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DDL Scuola primaria

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Messaggio  alessimaga Gio 30 Set 2010 - 17:14

Capo I
Scuola primaria


Articolo 1 (insegnanti)
a. In ogni classe della scuola primaria insegneranno cinque docenti le seguenti materie:
- Un docente insegnerà italiano, storia, geografia, scienze sociali
- Un docente insegnerà matematica, scienze, economia domestica, informatica
- Un docente insegnerà arte, musica, motoria
- Un docente insegnerà inglese
- Un docente insegnerà storia dei culti.
b. I docenti elencati al comma a del presente articolo dovranno conseguire una laurea in scienze della formazione primaria, fanno eccezione il docente che insegnerà storia dei culti il quale dovrà conseguire una laurea in teologia e il docente che insegnerà musica che dovrà conseguire un diploma di conservatorio con specializzazione in scienze della formazione primaria.
c. I docenti di storia dei culti verranno scelti dallo Stato secondo le modalità con le quali vengono scelti gli insegnanti di tutte le altre materi.
d. Tutti gli insegnanti dispongono di 2 ore a settimana retribuite per la programmazione del lavoro da svolgere, per i colloqui con i genitori, per i consigli di classe, il collegio docenti, riunioni inerenti il lavoro di docente e qualora avanzasse del tempo possono usufruire di tale tempo per la correzione di verifiche.
e. Tutti gli insegnanti dispongono di 2 ore settimanali extra non retribuite per corsi di aggiornamento qualora il direttore dell’istituto scolastico voglia far effettuare corsi di aggiornamento ai suoi subordinati.
f. E’ istituito un fondo di 100 milioni che potranno utilizzare tutte le scuole primarie per gli specialisti.

Articolo 2 (monte ore e materie)
a. Il monte ore settimanale ad onere dello Stato della scuola primaria è di 33 ore settimanali in tutti gli istituti scolastici a carattere giuridico ed economico pubblico, a questo monte ore gli enti locali quali le regioni possono aggiungere ulteriori ore senza intaccare l’organico e le risorse finanziarie dello Stato.
b. In tutte gli istituti scolastici a carattere giuridico ed economico pubblico si insegneranno le seguenti materie per le seguenti:
- Italiano per 5 periodi da 55 minuti ciascuno settimanali per tutti e 5 gli anni di studio nella scuola primaria
- Matematica per 4 periodi da 55 minuti ciascuno settimanali per tutti e 5 gli anni di studio nella scuola primaria
- Scienze per 3 periodi da 55 minuti ciascuno settimanali per i primi 2 anni di studio nella scuola primaria e 2 periodi da 55 minuti ciascuno settimanali nei successivi 3 anni
- Informatica per 2 periodi da 55 minuti ciascuno settimanali nei primi 2 anni di studio nella scuola primaria e 3 periodi da 55 minuti settimanali nei successivi 3 anni
- Inglese per 3 periodi da 55 minuti ciascuno settimanali per tutti e 5 gli anni di studio nella scuola primaria
- Storia, geografia, arte, musica, motoria, economia domestica, scienze sociali, storia dei culti per 2 periodi da 55 minuti ciascuno settimanali per tutti e 5 gli anni di studio nella scuola primaria.
c. La materia scolastica “religione cattolica” è sostituita con storia dei culti, nella quale il docente si occuperà di guidare gli alunni alle scelte, non solo di tipo religioso e spirituale, ma a tutte le scelte che riguardino la crescita personale dell’individuo, mettendosi a totale disposizione dello stesso. Sono per questo istituite 2 ore aggiuntive al docente di storia dei culti, che dovrà dedicare alle consulenze richieste dagli alunni.
d. Un’ora settimanale di italiano, è utilizzata per incentivare gli studenti alla lettura
e. L’ora di musica sarà divisa in teoria, solfeggio, storia della musica e pratica. Nella pratica, il docente guiderà gli alunni alla pratica corale e/o strumentale, a seconda delle doti di ciascun allievo. Per coltivare la pratica, la scuola statale mette a disposizione 2 ore extrascolastiche di pratica strumentale, gestite dall’istituto e tenute dai docenti di musica in esso presenti. Inoltre è ben accetta l’accompagnamento strumentale di qualsiasi studente che sappia suonare uno strumento musicale, o che stia frequentando corsi, in qualsiasi istituto statale o privato.
f. Ogni plesso scolastico dispone di un insegnante di recupero che ha a sua disposizione 24 ore settimanali nelle quali è obbligata a recuperare gli studenti che presentano lacune in alcune materie. Tali ragazzi dovranno essere mandati dall’insegnante di recupero su ordine dell’insegnante della materia. Fanno eccezione gli studenti che presentano lacune in inglese poiché essi saranno recuperati scolasticamente dalla stessa insegnante che insegna loro inglese poiché essa avrà a disposizione 1 ora settimanale per tutti e 5 gli anni della scuola primaria per recuperare i suoi studenti che presentano lacune.
g. Tutti i ragazzi delle classi terze in poi svolgeranno arte ed economia domestica in laboratori adatti alle materie. I laboratori di arte ed economia domestica saranno gli stessi.
h. Tutti i ragazzi dalle classi terze in poi svolgeranno 1 ora di ricerche a settimana in laboratorio d’informatica. Le ricerche dovranno attenersi ai programmi ministeriali della classe.
i. I laboratori citati all’articolo 2 comma f) e g) saranno costruiti la dove non siano presenti con finanziamenti statali e con la partecipazione di finanziamenti degli enti locali.
j. La manutenzione dei laboratori e delle aule e di competenze degli enti locali e dello Stato.

Articolo 3 ( Mensa)
a. Tutte le scuole primarie devono disporre di mense scolastiche, le mense saranno sotto la sovrintendenza del comune di appartenenza della stessa, che non siano distanti più di 500 metri dal perimetro scolastico.
b. Le insegnanti oltre alle 24 ore settimanali lavorative ne dovranno fare ulteriori per coordinare la mensa. Le ulteriori ore dedicate alla mensa saranno scelte dal direttore scolastico della scuola a sua discrezione.
c. Le ulteriori ore citate dal comma b dell’articolo 3 saranno stipendiate dallo Stato italiano.
d. Il cibo deve essere equilibrato per la crescita dell'allievo e a sorvegliare su questo punto provvederanno le ASL. I gestori delle mense scolastiche verranno controllati periodicamente dagli enti locali e valutati dagli studenti e dai docenti tramite questionari da somministrare periodicamente. Tali questionari saranno preparati dall’assessore all’istruzione del comune del plesso.

Articolo 4 (organico)
a. Per adeguare l’organico docenti all’organico previsto dall’articolo 1 il ministro trasforma in contratti a termine indeterminato 15.346 docenti, tale trasformazione di contratti sarà distribuita sul territorio in base alle necessità di organico che faranno i provveditorati regionali.
b. Sono assunti 10 dirigenti scolastici a contratto a termine indeterminato che saranno distribuiti secondo le necessità più urgenti fatte dai provveditorati regionali
c. Tutti gli appalti creati per le pulizie di parti o del totale di edifici degli istituti scolastici sono revocati e tali pulizie sono trasferite al personale ATA.
d. E’ effettuato a partire dall’entrata in vigore di tale legge il blocco del turnover nel comparto istruzione personale ATA area A.

Articolo 5 (finanziamento statale ed enti locali)
a. Sono aboliti come stabilito dalla legge costituzionale del 1948 articolo 33 a decorrere dall’approvazione di tale legge tutti i finanziamenti pubblici a istituti scolastici e di educazione a carattere giuridico ed economico privato. I finanziamenti pubblici effettuati in precedenza a tale legge verranno confermati purché già siano state versate le somme di denaro altrimenti tali finanziamenti saranno decaduti.



Primo firmatario
Alessimaga
Patrick.

La seduta è aperta per tre giorni.


Ultima modifica di alessimaga il Dom 3 Ott 2010 - 10:16 - modificato 2 volte.
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Messaggio  PAOLO95 Gio 30 Set 2010 - 18:13

favorevole
PAOLO95
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Messaggio  daniele barison Gio 30 Set 2010 - 23:32

il mio voto è favorevole

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