DDL : incentivi per le assunzioni dei lavoratori disoccupati
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DDL : incentivi per le assunzioni dei lavoratori disoccupati
Incentivi per le assunzioni di lavoratori disoccupati
Art. 1 Datori di lavoro ammessi al beneficio
1.
Sono ammessi al beneficio tutti i datori di lavoro che assumono
lavoratori titolari dell'indennita' di disoccupazione ordinaria con
requisiti normali che abbiano compiuto almeno cinquanta anni di eta'.
2.
Il beneficio spetta anche alle societa' cooperative per il socio con
cui le medesime societa' instaurano un rapporto di lavoro subordinato,
secondo le modalita' di cui al successivo art. 2.
3. Il beneficio non
spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante
dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale.
4.
Il beneficio non spetta se, nei sei mesi precedenti, il datore di
lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o
per riduzione di personale, salvo il caso in cui l'assunzione sia
finalizzata all'acquisizione di professionalita' sostanzialmente diverse
da quelle dei lavoratori licenziati.
5. Il beneficio non spetta se
il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di
orario di lavoro, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata
all'acquisizione di professionalita' sostanzialmente diverse da quelle
dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario.
6. Il beneficio non
spetta se, tra l'impresa che assume e il datore di lavoro da cui
proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti
proprietari, ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo;
Art. 2 Misura e durata del beneficio
1.
Si dispone il beneficio della riduzione della quota di contribuzione a
carico del datore di lavoro nella misura prevista dalla normativa
vigente per gli apprendisti limitatamente all'anno 2011-2012.
2. Il
beneficio spetta per le assunzioni, a tempo indeterminato o determinato,
a tempo pieno o parziale, effettuate dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre
2012
Art. 3 Lavoratori per la cui assunzione spetta il beneficio
1.
Il beneficio spetta se, alla data dell'assunzione, il lavoratore
presenti congiuntamente i seguenti requisiti: a) abbia compiuto 50 anni;
b) sia titolare dell'indennita' di disoccupazione con requisiti
ordinari,
Art. 4 Concessione del beneficio
1.
Il datore di lavoro che ha stipulato il contratto di lavoro e che
intende chiedere il beneficio deve effettuare apposita domanda
all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il mese successivo
alla data di stipulazione del contratto di lavoro, secondo le modalita'
che verranno definite dall'Istituto stesso; per i contratti stipulati
prima della pubblicazione delle istruzioni dell'INPS, la domanda deve
essere trasmessa entro il mese successivo alla suddetta pubblicazione.
2.
Il beneficio e' concesso nel limite delle risorse finanziarie stanziate
a tal fine, cosi' come disposto nell’articolo 5 del presente decreto.
Art. 5 Risorse finanziarie
1.
Per la concessione dei benefici disciplinati dagli articoli 1,2,3,4 del
presente decreto sono complessivamente stanziate risorse finanziarie
pari a 400 milioni di euro per il biennio 2011-2012.
2. Nelle ipotesi
in cui per le domande di concessione dei benefici disciplinati dagli
articoli 1,2,3,4 del presente decreto le risorse finanziarie disponibili
non siano sufficienti, l'INPS concedera' il beneficio seguendo l'ordine
cronologico di stipulazione del contratto di lavoro, ferma restando
l'osservanza del termine per la presentazione delle domande, indicato
agli articoli 4 e 6 del presente decreto.
3. L'INPS provvede a
comunicare le risultanze delle concessioni dei benefici di cui al
presente decreto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
Tale DDL andrà in vigore nel momento in cui sarà data la copertura dal ministro del lavoro .
Primo firmatario
Vincenzomitico705
Art. 1 Datori di lavoro ammessi al beneficio
1.
Sono ammessi al beneficio tutti i datori di lavoro che assumono
lavoratori titolari dell'indennita' di disoccupazione ordinaria con
requisiti normali che abbiano compiuto almeno cinquanta anni di eta'.
2.
Il beneficio spetta anche alle societa' cooperative per il socio con
cui le medesime societa' instaurano un rapporto di lavoro subordinato,
secondo le modalita' di cui al successivo art. 2.
3. Il beneficio non
spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante
dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale.
4.
Il beneficio non spetta se, nei sei mesi precedenti, il datore di
lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o
per riduzione di personale, salvo il caso in cui l'assunzione sia
finalizzata all'acquisizione di professionalita' sostanzialmente diverse
da quelle dei lavoratori licenziati.
5. Il beneficio non spetta se
il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di
orario di lavoro, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata
all'acquisizione di professionalita' sostanzialmente diverse da quelle
dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario.
6. Il beneficio non
spetta se, tra l'impresa che assume e il datore di lavoro da cui
proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti
proprietari, ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo;
Art. 2 Misura e durata del beneficio
1.
Si dispone il beneficio della riduzione della quota di contribuzione a
carico del datore di lavoro nella misura prevista dalla normativa
vigente per gli apprendisti limitatamente all'anno 2011-2012.
2. Il
beneficio spetta per le assunzioni, a tempo indeterminato o determinato,
a tempo pieno o parziale, effettuate dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre
2012
Art. 3 Lavoratori per la cui assunzione spetta il beneficio
1.
Il beneficio spetta se, alla data dell'assunzione, il lavoratore
presenti congiuntamente i seguenti requisiti: a) abbia compiuto 50 anni;
b) sia titolare dell'indennita' di disoccupazione con requisiti
ordinari,
Art. 4 Concessione del beneficio
1.
Il datore di lavoro che ha stipulato il contratto di lavoro e che
intende chiedere il beneficio deve effettuare apposita domanda
all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il mese successivo
alla data di stipulazione del contratto di lavoro, secondo le modalita'
che verranno definite dall'Istituto stesso; per i contratti stipulati
prima della pubblicazione delle istruzioni dell'INPS, la domanda deve
essere trasmessa entro il mese successivo alla suddetta pubblicazione.
2.
Il beneficio e' concesso nel limite delle risorse finanziarie stanziate
a tal fine, cosi' come disposto nell’articolo 5 del presente decreto.
Art. 5 Risorse finanziarie
1.
Per la concessione dei benefici disciplinati dagli articoli 1,2,3,4 del
presente decreto sono complessivamente stanziate risorse finanziarie
pari a 400 milioni di euro per il biennio 2011-2012.
2. Nelle ipotesi
in cui per le domande di concessione dei benefici disciplinati dagli
articoli 1,2,3,4 del presente decreto le risorse finanziarie disponibili
non siano sufficienti, l'INPS concedera' il beneficio seguendo l'ordine
cronologico di stipulazione del contratto di lavoro, ferma restando
l'osservanza del termine per la presentazione delle domande, indicato
agli articoli 4 e 6 del presente decreto.
3. L'INPS provvede a
comunicare le risultanze delle concessioni dei benefici di cui al
presente decreto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
Tale DDL andrà in vigore nel momento in cui sarà data la copertura dal ministro del lavoro .
Primo firmatario
Vincenzomitico705
Ultima modifica di vincenzomitico705 il Mar 29 Mar 2011 - 15:55 - modificato 1 volta.
Ospite- Ospite
Re: DDL : incentivi per le assunzioni dei lavoratori disoccupati
Tale DDL fino ad emanazione del bilancio d'esercizio dei primi 170 giorni del 2011 sarà senza copertura. La copertura verrà verificata dal ministro della delega adeguata (ministro al lavoro) solo dopo l'approvazione della legge di bilancio.
Così detto il DDL è senza copertura economica
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Alessimaga
Così detto il DDL è senza copertura economica
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Alessimaga
alessimaga- Mod
- Numero di messaggi : 1830
Data d'iscrizione : 15.04.10
Re: DDL : incentivi per le assunzioni dei lavoratori disoccupati
modificato ale .... guarda in fondo al DDL
Ospite- Ospite
Re: DDL : incentivi per le assunzioni dei lavoratori disoccupati
ddl costituzionale
PAOLO95- Il forum è la mia vita
- Numero di messaggi : 1409
Data d'iscrizione : 28.04.10
Età : 29
Località : san benedetto del tronto
Re: DDL : incentivi per le assunzioni dei lavoratori disoccupati
Finchè non c'è la copertura questo DDL non può essere presentata in Parlamento lo dice la legge, mi dispiace Vincenzo
alessimaga- Mod
- Numero di messaggi : 1830
Data d'iscrizione : 15.04.10
Re: DDL : incentivi per le assunzioni dei lavoratori disoccupati
dopo che il ministro competente abbia verificato la copertura, come previsto da legge, l'udm potrebbe appoggiare tale ddl.
sibono- Ministro
- Numero di messaggi : 2076
Data d'iscrizione : 15.12.09
Re: DDL : incentivi per le assunzioni dei lavoratori disoccupati
mi sono dimenticato i formalismi, la firma va in basso a destra e confermo quanto detto, non è proponibile in parlamento finchè il ministro del lavoro che è comunque alessimaga non darà i fondi, grazie
PAOLO95- Il forum è la mia vita
- Numero di messaggi : 1409
Data d'iscrizione : 28.04.10
Età : 29
Località : san benedetto del tronto
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