[DDL N.23][Res Publica]Modifiche alla Legge Elettorale
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[DDL N.23][Res Publica]Modifiche alla Legge Elettorale
E' convocata dalle ore 13.00 di lunedì 24 maggio alle ore 13.00 di giovedì 27 maggio la ventiquattresima seduta della Camera dei Deputati dove si vota il DDL N.23. Vista l'importanza dell'evento confido nella partecipazione di tutti i deputati.
Le modifiche sono in rosso.
LEGGE ELETTORALE COMPRENSIVA DELLE MODIFICHE
Articolo 1: L’ELETTORE E LE PREFERENZE
L'elettore non può esprimere preferenze per i candidati da eleggere per il Parlamento di Res Publica. Spetta all'organizzazione dei vari partiti (o liste) candidati presentare la lista dei candidati entro i termini prefissati dal Presidente della Repubblica e dall'Assemblea Parlamentare rispettando il documento “Statuto di Res Publica”.
Articolo 2: PARLAMENTARI E MINISTRI
Nelle Camere i leader dei partiti hanno la precedenza sul primo seggio attribuito al gruppo politico, si susseguono le altre cariche in graduatoria nel partito per gli altri seggi attribuiti e successivamente se sono semplici iscritti devono essere nominati quelli con il maggior numero di messaggi nel partito o comunque quelli che sono intervenuti di più nel forum (considerando quindi anche i DDL che gli utenti hanno elaborato). Tutti i componenti del partito (o lista comprendente più partiti) si possono candidare e poi essere posti in lista in base alla graduatoria. Inoltre alcune persone del partito vincitore potranno essere elette Ministri (fino ad un massimo di sei). I Ministri sono nominati dal Premier. Se il Premier lo ritiene opportuno può nominare anche un Ministro che non appartiene al partito (o lista) vincitore.
Articolo 3: CANDIDATURA DEI PARTITI
Sono ammessi automaticamente alla candidatura tutti i partiti che non presentano ideologie naziste e/o fasciste. Se si dovesse presentare un partito con queste idee spetterà alla Corte Costituzionale di Giustizia valutare l'ammissione o meno del movimento alle elezioni virtuali (il partito in causa si potrà candidare solo se avrà ricevuto l'approvazione dei 3/4 dei membri di tale corte). In tutti gli altri casi in cui non si presenterà un sospetto di questo tipo, la candidatura è affermata e resa pubblica dal Presidente della Repubblica (o da un suo Vicario) nel sito web ufficiale di Res Publica.
Articolo 4: SOGLIE DI SBARRAMENTO
La soglia di sbarramento alla Camera è fissata al 5%, al di sotto della quale non è possibile ottenere un seggio. La soglia di sbarramento al Senato è fissata al 10%, al di sotto della quale non è possibile ottenere nessun seggio.
Articolo 5: CALCOLO DEI SEGGI
a) La Camera dei Deputati è composta dal 25% degli utenti totali iscritti al forum (a meno che apposite norme transitorie o decreti legislativi, successivamente convertiti in legge, non modificano il numero dei seggi - Vedi Statuto di Res Publica): la lista o la coalizione che otterrà il maggiore numero di voti avrà la maggioranza del 55% dei seggi totali, i restanti seggi verranno suddivisi fra le opposizioni in base al numero dei voti e tenendo conto dello sbarramento (Premio di Maggioranza).
b) Il Senato della Repubblica sarà composto da dieci membri (a meno che apposite norme transitorie o decreti legislativi, successivamente convertiti in legge, non modificano il numero dei seggi - Vedi Statuto di Res Publica): la lista o la coalizione che otterrà il maggiore numero di voti avrà la maggioranza del 55% dei seggi totali, i restanti seggi verranno suddivisi fra le opposizioni in base al numero dei voti e tenendo conto dello sbarramento (Premio di Maggioranza).
c) Se il partito (o la coalizione dei partiti) vincente ottenesse più del 55% dei voti totali, non si applicherà il premio di maggioranza e i seggi verranno divisi secondo la percentuale di voti ricevuti (la situazione vale sia alla Camera dei Deputati sia al Senato della Repubblica) tenendo sempre conto delle soglie di sbarramento.
d) In ogni caso l'opposizione non può ottenere meno del 35% dei seggi totali, nel rispetto della democrazia.
e) In caso che nelle elezioni legislative due liste o coalizione di liste ottengano lo stesso numero di voti, si ripeteranno le elezioni di ballottaggio fra le due liste con uguali voti, la lista o coalizione perdente si distribuirà i seggi di opposizione in base alla percentuale raccolta nel primo turno con le altre liste perdenti.
Articolo 6: LISTA DEI CANDIDATI
[justify]E' compito del partito (o lista) candidato alle elezioni far pervenire tramite il Presidente della Repubblica e tramite il sito ufficiale di Res Publica, la propria lista di candidati. Questa lista dovrà contenere un sufficiente numero di persone candidate con il suddetto partito a ruolo di parlamentare (deputato o senatore). Nel caso di una coalizione di partiti (che non si presentino sotto una stessa lista parlamentare), si dovranno presentare due liste differenti.
Il Partito è obbligato a inserire nella lista dei candidati utenti di sesso femminile (qualora ce ne siano) senza però avere l'obbligo di farli eleggere.
b) Il Senato della Repubblica sarà composto da dieci membri (a meno che apposite norme transitorie o decreti legislativi, successivamente convertiti in legge, non modificano il numero dei seggi - Vedi Statuto di Res Publica): la lista o la coalizione che otterrà il maggiore numero di voti avrà la maggioranza del 55% dei seggi totali, i restanti seggi verranno suddivisi fra le opposizioni in base al numero dei voti e tenendo conto dello sbarramento (Premio di Maggioranza).
c) Se il partito (o la coalizione dei partiti) vincente ottenesse più del 55% dei voti totali, non si applicherà il premio di maggioranza e i seggi verranno divisi secondo la percentuale di voti ricevuti (la situazione vale sia alla Camera dei Deputati sia al Senato della Repubblica) tenendo sempre conto delle soglie di sbarramento.
d) In ogni caso l'opposizione non può ottenere meno del 35% dei seggi totali, nel rispetto della democrazia.
e) In caso che nelle elezioni legislative due liste o coalizione di liste ottengano lo stesso numero di voti, si ripeteranno le elezioni di ballottaggio fra le due liste con uguali voti, la lista o coalizione perdente si distribuirà i seggi di opposizione in base alla percentuale raccolta nel primo turno con le altre liste perdenti.
Articolo 6: LISTA DEI CANDIDATI
[justify]E' compito del partito (o lista) candidato alle elezioni far pervenire tramite il Presidente della Repubblica e tramite il sito ufficiale di Res Publica, la propria lista di candidati. Questa lista dovrà contenere un sufficiente numero di persone candidate con il suddetto partito a ruolo di parlamentare (deputato o senatore). Nel caso di una coalizione di partiti (che non si presentino sotto una stessa lista parlamentare), si dovranno presentare due liste differenti.
Il Partito è obbligato a inserire nella lista dei candidati utenti di sesso femminile (qualora ce ne siano) senza però avere l'obbligo di farli eleggere.
Articolo 7: TEMPI E MODI DELLE ELEZIONI
Le elezioni virtuali sono aperte a tutti coloro che si sono iscritti al forum di Res Publica fino a una settimana prima dalla data delle elezioni. Le elezioni devono avere durata obbligatoria di tre giorni consecutivi. Il voto è segreto.
Articolo 8: MODIFICHE ALLA PRESENTE LEGGE ELETTORALE
Eventuali modifiche alla presente Legge Elettorale devono ricevere il voto favorevole dei 3/4 dei parlamentari partecipanti alle votazioni (sia alla Camera, sia al Senato).
Primo Firmatario
Thomas
Thomas
Re: [DDL N.23][Res Publica]Modifiche alla Legge Elettorale
DDL approvato alla Camera.
Ora è al vaglio del Senato.
Ora è al vaglio del Senato.
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