Parere alla Corte Costituzionale
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Parere alla Corte Costituzionale
Ho ricevuto una richiesta da parte di Sibono rivolta a tutti i membri della corte:
Ciao mik.......... con la presente ti chiedo di sottoporre all'attenzione della Corte Costituzionale la seguente parte dell' articolo che regola l'iter della liggiferazione.
"Entro due giorni dalla pubblicazione del DDL nella sezione "Richieste DDL" tutti i gruppi parlamntari possono presentare degli emendamenti al testo originale che devono essere accettati o respinti dal Presidente della Repubblica (dal punto di vista della costituzionalità degli emendamenti). Successivamente il DDL verrà votato prima alla Camera e poi al Senato: si vota ogni singolo emendamento e poi il DDL integrato con gli eventuali emendamenti approvati. Se gli emendamenti dovessero pervenire mentre la seduta è iniziata, questa sarà sospesa e successivamente ci sarà una nuova votazione (sempre con lo stesso metodo e cioè: votazione di ogni singolo emendamento e successivamente votazione del DDL integrato con gli eventuali emendamenti approvati). Ogni partito, lista o coalizione può presentare al massimo quattro emendamenti ad una legge."
le mie richieste d'interpretazione sono così suddivise e chiedo che venga data una risposta ad ogni singolo punto.
PUNTO PRIMO:
Il tempo massimo di presentazione degli emendamenti nella sezione "Richieste DDL" è di 2gg mentre non viene mensionato un tempo limite per la presentazione di emendamenti a seduta iniziata.
Si deve ritenere quindi il termine dei 2gg il tempo massimo per presentare emendamenti sia nella sezione "Richieste ddl" che a seduta iniziata?
Vale a dire che se la seduta viene convocata entro 2gg dalla presentazione in "richiesta ddl" si possono presentare emendamenti anche in parlamento, se invece la seduta viene convocata dopo diversi giorni, superiori a 2gg, non si possono presentare più emendamenti.
RISPOSTA A: Il tempo massimo per presentare emendamenti è di 2gg dalla presentazione del ddl in "Richiesta DDL" + eventuale discussione in parlamento che avviene sempre entro i 2gg dalla prima presentazione in "richiesta ddl" e quindi se la discussione in aula viene iniziata il 3 giorno dalla presentazione in "richieste ddl" non si possono presentare più emendamenti.
RISPOSTA B: Il termine dei 2gg si riferisce solo alla sezione "Richieste ddl" e non considerando anche la discussione in aula, e coiè se la seduta venisse convocata al 3° o al 4° giorno in poi dalla presentazione dell'emendamento in richiesta ddl si possono presentare nuovi emendamenti in quanto il limite dei 2gg si riferisce solo alla sezione "Richiesta DDL"
PUNTO SECONDO:
In base al modo in cui viene disciplinato il metodo di votazione degli emendamenti si legge che si procede al voto di ogni singolo emendamento e poi il ddl con i singoli emendamenti approvati. Qusto deve avvenire sia se gli emendamenti vengono presentati nella sezione "Richiesta DDL" sia che gli emendamenti vengano presentati direttamente in parlamento.
Se in aula dovesse capitare che gli emendamenti vengono messi ai voti e dopo breve tempo, senza che la votazione degli emendamenti sia terminata, venga messa ai voti il ddl dove si dice che l'approvazione del ddl potrebbe essere effettuata con un emendamento eventualmente approvato; vuol dire che io devo votare un emendamento e poi votare una legge che non so se viene emendata o meno. Questo metodo di votazione potrebbe condizionare il mio voto al ddl stesso e cosa intendo dire: Come faccio a votare una ddl dove non so ancora se verrà modificato o meno da un emendamento.... mi viene tolta la possibilità di votare o meno una legge tenendo conto degl'eventuali emendamentui approvati. ES: Io voglio votare si ad un ddl così come viene presentato dal governo; ma se mentre io devo votare il si alla legge contemporaneamente viene votato un emendamento che non condivido e che potrebbe farmi votare no al ddl io questo no lo posso fare perchè se voto si alla legge senza aspettare l'esito della votazione dell'emendamento voto una legge che potrebbe o non potrebbe essere quella che io voto in base all'esito dell'emendamento. Tutto questo MI VIETA DI VOTARE CON COGNIZIONE DI CAUSA UN DDL in quanto quello che io voto potrebbe non essere lo stesso perchè si potrebbe aggiungere una parte, un articolo, una qualsiesi cosa che ancora non so perchè io devo votare la legge senza aver saputo l'esito del voto dell'emendamento stesso.
Invece se io procedo al voto di tutti gli emendamenti, subito quelli presentati in "Richiesta DDL" o, sospendendo la discussione del ddl, quelli presentati in parlamento, analizzo i vari emendamenti, li voto, li discuto, ne posso chiedere eventuali modifiche, e poi riletto l'intero ddl con eventuali modifiche e quindi consapevole di quello che andrò a votare, eventualmente con l'aggiunta di qualcosa, procederò al voto del ddl.
Qusto vuol dire che io avrò la CONSAPEVOLEZZA DI QUELLO CHE ANDRO' A VOTARE CON O SENZA EMENDAMENTI, ma sicuro che quello che voterò non verrà modificato o meno in base all'esito di un'altra votazione che si effettua contemporaneamente senza sapere però se modificherà o meno il testo della legge che io devo votare. Quindi si votano gli emendamenti e treminate le votazione di tutti gli emendamenti si procede al voto finale del ddl con o senza modifiche.
RISPOSTA A: La votazione degli emendamenti può essere fatta contemporaneamente alla votazione del ddl, senza sospenderlo, facendo in modo che il testo del ddl che io voto potrebbe o non potrebbe essere quello che io voto.
RISPOSTA B: Si procede alla votazione di tutti gli emendamenti, e soltanto dopo che le votazioni degli emendamenti sono terminate si procede alla votazione dell'intero ddl con o senza modifiche in modo che il testo che ci si presta a votare sia quello e soltanto e soltanto quello senza eventuali modifiche successive.
Consapevole di un Vostro sollecito riscontro sono a richiedere ai supremi giudici della Corte un vostro parere interpretativo dello statuto in modo da dare chiare direttive sul modus operandi da tenere durante i lavori in aula.
Sibono
Re: Parere alla Corte Costituzionale
RISPOSTA A: Il tempo massimo per presentare emendamenti è di 2gg dalla presentazione del ddl in "Richiesta DDL" + eventuale discussione in parlamento che avviene sempre entro i 2gg dalla prima presentazione in "richiesta ddl" e quindi se la discussione in aula viene iniziata il 3 giorno dalla presentazione in "richieste ddl" non si possono presentare più emendamenti.
Secondo me é questa la risposta...si hanno due giorni di tempo da quando si fa la richiesta di ddl. questo lasso di tempo fa si naturalmente che l´emendamento possa essere presentato a seduta in corso(ma sempre entro i due giorni)
RISPOSTA B: Si procede alla votazione di tutti gli emendamenti, e soltanto dopo che le votazioni degli emendamenti sono terminate si procede alla votazione dell'intero ddl con o senza modifiche in modo che il testo che ci si presta a votare sia quello e soltanto e soltanto quello senza eventuali modifiche successive.
Assolutamente d´accordissimo con la valutazione di Sibono, la votazione del DDl si deve fermare, per permettere la votazione degli emendamenti. Solo quando si avranno finito le votazioni degli emendamenti si potranno integrare(o meno) al testo originale questi ultimi e votare quindi la legge completa. Aggiungerei che se comunque sono state fatte leggi con emendamenti senza seguire questo criterio sono da considerarsi valide.
pized85- Onorevole
- Numero di messaggi : 572
Data d'iscrizione : 23.06.09
Re: Parere alla Corte Costituzionale
PUNTO PRIMO:
Come stabilito dal comma a dell'articolo 10 fase deliberativa dello Statuto, si può presentare un emendamento solo entro due giorni dalla pubblicazione del DDL nella sezione "Richieste DDL", indipendentemente se la seduta è già iniziata o meno.
PUNTO SECONDO:
La parte fatta presente dall'on. Sibono non è quella esatta poichè si sarebbe dovuto procedere se mai nella procedura indicata dal leader AN se l'emendamento fosse pervenuto a seduta iniziata. Visto però che l'emendamento in questione è pervenuto prima che la seduta iniziasse si è rispettato in pieno l'articolo 10 fase deliberativa comma a dello Statuto che dice:
Se andiamo a vedere bene, la seduta sugli emendamenti è stata convocata qualche minuto prima (circa 4-5 minuti) rispetto alla seduta del DDL. Quindi il DDL è stato messo ai voti successivamente (e quindi: poi) la seduta dell'emendamento rispettando al 100% lo Statuto.
E' stato rispettato dunque in pieno lo Statuto. Da notare che la stessa procedura è stata eseguita nelle sedute sugli emendamenti DDL N.1 e DDL N.2 della quarta legislatura e in tali occasioni nè l'on. Sibono, nè il Presidente della Repubblica, nè la Corte Costituzionale di Giustizia (che rappresenta il massimo organo di garanzia del forum) hanno rilevato qualche anomalia.
Dunque a mio avviso le richieste di sibono non possono essere assolutamente prese in considerazione poichè non si attengono alla reale interpretazione dello Statuto.
Entro due giorni dalla pubblicazione del DDL nella sezione "Richieste DDL" tutti i gruppi parlamntari possono presentare degli emendamenti al testo originale che devono essere accettati o respinti dal Presidente della Repubblica (dal punto di vista della costituzionalità degli emendamenti). Successivamente il DDL verrà votato prima alla Camera e poi al Senato: si vota ogni singolo emendamento e poi il DDL integrato con gli eventuali emendamenti approvati. Se gli emendamenti dovessero pervenire mentre la seduta è iniziata, questa sarà sospesa e successivamente ci sarà una nuova votazione (sempre con lo stesso metodo e cioè: votazione di ogni singolo emendamento e successivamente votazione del DDL integrato con gli eventuali emendamenti approvati). Ogni partito, lista o coalizione può presentare al massimo quattro emendamenti ad una legge.
Come stabilito dal comma a dell'articolo 10 fase deliberativa dello Statuto, si può presentare un emendamento solo entro due giorni dalla pubblicazione del DDL nella sezione "Richieste DDL", indipendentemente se la seduta è già iniziata o meno.
PUNTO SECONDO:
La parte fatta presente dall'on. Sibono non è quella esatta poichè si sarebbe dovuto procedere se mai nella procedura indicata dal leader AN se l'emendamento fosse pervenuto a seduta iniziata. Visto però che l'emendamento in questione è pervenuto prima che la seduta iniziasse si è rispettato in pieno l'articolo 10 fase deliberativa comma a dello Statuto che dice:
Entro due giorni dalla pubblicazione del DDL nella sezione "Richieste DDL" tutti i gruppi parlamntari possono presentare degli emendamenti al testo originale che devono essere accettati o respinti dal Presidente della Repubblica (dal punto di vista della costituzionalità degli emendamenti). Successivamente il DDL verrà votato prima alla Camera e poi al Senato: si vota ogni singolo emendamento e poi il DDL integrato con gli eventuali emendamenti approvati.
Se andiamo a vedere bene, la seduta sugli emendamenti è stata convocata qualche minuto prima (circa 4-5 minuti) rispetto alla seduta del DDL. Quindi il DDL è stato messo ai voti successivamente (e quindi: poi) la seduta dell'emendamento rispettando al 100% lo Statuto.
E' stato rispettato dunque in pieno lo Statuto. Da notare che la stessa procedura è stata eseguita nelle sedute sugli emendamenti DDL N.1 e DDL N.2 della quarta legislatura e in tali occasioni nè l'on. Sibono, nè il Presidente della Repubblica, nè la Corte Costituzionale di Giustizia (che rappresenta il massimo organo di garanzia del forum) hanno rilevato qualche anomalia.
Dunque a mio avviso le richieste di sibono non possono essere assolutamente prese in considerazione poichè non si attengono alla reale interpretazione dello Statuto.
Re: Parere alla Corte Costituzionale
la pozione del presidente a riguardo è questa:
- per il primo quesito concordo con l'interpretazione B
- per il secondo quesito concordo con l'interpretazione A
ecco quanto grazie
- per il primo quesito concordo con l'interpretazione B
- per il secondo quesito concordo con l'interpretazione A
ecco quanto grazie
daniele barison- Innamorato del forum
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