Legge n. 101/2009 - Ripartizione del gettito dell’otto per mille IRPEF e regolamentazione dei fondi destinati allo Stato
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Legge n. 101/2009 - Ripartizione del gettito dell’otto per mille IRPEF e regolamentazione dei fondi destinati allo Stato
Legge concernente la ripartizione del gettito dell’otto per mille IRPEF e regolamentazione dei fondi destinati allo Stato.
ARTICOLO 1 – Premessa
Come otto per mille viene definito il meccanismo con cui lo Stato italiano ripartisce in base alle scelte dei contribuenti l'8‰ dell'intero gettito fiscale IRPEF fra lo Stato e diverse confessioni religiose, per scopi definiti dalla legge. Attualmente in Italia c’è un alto tasso della popolazione che non indica preferenze (si tratta del 60,4 %, per un importo di 541 milioni di euro, riferito all’anno 2004 e di percentuali analoghe negli anni successivi) e, mentre attualmente quest’importo viene distribuito tra le cinque delle sette contendenti secondo le percentuali relative alle scelte espresse, dopo l’approvazione di suddetta legge i fondi saranno destinati interamente allo Stato e saranno utilizzati per gli obiettivi preposti dallo stesso.
ARTICOLO 2 – Ripartizione del gettito
Ogni cittadino che presenta la dichiarazione dei redditi può scegliere la destinazione dell'8‰ del gettito IRPEF tra sette opzioni: Stato, Chiesa cattolica, Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, Assemblee di ###Censored### in Italia, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, Chiesa Evangelica Luterana in Italia, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. La scelta si compie mettendo la propria firma sul modello in corrispondenza dell'istituzione prescelta.
Con questa legge si stabilisce che l’importo dell’otto per mille dell’IRPEF di chi non firma venga distribuito tutto allo Stato che deve utilizzare i fondi secondo le norme descritte in questa legge all’articolo 3.
Con questa legge si stabilisce che l’importo dell’otto per mille dell’IRPEF di chi non firma venga distribuito tutto allo Stato che deve utilizzare i fondi secondo le norme descritte in questa legge all’articolo 3.
ARTICOLO 3 – Utilizzo dei fondi destinati allo Stato
Il Governo dedica alla gestione dei fondi di pertinenza statale una sezione del suo sito internet, dove è possibile sia consultare l'elenco delle attività finanziate negli anni precedenti, sia candidarsi per ricevere finanziamenti ad attività che rientrino nelle categorie previste.
I fondi dell’otto per mille destinati allo Stato devono essere utilizzati dallo stesso per interventi straordinari nei seguenti ambiti:
I fondi dell’otto per mille destinati allo Stato devono essere utilizzati dallo stesso per interventi straordinari nei seguenti ambiti:
• Fame nel mondo
• Calamità naturali
• Assistenza ai rifugiati
• Conservazione di beni culturali e ricerca scientifica
Come stabilito dalla legge finanziaria 2004, dalla quota devoluta allo Stato devono essere sottratti 80 milioni di euro, indipendentemente dal gettito generato, da trasferire per le spese ordinarie.
Gli enti (pubblici o privati ma senza fini di lucro), che vogliono accedere ai fondi destinati allo Stato devono presentare una proposta entro il 15 marzo di ogni anno. Tali richieste devono pervenire tramite posta raccomandata alla sede principale del Ministero dell’Economia.
Gli enti (pubblici o privati ma senza fini di lucro), che vogliono accedere ai fondi destinati allo Stato devono presentare una proposta entro il 15 marzo di ogni anno. Tali richieste devono pervenire tramite posta raccomandata alla sede principale del Ministero dell’Economia.
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