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[DDL N.11][Res Publica]Modifiche alla legge elettorale

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[DDL N.11][Res Publica]Modifiche alla legge elettorale Empty [DDL N.11][Res Publica]Modifiche alla legge elettorale

Messaggio  Thomas Ven 16 Lug 2010 - 7:54

LEGGE ELETTORALE


Articolo 1: L’ELETTORE E LE PREFERENZE
L'elettore non può esprimere preferenze per i candidati da eleggere per il Parlamento di Res Publica. Spetta all'organizzazione dei vari partiti (o liste) candidati presentare la lista dei candidati entro i termini prefissati dal Presidente della Repubblica e dall'Assemblea Parlamentare rispettando il documento Statuto di Res Publica.

Articolo 2: PARLAMENTARI E MINISTRI
Ogni utente che vuole ricoprire un incarico all’interno del Parlamento deve essere inserito nella lista dei candidati della Camera o del Senato. Seguire le indicazioni dell’articolo 7 comma a e articolo 8 comma c dello Statuto di Res Publica.

Articolo 3: CANDIDATURA DEI PARTITI
Sono ammessi automaticamente alla candidatura tutti i partiti che non presentano ideologie dittatoriali, naziste e/o anti-democratiche. Se si dovesse presentare un partito con queste idee spetterà alla Corte Costituzionale di Giustizia valutare l'ammissione o meno del movimento alle elezioni virtuali (il partito in causa si potrà candidare solo se avrà ricevuto l'approvazione dei 3/4 dei partecipanti membri di tale corte). In tutti gli altri casi in cui non si presenterà un sospetto di questo tipo, la candidatura è affermata e resa pubblica dal Presidente della Repubblica (o da un suo Vicario) nel sito web ufficiale di Res Publica. Vedi articolo 1 comma g dello Statuto di Res Publica.

Articolo 4: SOGLIE DI SBARRAMENTO
La soglia di sbarramento alla Camera è fissata al 7%, al di sotto della quale non è possibile ottenere un seggio. La soglia di sbarramento al Senato è fissata al 12%, al di sotto della quale non è possibile ottenere nessun seggio. Eventuali rimanenze di seggi dettate dalle soglie di sbarramento devono essere attribuite al partito (o lista) che ha ottenuto il numero maggiore di voti all’ultima tornata elettorale (nel caso si verificasse che due o più partiti – o liste – avessero ottenuto il più alto uguale numero di voti, si procederà al turno di ballottaggio tra i partiti – o liste – con uguale numero di voti).

Articolo 5: CALCOLO DEI SEGGI
a) Ciascun partito (o lista) sarà rappresentato in Parlamento secondo la reale percentuale di voti ottenuti nella tornata elettorale (va considerata però anche la soglia di sbarramento) seguendo il seguente schema (i seguenti criteri vanno applicati sia per il calcolo dei seggi alla Camera sia per il calcolo dei seggi al Senato):

CRITERIO DI ARROTONDAMENTO PERCENTUALI VOTI

Si esegue la proporzione: numero voti : tot voti = x : 100

L’arrotondamento deve essere eseguito a due cifre. Se la terza cifra è uguale o minore di 4 l’arrotondamento deve essere effettuato per difetto. Se la terza cifra è uguale o maggiore di 5 l’arrotondamento deve essere effettuato per eccesso.
Eventuali valori in eccesso devono essere aggiunti al partito (o lista) che ha ottenuto il numero maggiore di voti (se vi sono due o più partiti – o liste - che hanno ottenuto lo stesso più alto numero di voti si procederà al turno di ballottaggio fra i partiti – o liste - che hanno ottenuto lo stesso numero di voti).

Esempio pratico:

Tot votanti: 21

Partito A: ottiene 2 voti Proporzione matematica: 2:21 = x:100 ; x= 9,523 ARR: 9,52%
Partito B: ottiene 11 voti Proporzione matematica: 11:21 = x:100 ; x= 52,380 ARR: 52,38%
Partito C: ottiene 1 voto Proporzione matematica: 1:21 = x:100 ; x= 4,761 ARR: 4,76%
Partito D: ottiene 7 voti Proporzione matematica: 7:21 = x:100 ; x= 33,333 ARR: 33,33%

Tot Percentuali: 99,99% per cui:

Al Partito B viene aggiunto uno 0,01% di voti e la sua percentuale diventa 52,39%


CRITERIO DI ARROTONDAMENTO NUMERO SEGGI

-, 00 / -,489 : Nessun seggio (o seggio aggiuntivo);
-, 49 / -,99 : Un seggio (o un seggio aggiuntivo).

Esempio pratico:

Camera composta da 9 membri

Partito A: ottiene 5,51% Proporzione matematica: 5,51:100 = x:9 ; x=0,4959
Partito B: ottiene 5,08% Proporzione matematica: 5,08:100 = x:9 ; x=0,4572
Partito C: ottiene 34,51% Proporzione matematica: 34,51:100 = x:9 ; x=3,1059
Partito D: ottiene 44,76% Proporzione matematica: 44,76:100 = x:9 ; x=4,0284
Partito E: ottiene 10,14% Proporzione matematica: 10,14:100 = x:9 ; x=0,9126

Divisione seggi:

Partito A: Nessun seggio per effetto della soglia di sbarramento
Partito B: 0
Partito C: 3
Partito D: 4 + 1 (quest’ultimo seggio è attribuito in più per effetto dell’esclusione del partito A)*
Partito E: 1

* Vedi articolo 4

b) In ogni caso l'opposizione non può ottenere (a seguito della divisione dei seggi) meno del 35% dei seggi totali, nel rispetto della democrazia.
c) In caso che nelle elezioni legislative due (o più) partiti (o liste o coalizioni di partiti) ottengano lo stesso numero di voti, si ripeteranno le elezioni di ballottaggio fra le liste (o partiti o coalizione di partiti) con uguali voti, la lista (o partito o coalizione di partiti) perdente si distribuirà i seggi di opposizione in base alla percentuale raccolta nel primo turno con le altre liste perdenti.
d) I calcoli di cui al comma a di questo articolo devono essere eseguiti dal Presidente della Repubblica in carica.

Articolo 6: LISTA DEI CANDIDATI
a) E' compito del partito (o lista) candidato alle elezioni far pervenire tramite il Presidente della Repubblica e tramite il sito ufficiale di Res Publica, la propria lista di candidati (una per la Camera e una per il Senato). Questa lista dovrà contenere un sufficiente numero di persone candidate con il suddetto partito a ruolo di parlamentare (deputato o senatore). Nel caso di una coalizione di partiti (che non si presentino sotto una stessa lista parlamentare), si dovrà presentare una lista per ciascun partito.
b) Il Partito è obbligato a inserire nella lista dei candidati utenti di sesso femminile (qualora ce ne siano) senza però avere l'obbligo di farli eleggere, pena un ban di 2 settimane per il leader del partito “incriminato”.
c) Nel caso in cui un Partito (o lista) non ha un elevato numero di utenti iscritti può decidere di candidarsi solo alla Camera dei Deputati (e presentare una sola lista valida appunto per la Camera). E’ vietato ad un partito (o lista) con le caratteristiche descritte in questo comma candidarsi solamente per il Senato (e non per il Senato).

Articolo 7: TEMPI E MODI DELLE ELEZIONI
Le elezioni virtuali sono aperte a tutti coloro che si sono iscritti al forum di Res Publica fino a una settimana prima del primo giorno delle votazioni. Le elezioni devono avere durata obbligatoria di tre giorni consecutivi (72 ore). Il voto è segreto.


Articolo 8: MODIFICHE ALLA PRESENTE LEGGE ELETTORALE
Eventuali modifiche alla presente Legge Elettorale devono ricevere il voto favorevole dei 3/4 dei parlamentari partecipanti alle votazioni (sia alla Camera, sia al Senato).

NORME TRANSITORIE
Ogni irregolarità sopraggiunta finora per effetto del vecchio testo della Legge Elettorale non può essere oggetto di apertura di un processo.

Primo Firmatario
Thomas

Se questo DDL venisse approvato sostituirà il vecchio testo.
Thomas
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[DDL N.11][Res Publica]Modifiche alla legge elettorale Empty EMENDAMENTO ARTICOLO 4

Messaggio  sibono Ven 16 Lug 2010 - 8:26

con il presente emendamento si ha l'intento di sostituire le soglie di sbarramento presenti nell'art. 4 del 7% alla camera e del 12% al senato con il 5% alla camera e il 10% al senato


chiedo che il mio emendamento venga analizzato e poi messo ai voti durante la votazione in parlamento dell'intera legge elettorale.
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Messaggio  daniele barison Ven 16 Lug 2010 - 9:12

DDL ed emendamento costituzionale

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