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[Referendum 1]Approvazione Costituzione di Res Publica

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Referendum 1

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Messaggio  mikeguerini Mer 15 Dic 2010 - 13:18

Tutti i cittadini sono pregati di leggere e di votare la nuova Costituzione di Res Publica. Il voto dura 3 giorni (dal 15/12 al 18/12 ore 14:15) e non è assolutamente modificabile. Affinchè il suddetto documento passi, occorrono i 3/4 dei voti favorevoli degli utenti votanti.
Il voto può assumere 2 valori: Favorevole o Contrario.
Il testo della Costituzione è il seguente:


COSTITUZIONE DI RES PUBLICA




PARTE PRIMA – PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1: PRINCIPI FONDAMENTALI
a) Res Publica è una federazione virtuale (sul web) di associazioni politiche (non collegate ai partiti esistenti nella realtà), nel quale i parlamentari eletti, il Presidente del Consiglio, i Ministri e gli utenti del forum in generale (attraverso lo Sportello Ascolto) possono proporre leggi (e/o decreti – solo per il Consiglio dei Ministri) volti a rendere più armoniosa e regolare la vita dei cittadini attraverso provvedimenti che tendono a migliorare la società.
b) Res Publica è esperienza di democrazia, di libertà, di convivenza civile. Non sono ammessi all’interno di esso comportamenti dittatoriali, eversivi, terroristici.
c) Res Publica non riceve finanziamenti da alcun ente (sia esso pubblico o privato), l’attività finanziaria è inesistente, in quanto gli spazi offerti sul web sono gratuiti.
d) Tutti i Regolamenti e tutti gli Organi istituiti tramite Res Publica devono avere fede nei principi di questa costituzione che pertanto costituisce la base dei valori di Res Publica. Tutti gli eventuali Regolamenti o documenti aggiuntivi (compresi eventuali emendamenti) devono ricevere il voto favorevole dei ¾ dei parlamentari partecipanti in Parlamento.
e) Res Publica è composta da quattro organi istituzionali: l’Assemblea Parlamentare (Parlamento di Res Publica), il Consiglio dei Ministri (composto dal Presidente del Consiglio e dai suoi Ministri), la Corte Costituzionale di Giustizia e l’Ufficio della Presidenza della Repubblica.
f) Per poter giocare e sfruttare al massimo il forum, è necessario registrarsi cliccando su "Registrazione" nella barra superiore. Una volta seguito il processo di iscrizione passo a passo, si può finalmente iniziare a giocare a Res publica. Per prima cosa, è necessario presentarsi alla comunità: bisogna andare su "Presentazioni" e inserire il messaggio seguendo le modalità del primo post. Tale pratica è obbligatoria per consentire all’amministratore del forum di reperire l’indirizzo IP. Ogni nuovo utente che non lascia il messaggio nella sezione “Presentazioni” entro due giorni dalla sua iscrizione, sarà automaticamente eliminato dal forum.
g) L’utente può decidere di iscriversi (o creare un nuovo Partito) ad uno dei Partiti del forum (partiti non si devono rifare ad ideologie dittatoriali o anti-democratiche, se si presentasse un partito con queste caratteristiche spetterà alla Corte Costituzionale di Giustizia di decidere l’ammissione o meno del partito nel forum per maggioranza dei ¾ dei partecipanti membri di tale corte) e può concorrere alla vita politica del forum in Parlamento oppure diventare giornalista per una delle testate giornalistiche del forum (sia giornali che tv). Per diventare giornalista delle testate indipendenti “Il Corriere della Sera” e “Rai” bisognerà attenersi alla dovuta normativa (vedi documento apposito). Si ricorda che è possibile sia concorrere alla vita politica e contemporaneamente essere giornalista, purché si rispetti la seguente Costituzione e i Regolamenti appositi.
PARTE SECONDA – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I – IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Articolo 2: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
a)Il Presidente della Repubblica è eletto da tutti gli utenti del forum. Tali votazioni devono essere aperte per tre giorni (72 ore) consecutivi. Possono partecipare a tali votazioni tutti gli utenti di Res Publica iscritti fino ad una settimana prima del primo giorno di votazioni. Sarà eletto Presidente della Repubblica colui che avrà ricevuto minimo il 50% 1 dei voti validi , qualora nessuno dei candidati arrivi alla soglia del 50% 1 dei voti si procederà con i ballottaggi fra i due candidati con maggiori voti. Le votazioni si terranno anche quando vi sarà un solo candidato a ricoprire tale ruolo. Qualora due o più candidati ricevano lo stesso numero dei voti si procederà con i ballottaggi tra i candidati con uguali voti finché non sarà eletto un Presidente della Repubblica.. Le votazioni si terranno anche quando vi sarà un solo candidato a ricoprire tale ruolo.
b) Possono candidarsi alla Presidenza della Repubblica tutte le persone di qualunque età, di qualsiasi nazionalità che intendono mantenere l'impegno sottoscrivendo il seguente documento. Il candidato alla Presidenza della Repubblica deve aver ricoperto incarichi governativi, parlamentari o all’interno della Corte Costituzionale di Giustizia e/o all’interno dell’Ufficio di Presidenza e deve aver scritto un numero minimo di 500 messaggi. Durante il suo mandato il Presidente della Repubblica, non può ricoprire incarichi all’interno del Parlamento o del Governo. Inoltre una volta eletto, il Presidente della Repubblica non può ricoprire incarichi dirigenziali all’interno del Partito e/o lista parlamentare e/o coalizione di partiti (ed intervenire in ogni sua discussione) di cui fa parte e deve astenersi da scrivere articoli su qualunque giornale (e/o tv) del forum per garantire a tutti gli utenti la sua massima imparzialità nel ruolo super-partes che ricopre (tali norme se non rispettate comportano la dismissione del suo ruolo ed elezioni anticipate – si fa presente che qualora il Presidente della Repubblica sia anche amministratore e/o moderatore del forum può intervenire in tali sezioni ma solo per adempiere agli obblighi del suo ruolo di amministratore).
c) Per potersi candidare alla Presidenza della Repubblica è necessario presentare la propria decisione al Presidente della Repubblica in carica che dovrà informare tutti gli utenti.
d) Non è possibile candidarsi più di tre volte consecutive alla Presidenza della Repubblica, a meno che non si trovino altri candidati o per sopraggiunti imminenti motivi al solo bene della nazione (in quest’ultimo caso si riunirà la Corte Costituzionale di Giustizia e stabilirà di caso in caso tali motivi).
e) Le elezioni per il rinnovo del Presidente della Repubblica sono convocate ogni cinque mesi a meno che non si verifichino i seguenti casi che impongano una nuova elezione del Presidente della Repubblica: rinuncia (dimissioni volontarie) del Presidente, malattia o allontanamento dal forum per più di venti giorni (senza preavviso) del medesimo, accusa di inadempimento dei proprio doveri con seguente sentenza di colpevolezza della corte costituzionale di giustizia (vedi articolo 3 comma d).
f) La candidatura è gratuita. Non si è retribuiti per il lavoro svolto.
g) I candidati devono presentare entro 7 giorni prima delle elezioni la propria candidatura e una dichiarazione rivolta al suo operato in caso di vittoria.
Articolo 3: DIRITTI E DOVERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
a)L'insediamento del nuovo Presidente della Repubblica è da considerarsi avvenuto il giorno successivo all'ultimo giorno di voto nelle elezioni da parte del Parlamento.
b) Il Presidente è tenuto, dopo essersi insediato, a fare un discorso di inizio Legislatura e di saluti all’Assemblea Parlamentare (dovrà quindi aprire un topic nella sezione Parlamento di Res Publica a cui possono intervenire tutti gli utenti del forum – tale topic deve essere aperto per 24 ore).
c) Il Presidente della Repubblica ha il compito di verificare i DDL (e/o emendamenti) proposti dal Consiglio dei Ministri, i DDL (e/o emendamenti) proposti dai singoli parlamentari o dai gruppi parlamentari (anche quelli che sono stati presentati attraverso lo Sportello Ascolto), verificare che il Governo rispetti le norme stabilite in questa Costituzione, verificare che tutte le leggi approvate non vadano in controtendenza con questo documento, con la Costituzione Italiana e con leggi approvate precedentemente (in quest'ultimo caso verrà abrogata la legge precedente) e salvaguardare l'attività nel rispetto delle regole di questa Costituzione.
d) Nel caso il Presidente della Repubblica non ottemperi ai doveri sanciti, potrà essere giudicato e processato dalla Corte Costituzionale di Giustizia (la decisione spetterà ai membri della Corte, escluso lui stesso): se sarà giudicato colpevole sarà dimesso immediatamente dall’organo di giustizia e si ricorrerà a nuove elezioni presidenziali. In ogni altro caso di dimissioni volontarie del Presidente della Repubblica si procederà sempre a nuove elezioni
con le stesse modalità descritte nel comma a dell’articolo 2 di questo documento.
e) Il Presidente della Repubblica può assentarsi per motivi personali o per viaggi di lavoro o per altri motivi al massimo per 16 giorni lavorativi (se supera tale limite il suo ruolo sarà dismesso e si avranno elezioni anticipate). In tale periodo l’attività del forum sarà affidata al Vice-Presidente della Repubblica. La figura che ricoprirà l’incarico per tale periodo di tempo dovrà adempire alle norme descritte nel comma c di questo articolo.
f) E’ dovere del Presidente della Repubblica avere cura di questa Costituzione, di rispettarla e di farla rispettare.
g) Il Presidente della Repubblica è obbligato a prendere in considerazione tutte le proposte di legge redatte da qualsiasi parlamentare eletto (comprese le proposte pervenute con lo Sportello Ascolto).
h) Il Presidente della Repubblica è tenuto al controllo e alla verifica delle votazioni riguardanti le leggi proposte e votate dal Parlamento con relativa pubblicazione dei risultati stessi in appositi articoli. Qualora la legge fosse approvata, è compito del Presidente della Repubblica (o dell'Amministratore del forum) inserirla e pubblicarla nell’apposita categoria “Leggi approvate” numerandola e dividendola secondo i metodi pre-stabiliti.
i) Il sito web ufficiale del forum di Res Publica deve essere sempre aggiornato e gestito dall'amministratore sotto il controllo del Presidente della Repubblica in carica.
l) Il Presidente della Repubblica deve nominare entro tre giorni dalla sua elezioni il Vice-Presidente che avrà il compito di aiutare il Presidente a compiere i doveri previsti e che lo sostituirà in caso di assenza del Presidente. Il Vice-Presidente può essere nominato tra tutti i cittadini del forum con un numero di messaggi superiori a 300.
m) Il Presidente della Repubblica dopo aver nominato le cariche descritte nel comma l) deve istituire l’Ufficio di Presidenza della Repubblica che sarà quindi composto in primis dal Presidente della Repubblica che lo dirige, dal Vice-Presidente, dall'Amministratore e da eventuali moderatori del forum (vi possono essere massimo n.4 moderatori). I moderatori devono essere scelti dall’amministratore del forum e devono appartenere a gruppi politici diversi. I componenti di tale commissione non hanno nessun potere specifico ma rappresentano un organo di garanzia del forum insieme alla Corte Costituzionale di Giustizia.
n) Dopo le elezioni politiche, il Presidente della Repubblica, oppure su delega il Vice-Presidente o eventualmente l’amministratore del forum, sono tenuti a pubblicare un articolo “Elenco Parlamentari Legislatura XXXXXXX” nel quale elenca tutti parlamentari eletti.
o) Il Presidente della Repubblica, in base allo Statuto, alla Legge Elettorale in vigore ed alla maggioranza parlamentare formatasi dopo le elezioni politiche, deve nominare il Presidente del Consiglio (tale figura sarà indicata dai partiti o coalizioni o liste che fanno parte della maggioranza parlamentare).
p) Il Presidente della Repubblica può provvedere, a legislatura in corso, a creare una commissione (composta da almeno un utente per ciascun partito – compresi quelli non rappresentati in Parlamento – e dallo stesso Presidente della Repubblica) che si occupi di particolari DDL (soprattutto quelli che riguardano temi molto importanti o quelli per la quale approvazione è prevista una maggioranza dei ¾ dei parlamentari partecipanti in Parlamento) o di particolari situazioni venutasi a creare nel forum. Ad ogni modo se la commissione approva il DDL, questa procedura non si sostituisce al regolare ITER dell’articolo 7 di questo documento.
q) Al momento della sua elezione il Presidente della Repubblica oltre a giurare fedeltà alla repubblica prende l'impegno solenne davanti alla nazione di Res di non partecipare a riunioni di Partito intente ad organizzare la vita politica della nazione e proposte di legge.
r) Il Presidente della Repubblica può scrivere un messaggio al Parlamento qualora ritenesse opportuno intervenire su un argomento su cui ritiene importante dire un suo parere in modo da essere una guida allo svolgimento delle attività legislative.
s) Il Presidente della Repubblica può sciogliere il Parlamento anticipatamente (con conseguenti elezioni politiche anticipate) qualora si verificassero gravi inadempimenti da parte del capo del Governo o da tutto il Consiglio dei Ministri (per gravi inadempimenti s'intende: violazione della Costituzione Italiana da parte del Capo del Governo o da uno dei suoi ministri, in questo caso si può procedere alla sostituzione del ministro se il Consiglio condanna l'operato del ministro stesso; numerose decisioni e proposte di DDL che vanno contro la costituzione o l'interesse nazionale che rimane la priorità dello stato in alcuni suoi settori fondamentali (Istruzione, Sanità, Difesa) anche se si dovesse procedere in una riforma in senso federalista dello Stato).
TITOLO II – IL PARLAMENTO
Sezione 1 – Caratteristiche del Parlamento
Articolo 4: COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO
a) Il Parlamento di Res Publica è costituito da 20 membri totali (a meno che non si siano approvate apposite norme transitorie o decreti legislativi che modifichino il numero dei parlamentari – vedi sotto). Il numero minimo di parlamentari che si possono eleggere è 13. Il numero dei parlamentari può essere modificato con apposite norme transitorie approvate in Parlamento o con decreti legge poi convertiti in legge dallo stesso Parlamento. Le eventuali norme transitorie o decreti devono essere approvati (e convertiti in legge nel caso dei decreti) in Parlamento prima del termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati. I decreti, così come le norme transitorie, per essere convertiti in legge devono ricevere sempre la maggioranza dei 3/4 dei parlamentari partecipanti in Parlamento. Va precisato, pertanto, che il numero dei parlamentari non può variare a legislatura in corso.
b) Il Parlamento deve avere un Presidente unico che ne dirige i lavori, nel rispetto e nella garanzia della Costituzione. Il Presidente del Parlamento è votato ed eletto da tutti i parlamentari partecipanti alla seduta apposita (la seduta ha durata tassativa di tre giorni). I partiti (o liste o coalizioni di partiti) formanti la maggioranza parlamentare propongono al Parlamento uno o più candidati per tale ruolo. Tali candidati non necessariamente devono appartenere alla stessa maggioranza parlamentare. Possono essere inseriti tra i candidati per tale ruolo tutti gli utenti che hanno scritto minimo 100 messaggi e che non sono stati condannati (in via definitiva) per un ban superiore a venti giorni. Formulati i nomi di tutti i candidati si procederà alla loro elezione: il candidato che avrà ottenuto il numero maggiore numero di voti sarà eletto Presidente del Parlamento. Una volta eletto, il Presidente del Parlamento deve nominare un suo vice. La figura del Vice-Presidente del Parlamento (che ha il solo compito di sostituire il Presidente del Parlamento nelle sue assenze) deve appartenere obbligatoriamente ad un partito (o lista o coalizione parlamentare) non facente parte della maggioranza parlamentare.
p) Il Presidente del Parlamento è obbligato a convocare una seduta parlamentare quando chiunque utente abbia presentato un DDL (sempre che questo sia stato accettato dal Presidente della Repubblica). Le sedute parlamentari devono avere la durata di tre giorni consecutivi (72 ore). Le sedute possono avere durata minore nei casi previsti dall’articolo 7 di questo stesso documento. Le sedute si possono svolgere anche nei giorni festivi, oltre che feriali. Per facilitare il lavoro, il Presidente del Parlamento può diffondere un calendario con tutte le sedute del Parlamento.
Articolo 5: ELEZIONE DEI PARLAMENTARI
a) Le elezioni per il rinnovo del Parlamento sono convocate ogni tre mesi a meno che non si verifichino i seguenti casi che impongano elezioni anticipate: impossibilità a formare nuove maggioranze parlamentari. In ogni caso sarà il Presidente della Repubblica a decidere la data delle elezioni considerando che queste si devono svolgere nel breve tempo possibile.
b) Le elezioni politiche virtuali sono aperte a tutti coloro che si sono iscritti al forum di Res Publica fino a una settimana prima dalla data del primo giorno delle votazioni. Le elezioni devono avere durata obbligatoria di tre giorni consecutivi (72 ore). Ogni partito (o lista o coalizione di partiti) candidato deve presentare la lista dei candidati parlamentari che sostiene. Può anche indicare il nome del candidato Premier che appoggia in caso di vittoria. Il voto è segreto. In caso di parità tra gli schieramenti al primo turno si dovrà procedere al ballottaggio. In caso di parità anche a seguito del ballottaggio, il Presidente della Repubblica dovrà cercare la soluzione migliore convocando in consultazione privata i precedenti Presidenti della Repubblica e tutti i Presidenti dei Partiti del forum in modo da cercare una soluzione migliore, la quale soluzione dovrà essere o un governo di larghe intese in modo da portare di nuovo alle elezioni oppure la convocazione immediata di nuove elezioni conferendo a se stesso o al suo Vice l'incarico di momentaneo Presidente del Consiglio.
c) La candidatura è gratuita. Non si è retribuiti per il lavoro svolto.
d) La Legge Elettorale dovrà determinare la modalità di distribuzione e di assegnazione dei seggi parlamentari.
e) Ogni formazione politica che vorrà essere rappresentata nel Parlamento dovrà presentare le proprie liste di candidati parlamentari alla Presidenza della Repubblica, con scadenza prevista a 7 giorni dall’inizio delle elezioni politiche, nel rispetto della legge elettorale.
f)Il periodo della campagna elettorale comincia il quattordicesimo giorno antecedente il primo giorno di votazione delle elezioni politiche e termina il giorno prima del primo giorno delle votazioni. Durante tale periodo si possono svolgere dibattiti fra candidati Premier, interviste, discussioni nelle apposite sezioni dei giornali e tv. Si ricorda che tali operazioni sono consentite anche nei periodi al di fuori di campagna elettorale.
Articolo 6: DIRITTI E DOVERI DEI PARLAMENTARI
a) Possono essere candidati parlamentari persone di qualunque età e nazionalità, purché abbiano una conoscenza della lingua italiana adeguata (sarà compito della Corte Costituzionale di Giustizia esprimersi nel caso in cui si verificasse l’esistenza di un utente inserito nella lista dei candidati che non conosce bene l’italiano).
b) Per votare ed essere votati, l'utente dovrà iscriversi ad un partito tramite il comando "Gruppi" posto nella barra dei menù (ciò permette l'accesso all'area riservata del partito). Scelto il partito, egli potrà candidarsi alla Presidenza del partito e/o candidarsi per le successive elezioni politiche. Ogni partito potrà scegliere il suo inno, il suo simbolo e i suoi programmi.
c) Sono considerati parlamentari (con il titolo di “onorevole”) tutte le persone che sono riconosciute da Res Publica in riferimento alle varie liste dei candidati. Ogni partito (o lista parlamentare) deve presentare una lista di candidati il Parlamento. Tale lista deve contenere un numero sufficiente di utenti. Gli utenti inseriti nelle prime posizioni della lista avranno più possibilità di essere eletti rispetto agli ultimi. Può essere nominato Premier anche chi non fa parte del Parlamento (nel caso in cui il Presidente di Consiglio non faccia parte del Parlamento, non ha diritto di voto in Parlamento ma solo nel Consiglio dei Ministri. Ciascun partito (o lista parlamentare) crea le proprie liste di candidati in relazione a dei criteri prefissati in precedenza. E’ consigliabile comunque che vengano inseriti per primi nelle liste dei candidati gli utenti maggiormente attivi nel forum. In ogni caso, il rispetto dell'ordine nelle liste presentate non è strettamente necessario né obbligatorio. Nel caso di coalizione di partiti (senza che questi si aggreghino sotto un’unica lista) si dovrà presentare una lista di candidati per ciascun partito facente parte della stessa coalizione (i seggi verranno poi suddivisi in base alle percentuali ricevute da ogni singolo partito).
d) Gli onorevoli hanno la possibilità di: proporre delle leggi; commentare semplicemente la legge e fare commenti sulla vita politica; votare i DDL e proporre emendamenti.
e) Gli onorevoli sono tenuti al rispetto delle regole e dell’impegno preso. Non è prevista alcuna indennità per il lavoro svolto. All'interno del Parlamento, i Parlamentari hanno l'obbligo di mantenere un comportamento decoroso. Ciascuna frase che non riguarda strettamente la vita politica e/o il DDL in questione sarà rimossa dall’amministrazione del forum (anche tramite i moderatori).
f) I parlamentari sono tenuti a partecipare a tutte le sedute di Res Publica. Nel caso in cui un parlamentare, senza preavviso, non partecipa a tre sedute (si considera seduta ciascun topic aperto per ogni DDL posto in esame in Parlamento) consecutive sarà valutata la sua ammonizione da parte del Presidente del Parlamento. Se si ripete il caso, la Corte Costituzionale di Giustizia si riunisce e dichiara il parlamentare destituito automaticamente dal suo incarico. Il suo seggio potrà essere sostituito da un componente deciso dal partito (o lista o coalizione di partiti) di provenienza. L'ammonizione di un parlamentare, qualora questo non venga mai espulso, sussiste per due legislature consecutive (compresa quella in corso) dopo di che l'ammonizione decade.
g) Gli onorevoli hanno diritto a non partecipare ad alcune sedute parlamentari per motivi di salute, vacanze, studio, ecc… In tal caso devono avvisare il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio almeno tre giorni prima dell’inizio della seduta e quest’ultimo deve comunicarlo a tutti gli altri parlamentari tramite una conferenza stampa. Se un parlamentare dovesse essere assente si consiglia al Presidente del Consiglio di convocare la seduta in altra data (alla quale potranno partecipare tutti i parlamentari).
h) Si può essere nominati parlamentari anche a legislatura in corso ma solo se in sostituzione a un parlamentare dimesso o non facente parte più di quella Assemblea. Il posto verrà preso dal parlamentare che viene subito dopo nella lista dei candidati, presentata prima delle elezioni, del partito (o lista) di cui fa parte il dimissionario oppure da un altro membro del Partito. Nel caso in cui non si trova un parlamentare sostituto (come ad esempio quando si viene a creare la situazione di un partito – o lista – senza nessun altro disposto a ricoprire la carica) verrà ufficializzato un posto vuoto nel Parlamento di Res Publica.
i) Ogni partito (o lista) eletto all’interno del Parlamento può presentare, attraverso uno dei suoi parlamentari, una mozione di sfiducia contro un Ministro o contro l’intero governo. Si può richiedere tale mozione di sfiducia solo se questa è sostenuta da almeno il 50% dei componenti della camera in oggetto e solo per ragioni di una certa consistenza (gravi inadempienze del Ministro, del Premier o del Governo). Se si hanno i requisiti espressi in questo comma, il Presidente del Parlamento metterà ai voti tale mozione (la regolamentazione di tali sedute è la stessa dei DDL ordinari, vedi articolo 7). Se a tale mozione prevalgono i voti favorevoli o voti uguali (ad esclusione delle astensioni), il Ministro o il Presidente del Consiglio (a seconda del personaggio alla quale è rivolta la mozione di sfiducia) è obbligato a dimettersi (e successivamente nel caso del Ministro, questo deve essere sostituto come articolo , nel caso del Premier si rende effettivo l’articolo 9 comma e di questo documento). Se la mozione è stata rivolta all’intero Governo e prevalgono i voti favorevoli, si rende effettivo l’articolo 9 comma c di questo documento.
Sezione 2 – Formazione delle leggi e referendum popolari
Articolo 7: ITER DELLE LEGGI
a) L'iter delle leggi ordinarie consiste in tre fasi distinte:
FASE DELL'INIZIATIVA:
La fase dell'iniziativa consiste nell'esercizio da parte di determinati soggetti di sottoporre progetti di legge al Parlamento di Res Publica. E' riconosciuto tale potere al Consiglio dei Ministri e ai membri del Parlamento (sia i gruppi parlamentari sia i singoli onorevoli) e ai partiti (o coalizioni di partiti o liste parlamentari) non rappresentati in Parlamento, tramite lo Sportello Ascolto (vedi apposito Regolamento). Ogni DDL deve essere proposto al Presidente della Repubblica in carica e in fondo a destra di tale documento ci deve essere obbligatoriamente la firma del Primo firmatario ed eventualmente anche degli altri firmatari. Ogni DDL prima che venga proposto deve essere stato approvato dalla maggioranza dei membri del Partito di appartenenza di colui che propone il progetto di legge. Prima di presentare il DDL al Presidente della Repubblica bisogna verificare la "copertura economica" di tale DDL (vedi regolamento apposito).
FASE DI PRESENTAZIONE:
Il DDL deve essere presentato al Presidente della Repubblica (nella sezione “Richieste DDL”) che dovrà verificarne il contenuto per quanto concerne la costituzionalità. Nella sezione “Richieste DDL” gli utenti del forum (ad esclusione del Presidente della Repubblica che invece può intervenire solo ed esclusivamente per verificare la costituzionalità di ogni proposta di legge) possono scrivere solo per pubblicare DDL: non possono essere lasciati quindi commenti ai vari topic e non si possono creare nuovi topic se non per pubblicare un DDL. Chi evade queste regole sarà punito dal Tribunale con un ban da 5 a 10 giorni.
FASE DISCUSSIONE:
a) La fase di discussione comincia quando il Presidente del Parlamento (o l’eventuale delegato) fa esaminare in Parlamento i DDL pervenuti. Tali sedute hanno durata obbligatoria di 3 giorni consecutivi (72 ore). Si possono convocare sedute nei giorni feriali e/o festivi. Ogni commento pervenuto fuori tempo massimo non sarà considerato.
b) Durante tale fase di discussione, i parlamentari possono presentare emendamenti per conto dei propri gruppi parlamentari. I partiti non rappresentati in Parlamento, invece, possono presentare emendamenti mentre il DDL è in Parlamento: il Presidente di questo Partito – o un suo delegato – è l’unico utente autorizzato a scrivere nella sezione Parlamento per questo motivo (se non rispetta tali regole sarà punito dal Tribunale con un ban da 5 a 10 giorni).
c) Per presentare uno o più emendamenti è necessario preparare un progetto in cui si specifica quale articolo o quale parte si vuole modificare e il testo sostitutivo. Tale progetto deve essere inserito obbligatoriamente come commento al topic del DDL nella sezione Parlamento di Res Publica. Non si possono proporre emendamenti con lo stesso testo, altrimenti tale emendamento non verrà preso in considerazione.
d) Ogni partito, lista o coalizione può presentare al massimo dieci emendamenti ad una legge (o decreto legge) per ogni camera elettiva. Ogni partito invece non rappresentato in Parlamento che presenta emendamenti tramite lo Sportello Ascolto non può superare i 7 emendamenti totali.
e) Conclusa la fase di discussione, il Presidente della Repubblica (o il suo Vice in caso di assenza) verificherà la costituzionalità di tutti gli emendamenti presentati e successivamente il Presidente del Parlamento metterà ai voti il DDL e gli emendamenti dichiarati costituzionali con le procedure descritte nella “Fase deliberativa”.
FASE DELIBERATIVA:
a) La fase deliberativa comincia quando il Presidente del Parlamento (o l’eventuale delegato) mette ai voti in Parlamento i DDL e gli eventuali emendamenti pervenuti e dichiarati costituzionali dal Presidente della Repubblica. Prima devono essere messi ai voti tutti gli emendamenti (contemporaneamente) e solo dopo la chiusura di tali sedute se ne aprirà una nuova dove verrà messo ai voti il DDL eventualmente comprensivo delle modifiche contenute negli emendamenti stessi. La legge viene approvata quando ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza dei parlamentari partecipanti alla seduta. Qualora un DDL non venga approvato in Parlamento si procederà ad una riformulazione del DDL da parte del Consiglio dei Ministri (o del partito o coalizione di partiti o lista parlamentare che lo aveva proposto) per poi essere riproposto in Parlamento dopo (in qualunque caso il DDL se presenta modifiche rispetto all’originale dovrà essere rivotato dal partito o coalizione di partiti o lista parlamentare che l’ha formulato; in questo caso dovrà essere richiesto nuovamente il nulla-osta dal punto di vista della costituzionalità del DDL da parte del Presidente della Repubblica) mentre gli eventuali emendamenti rimangono invariati (se un emendamento è stato approvato, si modificherà il testo del DDL con le modifiche dettate dall’emendamento stesso mentre se l’emendamento non è stato approvato non si procederà alla ri-votazione dell’emendamento stesso). A seconda di quali emendamenti sono stati approvati (ci si riferisce alla maggioranza dei parlamentari partecipanti) il DDL sarà integrato con suddetti emendamenti. Il metodo di voto degli emendamenti, per le parti non menzionate finora in questo comma, sarà uguale alla procedura dei DDL descritta nei punti precedenti o successivi a questo comma. Va ricordato che qualora un DDL non venisse approvato mentre un emendamento riferito allo stesso DDL venisse approvato, si dichiarerà respinto sia il DDL che gli eventuali emendamenti (questi ultimi però qualora il DDL venga riformulato, saranno resi validi senza ulteriore votazione).
b) In mancanza di approvazione di una proposta di legge questa può essere presentata una ed una sola altra volta al parlamento con lo stesso testo.
c) Si vota in un sondaggio apposito che sarà aperto per la durata di tre giorni consecutivi (a meno che i parlamentari non abbiano già votato prima dei tre giorni; in tale caso la seduta sarà sospesa appena non si avrà ricevuto il voto di ciascun componente della camera). Ecco le opzioni di voto: VOTO SI, VOTO NO o MI ASTENGO.
d) La legge può essere votata anche da colui che la propone e dal Presidente del Consiglio (se quest’ultimo fa parte del Parlamento di Res Publicato).
e) E’ compito del Presidente della Repubblica e della Corte Costituzionale di Giustizia vigilare sul regolare ITER della legge.
f) Il giorno dopo la votazione (o comunque il primo giorno utile), l’Amministratore del forum o i moderatori, in caso di approvazione della legge, la pubblicano nella categoria “Leggi Approvate” del sito di Res Publica.
g) Se in Parlamento la votazione, favorevoli e contrari, senza contare l’astensione, si presentasse nella stessa frequenza il DDL sarà respinto. Tale procedura vale anche per gli emendamenti.
h) Possono essere presentati progetti di legge che possono andare a sostituire leggi già approvate.
i) Tutte le leggi (economiche, sociali, politiche, costituzionali, ecc) emanate e votate nel mondo reale a partire dal primo gennaio 2011 non influenzeranno il mondo virtuale di Res Publica per tanto tali leggi qui non varranno.
Articolo 8 : POSSIBILITA’ DI INDIRE REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI
a) Un utente può decidere di richiedere un referendum per abrogare una legge o parte di essa. Si possono abrogare anche gli articoli della presente Costituzione e parte dei regolamenti (nel limite prescritto).
b) FASE DI INIZIATIVA: Per avviare un referendum bisogna pubblicare l’iniziativa di abrogazione ed il testo di richiesta del referendum sulla sezione piazza;
c) FASE DI ACCETTAZIONE: Prima della fase di adesione il presidente della repubblica deve controllare che l’iniziativa sia nel rispetto delle regole e delle leggi
c) FASE DI ADESIONE: Il referendum è aperto per 72 ore (3 giorni) in cui deve essere firmato/commentato con dichiarazione “SOSTENGO IL REFERENDUM” dal 50% più uno di tutti gli utenti attivi del forum (sono considerati utenti attivi tutti gli utenti la cui ultima visita risale ad un massimo di tre settimane dal momento della proclamazione del referendum). Il Presidente della Repubblica controllerà che il referendum si volga nelle modalità previste dallo statuto.
d)FASE DELIBERATIVA DELL’ABROGAZIONE: Una volta concluso il Referendum sarà obbligo del Presidente della Repubblica dichiararne l’esito, se il referendum sarà confermato positivo e valido l’amministratore del forum dovrà procedere ad abrogare la legge o la parte della legge nella sezione leggi o nella sezione speciali di regolamenti e costituzione.
TITOLO II – IL GOVERNO
Sezione 1 – Composizione e formazione del governo[b]Articolo 9: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
a) E’ nominato Presidente del Consiglio (capo del governo) il capo partito o il componente scelto a guidare la maggioranza parlamentare, successivamente alla formazione delle camere ed alle elezioni virtuali (o a seguito della caduta di governo – vedi comma c).
b) Può essere nominato Presidente del Consiglio qualunque persona di qualunque età, di qualsiasi nazionalità che intende mantenere l'impegno sottoscrivendo il seguente documento. Per poter svolgere il ruolo di Presidente del Consiglio l’utente deve essere obbligatoriamente iscritto ad uno dei partiti del forum (ad esclusione del Premier in caso di governo “tecnico” – vedi articolo 4 comma b).
c) Nel caso di caduta del governo (si parla di caduta di governo quando il Presidente della Repubblica ritiene che non ci siano le condizioni per procedere l'attività governativa quando vi sono numerosi assenteisti di maggioranza oppure quando il governo non è coeso e si sono provocate rotture nel partito o coalizione di maggioranza – tale decisione deve essere accuratamente descritta nei minimi dettagli. Si parla anche di caduta di governo qualora la maggioranza del Parlamento (riunito in seduta comune - cioè si aprirà seduta con durata obbligatoria di 72 ore) votasse positivamente ad una o più mozioni di sfiducia presentate dai parlamentari contro il Governo (non si conteggiano i voti di astensione) si procederà a formare nuove maggioranze parlamentari e di conseguenza alla nomina di nuovo (o stesso) Presidente del Consiglio. Qualora questa operazione non fosse possibile si procederà a nuove elezioni politiche con le stesse modalità descritte nell’articolo 5 di questo documento. Si precisa che in caso di formazione di nuove maggioranze parlamentari a seguito di caduta di governo si procederà a nuova votazione di fiducia al nuovo Governo con le stesse modalità descritte nel comma g. Se a tale votazione di fiducia prevalessero i voti contrari si andrà ad elezioni anticipate. Qualora questa operazione non fosse possibile si procederà a nuove elezioni politiche con le stesse modalità descritte nell’articolo 5 di questo documento.
d) E' possibile essere nominati più volte alla Presidenza del Consiglio, anche consecutivamente.
e) Se il Premier si dimette, in ogni caso, il suo successore verrà indicato dalla maggioranza parlamentare e si rende effettivo il comma a di questo articolo. In ogni caso spetta al Presidente della Repubblica la nomina del nuovo (o stesso) Premier.
f) Tale incarico è gratuito. Non si è retribuiti per il lavoro svolto.
g) Il Presidente del Consiglio avrà cinque giorni di tempo, a partire dal suo insediamento ufficiale, per formare il nuovo governo. Il compito del premier è il seguente: stabilire i Ministri. Inoltre il Presidente del Consiglio svolge le stesse funzioni degli altri parlamentari eletti (se fa parte del Parlamento di Res Publica).
h) All'interno di questi cinque giorni il Presidente del Consiglio è obbligato a richiedere (tramite il Presidente del Parlamento) il voto di fiducia a tutti i neo-parlamentari eletti dell'Assemblea del Parlamento di Res Publica. In tale occasione dovrà anche presentare all’Assemblea tutti i suoi Ministri facendo il discorso di inizio legislatura.
i) Nel caso in cui il Premier non ottiene la maggioranza di voti nella fiducia (corrispondente al 50% 1 dei voti favorevoli di tutti i votanti) è obbligato a dimettersi e successivamente presentarsi dimissionario al Presidente della Repubblica, il quale provvederà alle consultazioni politiche del caso e deciderà poi se ridare il mandato ad altro Presidente uscito da una nuova maggioranza nello stesso Parlamento o indire nuove elezioni politiche. Le votazioni devono avere durata di tre giorni consecutivi (72 ore).
d) Il Premier non può ricoprire anche la carica di Presidente della Repubblica e viceversa (ques'ultimo caso fa eccezione il comma b dell’articolo 5 di questo articolo).
Articolo 10: DIRITTI E DOVERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
a) L'insediamento del nuovo Presidente del Consiglio è da considerarsi avvenuto il giorno successivo alla nomina del Presidente della Repubblica.
b) Il Premier è tenuto, dopo essersi insediato, a fare un discorso di inizio Legislatura e di saluti all’Assemblea Parlamentare nel quale delinea le linee guida del suo governo e presenta i Ministri (vedi articolo 6 del seguente documento).
c) Il Premier può proporre leggi su ogni ambito relativo ai Ministeri da lui scelti. Può proporre al massimo sette DDL ogni legislatura. Nel caso in cui superi questo limite i parlamentari sono tenuti a non prendere in considerazione la proposta di legge eccedente.
d) Il Premier può destituire ministri a suo piacimento. In ogni caso deve motivare la sua decisione in una seduta parlamentare straordinaria (si deve aprire per 72 ore un topic nella sezione Parlamento a cui tutti gli utenti del forum possono commentare) e spetterà al Presidente della Repubblica valutare se le motivazioni sono accettabili o meno. Esempi per i quali può essere richiesta la destituzione di un Ministro sono: scarsa partecipazione del Ministro nel forum (assenza dal forum per più di 15 giorni senza preavviso), violazione del Regolamento di Res Publica, della presente Costituzione e/o della Legge Elettorale od ogni altro Regolamento a cui è obbligato ad attenersi). Nel caso in cui le motivazioni venissero respinte, spetterà all’intera Assemblea Parlamentare valutare se accettare o meno il rimpiazzo del Ministro. In questo caso ci si riferisce alla maggioranza del 50% 1 dei votanti (le votazioni saranno aperte per tre giorni consecutivi – 72 ore).
e) Nel caso il Premier non ottemperi ai doveri sanciti dovrà dimettersi immediatamente.
f) Il Premier può assentarsi per motivi personali o per viaggi di lavoro o per altri motivi al massimo per 16 giorni lavorativi. In caso di non rispetto di tale limite sarà obbligato a dimettersi. Per assenze superiori ai quattro giorni potrà incaricare temporaneamente e solo per il periodo della sua assenza il Vicepresidente del Consiglio che è scelto ad inizio legislatura fra i quattro ministri del suo governo, il quale non potrà avvalersi ovviamente delle prerogative espresse nei punti 10.b, 10.d, 10.g.
g) Il Premier, dopo la formazione del governo, è tenuto a pubblicare un articolo nella Sala Stampa del Consiglio dei Ministri nel quale elenca il nome dei Ministri col relativo Ministero, ed eventuali altre deleghe ministeriali.
h) Il Premier gode degli stessi diritti dei parlamentari e deve rispettare i doveri degli stessi (qualora il Premier sia membro del Parlamento di Res Publica).
i) E’ dovere del Premier avere cura di questo Statuto, di rispettarlo e di farlo rispettare.
l) Il Premier può convocare, tramite richiesta al Presidente del Parlamento, sedute parlamentari straordinarie per discutere di situazioni urgenti di attualità legate ad attività interne e/o esterne al forum. Tali sedute parlamentari devono avere la durata di tre giorni consecutivi (72 ore) e si possono svolgere anche nei giorni festivi, oltre che feriali (si deve aprire un topic per tre giorni consecutivi – 72 ore – in Parlamento a cui possono intervenire tutti gli utenti del forum).
m) Il Premier può essere eletto anche all’interno del Parlamento.
n) Il Presidente del Consiglio può anche provvedere, in comune accordo con il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale di Giustizia, alla creazione di varie feste nazionali virtuali miranti a rafforzare lo spirito di aggregazione.
o) Il Presidente del Consiglio è obbligato a tenere una conferenza ogni cinque settimane per informare tutti gli utenti dell’andamento dell’attività parlamentare di Res Publica. Tali conferenze possono non essere convocate nel caso in cui l’attività legislativa fosse ferma. Se il Premier non rispetta tale comma, dovrà essere processato dalla Corte Costituzionale di Giustizia che dovrà obbligare l’utente a dimettersi dal ruolo che ricopriva.
p) Il Premier insieme a tutto il governo da lui rappresentato può ricevere mozioni di fiducia o sfiducia da parte del parlamento, se sarà confermata la mozione di sfiducia o se verrà respinta quella di fiducia il governo decadrà e si dovrà procedere alla nomina di uno nuovo (vedi articolo 6 comma l).
Articolo 11: MINISTERI E MINISTRI
a) I Ministri sono le persone scelte dal Presidente del Consiglio tra i parlamentari eletti (possono inoltre essere nominati Ministri anche gli utenti che non ricoprono incarichi parlamentari). I ministri non devono superare i cinque elementi. I Ministeri da formare obbligatoriamente sono: Ministero dell’Economia, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Istruzione e Ministero della Giustizia. I cinque ministri possono essere integrati dal Presidente del Consiglio a ricoprire altre materie ministeriali oltre a quelle principali assegnate. Queste materie sono: 1) affari esteri, 2) università, ricerca e beni culturali, 3) lavoro, salute e politiche sociali, 4) ambiente, infrastrutture, sviluppo energetico e tecnologico. Può inoltre essere istituito un ulteriore Ministero per lo sviluppo del forum (con le stesse modalità descritte sopra). Quest’ultimo Ministro è assolto dall'obbligo dei DDL minimi per legislatura ed ha il compito di cercare di evolvere il forum (iniziative, progetti, ecc...) anche con l'aiuto di parlamentari e/o gruppi parlamentari di opposizione o non rappresentati in Parlamento.
b) In caso di dimissioni (o dismissioni) di un ministro, il suo posto è preso da un parlamentare scelto dal Presidente del Consiglio (non necessariamente fra i membri della maggioranza parlamentare).
c) Un ministro gode degli stessi diritti degli altri parlamentari e deve rispettare i doveri degli stessi.
d) Ogni Ministro è tenuto obbligatoriamente a proporre come minimo 2 DDL per legislatura e nella materia di competenza ministeriale, comprese deleghe (ciò non esclude che il Ministro può proporre altri DDL, anche nelle materie che non rientrano nel suo Ministro). Sarà compito della Corte Costituzionale di Giustizia controllare che ogni Ministro rispetti queste condizioni. Nel caso non rispetti questo dovere non potrà essere nominato Ministro nella legislatura successiva, qualunque sia il governo in carica.
Sezione 2 – Funzione legislativa provvisoria del Governo
Articolo 12: DECRETI LEGGE
a) Il Consiglio dei Ministri, convocato dal Premier, può approvare senza discussione parlamentare i decreti legge, atti aventi forza di legge, entrano in vigore con effetto immediato (in caso di urgenza). Può anche approvare particolari decreti legge per la modifica del numero dei parlamentari (vedi articolo 4 comma a del presente documento). La maggioranza nel Consiglio dei Ministri è determinata sempre dalla maggioranza semplice dei componenti partecipanti.
b) Spetterà alla Corte Costituzionale di Giustizia vigilare che si rispetti il comma a) di questo articolo. Se non si è rispettato il comma a di questo articolo, si riunisce la Corte Costituzionale di Giustizia che può decidere di richiamare (la prima volta) il Presidente del Consiglio e se il caso si ripete può destituirlo dal suo incarico. Nei casi più gravi si andrà direttamente alla destituzione dell’incarico senza richiamo.
c) Se il Consiglio dei Ministri approva un decreto legge questo è reso definitivamente valido (e quindi si converte in legge) a seguito della discussione e della votazione dell’Assemblea parlamentare che dovranno essere effettuati entro quindici giorni dalla data del decreto con lo stesso ITER delle leggi ordinarie (e cioè: si procederà alla verifica di costituzionalità del Presidente della Repubblica e subito alla fase di deliberazione – senza dunque discussione parlamentare). Si ricorda comunque che per i decreti legge che modificano il numero dei parlamentari è prevista la maggioranza dei ¾ dei parlamentari partecipanti.
TITOLO III – GIUSTIZIA, MAGISTRATURA E ORGANI DI GARANZIA ISTITUZIONALI
Articolo 13: GIUSTIZIA
a)Qualsiasi utente registrato al forum, se nota qualche comportamento che non rispetta il regolamento, può denunciare un altro utente nella sezione "Tribunale". Qui, dopo che è stata postata la denuncia, ogni utente può dire la sua opinione in maniera civile fino a quando il giudice, che è l’Admin del forum, non chiude l'argomento. Il giudice può richiedere a entrambi le parti materiale o prove sul processo.
b) Una volta concluso il processo, il giudice deciderà se condannare o meno l'imputato seguendo quanto stabilito dal Regolamento di Res Publica e da questa Costituzione. Quando si sarà deciso, il giudice renderà pubblica la sentenza nella sezione "Sentenze". In questa sezione è assolutamente vietato scrivere (pena: ban di 5 giorni). Il giudice di primo grado è obbligato a chiudere il processo in un periodo massimo di 10 giorni dalla sua apertura. Se non adempie a tale obbligo, il processo passerà direttamente alla Corte Costituzionale di Giustizia.
c) Se la sentenza di primo grado non è soddisfacente, sia l'imputato sia l'utente che ha denunciato possono chiedere di riaprire il caso nella sezione "Appello" entro 24 ore dalla pronunciazione della sentenza (non saranno considerati validi i ricorsi presentati da utenti diversi da quelli specificati o ricorsi pervenuti fuori tempo massimo). I membri della Corte Costituzionale di Giustizia possono decidere se confermare la sentenza precedente o modificarla.
d) Se l'imputato di un processo è l’Admin di un forum il giudice del primo grado sarà tenuto dal Presidente della Repubblica e al secondo grado sarà la Corte Costituzionale di Giustizia (ma senza l’eventuale imputato). Se è l’Admin ad aprire un processo, al primo grado sarà il Presidente della Repubblica a pronunciare la sentenza mentre per il secondo grado rimane tutto invariato.
e) Se l’imputato di un processo è un membro della Corte Costituzionale (compreso il Presidente della Repubblica) il giudice del primo grado sarà l’Admin (o se anche questo è imputato sarà il Presidente della Repubblica – se è imputato anch’egli sarà il Ministro della Giustizia) e al secondo grado sarà la Corte Costituzionale a giudicare (valgono i voti di tutti i membri della Corte ad esclusione di quello/i dell’imputato/i.
f) Un utente non può denunciare tutta la Corte Costituzionale di Giustizia.
Articolo 14 : LA CORTE COSTITUZIONALE DI GIUSTIZIA
a) La Corte Costituzionale di Giustizia è composta di diritto da tutti gli ex Presidenti della Repubblica, dal Presidente della Repubblica in carica e dall’Admin del forum.
b) La Corte Costituzionale di Giustizia è presieduta dal Presidente della Repubblica in carica.
c) Gli ex Presidenti della Repubblica e l’Admin sono membri di diritto alla corte a vita e possono dimettersi in caso di indisposizione.
Articolo 15: DIRITTI E DOVERI DELLA CORTE COSTITUZIONALE DI GIUSTIZIA
a) La Corte Costituzionale ha il compito di giudicare sulle controversie all’interno dello Stato e fra le istituzioni stesse ed insieme al Presidente della Repubblica ha il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione e sul rispetto del mantenimento dei doveri delle cariche istituzionali. Ha inoltre il compito di essere giudice nei processi aperti dagli utenti per irregolarità (incostituzionalità) di un DDL o legge approvata o per irregolarità su alcuni punti del presente documento o degli altri Regolamenti (o documenti) del forum.
b) La Corte Costituzionale può, nel caso che il Presidente della Repubblica e le altre cariche governative e parlamentari non ottemperino ai doveri sanciti per le loro cariche,
processare e poi destituire con l’approvazione del Parlamento (si procede con seduta comune tra Camera e Senato – il topic deve essere aperto per 72 ore consecutive) queste istituzioni.
c) I componenti della corte hanno pari diritti e doveri compreso il presidente della corte ovvero Presidente della Repubblica: durante le votazioni di decisioni con corte riunita vige la regola di approvazione per maggioranza, sarà compito del Presidente della Repubblica comunicare la decisione della corte.
d) Tutti i membri della Corte sono obbligati ad intervenire quando la stessa Corte è convocata, nel breve tempo possibile. La Corte Costituzionale di Giustizia, comunque, deve emettere obbligatoriamente una sentenza entro 10 giorni dall’apertura della seduta (se non sono ancora intervenuti alcuni membri durante questo periodo non si considerano i loro voti e si procede con la delibera della sentenza).
e) Se la Corte non raggiunge un verdetto su una qualsiasi questione (quando ad esempio la Corte è composta da un numero pari di persone senza il crearsi di una maggioranza) la decisione assoluta sulla questione spetterà al Presidente della Repubblica in carica.
f) La Corte Costituzionale di Giustizia assume anche l'obbligo di regolamentare la sezione stampa e la sezione tv (vedi apposito Regolamento).
TITOLO IV – ORGANIZZAZIONI POLITICHE, ORGANI INDIPENDENTI DI INFORMAZIONE, MASTER
Articolo 16: PARTITI
a) Sono ammessi al Parlamento tutti i partiti (o liste parlamentari) seguendo il sistema elettorale vigente (vedi Legge Elettorale).
b) I Partiti hanno la possibilità di fare propaganda, di commentare sulle sezioni a loro dedicate la vita politica di Res Publica ma non hanno potere a livello di votazione in aula. Il potere è espresso dai singoli parlamentari, che hanno il dovere morale di richiamarsi alle indicazioni del Partito, della Coalizione di Partiti o della lista parlamentare a cui appartengono.
c) Ogni partito presente in Parlamento deve avere obbligatoriamente un suo Presidente (e un Vice-Presidente – qualora vi sia un partito con un solo membro la figura del Vice-Presidente non verrà istituita fino a quando non ci sarà un’ulteriore membro di partito) che rappresenti i parlamentari eletti di quel determinato partito. Per stabilire chi sarà il Leader del partito, si ricorrerà alle elezioni interne. Ogni membro del partito può candidarsi per la presidenza, basta che informi il Leader in carica della sua candidatura entro cinque giorni dalle votazioni. Il voto sarà aperto dal Leader del partito e ogni partito sceglie quando e in che modo svolgere le votazioni. Vincerà il candidato con più voti. Ogni partito può anche provvedere a creare altre figure dirigenziali all’interno della stessa formazione politica.
d) Le persone di una lista parlamentare non si possono candidare con nessun altro partito. E' consentito, però cambiare partito di appartenenza durante la legislatura in corso.
e) Il Presidente del Consiglio può anche fare le veci di Presidente (o Vice-Presidente) di un Partito.
f) Ogni partito (anche quelli all’interno di una lista parlamentare o coalizione di partiti) deve obbligatoriamente avere un suo Statuto contenente le regole fondamentali per l’elezione del Leader di Partito e per tutti gli altri aspetti legati all’attività del partito stesso. Inoltre ogni partito deve avere un suo programma elettorale da presentare alle elezioni. Nel caso si presentasse alle elezioni politiche (anche sotto una coalizione o una lista parlamentare) un Partito senza i requisiti espressi in questo comma, la Corte Costituzionale non ammetterà tale formazione politica alle elezioni. Ogni partito (o coalizione di partiti o partiti appartenenti ad un’unica lista parlamentare) può provvedere ad approvare ogni altro Regolamento per regolamentare l’attività della stessa formazione politica. Ogni documento, comunque, compreso Statuto e Programma Elettorale deve essere approvato dalla maggioranza dei membri del partito.
g) Il Presidente di un Partito può richiedere alla Corte Costituzionale di Giustizia (tramite un documento contenente tutte le motivazioni dettagliate) il potere di destituire un utente del proprio partito eletto in Parlamento con il ruolo di parlamentare (indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo) se questo ha espresso volontà di dimissioni dal partito senza mettere in pratica ciò che ha detto o se questo non interviene alle sedute per un tempo superiore alle due settimane (salvo che questo abbia comunicato un periodo di assenza al Premier e Presidente della Repubblica). La Corte valuterà le motivazioni e deciderà se accettare o meno le richieste del Presidente di Partito.
Articolo 17: FUNZIONE GIORNALISTI DEL CORRIERE DELLA SERA E RAI
Il Corriere della Sera e la Rai rappresentano le uniche testate giornalistiche indipendenti (rispettivamente giornali e tv) del forum sono regolate dall’apposito Regolamento. Ad ogni modo ciascun utente può anche scrivere per il giornale del proprio partito, purché rispetti il Regolamento del forum e la seguente Costituzione.


Articolo 18: MASTER
a) Il Master è una tipologia particolare di utente addetto alla creazione di eventi ordinari e/o straordinari, sondaggi e notizie che provengono da pseudo-fatti avvenuti nella Nazione o da pseudo-opinioni della popolazione di Res Publica. L'istituzione di questo tipo di utenza serve per rendere più realistico il gioco, in quanto il Master pubblica delle "note" (come per esempio "Alluvione in xxx", "Crollo della Borsa di xxx", "Aumento di immigrati clandestini nella nazione", etc.) che indicano determinati dati su tutti gli aspetti della vita della nazione.
b) Ciò che il Master pubblica è solo un dato statistico o un evento accaduto per finta all'interno del forum. Di conseguenza, il Governo, i Ministri, il Parlamento e tutte le istituzioni possono o meno seguire le note e agire di conseguenza, adottando azioni mirate alla risoluzione del problema posto dal Master.
c) Il Master è a tutti gli effetti un collaboratore dell'amministrazione, come i moderatori: pertanto, il Master sarà un utente scelto dall'Admin. Sarà dunque controllato dall'Amministrazione.
d) Ricoprendo un ruolo super-partes, il Master non dovrà essere iscritto ad alcun partito ne dovrà ricoprire ruoli all'interno della vita politica del forum.
e) Il Master scriverà le sue note nella sezione "Note Master", sezione riservata solamente al masteraggio e all'amministrazione.
f) Ciò che scrive il Master è ciò che emerge dalla pseudo-opinione pubblica del forum, pertanto gli utenti devono ricordarsi di questa clausola.
g) Il Master può essere giudicato come qualsiasi altro membro, seguendo le regole e lo statuto.
h) Il Master può essere rimpiazzato dalla Corte Costituzionale se non ottempera ai propri doveri, se risulta assente senza avvisare per più di 7 giorni, se infrange le regole del gioco e se non si dimostra imparziale.
i) Il Master ricopre il suo ruolo per 3 mesi. Un Master può essere riconfermato per un numero di volte illimitato.
l) La scelta del Master dipende dall'Admin.
TITOLO V – MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE
Articolo 19: SALVAGUARDIA DELLA DEMOCRAZIA
Il presente documento può essere modificato in ogni suo articolo (e/o comma) fatta eccezione per l’articolo 1 (ad eccezione dei commi c, e, f) ed il presente. La salvaguardia della libertà e della democrazia non possono essere oggetto di revisione costituzionale.
Articolo 20: MODIFICA DELLO STATUTO
a) La presente Costituzione può essere modificato per iniziativa parlamentare o governativa (compreso Sportello Ascolto). La legge di modifica dovrà essere approvata dai ¾ dei membri partecipanti del Parlamento.
b) Non potranno essere assolutamente modificati gli articoli 1 (ad eccezione dei commi c, e, f) e 19 della Costituzione.


NORME TRANSITORIE
1) Ogni irregolarità sopraggiunta finora per effetto del vecchio testo dello Statuto non può essere oggetto di apertura di un processo. Si potranno aprire processi solo per verificare la costituzionalità dei DDL o leggi approvate nelle precedenti legislature.
2) I membri della Corte Costituzionale di Giustizia al momento della riapertura del forum saranno l’Admin mikeguerini e l’ex Presidente della Repubblica Daniele Barison a cui si aggiungerà il nuovo Presidente della Repubblica quando sarà eletto.


mikeguerini
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