Legge n. 004/2010 - Creazione Sportello Ascolto
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Legge n. 004/2010 - Creazione Sportello Ascolto
Regolamento per il funzionamento dello Sportello Ascolto
Articolo 1: COSA E' LO SPORTELLO ASCOLTO
E' istituito, come organo interno a Res Publica, lo Sportello Ascolto. Lo Sportello Ascolto è uno spazio virtuale del forum di Res Publica nel quale tutti gli utenti che appartengono a partiti non rappresentati nella in Parlamento (Camera e/o Senato) possono proporre dei disegni di legge da far esaminare poi al Parlamento. Gli stessi hanno anche il diritto di proporre degli emendamenti a DDL proposti da parlamentari, gruppi parlamentari o dal Presidente del Consiglio. Tutte le modalità di presentazione e votazione dei DDL e degli emendamenti sono regolamentate dall’articolo 10 dello Statuto di Res Publica.
Articolo 2: CHI GESTISCE LO SPORTELLO ASCOLTO
Lo Sportello Ascolto è gestito dal Presidente della Repubblica. Pertanto tutti i DDL, di cui sopra, devono essere pubblicati nella sezione “Sportello Ascolto”. Da questo momento il Presidente della Repubblica verificherà la costituzionalità del disegno di legge e poi si procederà applicando le norme contenute nell’articolo 10 dello Statuto di Res Publica. Ogni DDL proposto tramite la procedura dello Sportello Ascolto deve essere contrassegnato dalla dicitura: “Questa proposta di legge è pervenuta tramite Sportello Ascolto”.
Articolo 3: PROPOSTE DI LEGGE PERVENUTE CON LO SPORTELLO ASCOLTO
Il Presidente della Repubblica è obbligato a prendere in esame tutti i DDL pervenuti fatta eccezione per documenti contenenti esclusivamente insulti, turpiloqui e slogan che si rifanno a regimi totalitari ostili alla democrazia. Nel caso di continuati abusi da parte di determinati mittenti, si provvederà alla cancellazione dell’utente.
Tale DDL comprende anche la modifica dell'articolo 10 dello Statuto di Res Publica comma a) Fase dell'iniziativa. Ricordo che per tale modifica è necessaria la maggioranza dei 3/4 dei parlamentari votanti.
Le modifiche sono in rosso:
Articolo 10: ITER DELLE LEGGI
a) L'iter delle leggi ordinarie consiste in tre fasi distinte:
Fase dell'iniziativaLa fase dell'iniziativa consiste nell'esercizio da parte di determinati soggetti di sottoporre progetti di legge al Parlamento di Res Publica. E' riconosciuto tale potere al Consiglio dei Ministri, ai membri della Camera e del Senato (sia i gruppi parlamentari sia i singoli onorevoli) e ai membri dei partiti non rappresentati in Parlamento tramite Sportello Ascolto (vedi Regolamento per il Funzionamento dello Sportello Ascolto). Ogni DDL deve essere proposto al Presidente della Repubblica in carica e in fondo a destra di tale documento ci deve essere obbligatoriamente la firma del Primo firmatario ed eventualmente anche degli altri firmatari. Ogni DDL prima che venga proposto deve essere stato approvato dalla maggioranza dei membri del Partito di appartenenza di colui che propone il progetto di legge.
Primo Firmatario
Thomas
Thomas
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