Res Publica
Benvenuto su Res Publica.

Se sei già registrato, clicca su Connessione per accedere al forum e a tutte le sue funzionalità.

Se sei nuovo, iscriviti cliccando sul pulsante apposito: l'iscrizione ti farà partecipare al gioco, ti darà accesso a diverse aree riservate e ti farà conoscere molta gente. Cosa aspetti? Iscriviti anche tu a questo meraviglioso gioco politico!

Unisciti al forum, è facile e veloce

Res Publica
Benvenuto su Res Publica.

Se sei già registrato, clicca su Connessione per accedere al forum e a tutte le sue funzionalità.

Se sei nuovo, iscriviti cliccando sul pulsante apposito: l'iscrizione ti farà partecipare al gioco, ti darà accesso a diverse aree riservate e ti farà conoscere molta gente. Cosa aspetti? Iscriviti anche tu a questo meraviglioso gioco politico!
Res Publica
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

Legge n. 204/2010 - Legittimazione coppie di fatto (DICO)

Andare in basso

Legge n. 204/2010 - Legittimazione coppie di fatto (DICO) Empty Legge n. 204/2010 - Legittimazione coppie di fatto (DICO)

Messaggio  mikeguerini Gio 11 Feb 2010 - 13:47

Proposta di legge per legittimare le convivenze delle “coppie di fatto” (DICO)


Premessa:
La legge disciplina i rapporti tra due persone, anche dello stesso sesso, legate da reciproci vincoli affettivi e che convivono stabilmente.

Articolo 1: Dichiarazione anagrafica
Per avvalersi dei diritti e dei doveri indicati dalla legge i conviventi devono presentare una dichiarazione (“dichiarazione di convivenza”) congiunta all'anagrafe del Comune di residenza. La dichiarazione è annotata nella scheda anagrafica. Da quel momento decorrono gli effetti della legge. Stessa dichiarazione si presenta all'anagrafe se la convivenza cessa.

Articolo 2: Doveri dei conviventi
I conviventi sono tenuti a prestarsi reciproca assistenza e solidarietà materiale e morale nel rispetto dei principi di eguaglianza e pari dignità.

Articolo 3: Nullità della dichiarazione
E' nulla la dichiarazione di convivenza se:

a) è resa da persone sposate o vincolate da un’altra dichiarazione di convivenza;
b) una o entrambe le persone sono state condannate (o rinviate a giudizio) per omicidio o tentato omicidio nei confronti di persone della stessa sfera famigliare;
c) è resa da persone con vincoli di parentela;
d) è resa da persone minorenni.

Articolo 4: Sanzioni
La falsa dichiarazione di convivenza è punita con la reclusione in carcere da 1 a 3 anni e la multa da 3.000 a 10.000 euro.

Articolo 5: Assistenza
In caso di malattia o ricovero del convivente, l'altro ha il diritto/dovere di visitarlo ed accudirlo.

Articolo 6: Decisioni su salute e morte
Ciascun convivente può designare l'altro come suo rappresentante, in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisioni in materia di salute; e, in caso di morte, per la donazione di organi e l’organizzazione dei funerali.

Articolo 7: Permesso di soggiorno
La legge è valida solo se i conviventi sono cittadini italiani o dell’Unione Europea o comunque con regolare permesso di soggiorno.

Articolo 8: Pensioni di reversibilità e diritti di successione
E’ garantita la presenza e l’attuazione delle pensioni di reversibilità (come nei matrimoni “legali”) qualora i conviventi abitino insieme da almeno 10 anni. In caso di morte di uno dei due conviventi, il convivente ha diritto alla metà dell'eredità se alla successione concorre un solo figlio e ad un terzo se concorrono due o più figli. Se non ci sono figli (nati nel matrimonio o fuori), ascendenti, fratelli o sorelle, al convivente si devolve l'intera l'eredità. In primis fa testo l’eventuale testamento.

Primo Firmatario
Thomas

Secondo Firmatario
Massimo
mikeguerini
mikeguerini
Admin
Admin

Numero di messaggi : 1874
Data d'iscrizione : 16.06.09
Età : 33

http://www.respublicaforum.com

Torna in alto Andare in basso

Torna in alto


 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.