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[DDL N.7][Interno]Legittimazione convivenze "coppie di fatto" (DICO)

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Messaggio  Thomas Sab 23 Gen 2010 - 18:11

E' convocata dalle ore 19.10 di sabato 23 gennaio alle ore 19.10 di martedì 26 gennaio l'ottava seduta del Senato della Repubblicadove si vota il DDL N.7. Vista l'importanza dell'evento confido nella partecipazione di tutti i senatori.

Proposta di legge per legittimare le convivenze delle “coppie di fatto” (DICO)


Premessa:
La legge disciplina i rapporti tra due persone, anche dello stesso sesso, legate da reciproci vincoli affettivi e che convivono stabilmente.

Articolo 1: Dichiarazione anagrafica
Per avvalersi dei diritti e dei doveri indicati dalla legge i conviventi devono presentare una dichiarazione (“dichiarazione di convivenza”) congiunta all'anagrafe del Comune di residenza. La dichiarazione è annotata nella scheda anagrafica. Da quel momento decorrono gli effetti della legge. Stessa dichiarazione si presenta all'anagrafe se la convivenza cessa.

Articolo 2: Doveri dei conviventi
I conviventi sono tenuti a prestarsi reciproca assistenza e solidarietà materiale e morale nel rispetto dei principi di eguaglianza e pari dignità.

Articolo 3: Nullità della dichiarazione
E' nulla la dichiarazione di convivenza se:

a) è resa da persone sposate o vincolate da un’altra dichiarazione di convivenza;
b) una o entrambe le persone sono state condannate (o rinviate a giudizio) per omicidio o tentato omicidio nei confronti di persone della stessa sfera famigliare;
c) è resa da persone con vincoli di parentela;
d) è resa da persone minorenni.

Articolo 4: Sanzioni
La falsa dichiarazione di convivenza è punita con la reclusione in carcere da 1 a 3 anni e la multa da 3.000 a 10.000 euro.

Articolo 5: Assistenza
In caso di malattia o ricovero del convivente, l'altro ha il diritto/dovere di visitarlo ed accudirlo.

Articolo 6: Decisioni su salute e morte
Ciascun convivente può designare l'altro come suo rappresentante, in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisioni in materia di salute; e, in caso di morte, per la donazione di organi e l’organizzazione dei funerali.

Articolo 7: Permesso di soggiorno
La legge è valida solo se i conviventi sono cittadini italiani o dell’Unione Europea o comunque con regolare permesso di soggiorno.

Articolo 8: Pensioni di reversibilità e diritti di successione
E’ garantita la presenza e l’attuazione delle pensioni di reversibilità (come nei matrimoni “legali”) qualora i conviventi abitino insieme da almeno 10 anni. In caso di morte di uno dei due conviventi, il convivente ha diritto alla metà dell'eredità se alla successione concorre un solo figlio e ad un terzo se concorrono due o più figli. Se non ci sono figli (nati nel matrimonio o fuori), ascendenti, fratelli o sorelle, al convivente si devolve l'intera l'eredità. In primis fa testo l’eventuale testamento.

Primo Firmatario
Thomas

Secondo Firmatario
Massimo


Ultima modifica di Thomas il Dom 31 Gen 2010 - 19:31 - modificato 1 volta.
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Messaggio  Ospite Dom 24 Gen 2010 - 12:12

Voto si...

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Messaggio  Thomas Gio 28 Gen 2010 - 15:25

DDL approvato al Senato.
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