Legge n. 113/2010 Fondi e sviluppo del Mezzoggiorno
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Legge n. 113/2010 Fondi e sviluppo del Mezzoggiorno
Capo I
(Imposte)
(Imposte)
Articolo 1: IRAP
a.
Nelle regioni di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Puglia e
Basilicata l’imposta regionale sulle attività produttive è eliminata per
tutte le attività che si insedieranno a partire dal primo gennaio 2011
nelle seguenti quantità:
- per tutte le attività ristorative, alberghiere e turistiche è eliminata totalmente
- per tutte le attività industriali escluse quelle chimiche e petrolchimiche è eliminata per il 70%
-
per tutte le attività chimiche, petrolchimiche e tutte quelle attività
che l’assessorato all’ambiente del comune d’ insediamento dell’impresa
definirà altamente inquinanti continuerà a permanere tale imposta.
b. L’imposta che viene eliminata per alcune attività tramite articolo 1 comma a ha effetto per ogni impresa di 40 anni.
c.
Le regioni che non percepiranno da alcune imprese l’IRAP per effetto
dell’articolo 1 comma a non riceveranno nessun rimborso ne da fondi
europei ne da fondi statali.
Capo II
(fondi e sviluppo mezzogiorno d’Italia)
(fondi e sviluppo mezzogiorno d’Italia)
Articolo 2: Fondo crescita demografica
a.
Lo Stato italiano destina ogni anno in fondo denominato “crescita
demografica” una somma pari a 3.000.000.000,00 di € a che verrà in
seguito riscossa da tutti quei nuclei famigliari che proliferano figli a
partire dal primo gennaio 2011, la somma che lo Stato destina verrà
riscossa dai nuclei famigliari tutti gli anni finché il bambino non
raggiunge i 7 anni di vita.
b. La somma descritta all’articolo 1 comma c verrà suddivisa nel seguente metodo:
-
La somma verrà suddivisa fra tutti i bambini che rientrano nella norma,
dopo di che i tutori del/ dei bambino/i riscuoteranno la somma dei
bambini sotto la loro custodi che rientrano nella norma.
c. La
somma potrà essere riscossa da tutte le famiglie nel mese di Gennaio,
dopo il mese di Gennaio tutte le somme di denaro non riscosse dai
cittadini saranno versate nel fondo “crescita demografica” per il futuro
anno.
d. Tutte le attività spettanti al fondo “crescita demografica”
saranno gestite da un dirigente il quale subordina a sua volta uno
staff di 40 dipendenti.
e. La responsabilità del fondo è del
dirigente pertanto per qualunque problema ne risponderà lui con sanzioni
inflitte dallo stesso ministro.
Articolo 3: Fondo anti-estinzione
a.
Lo Stato, gli enti territoriali e tutti gli enti pubblici si impegnano
alla valorizzazione di quei paesi a rischio estinzione a causa del
fenomeno dello spopolamento dovuto all’emigrazione o alla popolazione
troppo anziana.
b. Nell’arco degli anni 2011-2020 lo Stato stanzia
una capitale finanziario totale pari a 14 miliardi di euro per tutti
quei paesi che compariranno in un apposito elenco che verrà pubblicato
entro 10 giorni sul sito del ministero delle finanze.
c. Il capitale finanziario citato all’articolo 5 comma b verrà coperto finanziariamente dai fondi europei FAS
d.
Il capitale finanziario stanziato tramite articolo 3 comma b verrà
utilizzato dai comuni citati nello stesso articolo per la costruzione di
edifici di pubblica utilità qualora mancassero, creazione di zone
franche, agevolazioni alla crescita demografica, creazione di
occupazione, valorizzazione del territorio
e. I finanziamenti possono
essere utilizzati dai comuni dopo aver fatto richiesta al ministero
delle finanze specificando l’utilizzo del denaro e la quantità
richiesta, dopo di che se avranno la concessione potranno utilizzarlo.
Articolo 4: Aiuto ai giovani
a.
Le imprese che assumeranno personale tra i 18 e i 35 anni a tempo
indeterminato e/o trasformeranno i contratti dei lavoratori già presenti
nell’azienda a contratto a tempo indeterminato potranno usufruire di un
fondo di investimento a fondo perduto pari a 400 milioni di euro annui
per l’arco di anni 2010-2012.
b. Il fondo sarà distribuito attraverso un riparto proporzionale dato da tutti i lavoratori regolarizzati e assunti.
c.
Le imprese dovranno fare richiesta per poter accingere al fondo dopo
aver presentato i dovuti dati richiesti al ministero del tesoro.
Articolo 5: Controllo destinazione
Articolo 5 (controllo destinazione)
E' istituito presso il ministero
del tesoro il centro "Controllo capitale". Tale centro dovrà verificare
che i fondi stanziati con gli articolo 2, 4 di questa legge non vengano
utilizzati da organizzazioni criminali. Il centro dovrà anche
assicurarsi che le imprese che usufruiscono dell'esenzione tramite
articolo 1 non siano imprese collusse con attività di riclaggio di
denaro illecito o che siano di proprietà di associazioni criminali. Il
fondo come sanzione deve predisporre il blocco immediato dei
trasferimenti e deve avviare una denuncia presso la procura della
repubblica. I fondi stanziati tramite articolo 3 potranno essere sospesi
qualora il comune che richiede i fondi fosse indagato per infiltrazioni
mafiose.
Le persone che richiedono dell'esenzione all'articolo 1
non possono essere, nè avere tra i familiari fino al secondo grado,
persone condannate per associazione a delinquere(anche concorso esterno o
favoreggiamento), e tutti i reati di tipo finanziario(evasione, falso
in bilancio ecc.).
.
Primo Firmatario
Alessimaga
Alessimaga
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