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[DDL N.5][Ambiente]Energie rinnovabili

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Messaggio  Thomas Dom 4 Apr 2010 - 20:52

Ecco il DDL N.5 proposto dall'onorevole Thomas.

Presento questo DDL per conto dell'Unione Democratica per Res Publica, come da articolo 10 dello Statuto di Res Publica attualmente in vigore. Spero che lei Presidente Daniele Barison approvi questo DDL nel breve tempo possibile, visto che questo Governo ha intenzione di far esaminare il DDL alla Camera nella data dell'8 aprile.

Proposta di legge concernente investimenti sulle energie rinnovabili e sulla sensibilizzazione delle tematiche dell'ambiente verso gli studenti italiani


Articolo 1: Costruzione di centrali di “energia rinnovabile” nel suolo Italiano
a) E’ fatto obbligo al Governo di investire sul settore delle energie rinnovabili (energia solare, energia eolica, energia idroelettrica, energia da biomasse, energia marina, energia geotermica, termovalorizzazione). Questa legge prevede, dunque, l’obbligo di costruire centrali che sfruttino le energie sopra elencate, poiché meno inquinanti dell’energia derivata dal petrolio. Le centrali saranno poste in tutta Italia a seconda delle caratteristiche di ciascuna regione. E’ compito del Ministero dell’Ambiente identificare i luoghi più adatti per la costruzione di tali impianti.
b) Le centrali, di cui al comma a, devono sorgere ad almeno 1 km dalla costa e non possono essere presenti nei Parchi Naturali o nelle aree protette. Ogni Regione non può constatare la presenza di centrali in misura superiore al 20% delle dimensioni di tutto il Suolo Italiano, salvo decreto approvato dalla Giunta Regionale interessata.
c) Le centrali, di cui al comma a, devono obbligatoriamente produrre almeno più della metà del fabbisogno energetico di ogni Regione.
d) L’energia prodotta da tali centrali sarà venduta alle famiglie residenti nella Regione a costi ben più bassi degli altri operatori di mercato. Il Ministero dell’Ambiente ha il compito di fissare il prezzo di vendita dell’energia: tale prezzo dovrà recare un sufficiente utile allo Stato Italiano ma allo stesso tempo dovrà tenere conto del costo sociale che grava sulla collettività. Gli utili spettanti allo Stato Italiano dovranno essere utilizzati per la ricerca sul nucleare di quarta generazione.
e) La costruzione degli impianti sarà finanziata dai seguenti Enti in percentuale a seconda della partecipazione con le diverse risorse:

Stato Italiano: 40%
Regione Interessata: 30%
Imprese private: 30%

Si ricorda che lo Stato Italiano potrà prelevare le risorse che le appartengono con relativi fondi stanziati dall’Unione Europea o con altri tipi di tasse riservati a questo tipo di investimenti (come la Cip6).

Qualora una o più imprese private desiderano concorrere per più del 30% al finanziamento delle centrali lo possono fare fino ad un massimo della partecipazione fissato per il 50%. Le eventuali percentuali, in più, attribuite alle imprese private saranno detratte dalle quote di partecipazione della Regione.
I soggetti sopra elencati dovranno privilegiare, obbligatoriamente, la costruzione degli impianti più economici ma allo stesso tempo più produttivi per la Regione.

Gli Enti si spartiranno gli utili derivati dalla vendita dell'energia secondo le percentuali di partecipazione.

Articolo 2: Sensibilizzazione delle tematiche dell’ambiente tra gli studenti italiani
a) Quest’articolo prevede l’obbligo dell’istituzione di corsi di educazione ambientale nelle scuole italiane di ogni ordine e grado: nella Scuola Primaria, nelle scuole secondaria di primo e di secondo grado, durante le ore curricolari di lezione. I corsi devono essere gratuiti e tenuti dai Professori di scienze, o comunque di materia scientifica che si rifà maggiormente a tali tematiche. Il Ministero dell’Ambiente provvederà a inviare il materiale (filmati, documenti, foto) per ogni Istituto e i professori avranno l’obbligo di mostrare tali contenuti agli studenti, con l’obiettivo di sensibilizzarsi al rispetto dell’ambiente. Il materiale del Ministero sarà poi visibile (e scaricabile) gratuitamente sul sito internet dello stesso Ministero.
b) I corsi devono avere durata obbligatoria di 10 unità orarie (che variano da scuola a scuola escluse le scuole secondarie di primo grado, la cui unità oraria ha la durata obbligatoria di 55 minuti). I corsi devono essere organizzati, all’interno degli Istituti, nel seguente modo: un corso riservato a tutti studenti della scuola primaria, uno riservato a tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado e uno riservato a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Il materiale inviato dal Ministero dell’Ambiente, naturalmente, varia a seconda della fascia d’età degli studenti (cioè si avrà un determinato materiale per gli studenti della scuola Primaria, altro materiale per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e materiale differente per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado).
c) E’ obbligatorio organizzare all’interno di ogni Istituto scolastico uscite didattiche, viaggi d’istruzione o altro tipo di attività (come la raccolta dei rifiuti delle spiagge affidate agli studenti) da sottoporre agli studenti per sensibilizzare maggiormente questi al rispetto dell’ambiente.

Articolo 3: Investimenti per i trasporti pubblici
a) E’ fatto obbligo allo Stato Italiano di investire sul settore dei trasporti pubblici.

Primo Firmatario
Thomas

Secondo Firmatario
Roberto Belli
Thomas
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Messaggio  daniele barison Lun 5 Apr 2010 - 23:47

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