prodotti sono talmente pochi che il cartaceo può rimanere.
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Articolo 1: Istituzioni coinvolte dalla legge
a) Le sedute pubbliche della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali, provinciali e, limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, comunali, nonché le riunioni pubbliche delle rispettive commissioni, sono trasmesse in rete telematica, in modalità audiovisiva, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
b) Entro gli stessi termini, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti pubblicano in rete telematica, in forma integrale, i verbali delle riunioni pubbliche dei relativi consigli non oltre il terzo giorno successivo allo svolgimento delle sedute.
c) Entro il termine di cui al primo comma, sono altresì pubblicati in rete tutti gli atti ed i documenti relativi all'attività degli organi di cui ai commi precedenti.


Sono d´accordo ancheper i discorsi giá fatti internamente al partito...ci possono essere diversi comuni sotto i 5000 abitanti senza una rete diponibile...
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Messaggio  Thomas Mar 30 Mar 2010 - 21:03

D'accordo anch'io.

Invito il Presidente della Repubblica a verificare la costituzionalità dell'emendamento. Se questo venisse giudicato ammissibile da Daniele Barison la seduta sarà sospesa e si andrà a votare l'emendamento e poi la legge comprensiva dell'eventuale emendamento.
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Messaggio  Zucchetto Mar 30 Mar 2010 - 21:08

d'accordo anche l'udc!
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Messaggio  daniele barison Mar 30 Mar 2010 - 23:39

emendamento costituzionale
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Messaggio  Thomas Mer 31 Mar 2010 - 7:12

Come da articolo 10 fase deliberativa comma a) :

Entro due giorni dalla pubblicazione del DDL nella sezione "Richieste DDL" tutti i gruppi parlamntari possono presentare degli emendamenti al testo originale che devono essere accettati o respinti dal Presidente della Repubblica (dal punto di vista della costituzionalità degli emendamenti). Successivamente il DDL verrà votato prima alla Camera e poi al Senato: si vota ogni singolo emendamento e poi il DDL integrato con gli eventuali emendamenti approvati. Se gli emendamenti dovessero pervenire mentre la seduta è iniziata, questa sarà sospesa e successivamente ci sarà una nuova votazione (sempre con lo stesso metodo e cioè: votazione di ogni singolo emendamento e successivamente votazione del DDL integrato con gli eventuali emendamenti approvati). Ogni partito, lista o coalizione può presentare al massimo quattro emendamenti ad una legge.

Questa seduta è sospesa.

Ho aperto una nuova votazione riguardo l'emendamento dell'on. Sibono e il relativo DDL. Tale votazione rimarrà aperta dalle ore 9.05 di mercoledì 31 marzo alle ore 9.05 di sabato 3 aprile.

Vedere topic appositi.
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