Discussione sulla Bozza dello Statuto
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Discussione sulla Bozza dello Statuto
Di seguito c'è la bozza del nuovo Statuto redatta da Daniele Barison. Si chiede ai membri della Commissione di valutare e scrivere eventuali aggiunte e/o modifiche rispondendo a questo topic.
STATUTO DI RES PUBLICA
PARTE PRIMA.
Articolo 1: PRINCIPI FONDAMENTALI
a) Res Publica è una federazione virtuale (sul web) di associazioni politiche (non collegate ai partiti esistenti nella realtà), nel quale i parlamentari eletti, il Presidente del Consiglio, i Ministri e gli utenti del forum in generale (attraverso lo Sportello Ascolto) possono proporre leggi (e/o decreti – solo per il Consiglio dei Ministri) volti a rendere più armoniosa e regolare la vita dei cittadini attraverso provvedimenti che tendono a migliorare la società.
b) Res Publica è esperienza di democrazia, di libertà, di convivenza civile. Non sono ammessi all’interno di esso comportamenti dittatoriali, eversivi, terroristici.
c) Res Publica non riceve finanziamenti da alcun ente (sia esso pubblico o privato), l’attività finanziaria è inesistente, in quanto gli spazi offerti sul web sono gratuiti.
d) Tutti i Regolamenti e tutti gli Organi istituiti tramite Res Publica devono avere fede nei principi di questo Statuto che pertanto costituisce la base dei valori di Res Publica. Tutti gli eventuali Regolamenti o documenti aggiuntivi (compresi eventuali emendamenti) devono ricevere il voto favorevole dei ¾ dei parlamentari partecipanti di ciascuna camera.
e) Res Publica è composta da quattro organi istituzionali: l’Assemblea Parlamentare (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica), il Consiglio dei Ministri (composto dal Presidente del Consiglio e dai suoi Ministri), la Corte Costituzionale di Giustizia e il presidente della repubblica con l’Ufficio della Presidenza.
f) Per poter giocare e sfruttare al massimo il forum, è necessario registrarsi cliccando su "Registrazione" nella barra superiore. Una volta seguito il processo di iscrizione passo a passo, si può finalmente iniziare a giocare a Res publica. Per prima cosa, è necessario presentarsi alla comunità: bisogna andare su "Presentazioni" e inserire il messaggio seguendo le modalità del primo post. Tale pratica è obbligatoria per consentire all’amministratore del forum di reperire l’indirizzo IP. Ogni nuovo utente che non lascia il messaggio nella sezione “Presentazioni” entro cinque giorni dalla sua iscrizione, sarà automaticamente eliminato dal forum.
g) L’utente può decidere di iscriversi (o creare un nuovo Partito) ad uno dei Partiti del forum (partiti non si devono rifare ad ideologie dittatoriali o anti-democratiche, se si presentasse un partito con queste caratteristiche spetterà alla Corte Costituzionale di Giustizia di decidere l’ammissione o meno del partito nel forum per maggioranza dei ¾ dei partecipanti membri di tale corte) e può concorrere alla vita politica del forum in Parlamento oppure diventare giornalista per una delle testate giornalistiche del forum (sia giornali che tv). Per diventare giornalista delle testate indipendenti “Il Corriere della Sera” e “Rai” bisognerà attenersi alla dovuta normativa (vedi documento apposito). Si ricorda che è possibile sia concorrere alla vita politica e contemporaneamente essere giornalista, purché si rispetti il seguente Statuto e i Regolamenti appositi.
PARTE SECONDA – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I – IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Articolo 2: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
a)Il Presidente della Repubblica è eletto da tutti gli utenti del forum. Tali votazioni devono essere aperte per tre giorni (72 ore) consecutivi. Possono partecipare a tali votazioni tutti gli utenti di Res Publica iscritti fino ad una settimana prima del primo giorno di votazioni. Sarà eletto Presidente della Repubblica colui che avrà ricevuto minimo il 50% +1 dei voti validi , qualora nessuno dei candidati arrivi alla soglia del 50% +1 dei voti si procederà con i ballottaggi fra i due candidati con maggiori voti. Le votazioni si terranno anche quando vi sarà un solo candidato a ricoprire tale ruolo. Qualora due o più candidati ricevano lo stesso numero dei voti si procederà con i ballottaggi tra i candidati con uguali voti finché non sarà eletto un Presidente della Repubblica.
b) Le elezioni per il rinnovo del Presidente della Repubblica sono convocate ogni cinque mesi a meno che non si verifichino i seguenti casi che impongano una nuova elezione del Presidente della Repubblica: rinuncia del Presidente, malattia o allontanamento dal forum per più di venti giorni (senza preavviso) del medesimo, accusa di inadempimento dei proprio doveri con seguente sentenza di colpevolezza della corte costituzionale di giustizia.
c) Per potersi candidare alla Presidenza della Repubblica è necessario presentare la propria decisione al Presidente della Repubblica in carica che dovrà informare tutti gli utenti.
d) Non è possibile candidarsi più di tre volte consecutive alla Presidenza della Repubblica, a meno che non si trovino altri candidati.
e) La candidatura è gratuita. Non si è retribuiti per il lavoro svolto.
f) I candidati devono presentare entro 7 giorni prima delle elezioni la propria candidatura e una dichiarazione rivolta al suo operato in caso di vittoria.
g) Possono candidarsi alla Presidenza della Repubblica tutte le persone di qualunque età, di qualsiasi nazionalità che intendono mantenere l'impegno sottoscrivendo il seguente documento. Il candidato alla Presidenza della Repubblica deve aver ricoperto incarichi governativi, parlamentari o all’interno della Corte Costituzionale di Giustizia e/o all’interno dell’Ufficio di Presidenza e deve aver scritto un numero minimo di 100 messaggi. Dal momento dell’elezione e per tutto il tempo in cui svolgerà l’attività di Presidente della Repubblica , l’utente eletto non potrà ricoprire incarichi all’interno del Parlamento (Camera o Senato), del Governo o dell’Ufficio della Presidenza della Repubblica. Inoltre una volta eletto, il Presidente della Repubblica non potrà ricoprire incarichi dirigenziali all’interno del Partito di cui fa parte e deve astenersi da scrivere articoli su qualunque giornale (e/o tv) del forum per garantire a tutti gli utenti la sua massima imparzialità nel ruolo super-partes che ricopre (tali norme se non rispettate comportano ad una pubblica accusa da parte di qualsiasi utente con la richiesta alla corte di giustizia della dismissione del suo ruolo ed elezioni anticipate – si fa presente che qualora il Presidente della Repubblica sia anche amministratore e/o moderatore del forum può intervenire in tali sezioni ma solo per adempiere agli obblighi del suo ruolo).
Articolo 3: DIRITTI E DOVERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
a)L'insediamento del nuovo Presidente della Repubblica è da considerarsi avvenuto il giorno successivo all'ultimo giorno di voto nelle elezioni da parte del Parlamento.
l) Il Presidente della Repubblica può nominare in suo aiuto un Segretario alla Presidenza della Repubblica, che avrà il compito di aiutare il Presidente a compiere i doveri previsti e che lo sostituirà in caso di assenza del Presidente.
e) Il Presidente della Repubblica può assentarsi per motivi personali o per viaggi di lavoro o per altri motivi al massimo per 16 giorni lavorativi .In tale periodo l’attività del forum sarà affidata al Segretario per la Presidenza della Repubblica; se tale figura non venisse nominata spetta al Presidente del Consiglio in carica ricoprire il ruolo vacante. La figura che ricoprirà l’incarico per tale periodo di tempo dovrà adempire alle norme descritte nel comma c di questo articolo.
r) Il Presidente della Repubblica può sciogliere le camere anticipatamente qualora il parlamento non riesca a formare una maggioranza parlamentare ed un governo.
q) Il Presidente della Repubblica può scrivere un messaggio alle camere qualora ritenesse opportuno intervenire su un argomento su cui ritiene importante dire un suo parere in modo da essere una guida allo svolgimento delle attività legislative.
o) Il Presidente della Repubblica può provvedere, a legislatura in corso, a creare una commissione (composta da almeno un utente per ciascun partito,compresi quelli non rappresentati in Parlamento, che si occupi di particolari DDL (soprattutto quelli che riguardano temi molto importanti o quelli per la quale approvazione è prevista una maggioranza dei ¾ dei parlamentari partecipanti) o di particolari situazioni venutasi a creare nel forum. Ad ogni modo se la commissione approva il DDL, questa procedura non si sostituisce al regolare ITER, previsto da questo statuto.
i) Il presidente della repubblica può controllare l’operato dell’amministratore e dell’amministrazione del forum e deve controllare che il sito web ufficiale del forum di Res Publica sia sempre aggiornato.
b) Il Presidente è tenuto, dopo essersi insediato, a fare un discorso di inizio mandato alla nazione ed alle istituzioni della repubblica.
p) Al momento della sua elezione il Presidente della Repubblica deve oltre che giurare fedeltà alla repubblica ed allo statuto, prende l'impegno solenne davanti alla nazione di res di non partecipare a riunioni di Partito intente ad organizzare la vita politica della nazione e proposte di legge
f) E’ dovere del Presidente della Repubblica avere cura di questa Costituzione, di rispettarla e di farla rispettare.
m) Il Presidente della Repubblica deve istituire l’Ufficio di Presidenza della Repubblica che sarà quindi composto in primis dal Presidente della Repubblica che lo dirige, dal Segretario alla Presidenza della Repubblica ( se nominato), dall'Amministratore e da eventuali moderatori del forum (vi possono essere massimo n.4 moderatori). I componenti di tale ufficio non hanno nessun potere specifico ma rappresentano un organo di garanzia del forum insieme alla Corte Costituzionale di Giustizia.
c) Il Presidente della Repubblica ha il compito di verificare i DDL (e/o emendamenti) proposti dal Consiglio dei Ministri, i DDL (e/o emendamenti) proposti dai singoli parlamentari o dai gruppi parlamentari (anche quelli che sono stati presentati attraverso lo Sportello Ascolto), verificare che il Governo rispetti le norme stabilite in questo Statuto, verificare che tutte le leggi approvate non vadano in controtendenza con questo documento, con la Costituzione Italiana e con leggi approvate precedentemente (in quest'ultimo caso verrà abrogata la legge precedente) e salvaguardare l'attività nel rispetto delle regole di questo Statuto.
g) Il Presidente della Repubblica è obbligato a prendere in considerazione tutte le proposte di legge redatte da qualsiasi parlamentare eletto (comprese le proposte pervenute con lo Sportello Ascolto).
n) Dopo le elezioni parlamentari il Presidente della Repubblica, oppure su delega il suo segretario, sono tenuti a pubblicare tramite comunicato ufficiale l’Elenco dei Parlamentari eletti per la legislatura
p) Il presidente della repubblica, in base alla costituzione, alla legge elettorale in vigore ed alla maggioranza parlamentare formata dopo le elezioni, deve nominare il presidente del consiglio alla formazione del governo.
d) Nel caso il Presidente della Repubblica non ottemperi ai doveri sanciti, potrà essere giudicato e processato dalla Corte Costituzionale di Giustizia (la decisione spetterà ai membri della Corte, escluso lui stesso) e/o , se sarà giudicato colpevole sarà dimesso immediatamente dall’organo di giustizia e si ricorrerà a nuove elezioni presidenziali.
TITOLO II – IL PARLAMENTO.
Sezione I – LE CAMERE
Articolo 4: COMPOSIZIONE DELLE CAMERE
a) il parlamento di res publica è formato dalla camera dei deputati e dal senato della repubblica.
b) la camera dei deputati è composta da 10 membri , il senato della repubblica è composto da 5 membri.
c) il numero dei parlamentari (sia deputati che senatori) non può variare a legislatura in corso, eventuali riforme di composizione andrà fatto in vista delle elezioni parlamentari seguenti a tale cambiamento di numero.
d) le camere devono avere un regolamento parlamentare unico, subordinato allo statuto
e) le camere devono avere un presidente unico che ne dirige i lavori, nel rispetto e nella garanzia del regolamento, il presidente del parlamento è votato ed eletto da tutti i parlamentari in seduta comune. (le modalità sono stabilite dal regolamento parlamentare.
Articolo 5: ELEZIONE DEI PARLAMENTARI
a) le elezioni parlamentari si tengono di diritto ogni 3 mesi (durata della legislatura), Le elezioni virtuali sono aperte a tutti coloro che si sono iscritti al forum di Res Publica fino a una settimana prima dalla data del primo giorno delle votazioni. Le elezioni devono avere durata obbligatoria di tre giorni consecutivi (72 ore).
b) Le elezioni per il rinnovo del Parlamento sono convocate ogni tre mesi a meno che non si verifichino i seguenti casi che impongano elezioni anticipate: impossibilità di formazioni di maggioranze parlamentari.
c) la legge elettorale dovrà determinare la modalità di distribuzione e di assegnazione dei seggi parlamentari
d) ogni formazione politica che vorrà essere rappresentata nel parlamento dovrà presentare le proprie liste di candidati deputati e senatori alla presidenza della repubblica, con scadenza prevista a 7 giorni dall’inizio delle elezioni, nel rispetto della legge elettorale.
Articolo 6: DIRITTI E DOVERI DEI PARLAMENTARI
a) Possono essere candidati parlamentari persone di qualunque età e nazionalità, purché abbiano una conoscenza della lingua italiana adeguata (sarà compito della Corte Costituzionale di Giustizia esprimersi nel caso in cui si verificasse l’esistenza di un utente inserito nella lista dei candidati che non conosce bene l’italiano).
b) Per essere eletto, l'utente dovrà iscriversi ad un partito o movimento politico tramite il comando "Gruppi" posto nella barra dei menù (ciò permette l'accesso all'area riservata del partito).
c) Sono considerati parlamentari (con il titolo di “onorevole o senatore”) tutte le persone elette nelle camere che sono riconosciute da Res Publica in riferimento alle varie liste dei candidati. Ogni partito (o lista parlamentare) deve presentare una lista di candidati per ciascuna camera per cui intende proporsi. Ciascun partito (o lista parlamentare) crea le proprie liste di candidati in relazione a dei criteri prefissati in precedenza. E’ consigliabile comunque che vengano inseriti per primi nelle liste dei candidati (oltre al presidente di partito) gli utenti che svolgono cariche all’interno del partito (o lista) e/o quelli che sono maggiormente attivi nel forum.
d) Gli onorevoli hanno la possibilità di: proporre delle leggi; commentare semplicemente la legge e fare commenti sulla vita politica; votare i DDL e proporre emendamenti.
e) Gli onorevoli sono tenuti al rispetto delle regole e dell’impegno preso. Non è prevista alcuna indennità per il lavoro svolto.
f) I parlamentari sono tenuti a partecipare a tutte le sedute di Res Publica. Nel caso in cui un parlamentare, senza preavviso e motivazione, non partecipa a tre sedute (si considera seduta ciascun topic aperto per ogni DDL posto in esame in Parlamento) consecutive (o per più di un mese di assenza) sarà resa nota la sua decadenza dalla carica , attraverso una sentenza da parte della Corte Costituzionale di giustizia. Il seggio vacante potrà essere sostituito da un componente deciso dal partito di provenienza (tenendo anche conto, possibilmente, della lista dei candidati presentata prima delle elezioni).
g) Gli onorevoli hanno diritto a non partecipare ad alcune sedute parlamentari per motivi di salute, vacanze, studio, ecc… In tal caso devono avvisare il presidente delle camere. Se un parlamentare dovesse essere assente si consiglia al Presidente del Consiglio di convocare la seduta in altra data (alla quale potranno partecipare tutti i parlamentari).
h) Un parlamentare (incluso il Premier) può svolgere la funzione di Deputato o Senatore ma non tutte e due contemporaneamente.
i) Si può essere nominati parlamentari anche a legislatura in corso ma solo se in sostituzione a un parlamentare dimesso o non facente parte più di quella Assemblea. Il posto verrà preso dal parlamentare che viene subito dopo nella lista dei candidati, presentata prima delle elezioni, del partito (o lista) di cui fa parte il dimissionario oppure da un altro membro del Partito. Nel caso in cui non si trova un parlamentare sostituto (come ad esempio quando si viene a creare la situazione di un partito – o lista – senza nessun altro disposto a ricoprire la carica) verrà ufficializzato un posto vuoto nel Parlamento di Res Publica, fino alla fine della legislatura.
sezione II – LA FORMAZIONE DELLE LEGGI e I REFERENDUM POPOLARI
Articolo 7: ITER DELLE LEGGI
a) L'iter delle leggi ordinarie consiste in tre fasi distinte:
Fase dell'iniziativa
La fase dell'iniziativa consiste nell'esercizio da parte di determinati soggetti di sottoporre progetti di legge al Parlamento di Res Publica. E' riconosciuto tale potere al Consiglio dei Ministri e ai membri della Camera e del Senato (sia i gruppi parlamentari sia i singoli onorevoli) e ai partiti (o coalizioni di partiti o liste parlamentari) non rappresentati in Parlamento, tramite lo Sportello Ascolto (vedi apposito Regolamento). Ogni DDL deve essere proposto al Presidente della Repubblica in carica e in fondo a destra di tale documento ci deve essere obbligatoriamente la firma del Primo firmatario ed eventualmente anche degli altri firmatari. Ogni DDL prima che venga proposto deve essere stato approvato dalla maggioranza dei membri del Partito di appartenenza di colui che propone il progetto di legge. Prima di presentare il DDL al Presidente della Repubblica bisogna verificare la "copertura economica" di tale DDL (vedi regolamento apposito).
Fase di presentazione
Il DDL deve essere presentato al Presidente della Repubblica (nella sezione “Richieste DDL”) che dovrà verificarne il contenuto per quanto concerne la costituzionalità.
Fase deliberativa
a)La fase deliberativa comincia quando il parlamento , Camera dei Deputati prima e al Senato della Repubblica poi i DDL pervenuti. La legge viene approvata quando ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza dei deputati partecipanti alla seduta e successivamente dei senatori partecipanti alla seduta. Tutti i parlamentari e i ministri possono fare un discorso più o meno lungo. Qualora questo DDL non venga approvato alla Camera verrà ritirato e si potrà procedere ad una riformulazione da parte di qualsiasi parlamentare o ministro, (o gruppo parlamentare del partito o coalizione di partiti o lista parlamentare che lo aveva proposto) per poi essere riproposto alla Camera dei Deputati prima e al Senato della Repubblica dopo (in qualunque caso il DDL se presenta modifiche rispetto all’originale dovrà essere rivotato dal partito o coalizione di partiti o lista parlamentare che l’ha formulato; in questo caso dovrà essere richiesto nuovamente il nulla-osta dal punto di vista della costituzionalità del DDL da parte del Presidente della Repubblica). Entro tre giorni dalla pubblicazione del DDL nella sezione "Richieste DDL" tutti i gruppi parlamentari (anche quelli non rappresentati in Parlamento, tramite lo Sportello Ascolto) possono presentare degli emendamenti al testo originale che devono essere accettati o respinti dal Presidente della Repubblica (dal punto di vista della costituzionalità). Dopo il limite di tali giorni il DDL in esame , e gli eventuali emendamenti potranno essere messi ai voti in Parlamento. si dovranno votare in Parlamento contemporaneamente il DDL iniziale e i singoli emendamenti. Tale procedura deve essere eseguita prima alla Camera e poi al Senato. A seconda di quali emendamenti sono stati approvati (ci si riferisce alla maggioranza dei parlamentari partecipanti) il DDL sarà integrato con suddetti emendamenti. Ogni gruppo parlamentare può presentare al massimo tre emendamenti ad una legge.
b) Per presentare uno o più emendamenti è necessario preparare un progetto in cui si specifica quale articolo o quale parte si vuole modificare e il testo sostitutivo. Tale progetto deve essere inserito obbligatoriamente come commento al topic del DDL nella sezione “Richieste DDL”.
c) In mancanza di approvazione di una proposta di legge questa può essere presentata una ed una sola altra volta al parlamento con lo stesso testo.
d) Si vota in un sondaggio apposito che sarà aperto per la durata di tre giorni consecutivi (a meno che i parlamentari non abbiano già votato prima dei tre giorni; in tale caso la seduta sarà sospesa appena non si avrà ricevuto il voto di ciascun componente di quella camera). Ecco le opzioni di voto: VOTO SI, VOTO NO o MI ASTENGO.
e) E’ compito del presidente del parlamento del Presidente della Repubblica vigilare sul regolare ITER della legge.
f) Il giorno dopo la votazione (o comunque il primo giorno utile), l’Amministratore o il presidente del parlamento, in caso di approvazione della legge, la pubblicano nella categoria “Leggi Approvate” del sito di Res Publica.
g) Se in una delle due camere la votazione, favorevoli e contrari, senza contare l’astensione, si presentasse nella stessa frequenza, la votazione si farà calcolo a camere unite, si determinerà l’approvazione oppure sarà respinta. Nel caso in tutte e due le camere si presentino per ognuna la stessa frequenza uguale di voti fra favorevoli e contrari, il DDL sarà respinto. Tale procedura vale anche per gli emendamenti.
h) Possono essere presentati progetti di legge che possono andare a sostituire leggi già approvate.
i) il regolamento parlamentare specifica maggiormente l’iter legislativo.
l) Tutte le leggi (economiche, sociali, politiche, costituzionali, ecc) emanate e votate nel mondo reale a partire dal primo gennaio 2011 non influenzeranno il mondo virtuale di res publica per tanto tali leggi qui non varranno.
Articolo 8 : POSSIBILITA’ DI INDIRE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI
a) Un utente può decidere di richiedere un referendum per abrogare una legge o parte di essa. Si possono abrogare anche gli articoli del presente Statuto e parte dei regolamenti (nel limite prescritto).
b)FASE DI INIZIATIVA : Per avviare un referendum bisogna pubblicare l’iniziativa di abrogazione ed il testo di richiesta del referendum sulla sezione piazza;
c)FASE DI ACCETTAZIONE : prima della fase di adesione il presidente della repubblica deve controllare che l’iniziativa sia nel rispetto delle regole e delle leggi
c) FASE DI ADESIONE: il referendum è aperto per 72 ore (3 giorni) in cui deve essere firmato/commentato con dichiarazione “SOSTENGO IL REFERENDUM” dal 50% più uno di tutti gli utenti attivi del forum (sono considerati utenti attivi tutti gli utenti la cui ultima visita risale ad un massimo di tre settimane dal momento della proclamazione del referendum). Il presidente della repubblica controllerà che il referendum si volga nelle modalità previste dallo statuto.
d)FASE DELIBERATIVA DELL’ABROGAZIONE :Una volta concluso il Referendum sarà obbligo del Presidente della Repubblica dichiararne l’esito , se il referendum sarà confermato positivo e valido l’amministratore del forum dovrà procedere ad abrogare la legge o la parte della legge nella sezione leggi o nella sezione speciali di regolamenti e statuto.
TITOLO II – IL GOVERNO.
Sezione I – COMPOSIZIONE E FORMAZIONE DEL GOVERNO
Articolo 9: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
a) E’nominato Presidente del Consiglio (capo del governo) il capo partito o il componente scelto a guidare la maggioranza parlamentare, successivamente alla formazione delle camere ed alle elezioni virtuali.
b) Possono essere nominati alla Presidenza del Consiglio tutte le persone di qualunque età, di qualsiasi nazionalità che intendono mantenere l'impegno sottoscrivendo il seguente documento, e che sono appoggiati da una lista o gruppo politico.
d) E' possibile essere nominati più volte alla Presidenza del Consiglio, anche consecutivamente.
f) Se il Premier si dimette, in ogni caso, il suo successore verrà indicato dalla maggioranza parlamentare.
g) tale incarico è gratuito. Non si è retribuiti per il lavoro svolto.
Articolo 10: DIRITTI E DOVERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
a)L'insediamento del nuovo Presidente del Consiglio è da considerarsi avvenuto il giorno successivo alla conclusione della votazione di fiducia.
b) Il Premier è tenuto, dopo essersi insediato, a fare un discorso di inizio Legislatura e di saluti all’Assemblea Parlamentare nel quale delinea le linee guida del suo governo e presenta i Ministri.
c) Il Premier può proporre leggi su ogni ambito relativo ai Ministeri da lui scelti.
d) Il Premier può destituire ministri a suo piacimento. In ogni caso deve motivare la sua decisione in una seduta parlamentare straordinaria e spetterà al presidente della repubblica valutare se le motivazioni sono accettabili o meno. Nel caso in cui le motivazioni venissero respinte, spetterà all’intera Assemblea Parlamentare (Camera dei Deputati e Senato della repubblica in seduta comune) valutare se accettare o meno il rimpiazzo del Ministro. In questo caso ci si riferisce alla maggioranza del 50% +1 dei votanti.
f) Il Premier può assentarsi per motivi personali o per viaggi di lavoro o per altri motivi al massimo per 16 giorni lavorativi. Per assenze superiori ai quattro giorni potrà incaricare temporaneamente e solo per il periodo della sua assenza il Vicepresidente del Consiglio che è scelto ad inizio legislatura fra i ministri del suo governo.
g) l’utente incaricato a formare il governo dal presidente della repubblica , prima della votazione di fiducia nel parlamento, è tenuto a comunicare al parlamento e alla nazione i nomi dei Ministri col relativo Ministero, ed eventuali altre deleghe ministeriali.
h) Il Premier gode degli stessi diritti dei parlamentari e deve rispettare i doveri degli stessi.
i) E’ dovere del Premier avere cura di questa Costituzione, di rispettarla e di farla rispettare.
l) Il Premier può convocare , tramite richiesta al presidente del parlamento, sedute parlamentari straordinarie (sia alla Camera che al Senato) per discutere di situazioni urgenti di attualità. Tali sedute parlamentari devono avere la durata di tre giorni consecutivi e si possono svolgere anche nei giorni festivi, oltre che feriali.
m) Il Premier può essere eletto anche all’interno del Parlamento con il ruolo di Deputato o Senatore.
n) Il premier insieme a tutto il governo da lui rappresentato può ricevere mozioni di fiducia o sfiducia da parte del parlamento, se sarà confermata la mozione di sfiducia o se verrà respinta quella di fiducia il governo decadrà e si dovrà procedere alla nomina di uno nuovo.
Articolo 11: MINISTERI E MINISTRI
a) I Ministri sono le persone scelte dal Presidente del Consiglio tra i parlamentari eletti (possono inoltre essere nominati Ministri anche gli utenti che non ricoprono incarichi parlamentari). I ministri non devono superare i cinque elementi. I Ministeri da formare obbligatoriamente sono: Ministero dell’Economia, Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa e Ministero della Giustizia. I cinque ministri possono essere integrati dal Presidente del Consiglio a ricoprire altre materie ministeriali oltre a quelle principali assegnate. Queste materie sono: 1) affari esteri, 2) istruzione, università, ricerca e beni colturali, 3) lavoro, salute e politiche sociali, 4) ambiente, infrastrutture, sviluppo energetico e tecnologico. Può inoltre essere istituito un ulteriore Ministero per lo sviluppo del forum (con le stesse modalità descritte sopra). Tale Ministro è assolto dall'obbligo dei DDL minimi per legislatura ed ha il compito di cercare di evolvere il forum (iniziative, progetti, ecc...) anche con l'aiuto di parlamentari e/o gruppi parlamentari di opposizione o non rappresentati in Parlamento.
b) In caso di dimissioni (o dismissioni) di un ministro, il suo posto è preso da un parlamentare scelto dal Presidente del Consiglio .
c) Un ministro gode degli stessi diritti degli altri parlamentari e deve rispettare i doveri degli stessi.
Sezione II – FUNZIONE LEGISLATIVA PROVVISORIA DEL GOVERNO
Articolo 12: DECRETI LEGGE
a) Il Consiglio dei Ministri, convocato dal Premier, può approvare senza discussione parlamentare i decreti legge, atti aventi forza di legge, entrano in vigore con effetto immediato (in caso di urgenza) .
b) Se il Consiglio dei Ministri approva un decreto legge questo è reso definitivamente valido (e quindi si converte in legge) a seguito della discussione e della votazione dell’Assemblea parlamentare (sia Camera che Senato della Repubblica) che dovranno essere effettuati entro quindici giorni dalla data del decreto con lo stesso ITER delle leggi ordinarie.
TITOLO III – GIUSTIZIA ,MAGISTRATURA E ORGANI DI GARANZIA ISTITUZIONALI .
Articolo 13: GIUSTIZIA
a)Qualsiasi utente registrato al forum, se nota qualche comportamento che non rispetta il regolamento, può denunciare un altro utente nella sezione "Tribunale". Qui, dopo che è stata postata la denuncia, ogni utente può dire la sua opinione in maniera civile fino a quando il giudice, che è il Ministro della Giustizia, non chiude l'argomento.
b) Una volta concluso il processo, il Ministro della Giustizia deciderà se condannare o meno l'imputato seguendo quanto stabilito dal Regolamento di Res Publica e di questo Statuto. Quando si sarà deciso, il Ministro renderà pubblica la sentenza nella sezione "Sentenze". In questa sezione è assolutamente vietato scrivere.
c) Se la sentenza di primo grado non è soddisfacente, sia l'imputato sia l'utente che ha denunciato possono chiedere di riaprire il caso nella sezione "Appello" entro tre giorni dalla pronunciazione della sentenza. I membri della Corte Costituzionale di Giustizia possono decidere se confermare la sentenza precedente o modificarla.
d) Se l'imputato di un processo è il Ministro della Giustizia, il giudice del primo grado sarà sostituito da uno dei componenti della corte costituzionale di giustizia scelto dal presidente della repubblica o esso stesso ,Si eseguirà la stessa procedura anche quando è lo stesso il Ministro della Giustizia ad aprire un processo, mentre per il secondo grado rimane tutto invariato.
e) Se l’imputato di un processo è un membro della Corte Costituzionale (compreso il Presidente della Repubblica) il giudice del primo grado sarà il Ministro della Giustizia (o se anche questo è imputato sarà il Presidente della Repubblica, o suo delegato – se è imputato anch’egli sarà un altro membro della corte ad emettere la sentenza) come regolarmente previsto da questo Statuto.
Articolo 14 : LA CORTE COSTITUZIONALE DI GIUSTIZIA
a) La Corte Costituzionale di Giustizia è composta di diritto da tutti gli ex Presidenti della Repubblica, dal Presidente della Repubblica in carica, dal Ministro della Giustizia in carica e da due parlamentari, uno rappresentante la maggioranza parlamentare e uno di opposizione (i due parlamentari vengono indicati dai partiti di maggioranza e opposizione).
b) La Corte Costituzionale di Giustizia è presieduta dal Presidente della Repubblica in carica.
c) Gli ex Presidenti della Repubblica sono membri di diritto alla corte a vita e possono dimettersi da tale organo.
d) Il ministro della giustizia assume di diritto la carica di giudice della corte fino al termine della carica ministeriale.
e) Sono chiamati dal Presidente della repubblica a comporre la corte costituzionale di giustizia due parlamentari, uno di maggioranza e un altro di opposizione. I due giudici/parlamentari possono dimettersi dalla carica di giudice o essere sostituiti con valida motivazione dalla corte stessa. I due giudici parlamentari sono nominati a inizio legislatura e mantengono la carica fino alla fine della legislatura a meno che non siano destituiti, in tale caso potranno essere sostituiti.
Articolo 15: DIRITTI E DOVERI DELLA CORTE COSTITUZIONALE DI GIUSTIZIA
a) La Corte Costituzionale ha il compito di giudicare sulle controversie all’interno dello Stato e fra le istituzioni stesse ed insieme al Presidente della Repubblica ha il compito di vigilare sul rispetto della costituzione di questo Statuto e sul rispetto del mantenimento dei doveri delle cariche istituzionali. Ha inoltre il compito di essere giudice nei processi aperti dagli utenti per irregolarità (incostituzionalità) di un DDL o legge approvata o per irregolarità su alcuni punti del presente documento o degli altri Regolamenti (o documenti) del forum.
b) La Corte Costituzionale può, nel caso che il Presidente della Repubblica e altre cariche istituzionali non ottemperino ai doveri sanciti per le loro funzioni, processare e poi destituire con l’approvazione del Parlamento queste istituzioni.
c) I componenti della corte hanno pari diritti e doveri compreso il presidente della corte ovvero Presidente della Repubblica: durante le votazioni di decisioni con corte riunita all’unanimità vige la regola di approvazione per maggioranza, sarà compito del Presidente della Repubblica comunicare la decisione della corte.
d) La Corte Costituzionale di Giustizia assume anche l'obbligo di regolamentare la sezione stampa e la sezione tv (vedi apposito Regolamento).
TITOLO IV – ORGANIZZAZIONI POLITICHE E ORGANI INDIPENDENTI DI INFORMAZIONE.
Articolo 16: PARTITI
a) Sono ammessi al Parlamento tutti i partiti seguendo il sistema elettorale vigente (vedi Legge Elettorale).
b) I Partiti hanno la possibilità di fare propaganda, di commentare sulle sezioni a loro dedicate la vita politica di Res Publica ma non hanno potere a livello di votazione in aula. Il potere è espresso dai singoli parlamentari, che hanno il dovere morale di richiamarsi alle indicazioni del Partito, della Coalizione di Partiti o della lista parlamentare a cui appartengono.
c) Ogni partito presente in Parlamento deve avere obbligatoriamente un suo Presidente.
d) Le persone di una lista parlamentare non si possono candidare con nessun altro partito. E' consentito, però cambiare partito di appartenenza durante la legislatura in corso.
f) Ogni partito (anche quelli all’interno di una lista parlamentare o coalizione di partiti) deve obbligatoriamente avere un suo Statuto contenente le regole fondamentali per l’elezione del Leader di Partito e per tutti gli altri aspetti legati all’attività del partito stesso. Inoltre ogni partito deve avere un suo programma elettorale da presentare alle elezioni. Nel caso si presentasse alle elezioni politiche (anche sotto una coalizione o una lista parlamentare) un Partito senza i requisiti espressi in questo comma, la Corte Costituzionale non ammetterà tale formazione politica alle elezioni. Ogni partito (o coalizione di partiti o partiti appartenenti ad un’unica lista parlamentare) può provvedere ad approvare ogni altro Regolamento per regolamentare l’attività della stessa formazione politica. Ogni documento, comunque, compreso Statuto e Programma Elettorale deve essere approvato dalla maggioranza dei membri del partito.
Articolo 17: FUNZIONE GIORNALISTI DEL CORRIERE DELLA SERA E RAI
Il Corriere della Sera e la Rai rappresentano le uniche testate giornalistiche indipendenti (rispettivamente giornali e tv) del forum sono regolate dall’apposito Regolamento. Ad ogni modo ciascun utente può anche scrivere per il giornale del proprio partito, purché rispetti il Regolamento del forum e il seguente Statuto.
TITOLO IV – TUTELA DELLA DEMOCRAZIA E MODIFICHE ALLO STATUTO.
Articolo 18: SALVAGUARDIA DELLA DEMOCRAZIA
Il presente documento può essere modificato in ogni suo articolo (e/o comma) fatta eccezione per l’articolo 1 (ad eccezione del comma g) ed il presente. La salvaguardia della libertà e della democrazia non possono essere oggetto di revisione costituzionale.
Articolo 19: MODIFICA DELLO STATUTO
a) Il presente Statuto può essere modificato per iniziativa parlamentare o governativa (compreso Sportello Ascolto). La legge di modifica dovrà essere approvata dai ¾ dei membri totali di ciascuna delle due Camere.
b) Non potranno essere assolutamente modificati gli articoli 1 (ad eccezione del comma g) e 18 dello Statuto.
NORME TRANSITORIE
1)Ogni irregolarità sopraggiunta finora per effetto del vecchio testo dello Statuto non può essere oggetto di apertura di un processo. Si potranno aprire processi solo per verificare la costituzionalità dei DDL o leggi approvate nelle precedenti legislature.
STATUTO DI RES PUBLICA
PARTE PRIMA.
Articolo 1: PRINCIPI FONDAMENTALI
a) Res Publica è una federazione virtuale (sul web) di associazioni politiche (non collegate ai partiti esistenti nella realtà), nel quale i parlamentari eletti, il Presidente del Consiglio, i Ministri e gli utenti del forum in generale (attraverso lo Sportello Ascolto) possono proporre leggi (e/o decreti – solo per il Consiglio dei Ministri) volti a rendere più armoniosa e regolare la vita dei cittadini attraverso provvedimenti che tendono a migliorare la società.
b) Res Publica è esperienza di democrazia, di libertà, di convivenza civile. Non sono ammessi all’interno di esso comportamenti dittatoriali, eversivi, terroristici.
c) Res Publica non riceve finanziamenti da alcun ente (sia esso pubblico o privato), l’attività finanziaria è inesistente, in quanto gli spazi offerti sul web sono gratuiti.
d) Tutti i Regolamenti e tutti gli Organi istituiti tramite Res Publica devono avere fede nei principi di questo Statuto che pertanto costituisce la base dei valori di Res Publica. Tutti gli eventuali Regolamenti o documenti aggiuntivi (compresi eventuali emendamenti) devono ricevere il voto favorevole dei ¾ dei parlamentari partecipanti di ciascuna camera.
e) Res Publica è composta da quattro organi istituzionali: l’Assemblea Parlamentare (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica), il Consiglio dei Ministri (composto dal Presidente del Consiglio e dai suoi Ministri), la Corte Costituzionale di Giustizia e il presidente della repubblica con l’Ufficio della Presidenza.
f) Per poter giocare e sfruttare al massimo il forum, è necessario registrarsi cliccando su "Registrazione" nella barra superiore. Una volta seguito il processo di iscrizione passo a passo, si può finalmente iniziare a giocare a Res publica. Per prima cosa, è necessario presentarsi alla comunità: bisogna andare su "Presentazioni" e inserire il messaggio seguendo le modalità del primo post. Tale pratica è obbligatoria per consentire all’amministratore del forum di reperire l’indirizzo IP. Ogni nuovo utente che non lascia il messaggio nella sezione “Presentazioni” entro cinque giorni dalla sua iscrizione, sarà automaticamente eliminato dal forum.
g) L’utente può decidere di iscriversi (o creare un nuovo Partito) ad uno dei Partiti del forum (partiti non si devono rifare ad ideologie dittatoriali o anti-democratiche, se si presentasse un partito con queste caratteristiche spetterà alla Corte Costituzionale di Giustizia di decidere l’ammissione o meno del partito nel forum per maggioranza dei ¾ dei partecipanti membri di tale corte) e può concorrere alla vita politica del forum in Parlamento oppure diventare giornalista per una delle testate giornalistiche del forum (sia giornali che tv). Per diventare giornalista delle testate indipendenti “Il Corriere della Sera” e “Rai” bisognerà attenersi alla dovuta normativa (vedi documento apposito). Si ricorda che è possibile sia concorrere alla vita politica e contemporaneamente essere giornalista, purché si rispetti il seguente Statuto e i Regolamenti appositi.
PARTE SECONDA – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I – IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Articolo 2: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
a)Il Presidente della Repubblica è eletto da tutti gli utenti del forum. Tali votazioni devono essere aperte per tre giorni (72 ore) consecutivi. Possono partecipare a tali votazioni tutti gli utenti di Res Publica iscritti fino ad una settimana prima del primo giorno di votazioni. Sarà eletto Presidente della Repubblica colui che avrà ricevuto minimo il 50% +1 dei voti validi , qualora nessuno dei candidati arrivi alla soglia del 50% +1 dei voti si procederà con i ballottaggi fra i due candidati con maggiori voti. Le votazioni si terranno anche quando vi sarà un solo candidato a ricoprire tale ruolo. Qualora due o più candidati ricevano lo stesso numero dei voti si procederà con i ballottaggi tra i candidati con uguali voti finché non sarà eletto un Presidente della Repubblica.
b) Le elezioni per il rinnovo del Presidente della Repubblica sono convocate ogni cinque mesi a meno che non si verifichino i seguenti casi che impongano una nuova elezione del Presidente della Repubblica: rinuncia del Presidente, malattia o allontanamento dal forum per più di venti giorni (senza preavviso) del medesimo, accusa di inadempimento dei proprio doveri con seguente sentenza di colpevolezza della corte costituzionale di giustizia.
c) Per potersi candidare alla Presidenza della Repubblica è necessario presentare la propria decisione al Presidente della Repubblica in carica che dovrà informare tutti gli utenti.
d) Non è possibile candidarsi più di tre volte consecutive alla Presidenza della Repubblica, a meno che non si trovino altri candidati.
e) La candidatura è gratuita. Non si è retribuiti per il lavoro svolto.
f) I candidati devono presentare entro 7 giorni prima delle elezioni la propria candidatura e una dichiarazione rivolta al suo operato in caso di vittoria.
g) Possono candidarsi alla Presidenza della Repubblica tutte le persone di qualunque età, di qualsiasi nazionalità che intendono mantenere l'impegno sottoscrivendo il seguente documento. Il candidato alla Presidenza della Repubblica deve aver ricoperto incarichi governativi, parlamentari o all’interno della Corte Costituzionale di Giustizia e/o all’interno dell’Ufficio di Presidenza e deve aver scritto un numero minimo di 100 messaggi. Dal momento dell’elezione e per tutto il tempo in cui svolgerà l’attività di Presidente della Repubblica , l’utente eletto non potrà ricoprire incarichi all’interno del Parlamento (Camera o Senato), del Governo o dell’Ufficio della Presidenza della Repubblica. Inoltre una volta eletto, il Presidente della Repubblica non potrà ricoprire incarichi dirigenziali all’interno del Partito di cui fa parte e deve astenersi da scrivere articoli su qualunque giornale (e/o tv) del forum per garantire a tutti gli utenti la sua massima imparzialità nel ruolo super-partes che ricopre (tali norme se non rispettate comportano ad una pubblica accusa da parte di qualsiasi utente con la richiesta alla corte di giustizia della dismissione del suo ruolo ed elezioni anticipate – si fa presente che qualora il Presidente della Repubblica sia anche amministratore e/o moderatore del forum può intervenire in tali sezioni ma solo per adempiere agli obblighi del suo ruolo).
Articolo 3: DIRITTI E DOVERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
a)L'insediamento del nuovo Presidente della Repubblica è da considerarsi avvenuto il giorno successivo all'ultimo giorno di voto nelle elezioni da parte del Parlamento.
l) Il Presidente della Repubblica può nominare in suo aiuto un Segretario alla Presidenza della Repubblica, che avrà il compito di aiutare il Presidente a compiere i doveri previsti e che lo sostituirà in caso di assenza del Presidente.
e) Il Presidente della Repubblica può assentarsi per motivi personali o per viaggi di lavoro o per altri motivi al massimo per 16 giorni lavorativi .In tale periodo l’attività del forum sarà affidata al Segretario per la Presidenza della Repubblica; se tale figura non venisse nominata spetta al Presidente del Consiglio in carica ricoprire il ruolo vacante. La figura che ricoprirà l’incarico per tale periodo di tempo dovrà adempire alle norme descritte nel comma c di questo articolo.
r) Il Presidente della Repubblica può sciogliere le camere anticipatamente qualora il parlamento non riesca a formare una maggioranza parlamentare ed un governo.
q) Il Presidente della Repubblica può scrivere un messaggio alle camere qualora ritenesse opportuno intervenire su un argomento su cui ritiene importante dire un suo parere in modo da essere una guida allo svolgimento delle attività legislative.
o) Il Presidente della Repubblica può provvedere, a legislatura in corso, a creare una commissione (composta da almeno un utente per ciascun partito,compresi quelli non rappresentati in Parlamento, che si occupi di particolari DDL (soprattutto quelli che riguardano temi molto importanti o quelli per la quale approvazione è prevista una maggioranza dei ¾ dei parlamentari partecipanti) o di particolari situazioni venutasi a creare nel forum. Ad ogni modo se la commissione approva il DDL, questa procedura non si sostituisce al regolare ITER, previsto da questo statuto.
i) Il presidente della repubblica può controllare l’operato dell’amministratore e dell’amministrazione del forum e deve controllare che il sito web ufficiale del forum di Res Publica sia sempre aggiornato.
b) Il Presidente è tenuto, dopo essersi insediato, a fare un discorso di inizio mandato alla nazione ed alle istituzioni della repubblica.
p) Al momento della sua elezione il Presidente della Repubblica deve oltre che giurare fedeltà alla repubblica ed allo statuto, prende l'impegno solenne davanti alla nazione di res di non partecipare a riunioni di Partito intente ad organizzare la vita politica della nazione e proposte di legge
f) E’ dovere del Presidente della Repubblica avere cura di questa Costituzione, di rispettarla e di farla rispettare.
m) Il Presidente della Repubblica deve istituire l’Ufficio di Presidenza della Repubblica che sarà quindi composto in primis dal Presidente della Repubblica che lo dirige, dal Segretario alla Presidenza della Repubblica ( se nominato), dall'Amministratore e da eventuali moderatori del forum (vi possono essere massimo n.4 moderatori). I componenti di tale ufficio non hanno nessun potere specifico ma rappresentano un organo di garanzia del forum insieme alla Corte Costituzionale di Giustizia.
c) Il Presidente della Repubblica ha il compito di verificare i DDL (e/o emendamenti) proposti dal Consiglio dei Ministri, i DDL (e/o emendamenti) proposti dai singoli parlamentari o dai gruppi parlamentari (anche quelli che sono stati presentati attraverso lo Sportello Ascolto), verificare che il Governo rispetti le norme stabilite in questo Statuto, verificare che tutte le leggi approvate non vadano in controtendenza con questo documento, con la Costituzione Italiana e con leggi approvate precedentemente (in quest'ultimo caso verrà abrogata la legge precedente) e salvaguardare l'attività nel rispetto delle regole di questo Statuto.
g) Il Presidente della Repubblica è obbligato a prendere in considerazione tutte le proposte di legge redatte da qualsiasi parlamentare eletto (comprese le proposte pervenute con lo Sportello Ascolto).
n) Dopo le elezioni parlamentari il Presidente della Repubblica, oppure su delega il suo segretario, sono tenuti a pubblicare tramite comunicato ufficiale l’Elenco dei Parlamentari eletti per la legislatura
p) Il presidente della repubblica, in base alla costituzione, alla legge elettorale in vigore ed alla maggioranza parlamentare formata dopo le elezioni, deve nominare il presidente del consiglio alla formazione del governo.
d) Nel caso il Presidente della Repubblica non ottemperi ai doveri sanciti, potrà essere giudicato e processato dalla Corte Costituzionale di Giustizia (la decisione spetterà ai membri della Corte, escluso lui stesso) e/o , se sarà giudicato colpevole sarà dimesso immediatamente dall’organo di giustizia e si ricorrerà a nuove elezioni presidenziali.
TITOLO II – IL PARLAMENTO.
Sezione I – LE CAMERE
Articolo 4: COMPOSIZIONE DELLE CAMERE
a) il parlamento di res publica è formato dalla camera dei deputati e dal senato della repubblica.
b) la camera dei deputati è composta da 10 membri , il senato della repubblica è composto da 5 membri.
c) il numero dei parlamentari (sia deputati che senatori) non può variare a legislatura in corso, eventuali riforme di composizione andrà fatto in vista delle elezioni parlamentari seguenti a tale cambiamento di numero.
d) le camere devono avere un regolamento parlamentare unico, subordinato allo statuto
e) le camere devono avere un presidente unico che ne dirige i lavori, nel rispetto e nella garanzia del regolamento, il presidente del parlamento è votato ed eletto da tutti i parlamentari in seduta comune. (le modalità sono stabilite dal regolamento parlamentare.
Articolo 5: ELEZIONE DEI PARLAMENTARI
a) le elezioni parlamentari si tengono di diritto ogni 3 mesi (durata della legislatura), Le elezioni virtuali sono aperte a tutti coloro che si sono iscritti al forum di Res Publica fino a una settimana prima dalla data del primo giorno delle votazioni. Le elezioni devono avere durata obbligatoria di tre giorni consecutivi (72 ore).
b) Le elezioni per il rinnovo del Parlamento sono convocate ogni tre mesi a meno che non si verifichino i seguenti casi che impongano elezioni anticipate: impossibilità di formazioni di maggioranze parlamentari.
c) la legge elettorale dovrà determinare la modalità di distribuzione e di assegnazione dei seggi parlamentari
d) ogni formazione politica che vorrà essere rappresentata nel parlamento dovrà presentare le proprie liste di candidati deputati e senatori alla presidenza della repubblica, con scadenza prevista a 7 giorni dall’inizio delle elezioni, nel rispetto della legge elettorale.
Articolo 6: DIRITTI E DOVERI DEI PARLAMENTARI
a) Possono essere candidati parlamentari persone di qualunque età e nazionalità, purché abbiano una conoscenza della lingua italiana adeguata (sarà compito della Corte Costituzionale di Giustizia esprimersi nel caso in cui si verificasse l’esistenza di un utente inserito nella lista dei candidati che non conosce bene l’italiano).
b) Per essere eletto, l'utente dovrà iscriversi ad un partito o movimento politico tramite il comando "Gruppi" posto nella barra dei menù (ciò permette l'accesso all'area riservata del partito).
c) Sono considerati parlamentari (con il titolo di “onorevole o senatore”) tutte le persone elette nelle camere che sono riconosciute da Res Publica in riferimento alle varie liste dei candidati. Ogni partito (o lista parlamentare) deve presentare una lista di candidati per ciascuna camera per cui intende proporsi. Ciascun partito (o lista parlamentare) crea le proprie liste di candidati in relazione a dei criteri prefissati in precedenza. E’ consigliabile comunque che vengano inseriti per primi nelle liste dei candidati (oltre al presidente di partito) gli utenti che svolgono cariche all’interno del partito (o lista) e/o quelli che sono maggiormente attivi nel forum.
d) Gli onorevoli hanno la possibilità di: proporre delle leggi; commentare semplicemente la legge e fare commenti sulla vita politica; votare i DDL e proporre emendamenti.
e) Gli onorevoli sono tenuti al rispetto delle regole e dell’impegno preso. Non è prevista alcuna indennità per il lavoro svolto.
f) I parlamentari sono tenuti a partecipare a tutte le sedute di Res Publica. Nel caso in cui un parlamentare, senza preavviso e motivazione, non partecipa a tre sedute (si considera seduta ciascun topic aperto per ogni DDL posto in esame in Parlamento) consecutive (o per più di un mese di assenza) sarà resa nota la sua decadenza dalla carica , attraverso una sentenza da parte della Corte Costituzionale di giustizia. Il seggio vacante potrà essere sostituito da un componente deciso dal partito di provenienza (tenendo anche conto, possibilmente, della lista dei candidati presentata prima delle elezioni).
g) Gli onorevoli hanno diritto a non partecipare ad alcune sedute parlamentari per motivi di salute, vacanze, studio, ecc… In tal caso devono avvisare il presidente delle camere. Se un parlamentare dovesse essere assente si consiglia al Presidente del Consiglio di convocare la seduta in altra data (alla quale potranno partecipare tutti i parlamentari).
h) Un parlamentare (incluso il Premier) può svolgere la funzione di Deputato o Senatore ma non tutte e due contemporaneamente.
i) Si può essere nominati parlamentari anche a legislatura in corso ma solo se in sostituzione a un parlamentare dimesso o non facente parte più di quella Assemblea. Il posto verrà preso dal parlamentare che viene subito dopo nella lista dei candidati, presentata prima delle elezioni, del partito (o lista) di cui fa parte il dimissionario oppure da un altro membro del Partito. Nel caso in cui non si trova un parlamentare sostituto (come ad esempio quando si viene a creare la situazione di un partito – o lista – senza nessun altro disposto a ricoprire la carica) verrà ufficializzato un posto vuoto nel Parlamento di Res Publica, fino alla fine della legislatura.
sezione II – LA FORMAZIONE DELLE LEGGI e I REFERENDUM POPOLARI
Articolo 7: ITER DELLE LEGGI
a) L'iter delle leggi ordinarie consiste in tre fasi distinte:
Fase dell'iniziativa
La fase dell'iniziativa consiste nell'esercizio da parte di determinati soggetti di sottoporre progetti di legge al Parlamento di Res Publica. E' riconosciuto tale potere al Consiglio dei Ministri e ai membri della Camera e del Senato (sia i gruppi parlamentari sia i singoli onorevoli) e ai partiti (o coalizioni di partiti o liste parlamentari) non rappresentati in Parlamento, tramite lo Sportello Ascolto (vedi apposito Regolamento). Ogni DDL deve essere proposto al Presidente della Repubblica in carica e in fondo a destra di tale documento ci deve essere obbligatoriamente la firma del Primo firmatario ed eventualmente anche degli altri firmatari. Ogni DDL prima che venga proposto deve essere stato approvato dalla maggioranza dei membri del Partito di appartenenza di colui che propone il progetto di legge. Prima di presentare il DDL al Presidente della Repubblica bisogna verificare la "copertura economica" di tale DDL (vedi regolamento apposito).
Fase di presentazione
Il DDL deve essere presentato al Presidente della Repubblica (nella sezione “Richieste DDL”) che dovrà verificarne il contenuto per quanto concerne la costituzionalità.
Fase deliberativa
a)La fase deliberativa comincia quando il parlamento , Camera dei Deputati prima e al Senato della Repubblica poi i DDL pervenuti. La legge viene approvata quando ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza dei deputati partecipanti alla seduta e successivamente dei senatori partecipanti alla seduta. Tutti i parlamentari e i ministri possono fare un discorso più o meno lungo. Qualora questo DDL non venga approvato alla Camera verrà ritirato e si potrà procedere ad una riformulazione da parte di qualsiasi parlamentare o ministro, (o gruppo parlamentare del partito o coalizione di partiti o lista parlamentare che lo aveva proposto) per poi essere riproposto alla Camera dei Deputati prima e al Senato della Repubblica dopo (in qualunque caso il DDL se presenta modifiche rispetto all’originale dovrà essere rivotato dal partito o coalizione di partiti o lista parlamentare che l’ha formulato; in questo caso dovrà essere richiesto nuovamente il nulla-osta dal punto di vista della costituzionalità del DDL da parte del Presidente della Repubblica). Entro tre giorni dalla pubblicazione del DDL nella sezione "Richieste DDL" tutti i gruppi parlamentari (anche quelli non rappresentati in Parlamento, tramite lo Sportello Ascolto) possono presentare degli emendamenti al testo originale che devono essere accettati o respinti dal Presidente della Repubblica (dal punto di vista della costituzionalità). Dopo il limite di tali giorni il DDL in esame , e gli eventuali emendamenti potranno essere messi ai voti in Parlamento. si dovranno votare in Parlamento contemporaneamente il DDL iniziale e i singoli emendamenti. Tale procedura deve essere eseguita prima alla Camera e poi al Senato. A seconda di quali emendamenti sono stati approvati (ci si riferisce alla maggioranza dei parlamentari partecipanti) il DDL sarà integrato con suddetti emendamenti. Ogni gruppo parlamentare può presentare al massimo tre emendamenti ad una legge.
b) Per presentare uno o più emendamenti è necessario preparare un progetto in cui si specifica quale articolo o quale parte si vuole modificare e il testo sostitutivo. Tale progetto deve essere inserito obbligatoriamente come commento al topic del DDL nella sezione “Richieste DDL”.
c) In mancanza di approvazione di una proposta di legge questa può essere presentata una ed una sola altra volta al parlamento con lo stesso testo.
d) Si vota in un sondaggio apposito che sarà aperto per la durata di tre giorni consecutivi (a meno che i parlamentari non abbiano già votato prima dei tre giorni; in tale caso la seduta sarà sospesa appena non si avrà ricevuto il voto di ciascun componente di quella camera). Ecco le opzioni di voto: VOTO SI, VOTO NO o MI ASTENGO.
e) E’ compito del presidente del parlamento del Presidente della Repubblica vigilare sul regolare ITER della legge.
f) Il giorno dopo la votazione (o comunque il primo giorno utile), l’Amministratore o il presidente del parlamento, in caso di approvazione della legge, la pubblicano nella categoria “Leggi Approvate” del sito di Res Publica.
g) Se in una delle due camere la votazione, favorevoli e contrari, senza contare l’astensione, si presentasse nella stessa frequenza, la votazione si farà calcolo a camere unite, si determinerà l’approvazione oppure sarà respinta. Nel caso in tutte e due le camere si presentino per ognuna la stessa frequenza uguale di voti fra favorevoli e contrari, il DDL sarà respinto. Tale procedura vale anche per gli emendamenti.
h) Possono essere presentati progetti di legge che possono andare a sostituire leggi già approvate.
i) il regolamento parlamentare specifica maggiormente l’iter legislativo.
l) Tutte le leggi (economiche, sociali, politiche, costituzionali, ecc) emanate e votate nel mondo reale a partire dal primo gennaio 2011 non influenzeranno il mondo virtuale di res publica per tanto tali leggi qui non varranno.
Articolo 8 : POSSIBILITA’ DI INDIRE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI
a) Un utente può decidere di richiedere un referendum per abrogare una legge o parte di essa. Si possono abrogare anche gli articoli del presente Statuto e parte dei regolamenti (nel limite prescritto).
b)FASE DI INIZIATIVA : Per avviare un referendum bisogna pubblicare l’iniziativa di abrogazione ed il testo di richiesta del referendum sulla sezione piazza;
c)FASE DI ACCETTAZIONE : prima della fase di adesione il presidente della repubblica deve controllare che l’iniziativa sia nel rispetto delle regole e delle leggi
c) FASE DI ADESIONE: il referendum è aperto per 72 ore (3 giorni) in cui deve essere firmato/commentato con dichiarazione “SOSTENGO IL REFERENDUM” dal 50% più uno di tutti gli utenti attivi del forum (sono considerati utenti attivi tutti gli utenti la cui ultima visita risale ad un massimo di tre settimane dal momento della proclamazione del referendum). Il presidente della repubblica controllerà che il referendum si volga nelle modalità previste dallo statuto.
d)FASE DELIBERATIVA DELL’ABROGAZIONE :Una volta concluso il Referendum sarà obbligo del Presidente della Repubblica dichiararne l’esito , se il referendum sarà confermato positivo e valido l’amministratore del forum dovrà procedere ad abrogare la legge o la parte della legge nella sezione leggi o nella sezione speciali di regolamenti e statuto.
TITOLO II – IL GOVERNO.
Sezione I – COMPOSIZIONE E FORMAZIONE DEL GOVERNO
Articolo 9: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
a) E’nominato Presidente del Consiglio (capo del governo) il capo partito o il componente scelto a guidare la maggioranza parlamentare, successivamente alla formazione delle camere ed alle elezioni virtuali.
b) Possono essere nominati alla Presidenza del Consiglio tutte le persone di qualunque età, di qualsiasi nazionalità che intendono mantenere l'impegno sottoscrivendo il seguente documento, e che sono appoggiati da una lista o gruppo politico.
d) E' possibile essere nominati più volte alla Presidenza del Consiglio, anche consecutivamente.
f) Se il Premier si dimette, in ogni caso, il suo successore verrà indicato dalla maggioranza parlamentare.
g) tale incarico è gratuito. Non si è retribuiti per il lavoro svolto.
Articolo 10: DIRITTI E DOVERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
a)L'insediamento del nuovo Presidente del Consiglio è da considerarsi avvenuto il giorno successivo alla conclusione della votazione di fiducia.
b) Il Premier è tenuto, dopo essersi insediato, a fare un discorso di inizio Legislatura e di saluti all’Assemblea Parlamentare nel quale delinea le linee guida del suo governo e presenta i Ministri.
c) Il Premier può proporre leggi su ogni ambito relativo ai Ministeri da lui scelti.
d) Il Premier può destituire ministri a suo piacimento. In ogni caso deve motivare la sua decisione in una seduta parlamentare straordinaria e spetterà al presidente della repubblica valutare se le motivazioni sono accettabili o meno. Nel caso in cui le motivazioni venissero respinte, spetterà all’intera Assemblea Parlamentare (Camera dei Deputati e Senato della repubblica in seduta comune) valutare se accettare o meno il rimpiazzo del Ministro. In questo caso ci si riferisce alla maggioranza del 50% +1 dei votanti.
f) Il Premier può assentarsi per motivi personali o per viaggi di lavoro o per altri motivi al massimo per 16 giorni lavorativi. Per assenze superiori ai quattro giorni potrà incaricare temporaneamente e solo per il periodo della sua assenza il Vicepresidente del Consiglio che è scelto ad inizio legislatura fra i ministri del suo governo.
g) l’utente incaricato a formare il governo dal presidente della repubblica , prima della votazione di fiducia nel parlamento, è tenuto a comunicare al parlamento e alla nazione i nomi dei Ministri col relativo Ministero, ed eventuali altre deleghe ministeriali.
h) Il Premier gode degli stessi diritti dei parlamentari e deve rispettare i doveri degli stessi.
i) E’ dovere del Premier avere cura di questa Costituzione, di rispettarla e di farla rispettare.
l) Il Premier può convocare , tramite richiesta al presidente del parlamento, sedute parlamentari straordinarie (sia alla Camera che al Senato) per discutere di situazioni urgenti di attualità. Tali sedute parlamentari devono avere la durata di tre giorni consecutivi e si possono svolgere anche nei giorni festivi, oltre che feriali.
m) Il Premier può essere eletto anche all’interno del Parlamento con il ruolo di Deputato o Senatore.
n) Il premier insieme a tutto il governo da lui rappresentato può ricevere mozioni di fiducia o sfiducia da parte del parlamento, se sarà confermata la mozione di sfiducia o se verrà respinta quella di fiducia il governo decadrà e si dovrà procedere alla nomina di uno nuovo.
Articolo 11: MINISTERI E MINISTRI
a) I Ministri sono le persone scelte dal Presidente del Consiglio tra i parlamentari eletti (possono inoltre essere nominati Ministri anche gli utenti che non ricoprono incarichi parlamentari). I ministri non devono superare i cinque elementi. I Ministeri da formare obbligatoriamente sono: Ministero dell’Economia, Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa e Ministero della Giustizia. I cinque ministri possono essere integrati dal Presidente del Consiglio a ricoprire altre materie ministeriali oltre a quelle principali assegnate. Queste materie sono: 1) affari esteri, 2) istruzione, università, ricerca e beni colturali, 3) lavoro, salute e politiche sociali, 4) ambiente, infrastrutture, sviluppo energetico e tecnologico. Può inoltre essere istituito un ulteriore Ministero per lo sviluppo del forum (con le stesse modalità descritte sopra). Tale Ministro è assolto dall'obbligo dei DDL minimi per legislatura ed ha il compito di cercare di evolvere il forum (iniziative, progetti, ecc...) anche con l'aiuto di parlamentari e/o gruppi parlamentari di opposizione o non rappresentati in Parlamento.
b) In caso di dimissioni (o dismissioni) di un ministro, il suo posto è preso da un parlamentare scelto dal Presidente del Consiglio .
c) Un ministro gode degli stessi diritti degli altri parlamentari e deve rispettare i doveri degli stessi.
Sezione II – FUNZIONE LEGISLATIVA PROVVISORIA DEL GOVERNO
Articolo 12: DECRETI LEGGE
a) Il Consiglio dei Ministri, convocato dal Premier, può approvare senza discussione parlamentare i decreti legge, atti aventi forza di legge, entrano in vigore con effetto immediato (in caso di urgenza) .
b) Se il Consiglio dei Ministri approva un decreto legge questo è reso definitivamente valido (e quindi si converte in legge) a seguito della discussione e della votazione dell’Assemblea parlamentare (sia Camera che Senato della Repubblica) che dovranno essere effettuati entro quindici giorni dalla data del decreto con lo stesso ITER delle leggi ordinarie.
TITOLO III – GIUSTIZIA ,MAGISTRATURA E ORGANI DI GARANZIA ISTITUZIONALI .
Articolo 13: GIUSTIZIA
a)Qualsiasi utente registrato al forum, se nota qualche comportamento che non rispetta il regolamento, può denunciare un altro utente nella sezione "Tribunale". Qui, dopo che è stata postata la denuncia, ogni utente può dire la sua opinione in maniera civile fino a quando il giudice, che è il Ministro della Giustizia, non chiude l'argomento.
b) Una volta concluso il processo, il Ministro della Giustizia deciderà se condannare o meno l'imputato seguendo quanto stabilito dal Regolamento di Res Publica e di questo Statuto. Quando si sarà deciso, il Ministro renderà pubblica la sentenza nella sezione "Sentenze". In questa sezione è assolutamente vietato scrivere.
c) Se la sentenza di primo grado non è soddisfacente, sia l'imputato sia l'utente che ha denunciato possono chiedere di riaprire il caso nella sezione "Appello" entro tre giorni dalla pronunciazione della sentenza. I membri della Corte Costituzionale di Giustizia possono decidere se confermare la sentenza precedente o modificarla.
d) Se l'imputato di un processo è il Ministro della Giustizia, il giudice del primo grado sarà sostituito da uno dei componenti della corte costituzionale di giustizia scelto dal presidente della repubblica o esso stesso ,Si eseguirà la stessa procedura anche quando è lo stesso il Ministro della Giustizia ad aprire un processo, mentre per il secondo grado rimane tutto invariato.
e) Se l’imputato di un processo è un membro della Corte Costituzionale (compreso il Presidente della Repubblica) il giudice del primo grado sarà il Ministro della Giustizia (o se anche questo è imputato sarà il Presidente della Repubblica, o suo delegato – se è imputato anch’egli sarà un altro membro della corte ad emettere la sentenza) come regolarmente previsto da questo Statuto.
Articolo 14 : LA CORTE COSTITUZIONALE DI GIUSTIZIA
a) La Corte Costituzionale di Giustizia è composta di diritto da tutti gli ex Presidenti della Repubblica, dal Presidente della Repubblica in carica, dal Ministro della Giustizia in carica e da due parlamentari, uno rappresentante la maggioranza parlamentare e uno di opposizione (i due parlamentari vengono indicati dai partiti di maggioranza e opposizione).
b) La Corte Costituzionale di Giustizia è presieduta dal Presidente della Repubblica in carica.
c) Gli ex Presidenti della Repubblica sono membri di diritto alla corte a vita e possono dimettersi da tale organo.
d) Il ministro della giustizia assume di diritto la carica di giudice della corte fino al termine della carica ministeriale.
e) Sono chiamati dal Presidente della repubblica a comporre la corte costituzionale di giustizia due parlamentari, uno di maggioranza e un altro di opposizione. I due giudici/parlamentari possono dimettersi dalla carica di giudice o essere sostituiti con valida motivazione dalla corte stessa. I due giudici parlamentari sono nominati a inizio legislatura e mantengono la carica fino alla fine della legislatura a meno che non siano destituiti, in tale caso potranno essere sostituiti.
Articolo 15: DIRITTI E DOVERI DELLA CORTE COSTITUZIONALE DI GIUSTIZIA
a) La Corte Costituzionale ha il compito di giudicare sulle controversie all’interno dello Stato e fra le istituzioni stesse ed insieme al Presidente della Repubblica ha il compito di vigilare sul rispetto della costituzione di questo Statuto e sul rispetto del mantenimento dei doveri delle cariche istituzionali. Ha inoltre il compito di essere giudice nei processi aperti dagli utenti per irregolarità (incostituzionalità) di un DDL o legge approvata o per irregolarità su alcuni punti del presente documento o degli altri Regolamenti (o documenti) del forum.
b) La Corte Costituzionale può, nel caso che il Presidente della Repubblica e altre cariche istituzionali non ottemperino ai doveri sanciti per le loro funzioni, processare e poi destituire con l’approvazione del Parlamento queste istituzioni.
c) I componenti della corte hanno pari diritti e doveri compreso il presidente della corte ovvero Presidente della Repubblica: durante le votazioni di decisioni con corte riunita all’unanimità vige la regola di approvazione per maggioranza, sarà compito del Presidente della Repubblica comunicare la decisione della corte.
d) La Corte Costituzionale di Giustizia assume anche l'obbligo di regolamentare la sezione stampa e la sezione tv (vedi apposito Regolamento).
TITOLO IV – ORGANIZZAZIONI POLITICHE E ORGANI INDIPENDENTI DI INFORMAZIONE.
Articolo 16: PARTITI
a) Sono ammessi al Parlamento tutti i partiti seguendo il sistema elettorale vigente (vedi Legge Elettorale).
b) I Partiti hanno la possibilità di fare propaganda, di commentare sulle sezioni a loro dedicate la vita politica di Res Publica ma non hanno potere a livello di votazione in aula. Il potere è espresso dai singoli parlamentari, che hanno il dovere morale di richiamarsi alle indicazioni del Partito, della Coalizione di Partiti o della lista parlamentare a cui appartengono.
c) Ogni partito presente in Parlamento deve avere obbligatoriamente un suo Presidente.
d) Le persone di una lista parlamentare non si possono candidare con nessun altro partito. E' consentito, però cambiare partito di appartenenza durante la legislatura in corso.
f) Ogni partito (anche quelli all’interno di una lista parlamentare o coalizione di partiti) deve obbligatoriamente avere un suo Statuto contenente le regole fondamentali per l’elezione del Leader di Partito e per tutti gli altri aspetti legati all’attività del partito stesso. Inoltre ogni partito deve avere un suo programma elettorale da presentare alle elezioni. Nel caso si presentasse alle elezioni politiche (anche sotto una coalizione o una lista parlamentare) un Partito senza i requisiti espressi in questo comma, la Corte Costituzionale non ammetterà tale formazione politica alle elezioni. Ogni partito (o coalizione di partiti o partiti appartenenti ad un’unica lista parlamentare) può provvedere ad approvare ogni altro Regolamento per regolamentare l’attività della stessa formazione politica. Ogni documento, comunque, compreso Statuto e Programma Elettorale deve essere approvato dalla maggioranza dei membri del partito.
Articolo 17: FUNZIONE GIORNALISTI DEL CORRIERE DELLA SERA E RAI
Il Corriere della Sera e la Rai rappresentano le uniche testate giornalistiche indipendenti (rispettivamente giornali e tv) del forum sono regolate dall’apposito Regolamento. Ad ogni modo ciascun utente può anche scrivere per il giornale del proprio partito, purché rispetti il Regolamento del forum e il seguente Statuto.
TITOLO IV – TUTELA DELLA DEMOCRAZIA E MODIFICHE ALLO STATUTO.
Articolo 18: SALVAGUARDIA DELLA DEMOCRAZIA
Il presente documento può essere modificato in ogni suo articolo (e/o comma) fatta eccezione per l’articolo 1 (ad eccezione del comma g) ed il presente. La salvaguardia della libertà e della democrazia non possono essere oggetto di revisione costituzionale.
Articolo 19: MODIFICA DELLO STATUTO
a) Il presente Statuto può essere modificato per iniziativa parlamentare o governativa (compreso Sportello Ascolto). La legge di modifica dovrà essere approvata dai ¾ dei membri totali di ciascuna delle due Camere.
b) Non potranno essere assolutamente modificati gli articoli 1 (ad eccezione del comma g) e 18 dello Statuto.
NORME TRANSITORIE
1)Ogni irregolarità sopraggiunta finora per effetto del vecchio testo dello Statuto non può essere oggetto di apertura di un processo. Si potranno aprire processi solo per verificare la costituzionalità dei DDL o leggi approvate nelle precedenti legislature.
Re: Discussione sulla Bozza dello Statuto
Posto le mie modifiche agli articoli 1-2-3 dello Statuto:
Articolo 1
1)Toglierei il punto C, perchè mi sembra inutile precludere fin da subito una possibilità di finanziamento da parte di qualche utente.
2)Al comma F, modificherei il numero di giorni per postare la propria presentazione e metterei 2 giorni anzichè 5.
Articolo 2
1)Al comma A, in caso di pareggio nel ballottaggio tra due candidati, come si procede??
2)Al comma B, l'allontanamento lo abbasserei dai 20 giorni a 10 senza avvisare la nazione
Articolo 3
1)Comma C, toglierei che non deve andare in controtendenza con la Costituzione Italiana, sennò può generare confusione. Si segue solo lo Statuto del forum e il regolamento.
Ecco quanto per ora.
Articolo 1
1)Toglierei il punto C, perchè mi sembra inutile precludere fin da subito una possibilità di finanziamento da parte di qualche utente.
2)Al comma F, modificherei il numero di giorni per postare la propria presentazione e metterei 2 giorni anzichè 5.
Articolo 2
1)Al comma A, in caso di pareggio nel ballottaggio tra due candidati, come si procede??
2)Al comma B, l'allontanamento lo abbasserei dai 20 giorni a 10 senza avvisare la nazione
Articolo 3
1)Comma C, toglierei che non deve andare in controtendenza con la Costituzione Italiana, sennò può generare confusione. Si segue solo lo Statuto del forum e il regolamento.
Ecco quanto per ora.
Re: Discussione sulla Bozza dello Statuto
Altre modifiche che attuerei:
Articolo 5
1) Comma B: troppo generica l'affermazione: "impossibilità di formazioni di maggioranze parlamentari"
Articolo 6
1) Comma C: visti i dibattiti passati, dopo la frase "E’ consigliabile comunque che vengano inseriti per primi nelle liste dei candidati (oltre al presidente di partito) gli utenti che svolgono cariche all’interno del partito (o lista) e/o quelli che sono maggiormente attivi nel forum." aggiungerei: "In ogni caso, il rispetto dell'ordine nelle liste presentate non è strettamente necessario ne obbligatorio."
2) Comma D: aggiungerei alla fine del comma: "All'interno del Parlamento, i Deputati e Senatori hanno l'obbligo di mantenere un comportamento decoroso. Ciascuna frase che non riguarda strettamente la vita politica e/o il DDL in questione sarà rimossa"
3) Comma F: Aggiungerei che "Il Presidente delle Camere, alla fine di ogni seduta, dovrà pubblicare la lista dei Parlamentari assenti alla seduta stessa, riportando di fianco al nome il numero di assenze consecutive del Deputato o Senatore." In questo modo, si ha sotto gli occhi di tutti chi ha partecipato e chi no.
Articolo 11
1) Comma A: i Ministeri sono 4 e non 5 come scritto nel comma. E poi, invece del Ministero della Difesa, metterei quello dell'istruzione, università, ricerca e beni culturali.
Articolo 12
1) Comma A: Meglio specificare quali sono i casi urgenti, onde evitare polemiche.
Articolo 13
1) Comma A: Al posto del Ministro della Giustizia, come giudice di primo grado metterei l'amministratore (il Ministro è, in ogni caso, di parte, appartenendo ad un partito, al contrario dell'amministratore).
2) Comma B: Stessa cosa del punto 1
3) Comma C: il ricorso deve essere presentato entro 24 ore e non 3 giorni come scritto nella bozza a mio avviso, sennò tutto diventa macchinoso e con tempi molto lunghi.
4) Comma D: in caso l'imputato fosse l'Admin, il giudice sarà il Presidente della Repubblica o un membro della Corte Costituzionale. (La modifica è legata al punto precedente)
5) Comma E: Sostituire il Ministro della Giustizia con l'Admin
Per ora mi fermo qui.
Articolo 5
1) Comma B: troppo generica l'affermazione: "impossibilità di formazioni di maggioranze parlamentari"
Articolo 6
1) Comma C: visti i dibattiti passati, dopo la frase "E’ consigliabile comunque che vengano inseriti per primi nelle liste dei candidati (oltre al presidente di partito) gli utenti che svolgono cariche all’interno del partito (o lista) e/o quelli che sono maggiormente attivi nel forum." aggiungerei: "In ogni caso, il rispetto dell'ordine nelle liste presentate non è strettamente necessario ne obbligatorio."
2) Comma D: aggiungerei alla fine del comma: "All'interno del Parlamento, i Deputati e Senatori hanno l'obbligo di mantenere un comportamento decoroso. Ciascuna frase che non riguarda strettamente la vita politica e/o il DDL in questione sarà rimossa"
3) Comma F: Aggiungerei che "Il Presidente delle Camere, alla fine di ogni seduta, dovrà pubblicare la lista dei Parlamentari assenti alla seduta stessa, riportando di fianco al nome il numero di assenze consecutive del Deputato o Senatore." In questo modo, si ha sotto gli occhi di tutti chi ha partecipato e chi no.
Articolo 11
1) Comma A: i Ministeri sono 4 e non 5 come scritto nel comma. E poi, invece del Ministero della Difesa, metterei quello dell'istruzione, università, ricerca e beni culturali.
Articolo 12
1) Comma A: Meglio specificare quali sono i casi urgenti, onde evitare polemiche.
Articolo 13
1) Comma A: Al posto del Ministro della Giustizia, come giudice di primo grado metterei l'amministratore (il Ministro è, in ogni caso, di parte, appartenendo ad un partito, al contrario dell'amministratore).
2) Comma B: Stessa cosa del punto 1
3) Comma C: il ricorso deve essere presentato entro 24 ore e non 3 giorni come scritto nella bozza a mio avviso, sennò tutto diventa macchinoso e con tempi molto lunghi.
4) Comma D: in caso l'imputato fosse l'Admin, il giudice sarà il Presidente della Repubblica o un membro della Corte Costituzionale. (La modifica è legata al punto precedente)
5) Comma E: Sostituire il Ministro della Giustizia con l'Admin
Per ora mi fermo qui.
Re: Discussione sulla Bozza dello Statuto
Alla corte Costituzionale io e Mike avremmo concordato queste persone:
- Admin
- Master
- Presidente della Repubblica in carica
- Ex Presidenti
- Admin
- Master
- Presidente della Repubblica in carica
- Ex Presidenti
Claudio- Innamorato del forum
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Re: Discussione sulla Bozza dello Statuto
Istituzione dei seguenti punti riguardanti il masteraggio
Articolo 20
a Il master è quel player addetto alla creazione di eventi, notizie all'interno di Res Publica.
b Può appartenere ad un partito politico ma nello svolgere la sua attività dev'essere assolutamente imparziale.
c Può scrivere le proprie note solo nella sezione "Note Master"
d Gli utenti devono tener conto che nella sezione "Note Master" non scrive il master il persona. Ma è l'opinione pubblica o qualche ente a parlare. Chi contravverrà a questa regola verrà sanzionato anche pesantemente.
e Il Master è uno dei membri permanenti della Corte Costituzionale di Giustizia. In quanto tale dovrà essere d'esempio, con il proprio comportamento, verso tutti i player.
f Il Master non può divulgare assolutamente i contenuti della sezione "Forum dei Moderatori" alla quale potrà accedere
Articolo 20
a Il master è quel player addetto alla creazione di eventi, notizie all'interno di Res Publica.
b Può appartenere ad un partito politico ma nello svolgere la sua attività dev'essere assolutamente imparziale.
c Può scrivere le proprie note solo nella sezione "Note Master"
d Gli utenti devono tener conto che nella sezione "Note Master" non scrive il master il persona. Ma è l'opinione pubblica o qualche ente a parlare. Chi contravverrà a questa regola verrà sanzionato anche pesantemente.
e Il Master è uno dei membri permanenti della Corte Costituzionale di Giustizia. In quanto tale dovrà essere d'esempio, con il proprio comportamento, verso tutti i player.
f Il Master non può divulgare assolutamente i contenuti della sezione "Forum dei Moderatori" alla quale potrà accedere
Claudio- Innamorato del forum
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Re: Discussione sulla Bozza dello Statuto
I Gradi di giustizia di Res
a Res Publica è articolato su tre gradi di giudizio, essi sono: Tribunale - Corte Costituzionale - Commissione per Res
b In primo grado (tribunale) la sentenza verrà emessa dal Master
c In caso di ricorso (per tempi e modi guardare apposito articolo) il caso viene riesaminato dalla Corte Costituzionale.
d La sentenza in secondo grado viene emessa dall'Admin
e In caso di ulteriore ricorso (entro 48 ore) ma sopratutto DI FATTO GRAVE il caso viene ulteriormente riesaminato dalla Commissione per Res. Il verdetto sarà dunque inappellabile.
f La commissione per Res è formata da: Admin - Master - Moderatori
g La sentenza in terzo grado viene emessa dall'Admin
a Res Publica è articolato su tre gradi di giudizio, essi sono: Tribunale - Corte Costituzionale - Commissione per Res
b In primo grado (tribunale) la sentenza verrà emessa dal Master
c In caso di ricorso (per tempi e modi guardare apposito articolo) il caso viene riesaminato dalla Corte Costituzionale.
d La sentenza in secondo grado viene emessa dall'Admin
e In caso di ulteriore ricorso (entro 48 ore) ma sopratutto DI FATTO GRAVE il caso viene ulteriormente riesaminato dalla Commissione per Res. Il verdetto sarà dunque inappellabile.
f La commissione per Res è formata da: Admin - Master - Moderatori
g La sentenza in terzo grado viene emessa dall'Admin
Claudio- Innamorato del forum
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Re: Discussione sulla Bozza dello Statuto
con daniele avevo già discusso privatamente in altri periodi questa bozza e la sostengo...................... vorrei solo mettere in evidenza che, e non vorrei non averle lette, non ci sono i motivi ben chiari ed evidenti nel caso in cui si può procedere allo scioglimento anticipato delle camere da parte del presidente della repubblica, e in quale caso il governo viene dichiarato sciolto.
oltre alla mozione di sfiducia dell'intero governo io introdurrei anche la mozione di sfiducia ad un singolo ministro.
oltre alla mozione di sfiducia dell'intero governo io introdurrei anche la mozione di sfiducia ad un singolo ministro.
sibono- Ministro
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Re: Discussione sulla Bozza dello Statuto
Visto che non ci sono, stendi tu questi punti cosi li inseriamo e valutiamo insiemesibono ha scritto:con daniele avevo già discusso privatamente in altri periodi questa bozza e la sostengo...................... vorrei solo mettere in evidenza che, e non vorrei non averle lette, non ci sono i motivi ben chiari ed evidenti nel caso in cui si può procedere allo scioglimento anticipato delle camere da parte del presidente della repubblica, e in quale caso il governo viene dichiarato sciolto.
oltre alla mozione di sfiducia dell'intero governo io introdurrei anche la mozione di sfiducia ad un singolo ministro.
Re: Discussione sulla Bozza dello Statuto
secondo me vanno aumentati i nuimeri di deputati e senatori, in modo tale che non siano sempre le solite persone ad andare in parlamento, e in modo che almeno ogni partito sia rappresentato, almeno da una persona, per evitare grandi ammucchiate di partiti
Expito- Mod
- Numero di messaggi : 1547
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Età : 28
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Re: Discussione sulla Bozza dello Statuto
Io al contrario di mike penso che la Costituzione deve essere presente quando si tiene conto della costituzionalità dei DDL. So che molti punti della Costituzione sono in contraddizione con lo Statuto perciò io pensavo di inserire della costizione tutta quella parte che riguarda i diritti e la protezione dei cittadini.
alessimaga- Mod
- Numero di messaggi : 1830
Data d'iscrizione : 15.04.10
Re: Discussione sulla Bozza dello Statuto
Mi dispiace del fatto che sono stato il creatore dello Statuto di Res Publica (che nel tempo si è modificato anche grazie ai contributi degli altri utenti di questo forum) e non sono stato nemmeno considerato per questo nuovo Statuto che rilanci il forum. Probabilmente non avrei partecipato comunque a questa Commissione per motivi di tempo ma sarebbe stato giusto che almeno Daniele Barison o mikeguerini mi parlassero tramite MP di questa cosa.
Non voglio però polemizzare più di tanto. E se posso propongo queste modifiche:
articolo 3 comma i)
C'è scritto che il Presidente della Repubblica PUO' controllare l'operato dell'amministratore. Io metterei DEVE al posto di PUO'.
ARTICOLO 4 comma b)
Io porterei il numero dei deputati a 11 (anzichè 10) visto che è più facile per la divisione successiva dei seggi e Senato va bene a 5. Lascierei comunque la possibilità presente nel vecchio Statuto di modificare (per la legislatura successiva) il numero dei parlamentari con appositi decreti legge che richiedono sempre la maggioranza dei 3/4 dei parlamentari partecipanti di ciascuna Camera. Specificherei inoltre che il numero dei deputati e senatori non può variare a legislatura in corso (cioè se si comincia con 11 deputati questi devono essere fino alla fine della legislatura).
Non capisco l'importanza del Regolamento Unico Parlamentare. Integriamo questi eventuali punti direttamente nello Statuto. Altrimenti abbiamo troppi Regolamenti che dicono la stessa cosa e poi se si vuole modificare una cosa bisogna modificarla in ognuno di questi Regolamenti.
ARTICOLO 5 comma b)
E' molto vago questo articolo sui moderatori. C'è scritto possono essere massimo 4. E va bene. Ma non è specificato chi li nomina, chi può svolgere questo ruolo, ecc...
ARTICOLO 6 comma c)
Il termine "Onorevole" si riferisce sia ai deputati che ai senatori. E' inutile scrivere "onorevole o senatore".
ARTICOLO 6 comma f)
Un parlamentare che viene espulso se non partecipa a tre sedute consecutive mi sembra esagerato. Altrimenti le camere si dimezzerebbero come utenti. E poi comunque che senso ha la sentenza della Corte su questa cosa? Se supera il tot di assenze (io propongo 5 sedute visto che ogni seduta corrisponde a ogni topic aperto) (a meno che abbia comunicato l'assenza obbligatoriamente al Presidente della Repubblica) il suo ruolo decade automaticamente. Punto.
ARTICOLO 6 comma g)
E' molto vago il "consiglia". O mettiamo "è obbligatorio" o niente.
ARTICOLO 7 fase deliberativa comma e)
C'è scritto: "PRESIDENTE DEL PARLAMENTO" e poi "PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA". Errore di battitura. Eliminiamo uno dei due.
ARTICOLO 9 comma a)
La figura del "Capo-Partito" cos'è? Io toglierei del tutto questa espressione.
ARTICOLO 10 comma f)
Io inserirei questa frase: "In caso di assenza del Presidente del Consiglio a 16 giorni lavorativi consecutivi (anche qualora questo abbia avvisato della sua assenza) si dichiara tale utente dimesso dal suo incarico (compreso dal ruolo di deputato e/o senatore) e si rende effettivo il comma f dell'articolo 9 di questo Statuto."
Sulla giustizia (articolo 13) io farei così:
GIUDICE DI PRIMO GRADo: ADMIN DEL FORUM
GIUDICE SECONDO GRADO: CORTE COSTITUZIONALE
Se l'imputato di un processo è l'admin, il giudice di primo grado è il Presidente della Repubblica e al secondo grado la Corte (senza il voto dell'admin).
Se l'imputato (o gli imputati) è un membro della corte il giudice di primo grado è sempre l'admn e al secondo grado la Corte (senza il voto dell'imputato o degli imputati).
La composizione della Corte Costituzionale a mio avviso dovrebbe essere questa:
MEMBRI: Admin, Presidente della Repubblica in carica, Ex Presidenti della Repubbica
Se la Corte non raggiunge un verdetto su una qualsiasi questione (quando ad esempio la Corte è composta da un numero pari di persone) la decisione assoluta spetterà al Presidente della Repubblica in carica.
Io poi fisserei il tempo massimo che i membri della Corte hanno per intervenire per evitare sedute che non finiscono mai.
Non voglio però polemizzare più di tanto. E se posso propongo queste modifiche:
articolo 3 comma i)
C'è scritto che il Presidente della Repubblica PUO' controllare l'operato dell'amministratore. Io metterei DEVE al posto di PUO'.
ARTICOLO 4 comma b)
Io porterei il numero dei deputati a 11 (anzichè 10) visto che è più facile per la divisione successiva dei seggi e Senato va bene a 5. Lascierei comunque la possibilità presente nel vecchio Statuto di modificare (per la legislatura successiva) il numero dei parlamentari con appositi decreti legge che richiedono sempre la maggioranza dei 3/4 dei parlamentari partecipanti di ciascuna Camera. Specificherei inoltre che il numero dei deputati e senatori non può variare a legislatura in corso (cioè se si comincia con 11 deputati questi devono essere fino alla fine della legislatura).
Non capisco l'importanza del Regolamento Unico Parlamentare. Integriamo questi eventuali punti direttamente nello Statuto. Altrimenti abbiamo troppi Regolamenti che dicono la stessa cosa e poi se si vuole modificare una cosa bisogna modificarla in ognuno di questi Regolamenti.
ARTICOLO 5 comma b)
E' molto vago questo articolo sui moderatori. C'è scritto possono essere massimo 4. E va bene. Ma non è specificato chi li nomina, chi può svolgere questo ruolo, ecc...
ARTICOLO 6 comma c)
Il termine "Onorevole" si riferisce sia ai deputati che ai senatori. E' inutile scrivere "onorevole o senatore".
ARTICOLO 6 comma f)
Un parlamentare che viene espulso se non partecipa a tre sedute consecutive mi sembra esagerato. Altrimenti le camere si dimezzerebbero come utenti. E poi comunque che senso ha la sentenza della Corte su questa cosa? Se supera il tot di assenze (io propongo 5 sedute visto che ogni seduta corrisponde a ogni topic aperto) (a meno che abbia comunicato l'assenza obbligatoriamente al Presidente della Repubblica) il suo ruolo decade automaticamente. Punto.
ARTICOLO 6 comma g)
E' molto vago il "consiglia". O mettiamo "è obbligatorio" o niente.
ARTICOLO 7 fase deliberativa comma e)
C'è scritto: "PRESIDENTE DEL PARLAMENTO" e poi "PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA". Errore di battitura. Eliminiamo uno dei due.
ARTICOLO 9 comma a)
La figura del "Capo-Partito" cos'è? Io toglierei del tutto questa espressione.
ARTICOLO 10 comma f)
Io inserirei questa frase: "In caso di assenza del Presidente del Consiglio a 16 giorni lavorativi consecutivi (anche qualora questo abbia avvisato della sua assenza) si dichiara tale utente dimesso dal suo incarico (compreso dal ruolo di deputato e/o senatore) e si rende effettivo il comma f dell'articolo 9 di questo Statuto."
Sulla giustizia (articolo 13) io farei così:
GIUDICE DI PRIMO GRADo: ADMIN DEL FORUM
GIUDICE SECONDO GRADO: CORTE COSTITUZIONALE
Se l'imputato di un processo è l'admin, il giudice di primo grado è il Presidente della Repubblica e al secondo grado la Corte (senza il voto dell'admin).
Se l'imputato (o gli imputati) è un membro della corte il giudice di primo grado è sempre l'admn e al secondo grado la Corte (senza il voto dell'imputato o degli imputati).
La composizione della Corte Costituzionale a mio avviso dovrebbe essere questa:
MEMBRI: Admin, Presidente della Repubblica in carica, Ex Presidenti della Repubbica
Se la Corte non raggiunge un verdetto su una qualsiasi questione (quando ad esempio la Corte è composta da un numero pari di persone) la decisione assoluta spetterà al Presidente della Repubblica in carica.
Io poi fisserei il tempo massimo che i membri della Corte hanno per intervenire per evitare sedute che non finiscono mai.
Re: Discussione sulla Bozza dello Statuto
Aggiungo un'altra cosa:
Specificherei chi può svolgere l'attività di Presidente delle Camere (es: serve un numero minimo di messaggi, si o no?), quale è il suo sostituto in caso di assenza, come si deve procedere in quest'ultimo caso, ecc...
Specificherei chi può svolgere l'attività di Presidente delle Camere (es: serve un numero minimo di messaggi, si o no?), quale è il suo sostituto in caso di assenza, come si deve procedere in quest'ultimo caso, ecc...
Re: Discussione sulla Bozza dello Statuto
Scusate, ma io avrei qualcosa da ridire sui gradi di giudizio.
No si potrebbe fare:
PRIMO GRADO- ministro della giustizia (come prima)
SECONDO GRADO- admin
ed eventuale TERZO GRADO con la Corte Costituzionale.
Sarebbe meglio, no?
No si potrebbe fare:
PRIMO GRADO- ministro della giustizia (come prima)
SECONDO GRADO- admin
ed eventuale TERZO GRADO con la Corte Costituzionale.
Sarebbe meglio, no?
Ultima modifica di Valentino Inama il Ven 26 Nov 2010 - 15:36 - modificato 1 volta.
V.I.- Mod
- Numero di messaggi : 667
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Re: Discussione sulla Bozza dello Statuto
mikeguerini ha scritto:Altre modifiche che attuerei:
Articolo 5
1) Comma B: troppo generica l'affermazione: "impossibilità di formazioni di maggioranze parlamentari"
Articolo 6
1) Comma C: visti i dibattiti passati, dopo la frase "E’ consigliabile comunque che vengano inseriti per primi nelle liste dei candidati (oltre al presidente di partito) gli utenti che svolgono cariche all’interno del partito (o lista) e/o quelli che sono maggiormente attivi nel forum." aggiungerei: "In ogni caso, il rispetto dell'ordine nelle liste presentate non è strettamente necessario ne obbligatorio."
2) Comma D: aggiungerei alla fine del comma: "All'interno del Parlamento, i Deputati e Senatori hanno l'obbligo di mantenere un comportamento decoroso. Ciascuna frase che non riguarda strettamente la vita politica e/o il DDL in questione sarà rimossa"
3) Comma F: Aggiungerei che "Il Presidente delle Camere, alla fine di ogni seduta, dovrà pubblicare la lista dei Parlamentari assenti alla seduta stessa, riportando di fianco al nome il numero di assenze consecutive del Deputato o Senatore." In questo modo, si ha sotto gli occhi di tutti chi ha partecipato e chi no.
Articolo 11
1) Comma A: i Ministeri sono 4 e non 5 come scritto nel comma. E poi, invece del Ministero della Difesa, metterei quello dell'istruzione, università, ricerca e beni culturali.
Articolo 12
1) Comma A: Meglio specificare quali sono i casi urgenti, onde evitare polemiche.
Articolo 13
1) Comma A: Al posto del Ministro della Giustizia, come giudice di primo grado metterei l'amministratore (il Ministro è, in ogni caso, di parte, appartenendo ad un partito, al contrario dell'amministratore).
2) Comma B: Stessa cosa del punto 1
3) Comma C: il ricorso deve essere presentato entro 24 ore e non 3 giorni come scritto nella bozza a mio avviso, sennò tutto diventa macchinoso e con tempi molto lunghi.
4) Comma D: in caso l'imputato fosse l'Admin, il giudice sarà il Presidente della Repubblica o un membro della Corte Costituzionale. (La modifica è legata al punto precedente)
5) Comma E: Sostituire il Ministro della Giustizia con l'Admin
Per ora mi fermo qui.
Concordo con mike su tutto TRANNE su questo:
a) I finanziamenti non è giusto che ci siano perchè se come dici tu mike un utente finanzia il forum non vorrei poi che tutte le decisioni del forum venissero influenzate da chi lo finanzia. E' un aspetto da non sottovalutare.
b) Come fa a sapere il Presidente delle Camere chi ha partecipato ad una seduta se non tutti i deputati e/o senatori rilasciano alcun messaggio? Certo si può vedere chi non si è connesso in quei giorni nel forum ma non è CERTO AL 100% che chi connette partecipa alla seduta. Non so se mi sono spiegato bene.
c) Sul Ministero sono d'accordo: istruzione al posto della difesa. Poi bisogna modificare però anche l'altra delega. PS: Mike, lo Statuto non dice che i ministeri sono 4. Dice che si possono creare fino a 5 ministeri e quelli obbligatori sono 4. Volendo quindi un governo può anche nominare un quinto ministeo (o dello Sviluppo del forum) o di ogni altra materia.
Sull'idea della giustizia mi trovo sostanzialmete d'accordo con te (mi sono comunque espresso nell'altro commento).
Re: Discussione sulla Bozza dello Statuto
Valentino Inama ha scritto:Scusate, ma io avrei qualcosa da ridire sui gradi di giudizio.
No si potrebbe fare:
PRIMO GRADO- ministro della giustizia (come prima)
SECONDO GRADO- admin
ed eventuale TERZO GRADO con la Corte Costituzionale.
Sarebbe meglio, no?
Anche io avevo pensato a questa cosa ma diventerebbe una procedura troppo lunga quella dei tre gradi di giudizio.
Re: Discussione sulla Bozza dello Statuto
Thomas io ho specificato un "eventuale" terzo grado. Per il resto io propongo:
1-ministro della giustiza
2-admin
1-ministro della giustiza
2-admin
V.I.- Mod
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Re: Discussione sulla Bozza dello Statuto
Non ti ho nominato Thomas perchè ho notato che sul forum stavi molto poco ed erano piu le assenze che presenze tue (non discuto su questo, avrai avuto i tuoi validi motivi ci mancherebbe), quindi ho preferito nominare qualcun altro piu attivo e presente, che mi garantisse la sua presenza diciamo.
Comunque, condivido le tue modifiche.
Comunque, condivido le tue modifiche.
Re: Discussione sulla Bozza dello Statuto
[quote] Re: Discussione sulla Bozza dello Statuto
Thomas Oggi a 4:36 pm
<BLOCKQUOTE>
Ecco, qui ho da dire che è scontato, thomas io ritengo legittimo che qualcuno aiuto il forum in termini finanziari. Mi dispiace ma non vedo come si possa polemicare sul punto in questione. E' impossibile che influenzi il forum e le sue decisioni, anche perchè sono tutte donazioni anonime, perchè i gestori di forumattivo non dovrebbero dare i nominati all'amministratore ma dicono solo hai un ricevuto un tot da una donazione. Ho ragione mike, correggimi se sbaglio.
Ad ogni modo anche se fosse, che io donassi 100 euro (mettiamo) e mike lo sapesse perchè gli è stato notificato il mio nominativo con le donazione ed io gli scrivessi pretese mi manda a quel paese scuramente. O sbaglio?</BLOCKQUOTE>
Thomas Oggi a 4:36 pm
<BLOCKQUOTE>
Concordo con mike su tutto TRANNE su questo:
a) I finanziamenti non è giusto che ci siano perchè se come dici tu mike un utente finanzia il forum non vorrei poi che tutte le decisioni del forum venissero influenzate da chi lo finanzia. E' un aspetto da non sottovalutare.
Ecco, qui ho da dire che è scontato, thomas io ritengo legittimo che qualcuno aiuto il forum in termini finanziari. Mi dispiace ma non vedo come si possa polemicare sul punto in questione. E' impossibile che influenzi il forum e le sue decisioni, anche perchè sono tutte donazioni anonime, perchè i gestori di forumattivo non dovrebbero dare i nominati all'amministratore ma dicono solo hai un ricevuto un tot da una donazione. Ho ragione mike, correggimi se sbaglio.
Ad ogni modo anche se fosse, che io donassi 100 euro (mettiamo) e mike lo sapesse perchè gli è stato notificato il mio nominativo con le donazione ed io gli scrivessi pretese mi manda a quel paese scuramente. O sbaglio?</BLOCKQUOTE>
V.I.- Mod
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Re: Discussione sulla Bozza dello Statuto
[quote="Valentino Inama"]
Sì lo so vincenzo. Io infatti non avrei niente in contrario a questi finanziamenti. Ma visti gli episodi che sono successi (non bisogna dare scontato nulla qui perchè può succedere di tutto ) è meglio che certe situazion si prevedano già da subito. Questo è quello che voglio dire.
Se poi le donazioni dovessero essere anonime non ho nulla in contrario
Re: Discussione sulla Bozza dello Statuto
Thomas Oggi a 4:36 pm
<BLOCKQUOTE>Concordo con mike su tutto TRANNE su questo:
a) I finanziamenti non è giusto che ci siano perchè se come dici tu mike un utente finanzia il forum non vorrei poi che tutte le decisioni del forum venissero influenzate da chi lo finanzia. E' un aspetto da non sottovalutare.
Ecco, qui ho da dire che è scontato, thomas io ritengo legittimo che qualcuno aiuto il forum in termini finanziari. Mi dispiace ma non vedo come si possa polemicare sul punto in questione. E' impossibile che influenzi il forum e le sue decisioni, anche perchè sono tutte donazioni anonime, perchè i gestori di forumattivo non dovrebbero dare i nominati all'amministratore ma dicono solo hai un ricevuto un tot da una donazione. Ho ragione mike, correggimi se sbaglio.
Ad ogni modo anche se fosse, che io donassi 100 euro (mettiamo) e mike lo sapesse perchè gli è stato notificato il mio nominativo con le donazione ed io gli scrivessi pretese mi manda a quel paese scuramente. O sbaglio?</BLOCKQUOTE>
Sì lo so vincenzo. Io infatti non avrei niente in contrario a questi finanziamenti. Ma visti gli episodi che sono successi (non bisogna dare scontato nulla qui perchè può succedere di tutto ) è meglio che certe situazion si prevedano già da subito. Questo è quello che voglio dire.
Se poi le donazioni dovessero essere anonime non ho nulla in contrario
Re: Discussione sulla Bozza dello Statuto
DA PAOLO
a me piace molto la figura del master
ma secondo me non dovrebbe entrare così tanto
nella vita comune del forum
ovvero che
secondo me
non può fare da giudice o stare nella corte costituzionale ecc...
a me piace molto la figura del master
ma secondo me non dovrebbe entrare così tanto
nella vita comune del forum
ovvero che
secondo me
non può fare da giudice o stare nella corte costituzionale ecc...
Ospite- Ospite
Re: Discussione sulla Bozza dello Statuto
La figura del Master ragazzi è seconda solo all'Admin ricordiamolo
Claudio- Innamorato del forum
- Numero di messaggi : 576
Data d'iscrizione : 17.08.10
Località : Lecce - Salento
Re: Discussione sulla Bozza dello Statuto
L'idea del Master è positiva ma seriamente che differenze ci sono tra moderatore e master? Mi sembra, da come ho letto, un'iniziativa bella ma inutile.
Re: Discussione sulla Bozza dello Statuto
Il master porta gioco. Il moderatore no. Evidentemente non hai letto la spiegazione. Era molto chiara.
Claudio- Innamorato del forum
- Numero di messaggi : 576
Data d'iscrizione : 17.08.10
Località : Lecce - Salento
Re: Discussione sulla Bozza dello Statuto
allora che facciamo? siamo fermi da giorni
alessimaga- Mod
- Numero di messaggi : 1830
Data d'iscrizione : 15.04.10
Re: Discussione sulla Bozza dello Statuto
Comunque in questa bozza dello Statuto mancano tutte le modifiche approvate nell'ultima Commissione. Quindi io integrerei lo Statuto attualmente in vigore con questa bozza, aggiungendo le varie modifiche proposte nei commenti di questo topic.
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