Legge n. 604/2010 - Disposizioni sulla raccolta differenziata
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Legge n. 604/2010 - Disposizioni sulla raccolta differenziata
Proposta di legge concernente l'obbligatorietà di Regioni, Provincie, Comuni e Autonomie locali ad aderire alla raccolta differenziata
Premessa:
Siamo in piena crisi molte imprese chiudono, molti cittadini non arrivano a fine mese, le bollette dell’acqua, del gas e dei rifiuti aumentano. La raccolta differenziata dei rifiuti in Italia è del 14,4% contro la media europea che si aggira al 26%. Dato molto importante che nei comuni italiani dove la raccolta dei rifiuti è appaltata ad aziende pubbliche gestite dai comuni la raccolta è molto più efficiente e le bollette sono meno care dei comuni in cui la raccolta è appaltata ad aziende private. Indispensabile anche la raccolta differenziata negli uffici della Pubblica Amminstrazione.
Articolo 1: Disposizioni sulla raccolta differenziata negli Enti preposti
Lo Stato obbliga le Regioni, Province, Comuni e Autonomie Locali a predisporre l'obbligatorietà della raccolta differenziata. Attraverso una capillare campagna di informazioni sulle modalità della differenziazione dei rifiuti, i cittadini hanno l'obbligo di differenziare tutti i rifiuti riciclabili, chi tramite la raccolta "porta a porta", chi con il deposito presso il cassone.
Articolo 2: Sanzioni per i soggetti che non rispettano le norme sulla raccolta differenziata
Verranno studiati dai Comuni opportuni sistemi di controllo e qualora un soggetto sia sorpreso nella errata effettuazione della selezione dei rifiuti, gli sarà comminata un'ammenda che va dai 75 € (nei casi meno gravi) ai 1.000 € (nei casi di inquinamento ambientale - qui si aprirà anche un processo penale la cui sentenza potrà contenere, secondo quanto prescrittto dalla Legge, anche ulteriori sanzioni amministrative ed eventuali preclusioni in carcere).
Articolo 3: Raccolta differenziata negli uffici della pubblica amministrazione e aree comuni
In tutti gli Uffici della Pubblica Amministrazione e in tutte le aree comuni (come piazze, strade, aeroporti e stazioni) saranno disposti cestini differenziati.
Articolo 4: Spese delle normative sulla raccolta differenziata
Le spese per la messa in pratica delle iniziative sulla raccolta differenziata, di cui gli articoli 1 e 3, sono a carico per il 60% dello Stato Italiano e per la restante parte del Comune interessato.
Articolo 5: Gestione delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti
a) Alle imprese private addette al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti non verrà rinnovato l’appalto.
b) L’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti è ha carico di imprese pubbliche la cui proprietà deve essere del comune e/o della provincia.
c) L’azienda addetta del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti non deve avere come obbiettivo principale il lucro ma il corretto funzionamento della raccolta dei rifiuti secondo l’articolo 1, il trasporto e lo smaltimento degli stessi.
b) L’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti è ha carico di imprese pubbliche la cui proprietà deve essere del comune e/o della provincia.
c) L’azienda addetta del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti non deve avere come obbiettivo principale il lucro ma il corretto funzionamento della raccolta dei rifiuti secondo l’articolo 1, il trasporto e lo smaltimento degli stessi.
Articolo 6: Controlli e sanzioni per le irregolarità
a) Le imprese addette al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento possono ricevere in qualunque momento un controllo della guardia di finanza disposta dalla stessa o da qualsiasi ente pubblico per accertare che l’impresa segua e rispetti le leggi in materia di smaltimento, raccolta e trasporto dei rifiuti.
b) In caso ci siano irregolarità il responsabile è il sindaco del paese e/o il presidente della provincia e/o il dirigente dell’impresa che possono essere sanzionati con un’ammenda che va dai 2.000 € ai 35.000 €.
Articolo 7: Trasparenza delle aziende pubbliche
a) Le operazioni economiche e giuridiche effettuate dall’azienda devono essere pubblicate sul sito del comune in cui opera l’azienda.
b) I bilanci dell’azienda devono essere pubblicati sul sito del comune in cui opera l’azienda.
c) I proprietari dell’azienda (comune e/o provincia) devono comparire sul sito del comune su cui opera l’azienda con la rispettiva quota di proprietà.
d) Sul sito del comune in cui opera l’azienda deve comparire un elenco con i nomi delle persone occupate nell’azienda con il rispettivo ruolo e per i dipendenti addetti all’amministrazione dell’aziende deve comparire anche lo stipendio annuale.
Primo Firmatario
Zucchetto
Secondo Firmatario
Alessimaga
Zucchetto
Secondo Firmatario
Alessimaga
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