[DDL N.15][Interno]Disposizioni sulla raccolta differenziata
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[DDL N.15][Interno]Disposizioni sulla raccolta differenziata
Ecco il DDL N.15 proposto dall'onorevole Zucchetto.
Premessa:
Articolo 1: Disposizioni sulla raccolta differenziata negli Enti preposti
Articolo 2: Sanzioni per i soggetti che non rispettano le norme sulla raccolta differenziata
Articolo 3: Raccolta differenziata negli uffici della pubblica amministrazione e aree comuni
Articolo 4: Spese delle normative sulla raccolta differenziata
Articolo 5: Gestione delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti
Articolo 6: Controlli e sanzioni per le irregolarità
a) Le imprese addette al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento possono ricevere in qualunque momento un controllo della guardia di finanza disposta dalla stessa o da qualsiasi ente pubblico per accertare che l’impresa segua e rispetti le leggi in materia di smaltimento, raccolta e trasporto dei rifiuti.
b) In caso ci siano irregolarità il responsabile è il sindaco del paese e/o il presidente della provincia e/o il dirigente dell’impresa che possono essere sanzionati con un’ammenda che va dai 2.000 € ai 35.000 €.
Articolo 7: Trasparenza delle aziende pubbliche
a) Le operazioni economiche e giuridiche effettuate dall’azienda devono essere pubblicate sul sito del comune in cui opera l’azienda.
b) I bilanci dell’azienda devono essere pubblicati sul sito del comune in cui opera l’azienda.
c) I proprietari dell’azienda (comune e/o provincia) devono comparire sul sito del comune su cui opera l’azienda con la rispettiva quota di proprietà.
d) Sul sito del comune in cui opera l’azienda deve comparire un elenco con i nomi delle persone occupate nell’azienda con il rispettivo ruolo e per i dipendenti addetti all’amministrazione dell’aziende deve comparire anche lo stipendio annuale.
Presento questo DDL per conto dell'Unione Democratica per Res Publica, come da articolo 10 dello Statuto di Res Publica attualmente in vigore. Spero che lei Presidente Daniele Barison approvi questo DDL nel breve tempo possibile, visto che questo Governo ha intenzione di far esaminare il DDL alla Camera nella data del 25 aprile.
Proposta di legge concernente l'obbligatorietà di Regioni, Provincie, Comuni e Autonomie locali ad aderire alla raccolta differenziata
Premessa:
Siamo in piena crisi molte imprese chiudono, molti cittadini non arrivano a fine mese, le bollette dell’acqua, del gas e dei rifiuti aumentano. La raccolta differenziata dei rifiuti in Italia è del 14,4% contro la media europea che si aggira al 26%. Dato molto importante che nei comuni italiani dove la raccolta dei rifiuti è appaltata ad aziende pubbliche gestite dai comuni la raccolta è molto più efficiente e le bollette sono meno care dei comuni in cui la raccolta è appaltata ad aziende private. Indispensabile anche la raccolta differenziata negli uffici della Pubblica Amminstrazione.
Articolo 1: Disposizioni sulla raccolta differenziata negli Enti preposti
Lo Stato obbliga le Regioni, Province, Comuni e Autonomie Locali a predisporre l'obbligatorietà della raccolta differenziata. Attraverso una capillare campagna di informazioni sulle modalità della differenziazione dei rifiuti, i cittadini hanno l'obbligo di differenziare tutti i rifiuti riciclabili, chi tramite la raccolta "porta a porta", chi con il deposito presso il cassone.
Articolo 2: Sanzioni per i soggetti che non rispettano le norme sulla raccolta differenziata
Verranno studiati dai Comuni opportuni sistemi di controllo e qualora un soggetto sia sorpreso nella errata effettuazione della selezione dei rifiuti, gli sarà comminata un'ammenda che va dai 75 € (nei casi meno gravi) ai 1.000 € (nei casi di inquinamento ambientale - qui si aprirà anche un processo penale la cui sentenza potrà contenere, secondo quanto prescrittto dalla Legge, anche ulteriori sanzioni amministrative ed eventuali preclusioni in carcere).
Articolo 3: Raccolta differenziata negli uffici della pubblica amministrazione e aree comuni
In tutti gli Uffici della Pubblica Amministrazione e in tutte le aree comuni (come piazze, strade, aeroporti e stazioni) saranno disposti cestini differenziati.
Articolo 4: Spese delle normative sulla raccolta differenziata
Le spese per la messa in pratica delle iniziative sulla raccolta differenziata, di cui gli articoli 1 e 3, sono a carico per il 60% dello Stato Italiano e per la restante parte del Comune interessato.
Articolo 5: Gestione delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti
a) Alle imprese private addette al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti non verrà rinnovato l’appalto.
b) L’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti è ha carico di imprese pubbliche la cui proprietà deve essere del comune e/o della provincia.
c) L’azienda addetta del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti non deve avere come obbiettivo principale il lucro ma il corretto funzionamento della raccolta dei rifiuti secondo l’articolo 1, il trasporto e lo smaltimento degli stessi.
b) L’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti è ha carico di imprese pubbliche la cui proprietà deve essere del comune e/o della provincia.
c) L’azienda addetta del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti non deve avere come obbiettivo principale il lucro ma il corretto funzionamento della raccolta dei rifiuti secondo l’articolo 1, il trasporto e lo smaltimento degli stessi.
Articolo 6: Controlli e sanzioni per le irregolarità
a) Le imprese addette al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento possono ricevere in qualunque momento un controllo della guardia di finanza disposta dalla stessa o da qualsiasi ente pubblico per accertare che l’impresa segua e rispetti le leggi in materia di smaltimento, raccolta e trasporto dei rifiuti.
b) In caso ci siano irregolarità il responsabile è il sindaco del paese e/o il presidente della provincia e/o il dirigente dell’impresa che possono essere sanzionati con un’ammenda che va dai 2.000 € ai 35.000 €.
Articolo 7: Trasparenza delle aziende pubbliche
a) Le operazioni economiche e giuridiche effettuate dall’azienda devono essere pubblicate sul sito del comune in cui opera l’azienda.
b) I bilanci dell’azienda devono essere pubblicati sul sito del comune in cui opera l’azienda.
c) I proprietari dell’azienda (comune e/o provincia) devono comparire sul sito del comune su cui opera l’azienda con la rispettiva quota di proprietà.
d) Sul sito del comune in cui opera l’azienda deve comparire un elenco con i nomi delle persone occupate nell’azienda con il rispettivo ruolo e per i dipendenti addetti all’amministrazione dell’aziende deve comparire anche lo stipendio annuale.
Primo Firmatario
Zucchetto
Secondo Firmatario
Alessimaga
Zucchetto
Secondo Firmatario
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