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Messaggio  alessimaga Mar 31 Mag 2011 - 17:16

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(ALESSIMAGA)

DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
CAPO I
Disposizioni finanziarie

Art. 1
Imposta sulla pubblicità televisiva


1. È istituita l'imposta sulla pubblicità televisiva, secondo le disposizioni del presente articolo.

2. La base imponibile dell'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è costituita dai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti dalle emittenti televisive a carattere nazionale analogiche, digitali terrestre, via cavo oppure satellitari, per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni.

3. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 7 per cento della base imponibile.

4. L'imposta di cui al comma 1 è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento previsto dal comma 6.

5. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente dal presente articolo e dal regolamento previsto dal comma 6, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo».


Art. 2
Misure sul porto d’armi e l’industria bellica






1. A decorrere dal primo luglio il fatturato netto delle industrie per la produzione di carattere bellico sarà soggetto, in aggiunta alle imposte precostituite a tale legge, dell’imposta per l’agevolazione del disarmo. Tale imposta ha come imponibile il fatturato netto ed un’aliquota del 4%.

2. A decorrere dal primo luglio le licenze d’armi saranno soggette all’imposta per l’agevolazione del disarmo in aggiunta ai costi e alle imposte precostituite a tale legge, tale imposta per le licenze d’armi ammonterà a 150,00€ a licenza.


Art. 3
Modifica aliquote IRPEF






1. Le aliquote e gli scaglioni IRPEF sono modificati come segue, il calcolo,il meccanismo di tassazione e di esenzione resta invariato:

· Da 0,00 a 15.000,00 euro = aliquota Irpef 23%

· Da 15.001,00 a 28.000,00 euro = aliquota Irpef 27%

· Da 28.001,00 a 55.000,00 euro = aliquota Irpef 38%

· Da 55.000,01 a 75.000,00 euro = aliquota Irpef 41%

· Da 75.000,01 a 200.000,00 euro = aliquota Irpef 45%

· Oltre i 200.000,00 euro = aliquota IRPEF 49%



Art. 4
Rendite finanziarie






1. La tassazione sui depositi bancari, gli interessi su obbligazioni, le plusvalenze e i rendimenti delle gestioni individuali e collettive è portata ad aliquota del 23%.



Capo II
Sviluppo industriale e occupazionale

Art. 5
Occupazione giovanile






1) Ai sensi dell’art. 4 della legge 113/2010 del mondo virtuale, il ministero dell’Economia e del Tesoro di concerto con la Ragioneria dello Stato apporta nei capitoli di spesa del bilancio di Stato le dovute modifiche affinché venga riconosciuta la spesa e si autorizza una spesa per tale voce pari a 250 milioni per l’anno in corso.



Art. 6
IRAP




1) Previa consultazione delle regioni interessati da questo comma si modifica come di seguito l’art. 1 della legge 113/2010:

“a. Nelle regioni di Abruzzo, Molise, Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Puglia e Basilicata l’imposta regionale sulle attività produttive è eliminata per tutte le attività che si insedieranno a partire dal primo gennaio 2011 nelle seguenti quantità:

- per tutte le attività ristorative, alberghiere e turistiche è eliminata totalmente
- per tutte le attività industriali escluse quelle chimiche e petrolchimiche è eliminata per il 70%

-per tutte le attività chimiche, petrolchimiche e tutte quelle attività che l’assessorato all’ambiente del comune d’ insediamento dell’impresa definirà altamente inquinanti continuerà a permanere tale imposta.
b. L’imposta che viene eliminata per alcune attività tramite articolo 1 comma a ha effetto per ogni impresa di 40 anni.


c. Le regioni che non percepiranno da alcune imprese l’IRAP per effetto dell’articolo 1 comma a non riceveranno nessun rimborso ne da fondi europei ne da fondi statali.”

2) L’accesso all’esenzione IRAP dovrà comunque rispettare i criteri e i parametri della legge103/2010.




Art. 7
Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno



1) In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalita' di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, fiscalita' che deve essere relativa a lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con la decisione assunta nel "Patto Euro plus" del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti specifici ai fini della promozione della produttivita' nelle regioni in ritardo di sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato. L'assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. In attesa di una estensione coerente con il citato "Patto Euro plus", il funzionamento del credito di imposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla Commissione Europea e specificati nei successivi commi.


2) Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell'articolo 40 del predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea "svantaggiati"ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) e' concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea "molto svantaggiati" ai sensi del numero 19 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, il credito d'imposta e' concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione. Ai sensi dei commi 18 e 19, articolo 2 del richiamato Regolamento, per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di eta', ovvero che vivano soli con una o piu' persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparita' uomo-donna - ivi definito - ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.


3) Il credito di imposta e' calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'arco temporale di cui al comma 1. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.


4) L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.


5) Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.


6) Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro tre anni dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.


7) Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:


· se, il numero complessivo dei dipendenti, e' inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti all'arco temporale di cui al comma 1;


· se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;


· nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonche' nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.


Cool Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventu', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonché le disposizioni di attuazione dei commi precedenti anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d'imposta.


9) Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma precedente. Le citate risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalita' di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione, della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo."



Art. 8
Finanziamento legge antidelocalizzazione



1) Il Ministero del Tesoro autorizza la ragioneria generale dello Stato ad apportare le adeguate modifiche al bilancio di Stato in modo da contabilizzare 400 milioni per il finanziamento della legge 103/2010.



Art. 9
Auto imprenditorialità giovanile



1) Le attività economico-produttive che apriranno sul territorio italiano a partire dal primo settembre e avranno come proprietari persone fisiche italiane e non con età pari o inferiore ai 35 anni potranno aver estesa la legge 381/1991 con gli obblighi e diritti che essa comporta.


2) Tali imprese godranno, oltre che dell’estensione della legge 38171991 citata nel comma precedente, dell’imponibile IVA a debito del 10% per tutte le prestazioni alla pubblica amministrazione; del dimezzamento dei contributi previdenziali, per i dipendenti assunti che hanno un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, portandoli dal 33 al 16,5%.


3) Le due agevolazioni fiscali citate al comma 2) di tale articolo avranno durata per un massimo di 3 anni.


4) Le agevolazioni citate nel comma 1) e 2) decadono:


· se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni;


· nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni,nonche' nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.


Art. 10
Incentivi assunzione


1) Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell'articolo 40 del predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea "svantaggiati" o “molto svantaggiati” ai sensi del numero 18 e 19 dell'articolo 2 del predetto Regolamento e' concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura di 3.000,00 € annui di cui al numero 15 del citato articolo 2 sostenuti nei 3 anni successivi all'assunzione. Ai sensi dei commi 18 e 19, articolo 2 del richiamato Regolamento, per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di eta', ovvero che vivano soli con una o piu' persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparita' uomo-donna - ivi definito - ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.


2) Il credito di imposta e' calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'arco temporale di cui al comma 1. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.


3) L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.


4) Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.


5) Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro tre anni dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.


6) Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:


· se, il numero complessivo dei dipendenti, e' inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti all'arco temporale di cui al comma 1;


· se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;


· nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonche' nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.


7) I credito d’imposta citato nell’art. 9 e nell’art. 6 di questa legge sono cumulabili tra loro.




CAPO III
Ambiente, demanio pubblico, energia, acqua

Art. 11
Valorizzazione demanio pubblico



1) In attuazione dell’art 9 Cost. il Ministero dell’Economia e del Tesoro decreta:

a. Tutti i beni immobili di valore storico, di proprietà del demanio, dismessi da minimo 10 anni vengano, qualora occorresse, ristrutturati tramite interventi e messi a disposizione del patrimonio del ministero dei beni culturali;

b. Tutti i beni immobili che non hanno valore culturale e/o storico dismessi ma utilizzabili vengano dati a concessioni quinquennali i cui canoni devono avere valori mercato.

c. Tutti i beni immobili che non hanno valore culturale e/o storico dismessi e inutilizzabili a causa delle condizioni in cui versano sono venduti o dati in concessione a enti pubblici e/o privati entro il 31 Dicembre 2011.

2) Le operazioni sopra citate verranno svolte dall’Agenzia del Demanio e per il periodo a. del comma precedente il ministero del Tesoro dota l’Agenzia del Demanio di 200 milioni.


Art. 12
Fondo per la ristrutturazione e l’ammodernamento della rete idrica sul territorio nazionale




1) A decorrere dall’anno 2012, è istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il Fondo per la ristrutturazione e l’ammodernamento della rete idrica sul territorio nazionale, le cui modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse saranno determinate con successivo decreto ministeriale. La dotazione prevista a decorrere dal 2012 è di 100 milioni di euro annui.




Art. 13
Finanziamento legge 906/2010 concernenti misure sulla gestione dell’acqua




1) Il ministero del tesoro di concerto con il ministero dello sviluppo economico e ambientale stabilisce che le disposizioni finanziarie recanti all’art. 12 della legge 906/2010 una spesa di 1,2 miliardi di euro in seguito approvata dalla legge 110/2010 sono così modificate come richiesto dalla legge di Bilancio per il primo trimestre 2011: per l’anno 2011 sono stanziati 350 milioni e a decorrere dal 2012 sono stanziati 400 milioni annui.


Art. 14
Energia




1) Le università, siano esse pubbliche o private, che vogliono avviare ricerche sulla produzione di energia da fondi rinnovabili dovranno farne richiesta al Ministero dell’istruzione, ricerca e università di seguito MIUR per farsi che i progetti siano finanziati adeguatamente. Il finanziamento avverrà tramite il fondo denominato “Fondo per lo sviluppo delle energie rinnovabili” di seguito FSER. Tale fondo annualmente, a decorrere dal primo giugno 2011, verrà dotato dal MIUR con l’approvazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze di finanziamenti da destinare ai progetti dell’università. Si autorizza la ragioneria generale dello Stato ad apportare le dovute modifiche al bilancio per farsi che si possa contabilizzare tale spesa.

2) Gli impianti energetici, anche di tipo famigliari purché producano energia da fonti rinnovabili, con produzione inferiore ai 20 Kw hanno la possibilità di riversare ovvero di vendere l’energia elettrica prodotta tramite la rete nazionale energetica. L’energia prodotta potrà essere commercializzata solo tra utenze accordate da apposito contratto commerciale scritto. Tale vendita sarà soggetta al regime d’IVA e i proventi da tale attività dovranno risultare nella dichiarazione IRPEF per i proventi conseguiti da uno o più persone fisiche oppure dovranno comparire nella dichiarazione al fine dell’imponibile IRES se i proventi sono conseguiti da società o enti. Da tale imposta non sono esenti gli enti senza scopo di lucro.

3) A decorrere dal primo settembre 2011 tutte le fonti di produzione energetica a eccezione di quelle fonti cossi dette rinnovabili non percepiranno incentivi per la produzione di energie tramite tali fonti.

4) Il ministero dell’Economia di concerto con il ministero dello sviluppo ambientale dota l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica di un fondo detto “Fondo Aumento rinnovabili tramite ENEL” il quale percepirà un finanziamento annuo di 100 milioni a decorrere dal primo luglio 2011. Tali finanziamenti devono essere utilizzati per la costruzione di nuovi centri di produzione di energia rinnovabile. Il Ministero dello sviluppo economico, dello sviluppo ambientale e il MEF devono percepire ogni Dicembre di ogni anno una relazione sui finanziamenti, i successi e gli insuccessi conseguiti tramite tale Fondo.


CAPO IV
Istruzione, Università, Ricerca

Art. 15
Edilizia scolastica




1) E’ così modificato l’art. 4 comma b della legge 115/2011 “Il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze crea un fondo per la ristrutturazione e la messa in sicurezza di edifici scolastici di ciclo primario, secondario di primo e secondo grado. I finanziamenti sono di 250.000.000,00 all’anno, tale cifra potrà essere modificata in base alle politiche economiche che si prefissa il governo. I finanziamenti sono distribuiti annualmente dal MIUR con propria circolare. Per tanto si autorizza la ragioneria dello Stato ad apportare le dovute modiche al bilancio per contabilizzare tale spesa.


Art. 16
Oneri finanziari legge recante riordino scuole secondarie di secondo grado



1) Per gli oneri finanziaria dovuti alla legge recanti interventi per il riordino delle scuole secondarie di secondo grado il MEF di concerto con il MIUR stanzia 40 milioni con vincolo di utilizzo riguardo i corsi di aggiornamento.


Art. 17
Borse di studio




1) Si autorizza la ragioneria generale dello Stato ad apporre le dovute modifiche affinché compaia nelle voce di spesa la voce “borse di studio e sostegno ai non abbienti” e il Ministero dell’Economia decreta uno stanziamento a decorrere dall’anno in corso di 700 milioni annui per tale voce di spesa. Le modalità di stanziamento dei fondi assegnati sarà decisa dal MIUR tramite proprio regolamento.


Art. 18

Assunzione precari


1) Per garantire continuita' nella erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, e' definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133; il piano puo' prevedere la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010 - 2011di quota parte delle assunzioni di personale docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno scolastico 2010 - 2011, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. Il piano e' annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione ed innovazione ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

Art. 19
Esenzione IRES delle università



1) Le università, i centri e gli enti di ricerca siano essi di carattere pubblico o privato sono esentati dal pagamento dall’IRES.


Art. 20

Credito di imposta per la ricerca scientifica


1) E' istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Universita' ovvero enti pubblici di ricerca. Universita' ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti cosi' finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2)
Il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l'importo percentuale che
eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio
2008-2010. Resta fermo che l'importo degli investimenti in progetti di ricerca di cui al comma 1 e' integralmente deducibile dall'imponibile delle imprese.


3) Operativamente:

a) per Universita' ed enti pubblici di ricerca si intendono:

1) le Universita', statali e non statali, e gli Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;

2) gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonche' l'ASI-Agenzia

Spaziale Italiana;

3) gli organismi di ricerca cosi' come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01, lettera d), del

paragrafo 2.2;

b) il credito di imposta:

1) spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012;

2) compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento se lo stesso e' commissionato ai soggetti di cui alla lettera a);

3) deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;

4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

5) e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g), h-ter) e h-quater) del medesimo articolo;

6) non e' soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4)
Le disposizioni applicative del presente articolo sono adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le disposizioni del presente articolo assorbono il credito di imposta
per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell'articolo 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, che e' conseguentemente soppresso.


5)
Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2011, di 180,8 milioni di euro per
l'anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 91 milioni
di euro per l'anno 2014. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', nonche' le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.




Art. 21
Residenze universitarie

1)
Il ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il ministero dell’istruzione, della università e della ricerca porta la dotazione finanziaria del fondo residenze studenti universitari a 500 milioni annui.

2) Il MIUR con propria circolare stabilisce i criteri di distribuzione e gli interventi del fondo citato al comma precedente.


Art. 22
Sostegno all’istruzione


1)
Il ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il ministero dell’istruzione, della università e della ricerca porta la dotazione finanziaria del fondo sostegno all’istruzione a 600 milioni annui.

2) Il MIUR con propria circolare stabilisce i criteri di distribuzione e gli interventi del fondo citato al comma precedente.


Art. 23
Finanziamento funzionamento amministrativo e didattico istituzioni scolastiche e autonome


1) Il ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il ministero dell’istruzione, della università e della ricerca porta la dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche e autonome a 500 milioni annui.



CAPO V
Infrastrutture


Art. 24
Programma piccole opere

1)
Il ministero dell’Economia e delle Finanze e il ministero dello sviluppo economico e infrastrutturale approva e finanzia il programma triennale 2010-2013 del CIPE del 6 Novembre 2009 del Piano delle opere medio – piccole per un valore di 413 milioni versati dal Comitato e 500 milioni versati dal Bilancio dello Stato. Per tanto si autorizza la ragioneria generale dello Stato ad apportare le modifiche al bilancio in modo da contabilizzare tale spesa come voce di spesa.



Art. 25
Trasporto pubblico locale


1) Il ministero dell’Economia in concerto con il ministero dello sviluppo economico stanzia: per il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale 70 milioni portandolo a 108 milioni; 100 milioni per il miglioramento dei servizi per i pendolari; 30 milioni per il fondo per la mobilità sostenibile. Il tutto è da contabilizzare alla voce di spesa del bilancio “Trasporto pubblico locale”.

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DDL Sviluppo  Empty Re: DDL Sviluppo

Messaggio  PAOLO95 Gio 2 Giu 2011 - 18:04

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