[DDL N.6][Sanità]Ricerca e conservazione cellule staminali
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[DDL N.6][Sanità]Ricerca e conservazione cellule staminali
Ecco il DDL N.6 proposto dall'onorevole Thomas.
Presento questo DDL per conto dell'Unione Democratica per Res Publica, come da articolo 10 dello Statuto di Res Publica attualmente in vigore. Spero che lei Presidente Daniele Barison approvi questo DDL nel breve tempo possibile, visto che questo Governo ha intenzione di far esaminare il DDL alla Camera nella data dell'8 aprile.
Presento questo DDL per conto dell'Unione Democratica per Res Publica, come da articolo 10 dello Statuto di Res Publica attualmente in vigore. Spero che lei Presidente Daniele Barison approvi questo DDL nel breve tempo possibile, visto che questo Governo ha intenzione di far esaminare il DDL alla Camera nella data dell'8 aprile.
Proposta di legge riguardante la ricerca e la conservazione delle cellule staminali
Premessa
La presente proposta di legge vuole essere un contributo per consentire anche alle donne italiane la conservazione per uso autologo delle cellule staminali da sangue del cordone ombelicale del proprio figlio, potendo scegliere tra la "donazione", attraverso le banche pubbliche, o la "conservazione autologa" attraverso le banche private convenzionate e accreditate, mantenendo la possibilità di una "donazione" successiva attraverso le banche pubbliche convenzionate, qualora soggetti compatibili ne facciano richiesta.
Articolo 1: Finalità
a) Ogni donna ha il diritto di conservare per sé, per i propri congiunti o per chi ne abbia necessità, il sangue del proprio cordone ombelicale per scopi terapeutici, clinici o di ricerca. È altresì suo diritto scegliere se destinare il proprio cordone ombelicale alla collettività, attraverso un atto libero e gratuito, o se conservarlo per proprio uso.
b) La raccolta e la conservazione del sangue del cordone ombelicale finalizzate alla produzione di cellule staminali emopoietiche (sono le cellule in grado di auto-riprodursi e dare vita ad altre cellule dalle quali derivano tutte le cellule del sangue) sono consentite in ogni caso.
b) La raccolta e la conservazione del sangue del cordone ombelicale finalizzate alla produzione di cellule staminali emopoietiche (sono le cellule in grado di auto-riprodursi e dare vita ad altre cellule dalle quali derivano tutte le cellule del sangue) sono consentite in ogni caso.
Articolo 2: Autorizzazione di strutture private
a) Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, autorizzano strutture private alla raccolta e alla conservazione di sangue del cordone ombelicale finalizzate alla produzione e alla conservazione di cellule staminali emopoietiche per uso personale.
b) Le strutture di cui al comma a, al fine di ottenere l'autorizzazione prevista, devono stipulare una convenzione con un centro trasfusionale accreditato per l'esecuzione dei test virali e della tipizzazione degli antigeni leucocitari umani (HLA) dei campioni di sangue del cordone ombelicale conservati e per rendere disponibili le informazioni raccolte sulle cellule staminali da sangue del cordone ombelicale presso le banche dati nazionali o internazionali costituite allo scopo.
c) Nel caso di compatibilità degli HLA del sangue del cordone ombelicale conservato da una struttura privata autorizzata, il centro trasfusionale convenzionato (vedi comma b) provvede a:
- richiedere l'autorizzazione al proprietario, fornendo, se richiesto, un'adeguata informativa medica;
- rimborsare il proprietario delle spese da lui sostenute;
-richiedere alla struttura privata senza oneri a carico di quest’ultima, il sangue del cordone ombelicale risultato compatibile, da essa conservato, ed inviarlo alla struttura privata richiedente.
b) Le strutture di cui al comma a, al fine di ottenere l'autorizzazione prevista, devono stipulare una convenzione con un centro trasfusionale accreditato per l'esecuzione dei test virali e della tipizzazione degli antigeni leucocitari umani (HLA) dei campioni di sangue del cordone ombelicale conservati e per rendere disponibili le informazioni raccolte sulle cellule staminali da sangue del cordone ombelicale presso le banche dati nazionali o internazionali costituite allo scopo.
c) Nel caso di compatibilità degli HLA del sangue del cordone ombelicale conservato da una struttura privata autorizzata, il centro trasfusionale convenzionato (vedi comma b) provvede a:
- richiedere l'autorizzazione al proprietario, fornendo, se richiesto, un'adeguata informativa medica;
- rimborsare il proprietario delle spese da lui sostenute;
-richiedere alla struttura privata senza oneri a carico di quest’ultima, il sangue del cordone ombelicale risultato compatibile, da essa conservato, ed inviarlo alla struttura privata richiedente.
Articolo 3: Cessione del cordone ombelicale
a) Il cordone ombelicale, conservato presso le strutture private di cui all'articolo 2, rimane in ogni caso di proprietà della donna alla quale appartiene. E' sua facoltà cederlo o donarlo a chi ne fa richiesta.
b) E' in ogni caso espressamente vietato cedere il cordone ombelicale dietro compenso o renderlo oggetto di vendita o di scambio di qualsiasi tipo.
b) E' in ogni caso espressamente vietato cedere il cordone ombelicale dietro compenso o renderlo oggetto di vendita o di scambio di qualsiasi tipo.
Primo Firmatario
Thomas
Secondo Firmatario
Roberto Belli
Thomas
Secondo Firmatario
Roberto Belli
Re: [DDL N.6][Sanità]Ricerca e conservazione cellule staminali
è ammissibile, costituzionale
daniele barison- Innamorato del forum
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