Legge n. 204/2010 - Legittimazione coppie di fatto (DICO)
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Legge n. 204/2010 - Legittimazione coppie di fatto (DICO)
Proposta di legge per legittimare le convivenze delle “coppie di fatto” (DICO)
Premessa:
La legge disciplina i rapporti tra due persone, anche dello stesso sesso, legate da reciproci vincoli affettivi e che convivono stabilmente.
Articolo 1: Dichiarazione anagrafica
Per avvalersi dei diritti e dei doveri indicati dalla legge i conviventi devono presentare una dichiarazione (“dichiarazione di convivenza”) congiunta all'anagrafe del Comune di residenza. La dichiarazione è annotata nella scheda anagrafica. Da quel momento decorrono gli effetti della legge. Stessa dichiarazione si presenta all'anagrafe se la convivenza cessa.
Articolo 2: Doveri dei conviventi
I conviventi sono tenuti a prestarsi reciproca assistenza e solidarietà materiale e morale nel rispetto dei principi di eguaglianza e pari dignità.
Articolo 3: Nullità della dichiarazione
E' nulla la dichiarazione di convivenza se:
a) è resa da persone sposate o vincolate da un’altra dichiarazione di convivenza;
b) una o entrambe le persone sono state condannate (o rinviate a giudizio) per omicidio o tentato omicidio nei confronti di persone della stessa sfera famigliare;
c) è resa da persone con vincoli di parentela;
d) è resa da persone minorenni.
b) una o entrambe le persone sono state condannate (o rinviate a giudizio) per omicidio o tentato omicidio nei confronti di persone della stessa sfera famigliare;
c) è resa da persone con vincoli di parentela;
d) è resa da persone minorenni.
Articolo 4: Sanzioni
La falsa dichiarazione di convivenza è punita con la reclusione in carcere da 1 a 3 anni e la multa da 3.000 a 10.000 euro.
Articolo 5: Assistenza
In caso di malattia o ricovero del convivente, l'altro ha il diritto/dovere di visitarlo ed accudirlo.
Articolo 6: Decisioni su salute e morte
Ciascun convivente può designare l'altro come suo rappresentante, in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisioni in materia di salute; e, in caso di morte, per la donazione di organi e l’organizzazione dei funerali.
Articolo 7: Permesso di soggiorno
La legge è valida solo se i conviventi sono cittadini italiani o dell’Unione Europea o comunque con regolare permesso di soggiorno.
Articolo 8: Pensioni di reversibilità e diritti di successione
E’ garantita la presenza e l’attuazione delle pensioni di reversibilità (come nei matrimoni “legali”) qualora i conviventi abitino insieme da almeno 10 anni. In caso di morte di uno dei due conviventi, il convivente ha diritto alla metà dell'eredità se alla successione concorre un solo figlio e ad un terzo se concorrono due o più figli. Se non ci sono figli (nati nel matrimonio o fuori), ascendenti, fratelli o sorelle, al convivente si devolve l'intera l'eredità. In primis fa testo l’eventuale testamento.
Primo Firmatario
Thomas
Secondo Firmatario
Massimo
Thomas
Secondo Firmatario
Massimo
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