[DDL N.12][Interno]Associazione antircaket
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[DDL N.12][Interno]Associazione antircaket
E' convocata dalle ore 13..35 di giovedì 29 aprile alle ore 13.35 di domenica 2 maggio la tredicesima seduta del Senato della Repubblica dove si vota il DDL N.12. Vista l'importanza dell'evento confido nella partecipazione di tutti i senatori.
Proposta di legge concernente la creazione di una associazione Antiracket e interventi a favore delle vittime del racket
Articolo 1: Denuncia racket estorsivo e usura
Ogni ente o persona pubblica e privata, vittima del racket estorsivo e dell'usura ha l'obbligo civile ci denunciare il fatto. Lo Stato si prenderà carico di garantire l'incolumità fisica e morale di chi denuncia e della sua famiglia, attraverso manovre sovversive dettagliate nei prossimi articoli.
Articolo 2: Associazione antiracket
Lo Stato formerà un'associazione antiracket nella città dove è avvenuto il fatto, per ogni prima denuncia ricevuta, mantenendo l'anonimato dei sui esponenti, e proponendo ad ogni altra societa e impresa del luogo ad aderire all'associazione antiracket.
Articolo 3: Impegno dello Stato per combattere il racket
Lo Stato, si impegna con le proprie forze a garantire quanto precisato nell'articolo 1 e 2, facendo uso delle migliori tecnologie delle forze dell'ordine monitorando costantemente i luoghi macchiati.
Articolo 4: Fondi per le vittime del racket e usura
Lo Stato si impegnerà a stanziare fondi per la costituzione di un fondo monetario a favore delle vittime del racket e dell'usura che hanno denunciato la loro condizione al fine di garantire loro una decorosa esistenza fino a che non saranno nuovamente in grado di provvedere autonomamente alle proprie necessità primarie. In tal modo si cerca anche di spronare altre eventuali vittime a denunciare la loro condizione garantendo loro un supporto morale ed economico.
Articolo 5: Sequestro beni mobili e immobili
Lo Stato cederà alle associazioni antiracket gli eventuali sequestri di beni mobili ed immobili.
In modo di finanziare il fondo monetario istituito.
In modo di finanziare il fondo monetario istituito.
Articolo 6: Aiuti per i negozianti e imprenditori fuggiti dall'Italia a causa dell'usura
E' essenziale colpire l'usura e l'estorsione alla loro base. Per questo lo Stato è obbligato, con suddetta legge, a stanziare fondi per garantire un'elevata protezione ai negozianti e agli imprenditori italiani che sono stati costretti ad emigrare in altri paesi perchè i loro guadagni andavano sperperati con l'estorsione che hanno subito nel Suolo Italiano.
Primo Firmatario
Zucchetto
Zucchetto
Secondo Firmatario
Gregorio Sicurello
Gregorio Sicurello
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