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Legge n. 502/2010 - Disposizioni di carattere economico in campo sanitario

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Legge n. 502/2010 - Disposizioni di carattere economico in campo sanitario Empty Legge n. 502/2010 - Disposizioni di carattere economico in campo sanitario

Messaggio  mikeguerini Sab 29 Mag 2010 - 16:03

Proposta di legge concernente disposizioni per una gestione efficace ed efficiente delle risorse in campo sanitario


Premessa
Questo DDL ha l’obbiettivo di creare una più efficace ed efficiente gestione delle risorse in campo sanitario. Questo è possibile solo garantendo aiuti economici per le fasce della popolazione meno abbienti e/o con gravi malattie croniche. Allo stesso tempo è necessario ridurre le differenze di costi e di livello delle prestazioni tra le varie Regioni, eliminando gli sprechi, la malasanità, valorizzando e promuovendo la costruzione di centri di eccellenza all’avanguardia. Importante è la privatizzazione del rapporto di lavoro del personale sanitario per fare in modo che oggi ci si basi su un sistema meritocratico che premi i migliori.

Articolo 1: Aiuti per le fasce della popolazione meno abbienti o con gravi malattie
a) E’ fatto obbligo di porre a carico del servizio pubblico il costo della copertura delle fasce più deboli della popolazione per livello di reddito (sono esenti dal pagamento dei farmaci, dei ticket di esami clinici e diagnostici e prestazioni sanitarie di altra natura tutti i componenti di un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo annuo – riferito all’anno precedente – non superiore a 12.400 € mentre sono esenti parzialmente i componenti del nucleo familiare con reddito complessivo lordo superiore a 12.400 € ma inferiore a 29.100 €) e gravità/cronicità delle malattie (è compito del Ministero della Salute fissare le gravità/cronicità delle malattie).

Articolo 2: Federalismo sanitario
a) E’ fatto obbligo allo Stato di completare il processo di federalismo sanitario in base al quale allo Stato compete la funzione di indirizzo strategico, che viene esercitata attraverso l'Agenzia governativa per i Servizi Sanitari Regionali, e alle Regioni la funzione di legislazione, di programmazione, di coordinamento e di controllo. Altresì bisogna completare il processo di aziendalizzazione delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Articolo 3: Disposizioni sui contratti di lavoro e gestione delle risorse in campo sanitario
a) E’ prevista la privatizzazione del rapporto di lavoro del personale sanitario al fine di introdurre flessibilità, responsabilizzazione e valorizzazione delle professionalità. Vanno introdotti sistemi di incentivazione per i medici e il management sulla base delle performance raggiunte. I direttori generali sono considerati “manager” ospedalieri. Essi hanno un contratto a scadenza ogni 5 anni. Ogni anno una commissione privata apposita provvederà a controllare il Bilancio della sede ospedaliera e giudicherà il lavoro del manager. Per i direttori generali delle aziende sanitarie che non raggiungono gli obiettivi prefissati in termini di efficienza di gestione e di efficacia del servizio è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) E’ prevista per le aziende sanitarie e ospedaliere la possibilità di ricorrere a strumenti finanziari avanzati (project financing) per sostenere le spese di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento del patrimonio tecnologico;
c) E’ aperto un apposito Fondo presso il Ministero dell’Economia con il compito di promuovere la costruzione di centri ospedalieri (sanitari) all’avanguardia.
d) E’ fatto obbligo allo Stato di definire linee guida secondo criteri equi, oggettivi e trasparenti omogenei su tutto il territorio nazionale per l'accreditamento dei soggetti a produrre prestazioni sanitarie per la copertura dei livelli essenziali e dei livelli complementari di assistenza. Tali criteri vanno aggiornati ogni tre anni per l'accreditamento dei soggetti a produrre prestazioni sanitarie per il Ssn; i criteri per l'accreditamento devono essere univoci su tutto il territorio nazionale. L'accreditamento deve essere realizzato da soggetti terzi e indipendenti, i quali dovranno garantire nel tempo i controlli e le verifiche;
e) L’Agenzia governativa per i Servizi Sanitari Regionali deve adottare un sistema organico di indicatori di attività, di spesa e di risultato al fine di monitorare costantemente e in maniera completa l'andamento della domanda e dell'offerta di salute su tutto il territorio nazionale;
f) E’ fatto obbligo allo Stato di potenziare, in collaborazione con le Regioni, la digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, realizzando un network sanitario nazionale e regionale in grado di fornire in tempo reale informazioni utili a operatori e cittadini. Questo sistema provvederà a diminuire i costi a carico della collettività.

Primo Firmatario
Thomas

Secondo Firmatario
Gregorio Sicurello
mikeguerini
mikeguerini
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